IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia»;
Visto il decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, recante
«Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle
risorse geotermiche, a norma dell'art. 27, comma 28, della legge 23
luglio 2009, n. 99»;
Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 5 del decreto
legislativo n. 22 del 2010 si considerano «piccole utilizzazioni
locali» le risorse geotermiche come definite e disciplinate dall'art.
10 del medesimo decreto e che tali utilizzazioni non sono soggette
alla disciplina mineraria di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n.
144, recante «Norme di carattere legislativo per disciplinare la
ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno» ne' alle
disposizioni di cui all'art. 826 del codice civile;
Considerato che l'art. 10 del decreto legislativo n. 22 del 2010
individua i limiti di potenza e di profondita' dei pozzi per le
piccole utilizzazioni locali, fissandoli, rispettivamente, a 2 MW
termici e 400 metri e che:
a) il comma 2 prevede che siano da considerarsi «piccole
utilizzazioni locali» di calore geotermico quelle effettuate tramite
l'installazione di sonde geotermiche che scambiano calore con il
sottosuolo senza effettuare il prelievo e la reimmissione nel
sottosuolo di acque calde o fluidi geotermici;
b) il comma 3 prevede che «Le autorita' competenti per le
funzioni amministrative, comprese le funzioni di vigilanza,
riguardanti le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico sono
le regioni o enti da esse delegate»;
c) il comma 5 precisa che «Le piccole utilizzazioni locali di cui
al comma 2 sono sottoposte al rispetto della specifica disciplina
emanata dalla regione competente, con previsione di adozione di
procedure semplificate.»;
d) il comma 6 prevede che «Le operazioni per lo sfruttamento
delle piccole utilizzazioni locali possono essere vietate o limitate,
dall'autorita' competente, su aree gia' oggetto di concessioni di
coltivazione di risorse geotermiche di interesse nazionale o locale,
previa valutazione delle possibili interferenze»;
e) il comma 7 prevede che «le utilizzazioni tramite sonde
geotermiche sono escluse dalle procedure regionali di verifica di
assoggettabilita' ambientale»;
Considerato altresi' che l'art. 17, comma 1 del decreto legislativo
n. 22 del 2010 prevede che le regioni, per la terraferma e
nell'ambito della propria competenza, possano adottare uno o piu'
disciplinari tipo relativamente, in particolare:
a) ai limiti e alle prescrizioni per l'esercizio delle operazioni
di sfruttamento di piccole utilizzazioni locali su aree gia' oggetto
di titoli per la coltivazione di risorse geotermiche di interesse
nazionale o locale e/o in aree considerate inidonee allo sfruttamento
geotermico;
b) ai limiti e alle prescrizioni per l'esercizio delle operazioni
di sfruttamento di piccole utilizzazioni locali sottoposte alla sola
dichiarazione di inizio attivita';
Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante
«Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE» e, in
particolare, l'art. 6, comma 11, il quale prevede che «La
comunicazione relativa alle attivita' in edilizia libera, di cui ai
paragrafi 11 e 12 delle linee guida adottate ai sensi dell'art. 12,
comma 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 continua ad
applicarsi, alle stesse condizioni e modalita', agli impianti ivi
previsti. Le regioni e le province autonome possono estendere il
regime della comunicazione di cui al precedente periodo ai progetti
di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale fino
a 50 kW, nonche' agli impianti fotovoltaici di qualsivoglia potenza
da realizzare sugli edifici, fatta salva la disciplina in materia di
valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e il Ministro per i beni e le attivita' culturali 10 settembre
2010, recante «Linee guida per l'autorizzazione degli impianti
alimentati da fonti rinnovabili», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 219 del 18 settembre 2010 e, in particolare, il punto 12.7, il
quale prevede che «I seguenti interventi sono considerati attivita'
ad edilizia libera e sono realizzati previa comunicazione secondo
quanto disposto dai punti 11.9 e 11.10, anche per via telematica,
dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione
comunale:
a) impianti idroelettrici e geotermoelettrici aventi tutte le
seguenti caratteristiche (ai sensi dell'art. 123, comma 1, secondo
periodo e dell'art. 6, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente
della Repubblica n. 380 del 2001):
i. realizzati in edifici esistenti sempre che non alterino i
volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di
uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non
comportino aumento del numero delle unita' immobiliari e non
implichino incremento dei parametri urbanistici;
ii. aventi una capacita' di generazione compatibile con il
regime di scambio sul posto.»;
Ritenuto che la sopra citata semplificazione di cui al decreto 10
settembre 2010 possa essere estesa per analogia agli impianti
geotermici finalizzati al solo scambio termico con il terreno senza
produzione di energia elettrica, come gli impianti a sonde
geotermiche per la climatizzazione degli edifici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328 recante «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti
per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per
l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
Preso atto che in materia di sistemi geotermici a pompa di calore
sono state adottate apposite norme tecniche, le quali costituiscono
un valido riferimento per la realizzazione di questo genere di
impianti, relativamente agli aspetti tecnici non definiti dalla
vigente normativa di settore:
a) UNI 11466:2012 «Sistemi geotermici a pompa di calore -
requisiti per il dimensionamento e la progettazione»;
b) UNI 11467:2012 «Sistemi geotermici a pompa di calore -
requisiti per l'installazione»;
c) UNI 11468:2012 «Sistemi geotermici a pompa di calore -
requisiti ambientali»;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri»;
Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili» e, in particolare, l'art. 25,
recante «Semplificazioni per l'installazione di impianti a fonti
rinnovabili al servizio di edifici»;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, recante «Misure
urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del
gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il
rilancio delle politiche industriali» e, in particolare, l'art. 15,
che, nell'apportare modificazioni all'art. 25 del decreto legislativo
n. 199 del 2021, stabilisce che con decreto del Ministro della
transizione ecologica siano stabilite le prescrizioni per la posa in
opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica,
ossia sonde geotermiche, destinati al riscaldamento e alla
climatizzazione di edifici e alla produzione di energia elettrica,
nonche' individuati i casi in cui si applica la procedura abilitativa
semplificata di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 28 del 2011
e, ancora, i casi in cui l'installazione puo' essere considerata
attivita' in edilizia libera a condizione che i predetti impianti
abbiano una potenza inferiore a 2 MW e scambino solo energia termica
con il terreno, utilizzando un fluido vettore che circola in apposite
sonde geotermiche poste a contatto con il terreno, senza effettuare
prelievi o immissione di fluidi nel sottosuolo;
Ritenuto di dover rinviare a un successivo provvedimento la
disciplina delle prescrizioni di ordine tecnico relativamente alla
posa in opera di impianti che scambiano fluidi con il sottosuolo in
quanto aventi caratteristiche tecniche e ambientali piu' complesse di
quelle relative agli impianti a circuito chiuso e che, pertanto,
appare opportuno introdurre preliminarmente procedure di
semplificazione per questi ultimi, cosi' evitando implicazioni con il
regime normativo che disciplina la tutela delle risorse idriche del
sottosuolo;
Considerato che il comma 6-ter dell'art. 25 del decreto legislativo
n. 199 del 2021, come introdotto dall'art. 15 del decreto-legge n. 17
del 2022, rimanda a un apposito decreto del Ministro della
transizione ecologica l'individuazione dei casi per cui si applica la
procedura abilitativa semplificata di cui all'art. 6 del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, nonche' i casi in cui
l'installazione puo' essere considerata attivita' edilizia libera, a
condizione che tali impianti abbiano una potenza inferiore a 2 MW e
scambino solo energia termica con il terreno e che, in considerazione
dello sviluppo tecnologico delle attuali applicazioni, oltre che
della loro diffusione e fruibilita', ad oggi tali semplificazioni
amministrative risultano appropriate per impianti per una potenza
fino ai 100 kW;
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica alle piccole utilizzazioni locali
di calore geotermico di cui all'art. 10, comma 2 del decreto
legislativo n. 22 del 2010, realizzate mediante l'installazione di
impianti di potenza inferiore a 2 MW che scambiano solo energia
termica con il terreno, utilizzando un fluido vettore che circola in
appositi impianti posti a contatto con il terreno, senza effettuare
prelievi o immissione di fluidi nel sottosuolo.
2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 25, commi 6-bis e 6-ter,
del decreto legislativo n. 199 del 2021, stabilisce le prescrizioni
per la posa in opera degli impianti di cui al comma 1 destinati al
riscaldamento e alla climatizzazione di edifici e individua i casi in
cui la realizzazione degli impianti medesimi, fino a una potenza
termica di 100 kW, rientra nel regime dell'edilizia libera ovvero ai
quali si applica la procedura abilitativa semplificata di cui
all'art. 6 del decreto legislativo n. 28 del 2011.