IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice
dei contratti pubblici» e, in particolare, l'art. 80, comma 4, quinto
periodo, come sostituito dall'art. 10, comma 1, lettera c), n. 2,
della legge 23 dicembre 2021, n. 238, il quale stabilisce che un
operatore economico puo' essere escluso dalla partecipazione a una
procedura d'appalto se la stazione appaltante e' a conoscenza e puo'
adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni
non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di
imposte e tasse o contributi previdenziali;
Visto il medesimo decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
recante «Codice dei contratti pubblici» e, in particolare, l'art. 80,
comma 4, settimo periodo, come sostituito dall'art. 10, comma 1,
lettera c), n. 2, della legge 23 dicembre 2021, n. 238 che prevede
che costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in
materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili e previo parere del
Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio
dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore delle disposizioni di cui al presente periodo, recante
limiti e condizioni per l'operativita' della causa di esclusione
relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni
caso, devono essere correlate al valore dell'appalto e comunque di
importo non inferiore a 35.000 euro;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente il
«Codice in materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
Acquisito il parere del Dipartimento per le politiche europee della
Presidenza del Consiglio dei ministri del 7 settembre 2022;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto, adottato ai sensi e per gli effetti
dell'art. 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
individua i limiti e le condizioni per l'operativita' della causa di
esclusione dalla partecipazione a una procedura d'appalto degli
operatori economici che hanno commesso gravi violazioni non
definitivamente accertate in materia fiscale.