IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 20, comma 1, della  legge  11  marzo  1988,  n.  67  e
successive modificazioni e integrazioni, che  autorizza  l'esecuzione
di  un  programma   pluriennale   di   interventi   in   materia   di
ristrutturazione  edilizia  e  di  ammodernamento   tecnologico   del
patrimonio  sanitario  pubblico  e  di  realizzazione  di   residenze
sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti; 
  Visto l'art. 5-bis, comma 1, del decreto  legislativo  30  dicembre
1992, n. 502 e successive modificazioni,  il  quale  dispone  che  il
Ministero della salute di concerto con il Ministero  dell'economia  e
delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e
nei limiti delle disponibilita' finanziarie,  iscritte  nel  bilancio
dello Stato e nei  bilanci  regionali,  puo'  stipulare,  accordi  di
programma con le regioni e con altri soggetti  pubblici  interessati,
nell'ambito  dei  programmi  regionali  per  la  realizzazione  degli
interventi previsti dall'art. 20 della citata legge n. 67 del 1988; 
  Vista la delibera CIPE del 21 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 124 del 30 maggio 1997, che  stabilisce  i  criteri  per
l'avvio della seconda fase del programma  nazionale  di  investimenti
previsto dal citato art. 20 della legge n. 67 del 1988; 
  Visto il punto b) dell'art. 4  della  delibera  CIPE  n.  141/1999,
«Regolamento concernente il riordino delle competenze del CIPE  (art.
3 della legge 17 maggio 1999,  n.  144)»  con  la  quale  sono  state
devolute al Ministero della sanita', oggi Ministero della salute,  le
funzioni di ammissione a finanziamento dei  progetti  in  materia  di
edilizia sanitaria e tecnologie sanitarie, suscettibili di  immediata
realizzazione, di cui all'art. 20, comma 5-bis, della citata legge n.
67 del 1988; 
  Visto l'accordo tra il Governo, le regioni, le Province autonome di
Trento e di Bolzano, sancito  il  19  dicembre  2002  (Rep.  atti  n.
1587/CSR),  concernente  la  semplificazione  delle   procedure   per
l'attivazione dei programmi di investimento in sanita'; 
  Visto l'accordo tra il Governo, le regioni, le Province autonome di
Trento e di Bolzano, sancito  il  28  febbraio  2008  (Rep.  atti  n.
65/CSR), concernente la definizione delle modalita' e  procedure  per
l'attuazione dei programmi di investimenti in sanita', a integrazione
dell'accordo del 19 dicembre 2002; 
  Visto l'art. 1, commi 310, 311 e 312 della legge 23 dicembre  2005,
n. 266 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Finanziaria 2006)»,  che  prevede  ulteriori
adempimenti in materia di realizzazione delle procedure di attuazione
del programma di edilizia sanitaria di cui all'art. 20  della  citata
legge n. 67 del 1988; 
  Visto l'art. 1, comma 436, della legge 27  dicembre  2017,  n.  205
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», che  modifica
l'art. 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in  vigore
dal 1° gennaio 2018; 
  Visto l'art. 1, comma 263, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il
quale  prevede  che  «Ai  fini  del   finanziamento   del   programma
pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione  edilizia  e
di ammodernamento tecnologico, l'importo fissato dall'art.  20  della
legge 11 marzo 1988, n. 67, rideterminato, da ultimo, in 32  miliardi
di euro dall'art. 1, comma 442, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
e' incrementato di ulteriori 2 miliardi di euro, fermo restando,  per
la sottoscrizione di accordi di programma con le  regioni  e  per  il
trasferimento delle risorse, il limite annualmente definito  in  base
alle effettive disponibilita' del bilancio dello Stato»; 
  Considerato che il richiamato comma 263 dispone che la ripartizione
del  suddetto  incremento  «avviene  sulla  base  della  composizione
percentuale del fabbisogno sanitario regionale corrente previsto  per
l'anno 2021, tenuto conto dell'art. 2,  comma  109,  della  legge  23
dicembre 2009, n. 191, con decreto  del  Ministro  della  salute,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  fatte  salve
eventuali  necessarie  compensazioni  in  conseguenza  di   eventuali
rimodulazioni di cui al comma 267. L'accesso alle risorse di  cui  al
presente comma e' destinato prioritariamente alle regioni che abbiano
esaurito, con la sottoscrizione di accordi, la propria disponibilita'
a valere sui citati 32 miliardi di euro»; 
  Ritenuto, pertanto, di dare attuazione alle previsioni  di  cui  al
citato art. 1, comma 263 della legge n. 234 del 2021,  ripartendo  le
risorse  pari  a  2.000.000.000,00  euro,  per  la  prosecuzione  del
programma straordinario di investimenti in sanita' ex art.  20  della
legge 11 marzo 1988, n. 67; 
  Considerato che ai sensi dell'art. 2, comma  109,  della  legge  23
dicembre 2009, n. 191, le risorse non vengono assegnate alle Province
autonome di Trento e di Bolzano; 
  Ritenuto  di  dover  assegnare  alle  regioni  le  risorse  pari  a
1.900.000.000,00 euro, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno
sanitario indistinto corrente previsto  per  l'anno  2021,  al  netto
delle quote relative alle  Province  di  Trento  e  di  Bolzano  rese
indisponibili ai sensi del summenzionato  art.  2,  comma  109  della
legge n. 191 del 2009,  fermo  restando,  per  la  sottoscrizione  di
accordi di programma con le regioni  e  per  il  trasferimento  delle
risorse, il  limite  annualmente  definito  in  base  alle  effettive
disponibilita' del bilancio dello Stato; 
  Ritenuto  altresi',  di  prevedere   un   accantonamento   pari   a
100.000.000,00 euro, quale quota di riserva per interventi urgenti da
ripartire e assegnare con successivi provvedimenti del Ministro della
salute, adottati previa intesa  della  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
Bolzano; 
  Dato atto che l'accesso alle risorse e' destinato  prioritariamente
alle regioni che abbiano esaurito, con la sottoscrizione di  accordi,
la propria disponibilita' a valere  sul  programma  straordinario  di
investimenti in sanita' ex art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67; 
  Considerato che i  programmi  regionali  di  investimento  dovranno
opportunamente  tener  conto,   per   quanto   compatibile   con   la
programmazione  regionale  e  nazionale,  delle  seguenti  linee   di
intervento:  adeguamento  alla  normativa  di  prevenzione   incendi,
adeguamento  sismico  delle   strutture   sanitarie,   ammodernamento
tecnologico; 
  Acquisita l'intesa in sede di conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e  Bolzano
nella seduta del 6 luglio 2022 (Rep. atti n. 132/CSR); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Ai  fini  della  prosecuzione  del  programma  pluriennale   di
interventi   in   materia   di   ristrutturazione   edilizia   e   di
ammodernamento tecnologico di cui all'art. 20 della  legge  11  marzo
1988, n. 67, l'incremento pari a  2.000.000.000,00  euro,  effettuato
dall'art. 1, comma 263, della legge 30 dicembre 2021, n.  234,  viene
finalizzato come di seguito: 
    a) 1.900.000.000,00 euro sono ripartiti e assegnati alle regioni,
sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno  sanitario  indistinto
corrente per l'anno 2021, al netto delle quote relative alle Province
autonome di Trento e di Bolzano rese indisponibili ai sensi dell'art.
2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come  da  Tabella
A, parte integrante e sostanziale del presente decreto. Resta  fermo,
per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni e per il
trasferimento delle risorse, il limite annualmente definito  in  base
alle effettive disponibilita' del bilancio dello Stato; 
    b) 100.000.000,00 euro vengono accantonati quale quota di riserva
per interventi urgenti,  da  ripartire  e  assegnare  con  successivi
provvedimenti del  Ministro  della  salute,  adottati  previa  intesa
sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.