IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA); 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze  del
20  settembre  2004,  n. 245,  recante  «Regolamento  recante   norme
sull'organizzazione e  il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla  legge  21
novembre 2003, n. 326»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale
di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in  pari
data; 
  Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea  (TFUE)  e,
in particolare, l'art. art. 36; 
  Visto l'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito
dalla legge 25 giugno 2019, n. 60; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano,  nonche'  della  direttiva  2003/94/CE»  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Visti, in particolare, l'art.  1,  comma  1,  lettera  s),  secondo
periodo, del decreto legislativo n. 219/2006 sopra citato,  ai  sensi
del quale «non possono essere sottratti, alla  distribuzione  e  alla
vendita per il territorio nazionale, i medicinali per  i  quali  sono
stati  adottati  specifici  provvedimenti  al  fine  di  prevenire  o
limitare stati di carenza o indisponibilita', anche  temporanee,  sul
mercato o in assenza di valide alternative terapeutiche; al  medesimo
fine, l'Agenzia italiana  del  farmaco,  dandone  previa  notizia  al
Ministero  della  salute,  pubblica  un   provvedimento   di   blocco
temporaneo delle esportazioni di farmaci nel caso  in  cui  si  renda
necessario  per   prevenire   o   limitare   stati   di   carenza   o
indisponibilita'», nonche' gli articoli 34, comma 6, e 105, comma 2; 
  Visto  il  documento  della  Commissione  europea  sull'obbligo  di
fornitura continua inteso a contrastare il problema della carenza  di
medicinali approvato in sede di riunione tecnica ad  hoc  nell'ambito
del comitato farmaceutico sulla carenza  di  medicinali  in  data  25
maggio 2018, nel quale e' stato riconosciuto  che  gli  Stati  membri
possono adottare misure per prevenire la carenza di medicinali o  per
far fronte a tale situazione limitando la libera  circolazione  delle
merci nell'ambito dell'UE, introducendo, in particolare,  limitazioni
alla fornitura di medicinali da parte dei  distributori  all'ingrosso
verso  operatori  in  altri  Stati  membri,  purche'   queste   siano
giustificate in funzione della tutela della salute e della vita delle
persone prevenendo l'insorgere della carenza di medicinali; 
  Vista la determina AIFA n. 372/2022 del  18  agosto  2022,  recante
«Elenco  dei  medicinali  che  non  possono  essere  sottratti   alla
distribuzione e alla vendita per il territorio nazionale al  fine  di
prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilita'», pubblicata
in Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2022; 
  Tenuto conto che AIFA  pubblica  periodicamente  nel  suo  sito  un
elenco aggiornato dei farmaci temporaneamente carenti per i quali, in
considerazione dell'interruzione della commercializzazione comunicata
dal titolare A.I.C., dell'assenza di analoghi sul mercato italiano  e
del rilievo dell'uso in terapia, viene rilasciata al titolare o  alle
strutture sanitarie  l'autorizzazione  all'importazione  per  analogo
autorizzato all'estero; 
  Considerato l'obbligo di  segnalazione  alle  autorita'  competenti
delle mancate forniture di medicinali di  cui  al  citato  art.  105,
comma 3-bis, del decreto legislativo n. 219/2006; 
  Preso atto: 
    1) per il medicinale «Tegretol»: della comunicazione  di  carenza
(forniture discontinue), ricevuta dal titolare A.I.C. Novartis  Farma
S.p.a. tramite il Front End Carenze,  per  il  medicinale  «Tegretol»
A.I.C. 020602037 (prot. AIFA n.  101933  del  7  settembre  2022),  a
partire dal 7 settembre 2022 con durata presumibile fino al 31  marzo
2023, per problemi produttivi; 
    dell'assenza di medicinali equivalenti e di medicinali aventi  lo
stesso principio attivo /forma farmaceutica e dell'impossibilita'  di
utilizzare gli altri medicinali contenenti lo stesso principio attivo
per i bambini al di sotto dei cinque anni di eta'; 
    delle  evidenze  di  un  rilevante  flusso  di  esportazione  del
medicinale registrato soprattutto nei mesi di luglio e  agosto  2022,
come evidenziato  dai  dati  relativi  ai  flussi  di  movimentazione
forniti dal Ministero della salute; 
    2) per il medicinale «Micropam»: della conclusione dello stato di
carenza per il medicinale «Micropam»  (A.I.C.  029417021)  notificata
dal titolare A.I.C. Aurobindo Pharma Italia  S.r.l.  con  nota  prot.
AIFA 101293 del 6 settembre 2022 e della necessita' di distribuire il
medicinale in maniera contingentata per i prossimi mesi; 
    della conclusione  dello  stato  di  carenza  per  il  medicinale
«Micropam»  (A.I.C.  029417019)  notificata   dal   titolare   A.I.C.
Aurobindo Pharma Italia S.r.l. con  nota  prot.  AIFA  101293  del  6
settembre 2022 e della necessita' di  distribuire  il  medicinale  in
modalita' contingentata per i prossimi mesi; 
    della criticita' di tali medicinali e della possibilita'  che  si
verifichino esportazioni a seguito del lungo periodo di carenza; 
  Ritenuto, pertanto, necessario ed urgente, a  tutela  della  salute
pubblica, aggiornare l'elenco allegato alla determina n. 372/2022 del
18 agosto 2022, istitutiva della misura del blocco  temporaneo  delle
esportazioni ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s),  del  decreto
legislativo n. 219/2006, inserendo tra i medicinali assoggettati alla
suddetta  misura   temporanea   i   medicinali   «Tegretol»   (A.I.C.
020602037),  «Micropam»  (A.I.C.  029417021)  e  «Micropam»   (A.I.C.
029417019); 
  Informato il Ministero della salute in data 6 ottobre 2022; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Al  fine  di  tutelare  la  salute  pubblica  e  garantire   un
assortimento di medicinali sufficiente a rispondere alle esigenze  di
cura sul territorio nazionale, e' disposto il blocco temporaneo delle
esportazioni da parte dei distributori all'ingrosso e, per quanto  di
competenza, da parte del titolare A.I.C., dei  medicinali  «Tegretol»
(A.I.C.  020602037),  «Micropam»  (A.I.C.  029417021)  e   «Micropam»
(A.I.C. 029417019); 
  2.  A  tal  fine  i  medicinali  «Tegretol»   (A.I.C.   020602037),
«Micropam» (A.I.C. 029417021) e «Micropam»  (A.I.C.  029417019)  sono
inseriti  nell'elenco  allegato  alla  presente  determina   che   ne
costituisce parte integrante;