IL DIRIGENTE 
               del Settore HTA ed economia del farmaco 
 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il  comma  33,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori; 
  Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il
funzionamento dell'Agenzia italiana  del  farmaco,  emanato  a  norma
dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto  n.
53 del Ministero della salute di  concerto  con  i  Ministri  per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle
finanze del 29 marzo 2012; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia  (comunicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n.  140
del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»); 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020; 
  Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020
con cui e' stato conferito al dott. Francesco  Trotta  l'incarico  di
dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco; 
  Vista la determina del direttore generale n. 1568 del  21  dicembre
2021con cui e' stata conferita al dott. Francesco Trotta  la  delega,
ai  sensi  dell'art.   10,   comma   2,   lettera   e),   del decreto
ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle  determine
di classificazione e prezzo dei medicinali; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina  della
tutela sanitaria delle attivita' sportive e  della  lotta  contro  il
doping»; 
  Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205,  «Bilancio  di  previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il
triennio 2018-2020» e in particolare l'art. 1, commi  408-409  con  i
quali e' stato previsto un monitoraggio degli  effetti  dell'utilizzo
dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso
terapeutico-assistenziale complessivo; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 dicembre  2006,  relativo  ai  medicinali  per  uso
pediatrico; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per  terapie  avanzate,
recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n.
726/2004; 
  Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per
l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e
veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano»; 
  Visto il decreto del Ministero  della  salute  del  2  agosto  2019
recante «Criteri e modalita' con cui l'Agenzia italiana  del  farmaco
determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal
Servizio sanitario nazionale», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020; 
  Visti gli artt. 11 e 12 del decreto-legge  13  settembre  2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco  dei
medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale
(SSN)  ai  sensi  dell'articolo  48,  comma  5,   lettera   c),   del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, nella legge  24  novembre  2003,  n.  326  (Prontuario
farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per
il   governo   della   spesa   farmaceutica   convenzionata   e   non
convenzionata», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006; 
  Vista la determina AIFA n. 368 del 5 aprile 2013, pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n.  104
del 6 maggio 2013, recante «Classificazione  ai  sensi  dell'articolo
12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189,  di  medicinali  per  uso
umano - nuove confezioni di farmaci precedentemente  autorizzati  con
procedura centralizzata»; 
  Vista la domanda presentata in data 7 maggio 2021 con la  quale  la
societa' Gilead Sciences Ireland UC ha chiesto la  riclassificazione,
ai fini della rimborsabilita'  del  «Viread»  (tenofovir  disoproxil)
relativamente alla confezione avente codice A.I.C. n. 035565035; 
  Visto   il   parere   espresso   dalla    Commissione    consultiva
tecnico-scientifica nella seduta del 2-4 maggio 2022; 
  Visto il parere reso dal Comitato prezzi e  rimborso  nella  seduta
del 15, 20-22 giugno 2022; 
  Vista la delibera n.  31  del  14  luglio  2022  del  consiglio  di
amministrazione  dell'AIFA,  adottata  su  proposta   del   direttore
generale,  concernente  l'approvazione   dei   medicinali   ai   fini
dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilita'  da
parte del Servizio sanitario nazionale; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Le  indicazioni  della   nuova   formulazione   della   specialita'
medicinale VIREAD (tenofovir disoproxil): 
    «Infezione da HIV-1: 
      «Viread» 33 mg/g granulato e'  indicato,  in  associazione  con
altri medicinali antiretrovirali,  per  il  trattamento  di  pazienti
pediatrici di eta' compresa tra 2 e < 6 anni e di eta' superiore a  6
anni, per i quali una forma farmaceutica solida non  e'  appropriata,
infetti da HIV-1, resistenti agli NRTI o nei quali  i  medicinali  di
prima linea esercitino effetti tossici. 
      «Viread» 33 mg/g granulato e' indicato  anche  in  associazione
con altri medicinali antiretrovirali in adulti infetti da HIV-1 per i
quali una forma farmaceutica solida non e' appropriata. 
  Negli  adulti,  la   dimostrazione   dei   benefici   di   «Viread»
nell'infezione da HIV-1 e' fondata sui risultati  di  uno  studio  in
pazienti non pretrattati, che ha incluso pazienti con un'alta  carica
virale (> 100.000 copie/mL) e studi in cui «Viread» e' stato aggiunto
alla terapia di base ottimizzata (principalmente triplice terapia) in
pazienti precedentemente trattati con medicinali antiretrovirali  che
avevano  dimostrato  insufficiente  risposta  virologica  precoce  (<
10.000  copie/mL;  la  maggior  parte  dei  pazienti  aveva  <  5.000
copie/mL). 
  La scelta di utilizzare «Viread» per trattare pazienti  infetti  da
HIV-1 con precedenti esperienze di trattamento con antiretrovirali si
deve basare sui risultati di test individuali  di  resistenza  virale
e/o sulle terapie pregresse. 
  Infezione da epatite B: 
    «Viread»  33  mg/g  granulato  e'  indicato  per  il  trattamento
dell'epatite B cronica in adulti per i quali una  forma  farmaceutica
solida non e' appropriata, con: 
      malattia  epatica  compensata,  con  evidenza  di  replicazione
virale attiva, livelli  sierici  di  alanina  aminotransferasi  (ALT)
persistentemente  elevati  ed  evidenza  istologica   d'infiammazione
attiva e/o di fibrosi; 
      evidenza di virus dell'epatite B resistente alla lamivudina. 
    «Viread» 33 mg/g granulato  e'  indicato  anche  nel  trattamento
dell'epatite B cronica nei pazienti pediatrici di eta' compresa tra 2
e < 18 anni  per  i  quali  una  forma  farmaceutica  solida  non  e'
appropriata, con: 
      malattia epatica compensata ed evidenza di malattia immunitaria
attiva, ovvero replicazione virale attiva e livelli  sierici  di  ALT
persistentemente elevati, oppure evidenza istologica  d'infiammazione
da moderata a grave e/o di fibrosi. 
  Nelle confezioni sotto indicate e' classificato come segue. 
  Confezione: 
    «33 mg/g granulato uso orale» 1 flacone  (HDPE)  60  g  granulato
orale - A.I.C. n. 035565035/E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': H; 
    prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 79,11; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 130,57. 
  La societa', fatte salve le disposizioni in materia di  smaltimento
scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30  aprile  2019,
n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019,  n.
60, si  impegna  a  mantenere  una  fornitura  costante  adeguata  al
fabbisogno del Servizio sanitario nazionale. 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi.