IL MINISTRO 
                    PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
                      E LA TRANSIZIONE DIGITALE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                                e con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 7 agosto  1990,  n.  241  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Visto il  regolamento  (UE)  n.  2020/2094  del  Consiglio  del  14
dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la
ripresa,  a  sostegno  alla  ripresa  dell'economia  dopo  la   crisi
COVID-19; 
  Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178  recante  disposizioni  sul
bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e
bilancio pluriennale per il triennio  2021-2023,  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 322 del 30 dicembre 2020 che, all'art. 1
comma  1043,  prevede  l'istituzione  del  sistema   informatico   di
registrazione  e  conservazione  di  supporto  dalle   attivita'   di
gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo delle  componenti
del PNRR; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la
ripresa e la resilienza (regolamento RRF) con  l'obiettivo  specifico
di fornire agli Stati membri  il  sostegno  finanziario  al  fine  di
conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e  degli
investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza; 
  Visto il regolamento delegato UE n. 2021/2106 della Commissione del
28 settembre 2021, che integra il  regolamento  UE  n.  2021/241  del
Parlamento europeo e del Consiglio, il quale prevede  gli  indicatori
comuni e gli elementi dettagliati del  quadro  di  valutazione  della
ripresa e della resilienza; 
  Tenuto conto dei principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra
l'altro,  il  principio  del  contributo  all'obiettivo  climatico  e
digitale (c.d. tagging), gli allegati VI e VII al regolamento (UE) 12
febbraio 2021, n.  2021/241,  il  principio  di  parita'  di  genere,
l'obbligo  di  protezione  e  valorizzazione  dei   giovani   ed   il
superamento del divario territoriale; 
  Considerato  che  il  principio   di   «non   arrecare   un   danno
significativo» (DNSH, «Do no significant harm») e' definito, ai sensi
dell'art. 2, punto 6), del regolamento (UE) n. 2021/241, come  segue:
«non sostenere o svolgere attivita' economiche che arrecano un  danno
significativo all'obiettivo ambientale,  ai  sensi,  ove  pertinente,
dell'art. 17 del regolamento (UE) n. 2020/852»; 
  Visto l'art. 17 del regolamento (UE) n. 2020/852 che definisce  gli
obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare  un  danno
significativo (DNSH, «Do no significant harm» ), e  la  comunicazione
della Commissione  UE  2021/C  58/01  recante  «Orientamenti  tecnici
sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo"
a  norma  del  regolamento  sul  dispositivo  per  la  ripresa  e  la
resilienza»; 
  Visto il Piano nazionale di ripresa e  resilienza  (PNRR)  valutato
positivamente con decisione del Consiglio ECOFIN del 13  luglio  2021
notificata all'Italia dal Segretariato  generale  del  Consiglio  con
nota LT161/21, del 14 luglio 2021; 
  Vista in particolare  la  Missione  6  «Salute  e  resilienza»  del
richiamato PNRR che, nell'ambito  della  componente  2  «Innovazione,
ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale»  prevede
l'investimento 1.3.1 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica  e
degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e
la simulazione (FSE); 
  Visto   che   il   citato    investimento    1.3.1    Rafforzamento
dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti  per  la  raccolta,
l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE)  e'  legato
al conseguimento delle seguenti target: M6C2 11  «85%  di  medici  di
base alimentano il fascicolo sanitario e M6C2 13  «Tutte  le  regioni
hanno adottato e utilizzano il fascicolo sanitario elettronico»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 dicembre 2020 che modifica il  regolamento  (UE)  n.
1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalita' di
attuazione  per  fornire  assistenza  allo  scopo  di  promuovere  il
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia  di
COVID-19 e delle sue conseguenze  sociali  e  preparare  una  ripresa
verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU); 
  Visto il regolamento (UE) n. 2020/2220 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 dicembre 2020  che  stabilisce  alcune  disposizioni
transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo  agricolo
per lo sviluppo rurale  (FEASR)  e  del  Fondo  europeo  agricolo  di
garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i  regolamenti
(UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013  per  quanto
riguarda le risorse e l'applicazione negli anni  2021  e  2022  e  il
regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda  le  risorse  e  la
distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022; 
  Visti i regolamenti (UE) numeri  2021/1056,  2021/1057,  2021/1058,
2021/1059, 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  24
giugno 2021; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n.  29  luglio  2021,  n.  108  successive
modificazioni  ed  integrazioni,   recante   l'individuazione   della
governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle  prime
misure  di  rafforzamento  delle  strutture   amministrative   e   di
accelerazione e snellimento delle procedure; 
  Viste le disposizioni di cui all'art. 46 del  citato  decreto-legge
31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge  29
luglio 2021, n. 108, relative alle «Pari  opportunita'  e  inclusione
lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  del  6
agosto 2021, recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste
per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale  di  ripresa  e
resilienza  (PNRR)  e  ripartizione  di  traguardi  e  obiettivi  per
scadenze semestrali di rendicontazione»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11
ottobre 2021 pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana del 23 novembre 2021, n.  279  recante  «Procedure  relative
alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR
di cui all'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n.  178»
in particolare l'art.  3,  comma  3,  laddove  si  prevede  che  «Con
riferimento alle risorse del PNRR dedicate a  specifici  progetti  in
materia sanitaria, le regioni e province autonome accendono  appositi
capitoli relativi alla spesa sanitaria  del  bilancio  gestionale  al
fine di garantire un'esatta imputazione delle entrate e delle  uscite
relative al finanziamento specifico, in coerenza con  l'art.  20  del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 »; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  23
novembre 2021, recante modifiche  alla  tabella  A  del  decreto  del
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  del  6  agosto  2021   di
assegnazione delle  risorse  finanziarie  previste  per  l'attuazione
degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e
ripartizione di traguardi e  obiettivi  per  scadenze  semestrali  di
rendicontazione; 
  Considerata la «Tabella A-PNRR  -  Italia  quadro  finanziario  per
amministrazioni  titolari»  allegata   al   decreto   del   Ministero
dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, come modificata  dal
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  del  23  novembre
2021,  che  prevede  per  il  sub-investimento  «1.3.1  Rafforzamento
dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti  per  la  raccolta,
l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE)»  l'importo
complessivo di euro 1.379.989.999,93, di  cui,  per  i  «progetti  in
essere», un importo  pari  a  euro  569.600.000,00  e  per  i  «nuovi
progetti» euro 810.389.999,93; 
  Considerato che l'investimento previsto dal PNRR  (M6C2  1.3.1)  si
compone di linee di attivita' relative  a:  a)  repository  centrale,
digitalizzazione documentale, servizi  e  interfaccia  user-friendly,
per un importo pari a euro 200.000.000; b) adozione e utilizzo FSE da
parte delle regioni, per un importo pari a  euro  610.389.999,93;  c)
utilizzo delle risorse  relative  ai  progetti  gia'  in  essere  del
sistema tessera sanitaria e dell'Infrastruttura di  interoperabilita'
nazionale INI, nonche' del Fondo investimenti per il FSE per gli anni
2018-2021, per un importo complessivo pari a euro 569.600.000,00; 
  Considerato che  il  predetto  sub-investimento  1.3.1.c)  utilizzo
delle risorse del Sistema tessera sanitaria e dell'infrastruttura  di
interoperabilita' nazionale INI, nonche' del Fondo  investimenti  per
il FSE per gli anni 2018-2021 e' riconducibile  a  progetti  gia'  in
essere,  la   cui   attuazione   rimane   attribuita   al   Ministero
dell'economia e delle finanze; 
  Considerato che l'investimento previsto dal PNRR (M6C2 1.3.1),  per
le  linee  di  attivita'  a)  repository  centrale,  digitalizzazione
documentale, servizi e interfaccia  user-friendly  e  b)  adozione  e
utilizzo FSE da parte delle regioni e  province  autonome,  e'  stato
oggetto di accordo di collaborazione firmato digitalmente in data  21
settembre 2021 tra il Ministero della  salute  e  la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale; 
  Tenuto  conto  che,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma   6-bis,   del
decreto-legge 31 maggio 2021, n.  77,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 29 luglio  2021,  n.  108  «le  amministrazioni  centrali
titolari di interventi previsti dal PNRR assicurano che, in  sede  di
definizione delle procedure di attuazione degli interventi del  PNRR,
almeno il 40 per cento  delle  risorse  allocabili  territorialmente,
anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria  di
provenienza, sia destinato alle regioni  del  Mezzogiorno,  salve  le
specifiche  allocazioni  territoriali  gia'  previste  nel  PNRR.  Il
Dipartimento per  le  politiche  di  coesione  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, attraverso i dati  rilevati  dal  sistema  di
monitoraggio attivato dal Servizio centrale per il PNRR  verifica  il
rispetto del predetto obiettivo e, laddove necessario, sottopone  gli
eventuali casi di scostamento alla Cabina di  regia,  che  adotta  le
occorrenti   misure   correttive   e   propone    eventuali    misure
compensative». 
  Considerato che,  ai  sensi  dell'art.  12,  comma  1,  del  citato
decreto-legge 31 maggio 2021,  n.  77  convertito  con  modificazioni
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 «In caso di  mancato  rispetto  da
parte delle regioni, delle Province autonome di Trento e di  Bolzano,
delle  citta'  metropolitane,  delle  province  e  dei  comuni  degli
obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR e  assunti  in
qualita' di  soggetti  attuatori,  consistenti  anche  nella  mancata
adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio dei progetti del
piano, ovvero nel ritardo, inerzia o difformita' nell'esecuzione  dei
progetti, il Presidente del Consiglio dei ministri, ove sia  messo  a
rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del  PNRR
e su proposta della  Cabina  di  regia  o  del  Ministro  competente,
assegna al soggetto attuatore interessato un termine  per  provvedere
non superiore a trenta giorni. In  caso  di  perdurante  inerzia,  su
proposta del Presidente del Consiglio dei  ministri  o  del  Ministro
competente, sentito il soggetto attuatore, il Consiglio dei  ministri
individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero  in
alternativa  nomina  uno  o  piu'  commissari  ad  acta,   ai   quali
attribuisce, in via sostitutiva, il potere di  adottare  gli  atti  o
provvedimenti  necessari  ovvero  di  provvedere  all'esecuzione  dei
progetti, anche avvalendosi di societa' di cui all'art. 2 del decreto
legislativo 19  agosto  2016,  n.  175  o  di  altre  amministrazioni
specificamente indicate.»; 
  Considerato che,  ai  sensi  dell'art.  15,  comma  4,  del  citato
decreto-legge 31 maggio 2021,  n.  77  convertito  con  modificazioni
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108  «Gli  enti  di  cui  al  comma  3
possono  accertare  le  entrate  derivanti  dal  trasferimento  delle
risorse del PNRR e del PNC sulla base della formale deliberazione  di
riparto o assegnazione del contributo a proprio favore,  senza  dover
attendere l'impegno dell'amministrazione  erogante,  con  imputazione
agli esercizi di esigibilita' ivi previsti.»; 
  Visto il  decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.  113,  recante:  «Misure
urgenti per il rafforzamento  della  capacita'  amministrativa  delle
pubbliche  amministrazioni  funzionale   all'attuazione   del   Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)  e  per  l'efficienza  della
giustizia»; 
  Visto, in particolare, il secondo periodo del comma 1  dell'art.  7
del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,  ai  sensi  del  quale
«Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta
del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  si  provvede   alla
individuazione delle amministrazioni di cui all'art. 8, comma 1,  del
decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77»; 
  Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,
ai sensi del quale con uno o piu' decreti del Ministro  dell'economia
e delle finanze sono stabilite le procedure  amministrativo-contabili
per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonche'
le modalita' di rendicontazione della gestione del Fondo  di  cui  al
comma 1037; 
  Visto il decreto legislativo 29 dicembre  2011,  n.  229,  recante:
«Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g),  della  legge
31 dicembre 2009, n. 196, in materia  di  procedure  di  monitoraggio
sullo  stato  di  attuazione  delle  opere  pubbliche,  di   verifica
dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del
Fondo opere e del Fondo progetti», e, in particolare,  l'art.  1  che
prevede  l'obbligo,  per  i  soggetti  individuati,  di  detenere  ed
alimentare  un  sistema  gestionale  informatizzato   contenente   le
informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali relative
alla pianificazione e  programmazione  delle  opere  e  dei  relativi
interventi, nonche' all'affidamento ed allo stato  di  attuazione  di
tali opere ed interventi, a partire dallo  stanziamento  iscritto  in
bilancio fino ai dati dei costi complessivi effettivamente  sostenuti
in relazione allo stato di avanzamento degli interventi; 
  Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre
2020, n. 178, ai sensi del quale, al fine di supportare le  attivita'
di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle
componenti del Next generation EU, il Ministero dell'economia e delle
finanze -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato  -
sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico; 
  Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze del 15  settembre
2021 in cui sono definite le modalita' di  rilevazione  dei  dati  di
attuazione finanziaria,  fisica  e  procedurale  relativi  a  ciascun
progetto,  da  rendere  disponibili  in  formato   elaborabile,   con
particolare  riferimento  ai  costi   programmati,   agli   obiettivi
perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che  ne
beneficiano,  ai  soggetti  attuatori,  ai  tempi  di   realizzazione
previsti  ed  effettivi,  agli  indicatori  di  realizzazione  e   di
risultato, nonche' a ogni altro elemento utile  per  l'analisi  e  la
valutazione degli interventi; 
  Considerato che la misura  contribuisce  all'indicatore  comune  UE
«Utenti di servizi, prodotti e processi  digitali  pubblici  nuovi  e
aggiornati» misurato attraverso  il  numero  di  utenti  di  servizi,
prodotti e  processi  digitali  pubblici  recentemente  sviluppati  o
significativamente aggiornati grazie al sostegno  fornito  da  misure
nell'ambito del dispositivo di ripresa e resilienza e che il soggetto
attuatore    e'    responsabile    della    corretta    alimentazione
dell'indicatore sul sistema informativo REGIS - di cui al comma 1043,
art. 1, legge n. 178/2020; 
  Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce
la normativa attuativa della riforma del  Codice  unico  di  progetto
(CUP); 
  Visto l'art. 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23  giugno  2014,  n.  89,
che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilita'  dei  pagamenti
da parte delle pubbliche amministrazioni  prevede  l'apposizione  del
Codice identificativo di gara (CIG) e del Codice  unico  di  progetto
(CUP) nelle fatture elettroniche ricevute; 
  Vista la circolare RGS-MEF del  14  ottobre  2021,  n.  21  recante
«Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione  delle
istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR»; 
  Vista la circolare RGS-MEF del  29  ottobre  2021,  n.  25  recante
«Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNRR)  -  Rilevazione
periodica avvisi,  bandi  e  altre  procedure  di  attivazione  degli
investimenti»; 
  Vista la circolare RGS-MEF del 30  dicembre  2021,  n.  32,  «Piano
nazionale di ripresa e resilienza - Guida operativa per  il  rispetto
del  principio  di  non  arrecare  danno  significativo  all'ambiente
(DNSH)»; 
  Vista la circolare RGS-MEF del 31  dicembre  2021,  n.  33,  «Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Nota di chiarimento  sulla
circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle  istruzioni
tecniche  per  la  selezione  dei  progetti  PNRR -   addizionalita',
finanziamento complementare e obbligo  di  assenza  del  c.d.  doppio
finanziamento»; 
  Vista la circolare RGS-MEF del  18  gennaio  2022,  n.  4,  recante
«Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - art.  1,  comma  1,
del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative»; 
  Vista la circolare RGS-MEF del 24 gennaio 2022, n. 6 recante «Piano
nazionale di ripresa e resilienza  (PNRR)  -  Servizi  di  assistenza
tecnica per le amministrazioni  titolari  di  interventi  e  soggetti
attuatori del PNRR»; 
  Vista la circolare RGS-MEF del  10  febbraio  2022,  n.  9  recante
«Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione  delle
istruzioni tecniche per  la  redazione  dei  sistemi  di  gestione  e
controllo delle amministrazioni centrali titolari di  interventi  del
PNRR»; 
  Visti gli obblighi di  assicurare  il  conseguimento  di  target  e
milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR; 
  Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9  novembre  2021,  n.   156,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di investimenti  e  sicurezza  delle
infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale,  per  la
funzionalita' del Ministero delle infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili,  del  Consiglio  superiore   dei   lavori   pubblici   e
dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali
e autostradali», e in particolare l'art. 10, commi 2 e 3, secondo cui
«Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con  cui  sono
state individuate le  risorse  finanziarie,  come  determinate  nella
decisione di esecuzione del Consiglio UE-ECOFIN recante «Approvazione
della  valutazione  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza
dell'Italia»,   viene   aggiornato   sulla    base    di    eventuali
riprogrammazioni del PNRR  adottate  secondo  quanto  previsto  dalla
normativa dell'Unione. Le risorse del Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
coesione  necessarie  all'attuazione   del   Piano   sono   assegnate
annualmente  sulla  base   del   cronoprogramma   finanziario   degli
interventi  cui  esse  sono  destinate.  La  notifica  della   citata
decisione  di  esecuzione  del  consiglio   UE   -   ECOFIN   recante
«Approvazione della valutazione del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza  dell'Italia»,  unitamente   al   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al  comma  2,  costituiscono  la
base giuridica di  riferimento  per  l'attivazione,  da  parte  delle
amministrazioni  responsabili,  delle  procedure  di  attuazione  dei
singoli interventi previsti dal PNRR, secondo quanto  disposto  dalla
vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa l'assunzione dei
corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle  risorse  assegnate
ai sensi del decreto di cui al comma 2»; 
  Visto  l'art.  12  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.  221
recante «Fascicolo sanitario elettronico, sistemi di sorveglianza nel
settore sanitario e governo della sanita' digitale»  come  modificato
dall'art. 21 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, il quale prevede, in
particolare, al comma 15-bis: 
    che per il potenziamento del FSE, sono adottate  le  linee  guida
che dettano le regole tecniche per l'attuazione dei decreti di cui al
comma 7 dell'art.  12  del decreto-legge  n. 179/2012,  ivi  comprese
quelle relative al sistema di codifica dei dati e quelle necessarie a
garantire l'interoperabilita' del FSE a livello regionale,  nazionale
ed europeo, nel rispetto delle regole tecniche del  sistema  pubblico
di connettivita'; 
    le regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
predispongono entro  tre  mesi  dalla  data  di  pubblicazione  e  di
aggiornamento delle linee guida un piano di adeguamento ai decreti di
cui al comma 7 e alle linee guida; 
    i piani regionali e  provinciali  di  adeguamento  del  FSE  sono
oggetto di monitoraggio e valutazione da parte  del  Ministero  della
salute e della struttura della Presidenza del Consiglio dei  ministri
competente per l'innovazione tecnologica e la  transizione  digitale,
con il supporto dell'AGENAS; 
    la regione o provincia autonoma che non abbia presentato il piano
di adeguamento nei termini previsti, ovvero che abbia  presentato  un
piano di adeguamento non conforme alle linee guida,  ovvero  che  non
abbia  attuato   il   piano   adottato   e'   tenuta   ad   avvalersi
dell'infrastruttura nazionale ai sensi del comma  15-ter,  numero  3)
dell'art. 12 del decreto-legge n. 179/2012; 
    nel  caso  di   inerzia   o   ritardo   nella   presentazione   o
nell'attuazione del predetto piano di adeguamento  ovvero  anche  nei
casi  di  mancato  rispetto   dell'obbligo   di   avvalimento   della
infrastruttura  nazionale  di  cui  al  sesto  periodo,  si   procede
all'esercizio del potere sostitutivo di cui agli articoli 117, quinto
comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi dell'art. 8
della legge 5 giugno 2003, n. 131; 
    la  predisposizione  e  l'attuazione  del  piano   regionale   di
adeguamento di cui al medesimo comma 15-bis sono ricomprese  tra  gli
adempimenti cui sono tenute le regioni e  le  province  autonome  per
l'accesso  al  finanziamento  integrativo  a  carico   del   Servizio
sanitario nazionale da  verificare  da  parte  del  Comitato  di  cui
all'art. 9 dell'intesa sancita il  23  marzo  2005  dalla  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 105 del 7 maggio
2005, congiuntamente con il tavolo  tecnico  per  la  verifica  degli
adempimenti di cui all'art. 12 della predetta  intesa  del  23  marzo
2005; 
  Viste le linee guida attuative del citato comma 15-bis dell'art. 12
del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.   179,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, approvate  nella
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e di Bolzano il 28 maggio 2022, le  quali
prevedono,  in  particolare,  la  definizione  degli  indicatori   di
monitoraggio e controllo; 
  Visto lo schema di Contratto istituzionale di sviluppo (CIS)  e  di
Piano operativo approvato con decreto del Ministro  della  salute  in
data 5 aprile 2022; 
  Ritenuto di ripartire le risorse territorializzabili  riconducibili
alla linea di attivita' dell'intervento di investimento M6C2 1.3.1 b)
adozione e utilizzo FSE da parte delle regioni, per un importo pari a
euro    610.389.999,93,    attraverso    uno    specifico     decreto
interministeriale tra il Ministro per l'innovazione e la  transizione
digitale di concerto con il  Ministro  della  salute  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze; 
  Ritenuto che le risorse pari a euro 610.389.999,93,  riferite  alla
linea di attivita' M6C2 1.3.1(b) «Adozione e utilizzo  FSE  da  parte
delle regioni» a regia del Ministero  della  salute  e  con  soggetto
attuatore il  Dipartimento  per  la  trasformazione  digitale,  siano
destinate al potenziamento dell'infrastruttura digitale  dei  sistemi
sanitari, per un importo pari a euro 299.300.000,00, e  ad  aumentare
le competenze digitali dei professionisti del sistema sanitario,  per
un importo pari a euro 311.089.999,93; 
  Ritenuto di  applicare  quali  criteri  di  riparto  delle  risorse
riconducibili alla linea di attivita' dell'intervento di investimento
M6C2 1.3.1 b) «Adozione e utilizzo FSE da parte delle regioni»: 
    per l'incremento delle competenze digitali dei professionisti del
sistema sanitario, per un importo pari a euro 311.089.999,93 - a)  la
quota di accesso al  riparto  delle  disponibilita'  finanziarie  del
Servizio sanitario nazionale per l'anno 2021, b) il criterio che,  ai
sensi dall'art. 2, comma 6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021,  n.
77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n.  108,
prevede che al Mezzogiorno venga destinato almeno il 40%  del  totale
delle risorse; 
    per il potenziamento  dell'infrastruttura  digitale  dei  sistemi
sanitari, per un importo pari a euro 299.300.000,00, oltre ai criteri
di  cui  al  punto  precedente,  anche:  a)  lo  stato   attuale   di
alimentazione del FSE nelle strutture pubbliche e b) lo stato attuale
dei sistemi tecnologici rispetto agli obiettivi definiti nelle  linee
guida  adottate  ai  sensi  del  comma  15-bis   dell'art.   12   del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,  modificato  dall'art.  21  del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4; 
  Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 6
luglio 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Risorse 
 
  1. Le risorse riconducibili alla linea di attivita' dell'intervento
di investimento M6C2 1.3.1 b) «Adozione e utilizzo FSE da parte delle
regioni»  sono  determinate  in  euro  610.389.999,93,  di  cui  euro
299.300.000,00   destinate   al   potenziamento   dell'infrastruttura
digitale  dei  sistemi  sanitari  ed  euro  311.089.999,93  destinate
all'incremento  delle  competenze  digitali  dei  professionisti  del
sistema sanitario. 
  2. Fermo restando quanto previsto al comma 1,  le  risorse  per  il
potenziamento dell'infrastruttura digitale dei sistemi sanitari  sono
utilizzate per attuare linee guida adottate ai sensi del comma 15-bis
dell'art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. 
  3. L'utilizzo  delle  risorse  per  l'incremento  delle  competenze
digitali e' definito da un apposito piano operativo predisposto dalle
regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano e approvato dal
Ministero  della  salute  e  dalla  Struttura  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica. 
  4. L'approvazione dei piani di adeguamento di cui al comma 2 e  del
piano operativo di cui al comma 3 del presente articolo e' condizione
necessaria  ai  fini  dell'erogazione,   su   base   annuale,   delle
corrispondenti risorse.