IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto  l'art.  43  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.   112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
relativo alla semplificazione degli  strumenti  di  attrazione  degli
investimenti e di sviluppo d'impresa; 
  Considerato che il medesimo art. 43  affida  all'Agenzia  nazionale
per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a.  -
Invitalia le funzioni relative  alla  gestione  dell'intervento,  ivi
comprese  quelle  relative  alla  ricezione,  alla   valutazione   ed
all'approvazione della domanda  di  agevolazione,  alla  stipula  del
relativo contratto di ammissione, all'erogazione, al controllo ed  al
monitoraggio dell'agevolazione; 
  Visto l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, che  prevede  che
il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a
ridefinire  le  modalita'  e  i  criteri  per  la  concessione  delle
agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui  al  predetto
art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112; 
  Visto il decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  del  14
febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana del 28 aprile 2014, n. 97, recante l'attuazione del predetto
art. 3, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, in  materia
di riforma della disciplina relativa ai Contratti di sviluppo; 
  Visto, in particolare, l'art. 34 del predetto decreto  14  febbraio
2014 che prevede  che  il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  con
successivo  decreto,  provvedera'  a  disciplinare  le  modalita'  di
concessione delle agevolazioni oltre i termini indicati nel  comma  2
dello stesso articolo, in conformita' alle disposizioni che  saranno,
nel frattempo, adottate dalla Commissione europea; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  9  dicembre
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
del 29 gennaio 2015, n. 23, recante  l'adeguamento  e  l'integrazione
dei regimi di aiuti previsti dal decreto del Ministro dello  sviluppo
economico  14  febbraio  2014   alle   disposizioni   stabilite   dal
regolamento  n.  651/2014,  valide  per  il  periodo   programmazione
2014-2020, e successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15  dicembre
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
del 4 febbraio 2021, n. 29, recante la proroga delle misure di  aiuto
di competenza della Direzione generale per gli incentivi alle imprese
in  conformita'  alle  modifiche  apportate  ai  regolamenti  e  alle
disposizioni dell'Unione europea in materia; 
  Visto il decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  5  marzo
2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
del 28 maggio 2021, n. 126,  che  dispone,  tra  l'altro,  in  merito
all'applicazione allo strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo
delle previsioni delle sezioni  3.1,  3.6,  3.7  e  3.8  del  «Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di stato a  sostegno  dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  13  gennaio
2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
del 12 febbraio 2022, n. 36, con il  quale  sono  state  definite  le
modalita'  di  attuazione  dell'Investimento  5.2  «Competitivita'  e
resilienza delle filiere produttive» del PNRR ed e' stato disposto in
merito all'applicabilita' allo strumento dei  Contratti  di  sviluppo
delle disposizioni di cui alla sezione 3.13  del  «Quadro  temporaneo
per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,  del  17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
L 187 del 26 giugno 2014, che  dichiara  alcune  categorie  di  aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107
e 108 del trattato e successive modifiche e integrazioni; 
  Vista la direttiva (UE) 2018/2001  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio dell'11 dicembre 2018, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea  L  328  del  21  dicembre  2018  concernente  la
promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   2021/447   della
Commissione del 12 marzo 2021, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea L 87 del 15  marzo  2021,  che  determina  valori
riveduti dei parametri di  riferimento  per  l'assegnazione  gratuita
delle quote di emissioni per il periodo dal 2021  al  2025  ai  sensi
dell'art.  10-bis,  paragrafo  2,  della  direttiva  2003/87/CE   del
Parlamento europeo e del Consiglio; 
  Vista la comunicazione  della  Commissione  europea  2022/C  80/01,
concernente la disciplina in materia di aiuti di Stato a  favore  del
clima,  dell'ambiente  e  dell'energia,  pubblicata  nella   Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea C 80 del 18 febbraio 2022; 
  Vista la comunicazione della  Commissione  europea  2022/C  131/01,
concernente il Quadro temporaneo di crisi  per  misure  di  aiuto  di
Stato a  sostegno  dell'economia  a  seguito  dell'aggressione  della
Russia  contro  l'Ucraina,  pubblicata   nella   Gazzetta   Ufficiale
dell'Unione  europea  C  131  del  24   marzo   2022   e   successive
modificazioni e integrazioni; 
  Vista, in particolare, la comunicazione della Commissione europea C
(2022) 5342 final  del  20  luglio  2022,  concernente  modifiche  al
predetto Quadro temporaneo, e, in particolare, il  punto  27  che  ha
introdotto, nell'ambito del predetto Quadro  temporaneo,  la  sezione
2.6 concernente gli «Aiuti  per  la  decarbonizzazione  dei  processi
produttivi industriali  mediante  elettrificazione  e/o  utilizzo  di
idrogeno rinnovabile e per interventi di efficientamento energetico»; 
  Considerato che la predetta sezione 2.6 e'  volta  a  sostenere  la
realizzazione  di  investimenti  finalizzati  alla  decarbonizzazione
delle    attivita'    industriali,    in    particolare    attraverso
l'elettrificazione  e   le   tecnologie   che   utilizzano   idrogeno
rinnovabile, e all'efficientamento energetico  nell'industria  e  che
dette finalita' risultano in linea  con  gli  obiettivi  di  sviluppo
propri dello strumento agevolativo  dei  Contratti  di  sviluppo  che
consente la finanziabilita' di programmi per  la  tutela  ambientale,
disciplinati al titolo IV del decreto 9 dicembre 2014; 
  Considerato,  altresi',  che  la  richiamata  comunicazione   della
Commissione europea  2022/C  80/01  consente  piu'  ampi  margini  di
intervento a  sostegno  dei  programmi  di  sviluppo  per  la  tutela
ambientale di  cui  al  titolo  IV  del  decreto  rispetto  a  quanto
stabilito  dal  regolamento  (UE)  n.  651/2014   della   Commissione
applicabile allo strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo; 
  Ritenuto opportuno, al fine di favorire  la  transizione  ecologica
del  sistema  industriale   attraverso   la   riduzione   dei   danni
all'ambiente,  un  uso  piu'  razionale   delle   risorse   naturali,
l'introduzione di misure di risparmio energetico e l'impiego di fonti
di energia  rinnovabili,  consentire  l'applicazione  allo  strumento
agevolativo dei contratti di sviluppo delle disposizioni recate dalla
comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01 e dalla  sezione
2.6 del Quadro  temporaneo  introdotta  con  la  comunicazione  della
Commissione europea C (2022) 5342 final del 20 luglio 2022; 
  Ritenuto,   altresi',   opportuno   prevedere   delle   misure   di
semplificazione  alle  ordinarie  modalita'  di  funzionamento  dello
strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                Modifiche al decreto 9 dicembre 2014 
 
  1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014
e successive modifiche e integrazioni, richiamato in  premessa,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nel preambolo, dopo il visto concernente il  regolamento  (UE)
n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e' inserito  il
seguente: «Vista la comunicazione della  Commissione  europea  2022/C
80/01, concernente la disciplina in  materia  di  aiuti  di  Stato  a
favore del clima,  dell'ambiente  e  dell'energia,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 80 del 18 febbraio 2022;»; 
    b)  all'art.  4,  comma  4,  le  parole  «di  concessione   delle
agevolazioni» sono soppresse; 
    c) all'art. 8, il comma 5 e'  sostituito  dal  seguente:  «5.  Le
agevolazioni di cui al presente decreto  si  intendono  concesse  con
l'approvazione del programma di sviluppo da parte dell'Agenzia di cui
all'art. 9, comma 8.»; 
    d) all'art. 9: 
      1) al comma 8 le parole «e a concedere le agevolazioni con  una
specifica determinazione per ciascuna delle imprese  partecipanti  al
programma  di  sviluppo.  La  determinazione  di  concessione   delle
agevolazioni deve» sono sostituite dalle seguenti: «e a sottoscrivere
una specifica determinazione con le imprese partecipanti al programma
di sviluppo. La determinazione deve» e sono soppresse,  in  fine,  le
seguenti parole: «di concessione delle agevolazioni»; 
      2) al comma 10 sono soppresse, in fine, le seguenti parole: «di
concessione delle agevolazioni»; 
    e)  all'art.  11,  comma  9,  le  parole  «di  concessione  delle
agevolazioni» sono soppresse; 
    f) all'art. 12, comma 1, dopo le parole «operazioni  societarie,»
sono  inserite  le   seguenti   «inerenti   a   fusioni,   scissioni,
conferimenti o cessioni di azienda o di rami di azienda che  incidano
sui beni agevolati o sulla titolarita' delle agevolazioni,»; 
    g)  all'art.  18,  comma  1,  le  parole  «La  determinazione  di
concessione  delle  agevolazioni»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«L'efficacia dell'approvazione del programma di sviluppo»; 
    h) all'art. 19, comma 1, primo periodo e lettera  p),  le  parole
«di concessione delle agevolazioni» sono soppresse; 
    i) all'art. 19-bis, comma 15, le  parole  «La  determinazione  di
concessione  delle  agevolazioni»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«L'efficacia dell'approvazione del programma di sviluppo»; 
    j)  all'art.  25,  comma  1,  le  parole  «la  determinazione  di
concessione  delle  agevolazioni»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«l'efficacia dell'approvazione del programma di sviluppo»; 
    k) all'art. 26, comma 1, primo periodo e lettera  m),  le  parole
«di concessione delle agevolazioni» sono soppresse; 
    l) all'art. 28,  dopo  il  comma  10  e'  inserito  il  seguente:
«10-bis. Previa notifica dell'aiuto ad hoc e successiva  approvazione
da parte della Commissione europea, i progetti di investimento di cui
al presente titolo possono essere, altresi', volti a sostenere un uso
efficiente delle risorse da parte  delle  imprese  e  la  transizione
verso un'economia circolare, nei limiti e  alle  condizioni  previste
dalla sezione  4.4  della  comunicazione  della  Commissione  europea
2022/C  80/01,  punto  220,  lettere  a),  b),  c)  e   d),   e   con
l'applicazione delle intensita'  di  aiuto  previste  dalla  medesima
sezione.»; 
    m) all'art. 32, comma 1 e 2,  le  parole  «la  determinazione  di
concessione  delle  agevolazioni»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«l'efficacia dell'approvazione del programma di sviluppo»; 
    n) all'art. 33, comma 1, primo periodo e lettera  p),  le  parole
«di concessione delle agevolazioni» sono soppresse; 
  2. Resta confermato tutto quanto disposto dal  decreto  di  cui  al
comma 1 non espressamente modificato.