IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto l'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativo alla semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa; Considerato che il medesimo art. 43 affida all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia le funzioni relative alla gestione dell'intervento, ivi comprese quelle relative alla ricezione, alla valutazione ed all'approvazione della domanda di agevolazione, alla stipula del relativo contratto di ammissione, all'erogazione, al controllo ed al monitoraggio dell'agevolazione; Visto l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, che prevede che il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a ridefinire le modalita' e i criteri per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui al predetto art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 aprile 2014, n. 97, recante l'attuazione del predetto art. 3, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, in materia di riforma della disciplina relativa ai Contratti di sviluppo; Visto, in particolare, l'art. 34 del predetto decreto 14 febbraio 2014 che prevede che il Ministro dello sviluppo economico, con successivo decreto, provvedera' a disciplinare le modalita' di concessione delle agevolazioni oltre i termini indicati nel comma 2 dello stesso articolo, in conformita' alle disposizioni che saranno, nel frattempo, adottate dalla Commissione europea; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 gennaio 2015, n. 23, recante l'adeguamento e l'integrazione dei regimi di aiuti previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2014 alle disposizioni stabilite dal regolamento n. 651/2014, valide per il periodo programmazione 2014-2020, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 febbraio 2021, n. 29, recante la proroga delle misure di aiuto di competenza della Direzione generale per gli incentivi alle imprese in conformita' alle modifiche apportate ai regolamenti e alle disposizioni dell'Unione europea in materia; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 maggio 2021, n. 126, che dispone, tra l'altro, in merito all'applicazione allo strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo delle previsioni delle sezioni 3.1, 3.6, 3.7 e 3.8 del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19»; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 febbraio 2022, n. 36, con il quale sono state definite le modalita' di attuazione dell'Investimento 5.2 «Competitivita' e resilienza delle filiere produttive» del PNRR ed e' stato disposto in merito all'applicabilita' allo strumento dei Contratti di sviluppo delle disposizioni di cui alla sezione 3.13 del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19»; Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e successive modifiche e integrazioni; Vista la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 328 del 21 dicembre 2018 concernente la promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/447 della Commissione del 12 marzo 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 87 del 15 marzo 2021, che determina valori riveduti dei parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita delle quote di emissioni per il periodo dal 2021 al 2025 ai sensi dell'art. 10-bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; Vista la comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, concernente la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 80 del 18 febbraio 2022; Vista la comunicazione della Commissione europea 2022/C 131/01, concernente il Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 131 del 24 marzo 2022 e successive modificazioni e integrazioni; Vista, in particolare, la comunicazione della Commissione europea C (2022) 5342 final del 20 luglio 2022, concernente modifiche al predetto Quadro temporaneo, e, in particolare, il punto 27 che ha introdotto, nell'ambito del predetto Quadro temporaneo, la sezione 2.6 concernente gli «Aiuti per la decarbonizzazione dei processi produttivi industriali mediante elettrificazione e/o utilizzo di idrogeno rinnovabile e per interventi di efficientamento energetico»; Considerato che la predetta sezione 2.6 e' volta a sostenere la realizzazione di investimenti finalizzati alla decarbonizzazione delle attivita' industriali, in particolare attraverso l'elettrificazione e le tecnologie che utilizzano idrogeno rinnovabile, e all'efficientamento energetico nell'industria e che dette finalita' risultano in linea con gli obiettivi di sviluppo propri dello strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo che consente la finanziabilita' di programmi per la tutela ambientale, disciplinati al titolo IV del decreto 9 dicembre 2014; Considerato, altresi', che la richiamata comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01 consente piu' ampi margini di intervento a sostegno dei programmi di sviluppo per la tutela ambientale di cui al titolo IV del decreto rispetto a quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione applicabile allo strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo; Ritenuto opportuno, al fine di favorire la transizione ecologica del sistema industriale attraverso la riduzione dei danni all'ambiente, un uso piu' razionale delle risorse naturali, l'introduzione di misure di risparmio energetico e l'impiego di fonti di energia rinnovabili, consentire l'applicazione allo strumento agevolativo dei contratti di sviluppo delle disposizioni recate dalla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01 e dalla sezione 2.6 del Quadro temporaneo introdotta con la comunicazione della Commissione europea C (2022) 5342 final del 20 luglio 2022; Ritenuto, altresi', opportuno prevedere delle misure di semplificazione alle ordinarie modalita' di funzionamento dello strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo; Decreta: Art. 1 Modifiche al decreto 9 dicembre 2014 1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e successive modifiche e integrazioni, richiamato in premessa, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel preambolo, dopo il visto concernente il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e' inserito il seguente: «Vista la comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, concernente la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 80 del 18 febbraio 2022;»; b) all'art. 4, comma 4, le parole «di concessione delle agevolazioni» sono soppresse; c) all'art. 8, il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Le agevolazioni di cui al presente decreto si intendono concesse con l'approvazione del programma di sviluppo da parte dell'Agenzia di cui all'art. 9, comma 8.»; d) all'art. 9: 1) al comma 8 le parole «e a concedere le agevolazioni con una specifica determinazione per ciascuna delle imprese partecipanti al programma di sviluppo. La determinazione di concessione delle agevolazioni deve» sono sostituite dalle seguenti: «e a sottoscrivere una specifica determinazione con le imprese partecipanti al programma di sviluppo. La determinazione deve» e sono soppresse, in fine, le seguenti parole: «di concessione delle agevolazioni»; 2) al comma 10 sono soppresse, in fine, le seguenti parole: «di concessione delle agevolazioni»; e) all'art. 11, comma 9, le parole «di concessione delle agevolazioni» sono soppresse; f) all'art. 12, comma 1, dopo le parole «operazioni societarie,» sono inserite le seguenti «inerenti a fusioni, scissioni, conferimenti o cessioni di azienda o di rami di azienda che incidano sui beni agevolati o sulla titolarita' delle agevolazioni,»; g) all'art. 18, comma 1, le parole «La determinazione di concessione delle agevolazioni» sono sostituite dalle seguenti: «L'efficacia dell'approvazione del programma di sviluppo»; h) all'art. 19, comma 1, primo periodo e lettera p), le parole «di concessione delle agevolazioni» sono soppresse; i) all'art. 19-bis, comma 15, le parole «La determinazione di concessione delle agevolazioni» sono sostituite dalle seguenti: «L'efficacia dell'approvazione del programma di sviluppo»; j) all'art. 25, comma 1, le parole «la determinazione di concessione delle agevolazioni» sono sostituite dalle seguenti: «l'efficacia dell'approvazione del programma di sviluppo»; k) all'art. 26, comma 1, primo periodo e lettera m), le parole «di concessione delle agevolazioni» sono soppresse; l) all'art. 28, dopo il comma 10 e' inserito il seguente: «10-bis. Previa notifica dell'aiuto ad hoc e successiva approvazione da parte della Commissione europea, i progetti di investimento di cui al presente titolo possono essere, altresi', volti a sostenere un uso efficiente delle risorse da parte delle imprese e la transizione verso un'economia circolare, nei limiti e alle condizioni previste dalla sezione 4.4 della comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, punto 220, lettere a), b), c) e d), e con l'applicazione delle intensita' di aiuto previste dalla medesima sezione.»; m) all'art. 32, comma 1 e 2, le parole «la determinazione di concessione delle agevolazioni» sono sostituite dalle seguenti: «l'efficacia dell'approvazione del programma di sviluppo»; n) all'art. 33, comma 1, primo periodo e lettera p), le parole «di concessione delle agevolazioni» sono soppresse; 2. Resta confermato tutto quanto disposto dal decreto di cui al comma 1 non espressamente modificato.