IL DIRETTORE GENERALE 
      per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle societa' 
 
  Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975; 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in  data  17
gennaio 2007 concernente la rideterminazione dell'importo  minimo  di
bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti
per atto d'autorita' di  societa'  cooperative,  ai  sensi  dell'art.
2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29
luglio 2021, n.  149,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  24
gennaio 2022, registrato alla Corte dei conti in data 3  marzo  2022,
mediante il quale al dott. Fabio Vitale e' stato conferito l'incarico
di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione generale
per la vigilanza sugli enti cooperativi e le societa'  del  Ministero
dello sviluppo economico; 
  Viste le risultanze ispettive effettuate  dal  revisore  incaricato
dal Ministero dello  sviluppo  economico  e  relative  alla  societa'
cooperativa sotto indicata,  il  cui  contenuto  si  abbia  qui  come
integralmente ripetuto e trascritto; 
  Considerato che le suddette risultanze ispettive hanno  evidenziato
la sussistenza dei presupposti per l'adozione, ai sensi del  comma  3
dell'art. 12 del decreto legislativo 2  agosto  2002,  n.  220,  come
modificato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, del provvedimento di
cancellazione  dall'albo  nazionale  in  quanto  l'ente  non  risulta
perseguire  le  finalita'  mutualistiche   proprie   delle   societa'
cooperative; 
  Considerato che e' stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7  della
legge 7 agosto 1990,  n.  241,  dando  comunicazione  dell'avvio  del
procedimento; 
  Considerato che  dall'esame  delle  controdeduzioni  pervenute,  le
stesse  non  sono  state  valutate  idonee  a  mutare   l'esito   del
provvedimento; 
  Visto il parere espresso dal Comitato centrale per  le  cooperative
in data 12 luglio 2022 favorevole all'adozione del  provvedimento  di
scioglimento  per  atto  d'autorita'  con   nomina   di   commissario
liquidatore; 
  Ritenuta   l'opportunita'   di   disporre   il   provvedimento   di
scioglimento  per  atto  d'autorita'  con  nomina   del   commissario
liquidatore  ex  art.  2545-septiesdecies  del  codice  civile   come
richiamato dal predetto comma 3, art. 12 del  decreto  legislativo  2
agosto 2002, n. 220; 
  Considerato  che  il  professionista  cui  affidare  l'incarico  di
commissario  liquidatore  e'  stato  individuato  nel  rispetto   dei
principi costituzionali di buon andamento e trasparenza, tenuto conto
della complessita' della procedura  e  dell'esperienza  dallo  stesso
maturata nonche' dell'esigenza di instaurare con il professionista un
rapporto fiduciario; 
  Tenuto conto della terna segnalata,  ai  sensi  dell'art.  9  della
legge 17  luglio  1975,  n.  400,  dalla  associazione  nazionale  di
rappresentanza  assistenza,  tutela   e   revisione   del   movimento
cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La  societa'  «Cooperativa  Casa  luminosa   societa'   cooperativa
edilizia a responsabilita' limitata» con sede in Roma (codice fiscale
03550041002), e' sciolta per  atto  d'autorita'  ai  sensi  dell'art.
2545-septiesdecies del codice civile.