IL DIRETTORE GENERALE 
      per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle societa' 
 
  Visto l'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Vista  la  legge  n.  241/1990  e   successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo n. 165/2001; 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo n. 220/2002; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  29
luglio 2021, n.  149,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero  dello  sviluppo  economico»,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale - Serie generale n. 260 del 30 ottobre 2021, che all'art. 2
individua la struttura  del  segretario  generale  e  gli  uffici  di
livello dirigenziale generale in cui si articola l'organizzazione del
Ministero dello sviluppo economico; 
  Viste  le  risultanze  della  revisione  ordinaria  effettuata  nei
confronti  della  societa'  cooperativa  «CO.S.T.A.  -  Consorzio  di
sviluppo tra gli operatori turistici abbruzzesi societa'  cooperativa
arl», con sede in Giulianova (TE) - C.F. 00736270679, dal  23  luglio
2021  al  28  gennaio  2022  e  quelle  del  successivo  accertamento
ispettivo, concluso in data 29 aprile 2022, che hanno evidenziato  il
ricorrere  dei  presupposti  per  l'adozione  del  provvedimento   di
gestione commissariale di cui all'art. 2545-sexiesdecies  del  codice
civile; 
  Tenuto conto che la cooperativa,  sebbene  diffidata  a  sanare  le
irregolarita' riscontrate, non ha provveduto a regolarizzare  la  sua
posizione,  atteso  che -  all'atto  dell'accertamento -   e'   stato
accertato il sussistere delle seguenti irregolarita': 
    1.   non   sono   state   rinnovate   le   cariche    dell'organo
amministrativo, con adeguamento della loro durata a  quanto  previsto
dall'art. 2383, secondo comma, codice civile e non sono state assunte
determine in merito alla  remunerazione  dei  componenti  dell'organo
amministrativo; 
    2. non e' stata regolarizzata la posizione di due  soci,  persone
fisiche, che non risultano avere instaurato con l'ente alcuno scambio
mutualistico; 
    3. non e' stato dato seguito alla vidirnazione e  alla  bollatura
del libro soci; 
    4.  il  capitale  sociale  iscritto  in  bilancio  non  e'  stato
allineato con le quote effettivamente versate dai soci; 
    5. non e' stato aggiornato il libro  soci  con  riferimento  alle
quote sociali sottoscritte e versate. 
  Vista la nota in  data  10  giugno  2022  prot.  U  numero  192966,
regolarmente  consegnata   nella   casella   di   posta   elettronica
certificata del sodalizio, con la quale, ai sensi dell'art.  7  della
legge n. 241/1990,  e'  stato  comunicato  l'avvio  del  procedimento
finalizzato all'adozione del provvedimento di gestione  commissariale
di cui all'art. 2545-sexiesdecies del codice civile, in  ordine  alla
quale  non  sono  pervenute  controdeduzioni  entro  il  termine  ivi
previsto di quindici giorni; 
  Ritenuto pertanto assolto l'obbligo di cui all'art. 7  della  legge
n. 241/1990; 
  Ritenuti, altresi', sussistenti i presupposti  per  l'adozione  del
provvedimento proposto all'esito degli accertamenti ispettivi; 
  Considerata la specifica peculiarita' della procedura  di  gestione
commissariale, disposta  ai  sensi  dell'art.  2545-sexiesdecies  del
codice civile, che prevede che l'autorita' di vigilanza, in  caso  di
gravi irregolarita' nel funzionamento dell'ente,  puo'  revocare  gli
amministratori e affidare la gestione ad un commissario  governativo,
determinando poteri e durata dell'incarico; 
  Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide
sul principio di autodeterminazione della cooperativa, che per prassi
viene disposto per un periodo di sei mesi, salvo  eccezionali  motivi
di proroga; 
  Tenuto conto, altresi', che  tali  ragioni  rendono  necessaria  la
massima tempestivita' nel subentro nella gestione societaria da parte
del  commissario  incaricato  affinche'  prenda   immediatamente   in
consegna l'ente e proceda rapidamente alla sua regolarizzazione; 
  Considerato che  il  nominativo  del  professionista  cui  affidare
l'incarico di commissario governativo e' stato individuato a  seguito
di estrazione attraverso un sistema informatico,  a  cura  di  questa
direzione generale, dalla Banca dati dei  professionisti  interessati
alla  attribuzione   di   incarichi   ex   articoli   2545-terdecies,
2545-sexiesdecies,    2545-septiesdecies,    secondo     comma,     e
2545-octiesdecies del codice civile, su mandato del  Ministero  dello
sviluppo economico, istituita presso la stessa direzione generale per
la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle societa'; 
  Visto il parere favorevole in merito all'adozione del provvedimento
in argomento espresso dal Comitato centrale delle cooperative in data
12 luglio 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il  consiglio  di  amministrazione   della   societa'   cooperativa
«CO.S.T.A. -  Consorzio  di  sviluppo  tra  gli  operatori  turistici
abbruzzesi - societa' cooperativa a r.l.»,  con  sede  in  Giulianova
(TE) - C.F. 00736270679, e' revocato.