IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
 
  Visto il regolamento (UE) 2017/625 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e  alle
altre  attivita'  ufficiali  effettuati  per   l'applicazione   della
legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e
sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante  nonche'  sui
prodotti fitosanitari,  recante  modifica  dei  regolamenti  (CE)  n.
999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n.  1069/2009,  (CE)  n.  1107/2009,
(UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e  (UE)  2016/2031
del Parlamento europeo e Consiglio, regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE)
n. 1099/2009 del  Consiglio  delle  direttive  98/58/CE,  1999/74/CE,
2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che  abroga  i
regolamenti (CE) n.  854/2004  e  (CE)  n.  882/2004  del  Parlamento
europeo  e  del  Consiglio,  le  direttive  89/608/CEE,   89/662/CEE,
90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e
la decisione 92/438/CEE  del  Consiglio  (regolamento  sui  controlli
ufficiali); 
  Visti, in particolare, gli articoli 109, 110  e  111  del  predetto
regolamento, in base ai quali ciascuno Stato membro  assicura  che  i
controlli ufficiali siano eseguiti dalle autorita'  competenti  sulla
base di  un  Piano  di  controllo  nazionale  pluriennale,  alla  cui
elaborazione  e   attuazione   provvede   un   organismo   unico   di
coordinamento; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/723 della Commissione,
del 2 maggio 2019, recante modalita' di applicazione del  regolamento
(UE) 2017/625 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  per  quanto
riguarda il  modello  standard  di  formulario  da  utilizzare  nelle
relazioni annuali presentate dagli Stati membri; 
  Visto l'art. 12, comma 3, lettera c), della legge 4  ottobre  2019,
n.  117  (legge  di  delegazione  europea  2018),  che  individua  il
Ministero della salute quale  organismo  unico  di  coordinamento  ai
sensi dell'art. 109 del regolamento (UE) 2017/625 e quale  organo  di
collegamento  per  lo  scambio  di  comunicazioni  tra  le  autorita'
competenti, ai sensi  degli  articoli  da  103  a  107  del  medesimo
regolamento, nei settori di competenza; 
  Visto il decreto legislativo del 2 febbraio 2021,  n.  27,  recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2017/625  ai  sensi  dell'art.  12,
lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117»; 
  Visto, in particolare, l'art. 3, comma  3,  dell'anzidetto  decreto
legislativo, il quale prevede che  con  decreto  del  Ministro  della
salute siano stabilite le modalita' di trasmissione annuale, da parte
delle autorita' competenti al Ministero della salute, degli esiti dei
controlli ufficiali nei settori di  cui  all'art.  1,  comma  2,  del
regolamento (UE) 2017/625; 
  Visto il  decreto-legge  22  marzo  2021,  n.  42,  convertito  con
modificazioni dalla legge 21 maggio  2021,  n.  71,  recante  «Misure
urgenti  sulla  disciplina  sanzionatoria  in  materia  di  sicurezza
alimentare»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  dell'11
febbraio 2014, n. 59,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero della salute e successive modificazioni»; 
  Vista l'intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno
2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano concernente  il  «Piano  di  controllo  nazionale
pluriennale 2020-2022» del 20 febbraio 2020 (Rep. atti n. 16/CSR); 
  Visto il decreto direttoriale del 29 dicembre 2020, con il quale e'
istituita  la   segreteria   tecnica   del   Nucleo   permanente   di
coordinamento  del  Piano   di   controllo   nazionale   pluriennale,
incardinata presso l'Ufficio 8 della Direzione generale per  l'igiene
e la sicurezza degli alimenti e la  nutrizione  del  Ministero  della
salute; 
  Ritenuto di dovere stabilire le  modalita'  di  trasmissione  degli
esiti  dei  controlli  di  cui  all'art.  3,  comma  3,  del  decreto
legislativo 2 febbraio 2021, n. 27; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 12 marzo  2021,  recante
«Delega di attribuzioni del Ministro della salute al  Sottosegretario
di Stato, sig. Andrea Costa»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Le autorita' competenti e i Corpi di polizia  che  effettuano  i
controlli ufficiali nei settori di  cui  all'art.  1,  comma  2,  del
regolamento (UE) 2017/625, provvedono a trasmetterne  annualmente  al
Ministero della salute,  non  oltre  il  30  aprile,  gli  esiti  dei
controlli  relativi  all'anno  precedente,  attraverso  l'applicativo
Community  web  (PNI  o  MANCP)  del  portale  NSIS  (Nuovo   sistema
informativo sanitario).