IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE e IL MINISTRO PER IL SUD E LA COESIONE TERRITORIALE Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza «Next Generation Italia» (PNRR) trasmesso alla Commissione europea il 30 aprile 2020; Vista la decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 con cui e' stato definitivamente approvato il PNRR; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target; Vista la Missione 1 - Componente 1 ed in particolare il Subinvestimento 2.2.1: «Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR», incluso nell'Investimento 2.2, per un importo totale assegnato pari a euro 368.400.000; Visto l'art. 9, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro per il sud e la coesione territoriale, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono ripartite le risorse per il conferimento, ai sensi dell'art. 1, comma 5, lettera a) del medesimo provvedimento, di incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti per il supporto agli enti territoriali nella gestione delle procedure complesse nel limite massimo di euro 38.800.000 per l'anno 2021, di euro 106.800.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di euro 67.900.000 per l'anno 2024; Visto l'art. 9, comma 2-bis, del succitato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, il quale prevede che con decreto del Ministro della pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono ripartite le risorse di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021 residue e non impegnate pari a 48.100.000,00 euro a valere sulle risorse complessive destinate dal Subinvestimento 2.2.1, destinandole, quanto a 30 milioni di euro al conferimento, da parte delle amministrazioni attuatrici, di ulteriori incarichi professionali da effettuarsi con le modalita' e i criteri gia' definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2021 e, quanto a 18.100.000,00 euro, alla realizzazione di attivita' per il coordinamento e il rafforzamento delle attivita' operative di governane del progetto di cui al medesimo comma 1, mediante la realizzazione, presso il Dipartimento della funzione pubblica, di un portale di progetto e di una unita' centrale, che cessa entro il 31 dicembre 2026, composta da professionisti ed esperti reclutati ai sensi dell'art. 1 del medesimo provvedimento, dedicata al raccordo dell'attivita' dei pool territoriali, alla misurazione dei tempi e alla verifica dei risultati, alla raccolta di evidenze su oneri amministrativi rilevati a livello regionale e nazionale, all'elaborazione di proposte di interventi di semplificazione, nonche' al supporto ai lavori del Tavolo di coordinamento istituito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2021, individuando quale amministrazione titolare dell'intervento il Dipartimento della funzione pubblica quale amministrazione centrale responsabile del Subinvestimento 2.2.1 della misura M1C1; Visto l'art. 2, comma 6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in base al quale le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2021, relativo al riparto delle risorse per il conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR, ai sensi del succitato art. 9, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80; Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», e, in particolare, l'art. 1, commi da 1037 a 1350; Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 14 ottobre 2021 relativo alle modalita' per l'istituzione degli elenchi dei professionisti e del personale in possesso di un'alta specializzazione per il PNRR; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021 relativo alle procedure per la gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; Considerato che nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' iscritto, quale anticipazione rispetto ai contributi provenienti dall'Unione europea, il Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia; Visto l'art. 17 regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «Do no significant harm»), e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»; Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all' obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parita' di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani; Atteso l'obbligo di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR; Considerati i criteri utilizzati per il riparto delle risorse assegnate alle regioni e province autonome, in qualita' di soggetti attuatori, dal succitato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2021, i quali prevedono una parte pari al 30% delle risorse ripartita in quota fissa e una parte pari al 70% delle risorse ripartita in quota variabile in funzione della consistenza della popolazione residente, tenuto conto della riserva a favore delle regioni del Mezzogiorno stabilita dal succitato art. 2, comma 6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77; Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 27 luglio 2022; Di concerto, con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro per il sud e la coesione territoriale; Decreta: Art. 1 Destinazione delle risorse 1. Le risorse finanziarie, pari a 48,1 milioni di euro, previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 per l'attuazione del Subinvestimento 2.2.1: «Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR» e non ripartite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2021, sono assegnate, quanto a 30 milioni di euro, alle regioni e province autonome, in qualita' di soggetto attuatore dell'intervento, per le finalita' e in base al riparto di cui al successivo art. 2 e, quanto a 18,1 milioni di euro, al Dipartimento della funzione pubblica per le finalita' di cui al successivo art. 3.