IL MINISTRO 
                     DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 
 
  Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del  14  dicembre
2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa,
a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/241 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo  per  la
ripresa e la resilienza e, in particolare, l'art. 4; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/523 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 24 marzo 2021, che istituisce il programma  InvestEU  e
che modifica il regolamento (UE) 2015/1017; 
  Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza  (PNRR)  approvato
con decisione del Consiglio ECOFIN del  13  luglio  2021,  notificata
all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota  LT161/21
del 14 luglio 2021; 
  Visto  l'allegato  riveduto  della  decisione  di  esecuzione   del
Consiglio  relativa  all'approvazione  della  valutazione  del   PNRR
dell'Italia trasmesso dal Segretariato generale del Consiglio recante
traguardi/obiettivi, indicatori e calendari in relazione a  misure  e
investimenti del medesimo PNRR; 
  Vista in particolare, la misura M2C4 -  Investimento  3.4  Bonifica
del «suolo dei siti orfani» che con una dotazione di 500  milioni  di
euro mira  a  ripristinare  i  terreni  dei  siti  orfani,  riducendo
l'impatto ambientale e promuovendo l'economia  circolare  utilizzando
le  migliori  tecnologie  innovative  di  indagine  disponibili   per
identificare le reali necessita' di bonifica e consentire lo sviluppo
di  tali  aree,  anche  per  quanto  riguarda  l'edilizia  abitativa,
prevedendo, entro il 31 dicembre 2022, l'approvazione  del  Piano  di
azione per la  riqualificazione  ed,  entro  il  31  marzo  2026,  la
riqualificazione di almeno il  70  per  cento  della  superficie  del
«suolo dei siti orfani» al fine di ridurre l'occupazione del  terreno
e migliorare il risanamento urbano; 
  Visto il decreto-legge 6 novembre 2021,  n.  152,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  29  dicembre  2021,  n.  233,   recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»
e, in particolare, l'art. 17 che prevede che con proprio  decreto  il
Ministro della  transizione  ecologica,  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza unificata, adotti un apposito Piano d'azione conformemente
alle previsioni indicate nella misura M2C4 del PNRR e che ai fini del
medesimo Piano d'azione si  applicano  le  definizioni,  l'ambito  di
applicazione e i criteri di assegnazione delle risorse previsti dalle
disposizioni di attuazione dell'art. 1, comma  800,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145; 
  Visto  il  regolamento  (UE)  2018/1046  del  18  luglio  2018  che
stabilisce le regole finanziarie  applicabili  al  bilancio  generale
dell'Unione,  che  modifica  i  regolamenti  (UE)  n.  1296/2013,  n.
1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n.
223/2014, n. 283/2014 e la  decisione  n.  541/2014/UE  e  abroga  il
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  29  luglio  2021,  n.  108,  concernente
«Governance del Piano nazionale di  rilancio  e  resilienza  e  prime
misure  di  rafforzamento  delle  strutture   amministrative   e   di
accelerazione e  snellimento  delle  procedure»  e,  in  particolare,
l'art. 8,  ai  sensi  del  quale  ciascuna  amministrazione  centrale
titolare di interventi previsti nel PNRR  provvede  al  coordinamento
delle relative attivita' di gestione, nonche' al  loro  monitoraggio,
rendicontazione e controllo; 
  Visto,  in  particolare,  l'art.  2,  comma  6-bis,  del   predetto
decreto-legge che stabilisce che «le amministrazioni di cui al  comma
1 dell'art. 8 assicurano che, in sede di definizione delle  procedure
di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle
risorse  allocabili   territorialmente,   anche   attraverso   bandi,
indipendentemente  dalla  fonte  finanziaria  di   provenienza,   sia
destinato  alle  regioni  del  Mezzogiorno,   salve   le   specifiche
allocazioni territoriali gia' previste nel PNRR»; 
  Visto il decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure per
il  rafforzamento  della  capacita'  amministrativa  delle  pubbliche
amministrazioni funzionale  all'attuazione  del  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia» e, in
particolare, il secondo periodo del comma 1 dell'art. 7, ai sensi del
quale «con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla
individuazione delle amministrazioni di cui all'art. 8, comma 1,  del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio
2021,  recante  l'individuazione   delle   amministrazioni   centrali
titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8,  comma
1, del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge n. 108 del 2021; 
  Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,
ai sensi del quale con uno o piu' decreti del Ministro  dell'economia
e delle finanze sono stabilite le procedure  amministrativo-contabili
per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonche'
le modalita' di rendicontazione della gestione del Fondo  di  cui  al
comma 1037; 
  Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo della legge n. 178  del
2020, ai sensi del quale  al  fine  di  supportare  le  attivita'  di
gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e  di  controllo  delle
componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa
e rende disponibile un apposito sistema informatico; 
  Visto, altresi', il comma 1044 dello stesso art. 1 della  legge  n.
178 del  2020,  che  prevede  che  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su  proposta  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, sono definite le modalita' di rilevazione dei dati  di
attuazione finanziaria,  fisica  e  procedurale  relativi  a  ciascun
progetto; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  15
settembre 2021 in cui sono definite le modalita' di  rilevazione  dei
dati di attuazione  finanziaria,  fisica  e  procedurale  relativi  a
ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile,  con
particolare  riferimento  ai  costi   programmati,   agli   obiettivi
perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che  ne
beneficiano,  ai  soggetti  attuatori,  ai  tempi  di   realizzazione
previsti  ed  effettivi,  agli  indicatori  di  realizzazione  e   di
risultato, nonche' a ogni altro elemento utile  per  l'analisi  e  la
valutazione degli interventi; 
  Visto il regolamento (UE) 2020/852 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del  19  giugno  2020,  nonche'  gli  atti  delegati  della
Commissione del 4 giugno 2021, C(2021) 2800 che descrivono i  criteri
generali affinche' ogni singola attivita' economica non determini  un
danno significativo (DNSH, «Do no  significant  harm»),  contribuendo
quindi agli obiettivi di mitigazione, adattamento e  riduzione  degli
impatti e dei rischi ambientali definiti nell'art.  17  del  medesimo
regolamento; 
  Vista la comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01 del 18
febbraio 2021, concernente  «Orientamenti  tecnici  sull'applicazione
del principio "non arrecare  un  danno  significativo"  a  norma  del
regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»; 
  Vista la circolare del 30  dicembre  2021,  n.  32,  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  «Piano  nazionale  di  ripresa   e
resilienza - Guida operativa per il rispetto  del  principio  di  non
arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)»; 
  Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro,
il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale  (c.d.
tagging) e gli allegati VI e VII al regolamento (UE) 2021/241; 
  Visti gli obblighi di  assicurare  il  conseguimento  di  target  e
milestone  e  degli  obiettivi  finanziari  stabiliti  nel  PNRR,  il
principio  di  parita'  di  genere,   l'obbligo   di   protezione   e
valorizzazione  dei   giovani   ed   il   superamento   del   divario
territoriale; 
  Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9  novembre  2021,  n.   156,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di investimenti  e  sicurezza  delle
infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale,  per  la
funzionalita' del Ministero delle infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili,  del  Consiglio  superiore   dei   lavori   pubblici   e
dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali
e autostradali» e, in particolare, l'art. 10, comma 3, secondo cui la
notifica della decisione di esecuzione  del  Consiglio  UE  -  ECOFIN
recante  «Approvazione  della  valutazione  del  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza dell'Italia», unitamente al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 del medesimo art.  10
«costituiscono la base giuridica di riferimento per l'attivazione, da
parte  delle  amministrazioni  responsabili,   delle   procedure   di
attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR,  secondo  quanto
disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea,  ivi  compresa
l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa,  nei  limiti  delle
risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2»; 
  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, e  successive  modificazioni,
recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme  in  materia
di danno ambientale»; 
  Visto il decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ed  in  particolare
l'art. 2, comma 1, che ha ridenominato il Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione
ecologica; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e  successive  modificazioni,
recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 
  Vista la  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante  «Disposizioni
ordinamentali  in  materia  di  pubblica   amministrazione»   e,   in
particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai sensi  del  quale  «Gli  atti
amministrativi  anche  di   natura   regolamentare   adottati   dalle
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, che dispongono  il  finanziamento  pubblico  o
autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento  pubblico,  sono
nulli in assenza dei corrispondenti codici di  cui  al  comma  1  che
costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  e  successive
modificazioni, «Codice in materia di protezione dei  dati  personali,
recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale  al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e  successive
modificazioni, recante «Norme in materia ambientale»; 
  Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, e  successive  modificazioni,
recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la  semplificazione,
la competitivita' nonche'  in  materia  di  processo  civile»,  e  in
particolare l'art. 32, comma l, che ha disposto che gli «obblighi  di
pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi  aventi  effetto
di pubblicita' legale si intendono assolti con la  pubblicazione  nei
propri siti informatici da parte delle amministrazioni e  degli  enti
pubblici obbligati»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi  di  pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazione  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni»; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  e  successive
modificazioni, recante «Codice dei contratti pubblici»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5  febbraio  2018,
n. 22, recante «Regolamento  recante  i  criteri  sull'ammissibilita'
delle spese per i programmi cofinanziati  dai  Fondi  strutturali  di
investimento  europei  (SIE)  per  il   periodo   di   programmazione
2014/2020»; 
  Visto l'art. 1, comma 800, della legge 30 dicembre  2018,  n.  145,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2019  e  bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2019-2021»,   come
modificato dall'art. 53, comma 3, del decreto-legge 16  luglio  2020,
n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre  2020,
n. 120, che ha incrementato la dotazione finanziaria del fondo di cui
di cui all'art. 1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ai
fini del finanziamento, tra l'altro, «di un  programma  nazionale  di
bonifica e ripristino ambientale dei  siti  oggetto  di  bonifica  ai
sensi degli articoli 250 e 252, comma 5, del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, dei siti per i quali non sia  stato  avviato  il
procedimento di individuazione del responsabile della  contaminazione
ai sensi dell'art. 244 del medesimo decreto legislativo, nonche',  in
ogni caso, per interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica di
siti contaminati»; 
  Considerato che il citato l'art. 1, comma 800, della legge  n.  145
del  2018  prevede,  altresi',   che   con   decreto   del   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa  con
la Conferenza unificata, sono definiti i criteri e  le  modalita'  di
trasferimento alle autorita' competenti delle risorse loro  destinate
per l'attuazione degli interventi oggetto di finanziamento; 
  Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce
la normativa attuativa della riforma del CUP; 
  Visto l'art. 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014,  n.  66
convertito, con modificazioni, dalla legge 23  giugno  2014,  n.  89,
che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilita'  dei  pagamenti
da parte delle pubbliche amministrazioni  prevede  l'apposizione  del
codice identificativo di gara (CIG) e del Codice  unico  di  progetto
(CUP) nelle fatture elettroniche ricevute; 
  Visto in particolare l'art. 3, comma  1,  lettera  ggggg-bis),  del
decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  che  disciplina  il
principio di unicita' dell'invio, secondo il quale  ciascun  dato  e'
fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non puo' essere
richiesto da altri sistemi o banche dati, ma e' reso disponibile  dal
sistema informativo ricevente; 
  Visto il protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle
finanze - Ragioneria  generale  dello  Stato  e  l'Autorita'  per  la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori,  servizi  e  forniture  -
AVCP (ora Autorita' nazionale anticorruzione -  ANAC)  del  2  agosto
2013 e il relativo allegato tecnico del 5 agosto 2014; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare del 29 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 24 del 30 gennaio  2021,  come
modificato dal decreto del Ministro della transizione  ecologica  del
28  dicembre  2021,  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana n. 32 dell'8 febbraio 2022, il quale, ai sensi  e
per gli effetti dell'art. 1, comma 800, della legge n. 145 del  2018,
disciplina i criteri e le  modalita'  di  trasferimento  ai  soggetti
beneficiari  delle  risorse  per  l'attuazione  degli  interventi  di
bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  6
agosto 2021 e successive  modificazioni,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 229  del  24  settembre  2021,
relativo  all'assegnazione  delle  risorse  in  favore  di   ciascuna
amministrazione  titolare  degli  interventi  PNRR  e  corrispondenti
milestone e target; 
  Considerato che l'articolo unico, comma 7 del decreto del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  6  agosto  2021,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 229 del 24  settembre
2021, prevede che «Le singole amministrazioni inviano, attraverso  le
specifiche funzionalita' del sistema informatico di cui  all'articolo
1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020,  n.  178  e  secondo  le
indicazioni   del   Ministero   dell'economia   e   delle   finanze -
Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, i  dati  relativi  allo
stato  di  attuazione  delle  riforme  e  degli  investimenti  ed  il
raggiungimento dei connessi traguardi  ed  obiettivi  al  fine  della
presentazione, alle scadenze previste, delle richieste  di  pagamento
alla Commissione europea ai sensi dell'articolo  22  del  regolamento
(UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12  febbraio
2021, tenuto conto anche di  quanto  concordato  con  la  Commissione
europea»; 
  Considerato che il suddetto decreto del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze 6 agosto 2021 assegna (Tabella A)  al  Ministero  della
transizione ecologica 500.000.000,00 euro per la  bonifica  dei  siti
orfani, nell'ambito della misura M2C4 - Investimento 3.4 Bonifica dei
siti orfani - del PNRR e individua (Tabella B) i relativi obiettivi e
traguardi; 
  Vista la circolare  del  14  ottobre  2021,  n.  21  del  Ministero
dell'economia e delle finanze recante «Piano nazionale di  ripresa  e
resilienza (PNRR) - Trasmissione delle  istruzioni  tecniche  per  la
selezione dei progetti PNRR»; 
  Vista la circolare  del  29  ottobre  2021,  n.  25  del  Ministero
dell'economia e delle finanze recante «Piano nazionale di  ripresa  e
resilienza (PNRR) -  Rilevazione  periodica  avvisi,  bandi  e  altre
procedure di attivazione degli investimenti»; 
  Vista la circolare del  31  dicembre  2021,  n.  33  del  Ministero
dell'economia e delle finanze recante «Piano nazionale di  ripresa  e
resilienza (PNRR) -  Nota  di  chiarimento  sulla  circolare  del  14
ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle istruzioni tecniche  per  la
selezione  dei  progetti   PNRR   -   Addizionalita',   finanziamento
complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento»; 
  Vista la nota prot. 127027/MATTM del 17 novembre 2021 con la  quale
il  Capo  del  Dipartimento  per  la  transizione  ecologica  e   gli
investimenti verdi ha fornito indicazioni sulla natura delle  risorse
finanziarie della misura M2C4 del PNRR precisando  che  «il  sostegno
finanziario al PNRR sotto forma di "prestiti" o "sovvenzioni"  e'  il
meccanismo di finanziamento  del  Recovery  and  Resilience  Facility
(RRF) previsto dal regolamento (UE) 2021/241 ed  e'  disciplinato  da
specifici accordi stipulati tra Commissione europea e  Stato  membro.
Tale meccanismo non coinvolge le amministrazioni centrali titolari di
intervento ne'  i  soggetti  beneficiari/attuatori  della  misura  in
oggetto»; 
  Vista la nota prot. 47874/MiTE del 20 aprile 2022 con la  quale  il
Capo del Dipartimento dell'unita' di missione PNRR ha precisato  che,
qualora il costo totale di uno o  piu'  degli  interventi  ammessi  a
finanziamento con le risorse di cui alla  misura  M2C4,  investimento
3.4, del PNRR per  la  bonifica  dei  siti  orfani  dovesse  superare
l'importo finanziato, l'eccedenza puo' essere coperta  con  ulteriori
risorse finanziarie purche' non riferibili a fondi  comunitari;  cio'
al fine di consentire il raggiungimento dei target e delle  milestone
fissate  dal  Piano  d'azione,  nella  circostanza  in  cui   risulti
potenzialmente inadeguato il budget originariamente stanziato; 
  Vista la circolare  del  18  gennaio  2022,  n.  4,  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, recante «Piano nazionale di ripresa  e
resilienza (PNRR) - art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021
- Indicazioni attuative»; 
  Vista la circolare  del  24  gennaio  2022,  n.  6,  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, recante «Piano nazionale di ripresa  e
resilienza  (PNRR)  -  Servizi   di   assistenza   tecnica   per   le
amministrazioni titolari  di  interventi  e  soggetti  attuatori  del
PNRR»; 
  Vista la circolare del  10  febbraio  2022,  n.  9,  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, recante «Piano nazionale di ripresa  e
resilienza (PNRR) - Trasmissione delle  istruzioni  tecniche  per  la
redazione dei sistemi di gestione e controllo  delle  amministrazioni
centrali titolari di interventi del PNRR»; 
  Visto il decreto del direttore  generale  della  Direzione  per  il
risanamento ambientale del Ministero della transizione  ecologica  22
novembre 2021, n. 222, come  modificato  dal  decreto  del  direttore
generale della Direzione uso sostenibile del suolo  e  delle  risorse
idriche 22 marzo 2022, n. 32, pubblicato sul sito  istituzionale  del
Ministero  della  transizione  ecologica,  con  il  quale,  ai   fini
dell'attuazione della misura M2C4, Investimento  3.4,  del  PNRR,  e'
stato individuato l'elenco  dei  siti  orfani  da  riqualificare  sul
territorio di tutte le ventuno regioni  e  province  autonome  (nello
specifico: diciannove regioni e due province autonome); 
  Considerato che i siti orfani  di  cui  al  decreto  del  direttore
generale della Direzione per il risanamento ambientale del  Ministero
della  transizione  ecologica  n.  222   del   2021,   e   successive
modificazioni, sono  stati  individuati  attraverso  un  percorso  di
concertazione con le regioni e le province autonome avviato con  nota
prot. 80368/MATTM del 22  luglio  2021,  con  la  quale  la  medesima
Direzione generale ha chiesto alle regioni e le provincie autonome di
individuare i siti orfani da riqualificare sul proprio territorio e i
relativi interventi, al fine di dare attuazione alla misura del  PNRR
relativa alla bonifica dei siti  orfani  (misura  M2C4,  investimento
3.4); 
  Considerato in particolare che le schede/proposte delle  regioni  e
delle province  autonome  sono  state  verificate,  anche  attraverso
apposite riunioni, sulla base dei seguenti criteri: 
    a) coerenza con le definizioni e  l'ambito  di  applicazione  del
decreto ministeriale 29 dicembre 2020; 
    b) verifica del dettaglio della tipologia di interventi  previsti
(messa in sicurezza di emergenza, piano di caratterizzazione, analisi
di  rischio,  messa  in  sicurezza  permanente,  messa  in  sicurezza
operativa,  progetto  operativo   di   bonifica),   delle   attivita'
necessarie (es. progettazione, esecuzione,  indagini  ecc.)  e  delle
matrici ambientali oggetto di intervento; 
    c)  coerenza  tra  descrizione  e  la  tipologia  di   intervento
proposto; 
    d) coerenza con le tempistiche e gli obiettivi del PNRR; 
    e) verifica delle attivita' ex art. 242 del  decreto  legislativo
n. 152 del 2006 gia' concluse; 
    f)  verifica  del  superamento  delle  Concentrazioni  soglia  di
contaminazione (CSC) nella matrice suoli; 
    g) coerenza tra descrizione e l'importo previsto; 
  Considerato  che  l'elenco  dei  siti  orfani  di  cui  al  decreto
direttoriale n. 222 del 2021, e successive modificazioni, predisposto
sulla base degli elenchi forniti dalle regioni e  province  autonome,
costituisce  una  milestone  intermedia  di  monitoraggio   nazionale
(M2C4-00-ITA-17) per l'adozione del Piano di azione; 
  Viste le note prot. 134489/MATTM  del  1°  dicembre  2021  e  prot.
30528/MiTE del 10 marzo 2022, con le quali  le  competenti  Direzioni
generali  del  Ministero  della  transizione  ecologica,   ai   sensi
dell'art. 17, comma 3, del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021,  hanno  chiesto  alle
regioni e alle province autonome di fornire informazioni relative  ai
siti orfani che si intendono candidare a finanziamento con le risorse
della  misura  M2C4  del  PNRR,  ivi  compresi  gli   interventi   da
realizzare, i relativi costi e l'ordine di  priorita'  degli  stessi,
comunicando altresi' una prima ipotesi di ripartizione delle risorse; 
  Considerato che le informazioni raccolte in riscontro a dette  note
prot. 134489/MATTM del 1° dicembre 2021 e  prot.  30528/MiTE  del  10
marzo 2022 hanno permesso  l'individuazione  delle  priorita'  e  dei
fabbisogni delle  regioni  e  province  autonome  in  relazione  agli
interventi nei siti orfani di cui al decreto direttoriale n. 222  del
2021, e successive  modificazioni,  e  hanno  consentito  l'effettiva
ripartizione delle risorse totali  della  misura  M2C4,  investimento
3.4, del PNRR; 
  Vista la nota prot. 38671/MiTE del 25 marzo 2022 con  la  quale  la
Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse  idriche
ha chiesto alle regioni e province autonome, in qualita' di  soggetti
attuatori, di  trasmettere  ai  sensi  dell'art.  17,  comma  3,  del
decreto-legge n. 152 del  2021,  utilizzando  l'apposita  modulistica
allegata alla nota stessa, istanza  di  ammissione  al  finanziamento
(allegato A) nei limiti della  disponibilita'  finanziaria  assegnata
(allegato C), completa  delle  informazioni  dei  singoli  interventi
(allegato B) da realizzare nei siti orfani inclusi nell'elenco di cui
al decreto direttoriale n. 222 del 2021, e successive modificazioni; 
  Considerate le istanze di finanziamento, corredate  della  relativa
documentazione, trasmesse dalle seguenti regioni e province  autonome
con note: 
    Regione Valle d'Aosta, prot. 2985 del 22 aprile  2022,  acquisita
al prot. 50090/MiTE del 26 aprile 2022; 
    Regione Campania, prot. 181475 del 4 aprile  2022,  acquisita  al
prot. 43778/MiTE del 5 aprile 2022, e  prot.  247829  dell'11  maggio
2022, acquisita in pari dati al prot. 58643/MiTE; 
    Regione Lombardia, prot. 28289 del 7 aprile  2022,  acquisita  al
prot. 45339/MiTE del 12 aprile 2022; 
    Regione autonoma della Sardegna, prot. 8749 del  4  aprile  2022,
acquisita in pari data al prot. 43102/MiTE; 
    Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, prot. 43778 del 5  aprile
2022, acquisita in pari data al prot. 43897/MiTE; 
    Regione Calabria, prot. 170112 del 7 aprile  2022,  acquisita  al
prot. 50989/MiTE del 27 aprile 2022; 
    Regione Molise, prot. 64177 del 6 aprile 2022, acquisita in  pari
data al prot. 44407/MiTE; 
    Regione Lazio, prot. 320642 del 31 marzo 2022, acquisita in  pari
data al prot. 41472/MiTE; 
    Regione Liguria, prot. 259089 del 4  aprile  2022,  acquisita  in
pari data al prot. 42952/MiTE; 
    Regione Puglia, prot. 5165 del 22 aprile 2022, acquisita in  pari
data al prot. 49669/MiTE; 
    Regione Toscana, prot. 143190 del 5  aprile  2022,  acquisita  in
pari data al prot. 43718/MiTE; 
    Regione Abruzzo, prot. 159042 del 22 aprile  2022,  acquisita  al
prot. 50062/MiTE del 26 aprile 2022; 
    Regione Umbria, prot. 80306 del 4 aprile 2022, acquisita in  pari
data al prot. 43079/MiTE, e prot. 81553 del 5 aprile 2022,  acquisita
in pari data al prot. 43919/MiTE; 
    Regione Emilia-Romagna, prot. 333187 del 4 aprile 2022, acquisita
in pari data al prot. 43268/MiTE; 
    Regione Veneto, acquisita al prot. 42881/MiTE del 4 aprile 2022; 
    Regione Basilicata, prot. 9649 del 6 aprile  2022,  acquisita  in
pari data al prot. 44386/MiTE; 
    Regione Siciliana, prot. 12347 del 4 aprile  2022,  acquisita  in
pari data al prot. 43342/MiTE; 
    Regione Marche, prot. 514122 del 29  aprile  2022,  acquisita  al
prot. 53867/MiTE del 3 maggio 2022; 
    Regione Piemonte, prot. 42721 del 6  aprile  2022,  acquisita  in
pari data al prot. 44290/MiTE; 
    Provincia autonoma di Trento con nota prot. 288835 del 28  aprile
2022, acquisita in pari data al prot. 51618/MiTE del 28 aprile 2022; 
    Provincia autonoma di Bolzano, acquisita al prot. 53317/MiTE  del
2 maggio 2022; 
  Considerato che ciascuna regione e provincia autonoma ha provveduto
all'individuazione dei  siti  orfani  secondo  criteri  definiti  nel
percorso  di  concertazione  con  il  Ministero   della   transizione
ecologica avviato con nota prot. n. 80368/MATTM del 22 luglio 2021  e
coerentemente con le previsioni e pianificazioni rispettivamente gia'
adottate in materia di bonifiche; 
  Visto  il  decreto  del  direttore  generale  della  Direzione  uso
sostenibile del suolo e delle risorse idriche 23  febbraio  2022,  n.
15, con il quale sono stati definiti, in conformita' alle indicazioni
della  circolare  del  14  ottobre  2021,   n.   21   del   Ministero
dell'economia e delle finanze recante «Piano nazionale di  ripresa  e
resilienza (PNRR) - Trasmissione delle  istruzioni  tecniche  per  la
selezione dei progetti PNRR» e coerentemente a quanto  richiesto  con
nota  prot.  144712/MATTM  del  22  dicembre  2021,  i   criteri   di
ammissibilita' degli interventi da realizzare nei siti orfani con  le
risorse del PNRR nonche' le  modalita'  di  verifica  mediante  check
list; 
  Considerata l'istruttoria eseguita dal Ministero della  transizione
ecologica sulla base del citato decreto direttoriale n. 15  del  2022
sulle istanze  di  finanziamento  e  sulla  relativa  documentazione,
trasmesse dalle regioni e dalle province autonome; 
  Considerato  che  per  il  conseguimento  della  milestone  europea
(M2C4-24), prevista per il 31 dicembre 2022, con decreto del Ministro
della transizione ecologica, previa  intesa  in  sede  di  Conferenza
unificata,  deve  essere  adottato   un   Piano   d'azione   per   la
riqualificazione dei siti orfani al fine di ridurre l'occupazione del
terreno e migliorare il risanamento  urbano  che,  sulla  base  delle
istanze ritenute ammissibili, identifichi gli specifici interventi da
finanziare nei siti orfani, come definiti  dal  decreto  ministeriale
del  29  dicembre  2020,  e  successive  modificazioni,  e   compresi
nell'elenco di cui  al  decreto  direttoriale  n.  222  del  2021,  e
successive modificazioni; 
  Acquisito in data 4 marzo 2022 il parere della Ragioneria  generale
dello Stato in merito alla coerenza del presente provvedimento con  i
requisiti del PNRR, come indicato  nella  circolare  del  14  ottobre
2021, n. 21 del Ministero dell'economia e delle finanze; 
  Acquisita altresi' la nota prot. 59582/MiTE del 12 maggio 2022  con
la quale la Direzione generale  gestione  finanziaria,  monitoraggio,
rendicontazione e controllo del Dipartimento dell'unita' di  missione
per il piano nazionale di ripresa e resilienza  del  Ministero  della
transizione ecologica, ad esito del processo di valutazione congiunta
con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Sato, in  base  a
quanto disposto nella citata circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  esprime  sul   presente
provvedimento  «parere  positivo  circa  la  coerenza  programmatica,
conformita' normativa  al  PNRR,  ivi  comprese  le  prescrizioni  di
carattere ambientale,  che  afferiscono  all'inserimento  all'interno
delle procedure attuative dei richiami prescrittivi al principio  nel
"non arrecare danno significativo" (DNSH)  per  come  disposto  dalla
circolare del 30 dicembre 2021, n. 32»; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella  seduta  del  6
luglio 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
             Oggetto, ambito di applicazione e finalita' 
 
  1. Ai sensi dell'art. 17, comma 1, del  decreto-legge  n.  152  del
2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021,  il
presente decreto reca il Piano d'azione per la  riqualificazione  dei
siti orfani di cui all'allegato 2, al fine di  ridurre  l'occupazione
del terreno e migliorare il risanamento  urbano,  conformemente  alle
previsioni indicate nella misura M2C4, investimento 3.4, del PNRR. 
  2. Il Piano d'azione costituisce, in relazione  alla  misura  M2C4,
investimento  3.4,  del  PNRR,  il  conseguimento   della   milestone
denominata M2C4-24 «Quadro giuridico per la bonifica dei siti orfani»
ed e' funzionale al conseguimento del target di «Riqualificare almeno
il 70 % della superficie del suolo dei siti orfani al fine di ridurre
l'occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano» (target
EU M2C4-25, in scadenza al T1 2026). Tale milestone  prevede  che  il
Piano  d'azione  riduca  l'occupazione  del  terreno  e  migliori  il
risanamento urbano, includendo come minimo: 
    a) l'individuazione di siti orfani in tutte le 20 regioni e/o  le
province autonome; 
    b) gli interventi specifici da effettuare in ogni sito orfano per
ridurre l'occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano.