IL MINISTRO DELL'INTERNO, IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRANSIZIONE DIGITALE e IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 3 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di seguito TULPS, ed il relativo regolamento di esecuzione del 6 maggio 1940, n. 635; Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559 e in particolare l'art. 2, comma 8; Visto il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni in legge 31 marzo 2005, n. 43; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e, in particolare, l'art. 66, comma 6 e l'art. 64, comma 2-quater; Visto il decreto del Ministro dell'interno 23 aprile 2002, istitutivo del Centro nazionale per i servizi demografici presso il Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per i servizi demografici; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2014, n. 194, recante «modalita' di attuazione e di funzionamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e di definizione del piano per il graduale subentro dell'ANPR alle anagrafi della popolazione residente»; Visto l'art. 7-vicies ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 che prevede che l'emissione della carta d'identita' elettronica e' riservata al Ministero dell'interno che vi provvede nel rispetto delle norme di sicurezza in materia di carte valori, di documenti di sicurezza della Repubblica e degli standard internazionali di sicurezza; Visto l'art. 10, comma 6, del decreto-legge n. 78 del 2015, convertito con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2015, n. 125 che ha previsto lo stanziamento dei fondi a copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della carta di identita' elettronica; Vista la direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, attuata dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 223, recante una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione; Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, recante «Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti»; Visto il decreto del Ministro della sanita' dell'8 aprile 2000, recante «Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti, attuativo delle prescrizioni relative alla dichiarazione di volonta' dei cittadini sulla donazione di organi a scopo di trapianto», come modificato dal decreto del Ministro della salute dell'11 marzo 2008; Visto il decreto del Ministero della salute 20 agosto 2019, n. 130, recante «disciplina degli obiettivi, delle funzioni e della struttura del Sistema informativo trapianti (SIT) e del Registro nazionale dei donatori di cellule riproduttive a scopi di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo»; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice per la protezione dei dati personali», come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»; Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013 recante «Individuazione delle carte valori ai sensi dell'art. 2, comma 10-bis, lettere a) e b) della legge 13 luglio 1966, n. 559 e successive modificazioni e integrazioni»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2013 recante «Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71»; Visto in particolare l'art. 61, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2013 che prescrive che «l'utilizzo della Carta d'identita' elettronica, [omissis] sostituisce, nei confronti della pubblica amministrazione, la firma elettronica avanzata ai sensi delle presenti regole tecniche per i servizi e le attivita' di cui agli articoli 64 e 65 del CAD»; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (decreto semplificazioni) convertito con modificazioni in legge 11 settembre 2020, n. 120 e in particolare l'art. 24; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 «Codice dell'amministrazione digitale» e in particolare l'art. 64 laddove prevede che l'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione informatica avviene tramite la carta di identita' elettronica e che ai fini dell'erogazione dei propri servizi in rete e' altresi' riconosciuta ai soggetti privati la facolta' di avvalersi della carta di identita' elettronica; Visto l'art. 66, comma 6 del citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 che stabilisce che con decreto del Ministro dell'interno, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono dettate le regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione della carta di identita' elettronica, del documento di identita' elettronico e della carta nazionale dei servizi, nonche' le modalita' di impiego; Visto il decreto del Ministero dell'interno 23 dicembre 2015 recante «Modalita' tecniche di emissione della Carta d'identita' elettronica»; Acquisita l'approvazione della Commissione interministeriale permanente della CIE di cui all'art. 9, comma 2 del decreto ministeriale 23 dicembre 2015; Sentito il Centro nazionale trapianti dell'Istituto superiore di sanita'; Sentito il Garante per la protezione dei dati personali che si e' espresso con parere n. 247 del 7 luglio 2022; Sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 in data 3 agosto 2022; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai sensi del presente decreto si intende per: a) «Aggregato»: soggetto pubblico o privato che rende disponibile l'accesso a propri servizi tramite un soggetto aggregatore; b) «Aggregatore»: soggetto pubblico o privato che rende disponibile l'infrastruttura necessaria a consentire ai soggetti aggregati l'erogazione dei loro servizi online tramite la CIE; c) «ANPR»: l'Anagrafe nazionale della popolazione residente, di cui all'art. 62 del CAD; d) «Attributi identificativi»: gli attributi personali previsti dal presente decreto che consentono la piena fruizione dei servizi in rete; e) «Autenticazione informatica»: un processo elettronico che consente di confermare l'identificazione elettronica di una persona fisica o giuridica tramite la CIEId, ai sensi dell'art. 64 del CAD, finalizzata all'accesso ai servizi erogati in rete dai soggetti pubblici e dai soggetti privati, sia in ambito nazionale che europeo, in conformita' alle prescrizioni del regolamento UE n. 910/2014; f) «CAD»: il Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche; g) «CIE»: il documento d'identita' personale rilasciato dal Ministero dell'interno denominato «Carta d'identita' elettronica»; h) «CIEId»: l'identita' digitale rilasciata al cittadino e associata alla CIE; i) «credenziali»: gli strumenti utilizzati per l'autenticazione ai servizi in rete che, in conformita' al regolamento eIDAS, determinano il livello basso (livello 1), significativo (livello 2) ed elevato (livello 3) delle identita' digitali; j) «domicilio digitale»: il domicilio digitale definito all'art. 1, comma 1, lettera n-ter) del CAD; k) «Firma elettronica avanzata»: la firma elettronica avanzata conforme al regolamento UE 910/2014 e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulle firme; l) «Fornitori di servizi» (FdS): ai fini del presente decreto, sono i soggetti pubblici e privati, gli aggregatori e i gestori di servizi pubblici che consentono direttamente o indirettamente l'accesso ai servizi online tramite la CIEId a persone fisiche o giuridiche; m) «Gestore dell'identita' digitale»: il soggetto che rende disponibile e gestisce l'identita' digitale CIEId; n) «Gestori di servizi pubblici»: le societa' quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse (art. 2, comma 2, lettera b) del CAD) e le societa' a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (art. 2, comma 2, lettera c) del CAD) che richiedono il riconoscimento dello status di aggregatore per l'esercizio dei servizi di pubblico interesse alle stesse affidati; o) «IdANPR»: l'identificativo univoco del cittadino assegnatogli dalla ANPR; p) «Identita' digitale»: la rappresentazione informatica della corrispondenza biunivoca tra un utente e i suoi attributi identificativi, verificata attraverso l'insieme dei dati raccolti e registrati in forma digitale secondo le modalita' di cui al presente decreto; q) «IPZS» o «Poligrafico»: il Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a.; r) «Ministero»: il Ministero dell'interno; s) «NIS»: il numero univoco casuale associato alla carta, memorizzato nel chip e leggibile liberamente; t) «Numero unico nazionale»: numero di serie del documento avente il seguente formato: due lettere - cinque numeri - due lettere (es. CA00000AA); u) «PIN»: il codice segreto personale, modificabile dal cittadino, necessario per fruire dei servizi che richiedono l'autenticazione in rete o per l'apposizione di una firma elettronica; v) «Portale dell'identita' del cittadino»: piattaforma informatica che consente al cittadino la gestione della propria identita' digitale CIEId; w) «Portale di federazione»: piattaforma informatica che consente a un FdS di aderire allo schema di autenticazione CIE mediante procedura automatizzata e agli aggregatori di inserire nella federazione i soggetti aggregati; x) «Portale»: il sito web istituzionale e informativo della CIE; y) «PUK»: il codice personale non modificabile di sblocco necessario alla riattivazione del PIN a seguito di relativo blocco; z) «Regolamento eIDAS»: il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014; aa) «Soggetto privato»: persona giuridica non rientrante nella definizione di «soggetto pubblico» che utilizza l'identita' digitale CIEId; bb) «Soggetto pubblico»: le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di cui all'art. 117 della Costituzione, ivi comprese le autorita' di sistema portuale, nonche' le autorita' amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione» (art. 2, comma 2, lettera a) del CAD), e i gestori di servizi pubblici; cc) «Sistema informativo dei trapianti» o «SIT», il sistema istituito nell'ambito del Sistema informativo sanitario nazionale in base all'art. 7 della legge 1° aprile 1999, n. 91, che consente la raccolta, in un'unica banca dati, delle manifestazioni di volonta' in tema di donazione degli organi e tessuti espresse dai cittadini; dd) servizio in rete o on-line: qualsiasi servizio della societa' dell'informazione definiti dall'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, o dei servizi di un'amministrazione o di un ente pubblico erogati agli utenti attraverso sistemi informativi accessibili in rete.