IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE e IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria per il 2007)»; Visto l'art. 1, comma 321, della legge n. 296 del 2006, il quale ha sostituito la tabella di cui all'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 27 dicembre 1997, aumentando, dai pagamenti successivi al 1° gennaio 2007, l'importo delle tariffe delle tasse automobilistiche in base al principio di sostenibilita' ambientale dei veicoli disponendo, al contempo, una riduzione percentuale dei trasferimenti statali destinati alle regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano in ragione del maggior gettito derivante dal predetto tributo; Visto l'art. 1, comma 322, della medesima legge n. 296 del 2006, il quale demanda ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, la definizione delle regolazioni finanziarie delle maggiori entrate nette derivanti dall'attuazione delle norme di cui al comma 321 e dei criteri per la corrispondente riduzione dei trasferimenti dello Stato alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano; Visto l'art. 2, commi 63 e 64, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha aumentato, a partire dal 1° gennaio 2007, l'importo delle tariffe delle tasse automobilistiche per i motocicli in base al principio di sostenibilita' ambientale dei veicoli disponendo, al contempo, una riduzione percentuale dei trasferimenti statali destinati alle regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano in ragione del maggior gettito derivante dal predetto tributo; Vista la sentenza n. 31 del 1° marzo 2019 con la quale la Corte costituzionale ha escluso l'applicazione delle regolazioni contabili di cui all'art. 1, comma 322, della legge n. 296 del 2006 nei confronti della Regione Sardegna; Vista la sentenza n. 107 del 27 maggio 2021 con la quale la Corte costituzionale ha stabilito che lo Stato non puo' intervenire sul gettito della tassa automobilistica delle Province autonome di Trento e di Bolzano e sulla sua regolazione; Considerato che per l'anno 2014, in ragione dei rispettivi statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione, il gettito della tassa automobilistica e' di totale spettanza erariale nella Regione Friuli - Venezia Giulia, di totale spettanza regionale nella Regione Siciliana e nella Regione Valle d'Aosta; D'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Decretano: Art. 1 1. E' approvata l'allegata tabella A indicante il maggior gettito da attribuire allo Stato in applicazione dell'art. 1, comma 321, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai fini delle relative regolazioni finanziarie per l'anno 2014. Gli importi indicati sono quelli derivanti dall'aumento della tariffa erariale delle tasse automobilistiche, con esclusione di eventuali modifiche su base regionale.