IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  ed   in
particolare gli articoli 25, 26 e 27; 
  Visto  il  decreto  legislativo  7  aprile  2003,  n.  85,  recante
«Attuazione della direttiva n. 2001/55/CE relativa  alla  concessione
della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati
ed alla cooperazione in ambito comunitario»; 
  Vista la decisione di esecuzione (UE)  n.  2022/382  del  Consiglio
dell'Unione europea del 4 marzo 2022 che accerta  l'esistenza  di  un
afflusso massiccio di sfollati  dall'Ucraina  ai  sensi  dell'art.  5
della direttiva n. 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di
una protezione temporanea; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  28
marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del  15  aprile
2022, adottato ai sensi degli articoli  3  e  4  del  citato  decreto
legislativo n. 85/2003; 
  Visto il decreto-legge 25 febbraio 2022,  n.  14,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28,  ed  in  particolare
l'art. 5-quater inserito in sede di conversione, con cui  sono  state
integrate nel testo del provvedimento le disposizioni precedentemente
previste dall'art. 3 del decreto-legge 28 febbraio 2022, n.  16,  ora
abrogato; 
  Visto il decreto-legge  21  marzo  2022,  n.  21,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022,  n.  51  recante:  «Misure
urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi
ucraina» e, in particolare, gli articoli 31 e 31-bis; 
  Visto il decreto-legge  17  maggio  2022,  n.  50,  convertito  con
modificazioni dalla legge 15 luglio  2022,  n.  91  recante:  «Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,  produttivita'
delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia  di
politiche sociali e di crisi ucraina» e, in particolare, l'art. 44; 
  Visto il decreto-legge 9  agosto  2022,  n.  115,  recante  «Misure
urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali  e
industriali» e, in particolare, l'art. 26; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28  febbraio  2022
con cui e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022,  lo  stato  di
emergenza  in  relazione  all'esigenza  di  assicurare   soccorso   e
assistenza alla  popolazione  ucraina  sul  territorio  nazionale  in
conseguenza della grave crisi internazionale in atto  come  integrata
dalle risorse finanziarie stanziate con delibera  del  Consiglio  dei
ministri del 17 marzo 2022; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 872 del 4 marzo 2022, n. 873 del 6 marzo 2022, n.  876  del
13 marzo 2022, n. 881 del 29 marzo 2022, n. 882 del 30 marzo 2022, n.
883 del 31 marzo 2022, n. 895 del 24  maggio  2022,  n.  898  del  23
giugno 2022 e nn. 902 e 903 del 13  luglio  2022  e  n.  921  del  15
settembre 2022 recanti: «Disposizioni urgenti  di  protezione  civile
per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e
l'assistenza alla popolazione in  conseguenza  degli  accadimenti  in
atto nel territorio dell'Ucraina»; 
  Sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani; 
  Ravvisata la necessita', ai sensi dell'art. 44, comma 4 del  citato
decreto-legge n. 50/2022, di rafforzare, in via temporanea, l'offerta
di servizi sociali da parte dei  comuni  ospitanti  un  significativo
numero di persone richiedenti il permesso di protezione temporanea; 
  Ravvisata altresi' la necessita' di aggiornare alcuni dei parametri
previsti   dall'art.   1   dell'OCDPC   n.   882/2022   in    ragione
dell'incremento del numero di persone in fuga dal territorio  ucraino
e richiedenti il permesso di soggiorno per protezione  temporanea  di
cui al richiamato decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri
del 28 marzo 2022 rispetto  alla  data  di  adozione  della  predetta
ordinanza, nonche' del correlato incremento  di  attivita'  a  carico
delle strutture regionali  e  delle  province  autonome  direttamente
coinvolte  nelle  relative  incombenze  amministrative,  operative  e
gestionali; 
  Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni  e
delle Province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
Misure  temporanee  per  il  rafforzamento  dell'offerta  di  servizi
  sociali dei comuni ospitanti un significativo  numero  di  soggetti
  richiedenti il permesso di protezione temporanea. 
 
  1.  Ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  44,  comma  4,  del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 citato in premessa, allo scopo di
rafforzare, in via temporanea, l'offerta di servizi sociali da  parte
dei comuni ospitanti un significativo numero di persone  richiedenti,
anche sotto il profilo dell'incidenza  sulla  rispettiva  popolazione
residente, il permesso di protezione temporanea di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2022, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2022 si provvede al riparto in
favore di tali comuni, e al successivo trasferimento per  il  tramite
dei commissari delegati nominati ai sensi dell'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo  2022  e  dei
presidenti delle Province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  di  un
contributo forfetario una tantum determinato in misura  proporzionale
al numero dei predetti soggetti ospitati  sul  rispettivo  territorio
alla data  di  pubblicazione  della  presente  ordinanza,  secondo  i
criteri previsti dal successivo comma 2, per un totale complessivo di
euro 40 milioni. 
  2. Il contributo di cui al comma 1 e' riconosciuto  ai  comuni  che
hanno  un  numero  significativo  di  cittadini  ucraini  richiedenti
protezione temporanea, in relazione alla popolazione  residente  come
risultante dai dati del censimento Istat relativi al  penultimo  anno
precedente, secondo i seguenti criteri: 
    a. per i comuni  con  una  popolazione  residente  fino  a  5.000
abitanti, un numero di soggetti richiedenti il permesso di protezione
temporanea superiore o uguale a 3 unita'; 
    b. per i comuni con una popolazione residente superiore  a  5.000
abitanti e fino a 30.000 abitanti, un numero di soggetti  richiedenti
il permesso di protezione temporanea superiore o uguale a 5 unita'; 
    c. per i comuni con una popolazione residente superiore a  30.000
abitanti e fino a 100.000 abitanti, un numero di soggetti richiedenti
il permesso di protezione temporanea superiore o uguale a 8 unita'; 
    d. per i comuni con una popolazione residente superiore a 100.000
abitanti, un numero di soggetti richiedenti il permesso di protezione
temporanea superiore o uguale a 15 unita'. 
  3.  Le  richieste  di  accesso  al  contributo  in  rassegna   sono
presentate dai comuni interessati, mediante il modulo  allegato  alla
presente ordinanza ed entro il termine perentorio  di  quarantacinque
giorni dalla data di pubblicazione della stessa,  all'Anci  nazionale
ai fini del relativo censimento. 
  4. All'esito delle risultanze del censimento di  cui  al  comma  3,
coordinato dall'Anci nazionale,  che  le  trasmette  al  Dipartimento
della protezione civile decorsi quindici giorni dalla scadenza di cui
al comma 3, i commissari delegati di cui all'OCDPC n.  872/2022  e  i
presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono,
entro i  successivi  sessanta  giorni  dall'effettiva  disponibilita'
delle risorse, al trasferimento pro quota delle medesime  risorse  in
favore  dei  singoli  comuni  beneficiari  in  conformita'  ai   dati
comunicati dal predetto Dipartimento. 
  5. Le risorse complessivamente spettanti ai comuni  delle  Province
autonome di Trento e Bolzano sono attribuite alle  predette  province
autonome, che provvedono al successivo trasferimento  in  favore  dei
comuni assegnatari compresi nel proprio territorio, tenuto conto  dei
rispettivi ordinamenti. 
  6. Alla disciplina delle modalita' con le quali i  comuni,  per  il
tramite  dell'Anci  nazionale,  relazionano  al  Dipartimento   della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei  ministri  sulla
destinazione delle risorse assegnate alle finalita' di cui al  citato
art. 44, comma 4, del  decreto-legge  n.  50/2022,  si  provvede  con
successivo provvedimento del Capo del Dipartimento  della  protezione
civile. 
  7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  presente  articolo  si
provvede, per  l'importo  di  euro  40.000.000,00  per  l'anno  2022,
mediante utilizzo delle risorse finanziarie stanziate  dall'art.  44,
comma 4, del citato decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.