IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e
successive modificazioni e integrazioni, che autorizza l'esecuzione
di un programma pluriennale di interventi in materia di
ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del
patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze
sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti;
Visto l'art. 5-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 e successive modificazioni, il quale dispone che il
Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e
nei limiti delle disponibilita' finanziarie, iscritte nel bilancio
dello Stato e nei bilanci regionali, puo' stipulare, accordi di
programma con le regioni e con altri soggetti pubblici interessati,
nell'ambito dei programmi regionali per la realizzazione degli
interventi previsti dall'art. 20 della citata legge n. 67 del 1988;
Vista la delibera CIPE del 21 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 124 del 30 maggio 1997, che stabilisce i criteri per
l'avvio della seconda fase del programma nazionale di investimenti
previsto dal citato art. 20 della legge n. 67 del 1988;
Visto il punto b) dell'art. 4 della delibera CIPE n. 141/1999,
«Regolamento concernente il riordino delle competenze del CIPE (art.
3 della legge 17 maggio 1999, n. 144)» con la quale sono state
devolute al Ministero della sanita', oggi Ministero della salute, le
funzioni di ammissione a finanziamento dei progetti in materia di
edilizia sanitaria e tecnologie sanitarie, suscettibili di immediata
realizzazione, di cui all'art. 20, comma 5-bis, della citata legge n.
67 del 1988;
Visto l'accordo tra il Governo, le regioni, le Province autonome di
Trento e di Bolzano, sancito il 19 dicembre 2002 (Rep. atti n.
1587/CSR), concernente la semplificazione delle procedure per
l'attivazione dei programmi di investimento in sanita';
Visto l'accordo tra il Governo, le regioni, le Province autonome di
Trento e di Bolzano, sancito il 28 febbraio 2008 (Rep. atti n.
65/CSR), concernente la definizione delle modalita' e procedure per
l'attuazione dei programmi di investimenti in sanita', a integrazione
dell'accordo del 19 dicembre 2002;
Visto l'art. 1, commi 310, 311 e 312 della legge 23 dicembre 2005,
n. 266 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Finanziaria 2006)», che prevede ulteriori
adempimenti in materia di realizzazione delle procedure di attuazione
del programma di edilizia sanitaria di cui all'art. 20 della citata
legge n. 67 del 1988;
Visto l'art. 1, comma 436, della legge 27 dicembre 2017, n. 205
recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», che modifica
l'art. 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in vigore
dal 1° gennaio 2018;
Visto l'art. 1, comma 263, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il
quale prevede che «Ai fini del finanziamento del programma
pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e
di ammodernamento tecnologico, l'importo fissato dall'art. 20 della
legge 11 marzo 1988, n. 67, rideterminato, da ultimo, in 32 miliardi
di euro dall'art. 1, comma 442, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
e' incrementato di ulteriori 2 miliardi di euro, fermo restando, per
la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni e per il
trasferimento delle risorse, il limite annualmente definito in base
alle effettive disponibilita' del bilancio dello Stato»;
Considerato che il richiamato comma 263 dispone che la ripartizione
del suddetto incremento «avviene sulla base della composizione
percentuale del fabbisogno sanitario regionale corrente previsto per
l'anno 2021, tenuto conto dell'art. 2, comma 109, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, con decreto del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fatte salve
eventuali necessarie compensazioni in conseguenza di eventuali
rimodulazioni di cui al comma 267. L'accesso alle risorse di cui al
presente comma e' destinato prioritariamente alle regioni che abbiano
esaurito, con la sottoscrizione di accordi, la propria disponibilita'
a valere sui citati 32 miliardi di euro»;
Ritenuto, pertanto, di dare attuazione alle previsioni di cui al
citato art. 1, comma 263 della legge n. 234 del 2021, ripartendo le
risorse pari a 2.000.000.000,00 euro, per la prosecuzione del
programma straordinario di investimenti in sanita' ex art. 20 della
legge 11 marzo 1988, n. 67;
Considerato che ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, le risorse non vengono assegnate alle Province
autonome di Trento e di Bolzano;
Ritenuto di dover assegnare alle regioni le risorse pari a
1.900.000.000,00 euro, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno
sanitario indistinto corrente previsto per l'anno 2021, al netto
delle quote relative alle Province di Trento e di Bolzano rese
indisponibili ai sensi del summenzionato art. 2, comma 109 della
legge n. 191 del 2009, fermo restando, per la sottoscrizione di
accordi di programma con le regioni e per il trasferimento delle
risorse, il limite annualmente definito in base alle effettive
disponibilita' del bilancio dello Stato;
Ritenuto altresi', di prevedere un accantonamento pari a
100.000.000,00 euro, quale quota di riserva per interventi urgenti da
ripartire e assegnare con successivi provvedimenti del Ministro della
salute, adottati previa intesa della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano;
Dato atto che l'accesso alle risorse e' destinato prioritariamente
alle regioni che abbiano esaurito, con la sottoscrizione di accordi,
la propria disponibilita' a valere sul programma straordinario di
investimenti in sanita' ex art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67;
Considerato che i programmi regionali di investimento dovranno
opportunamente tener conto, per quanto compatibile con la
programmazione regionale e nazionale, delle seguenti linee di
intervento: adeguamento alla normativa di prevenzione incendi,
adeguamento sismico delle strutture sanitarie, ammodernamento
tecnologico;
Acquisita l'intesa in sede di conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
nella seduta del 6 luglio 2022 (Rep. atti n. 132/CSR);
Decreta:
Art. 1
1. Ai fini della prosecuzione del programma pluriennale di
interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di
ammodernamento tecnologico di cui all'art. 20 della legge 11 marzo
1988, n. 67, l'incremento pari a 2.000.000.000,00 euro, effettuato
dall'art. 1, comma 263, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, viene
finalizzato come di seguito:
a) 1.900.000.000,00 euro sono ripartiti e assegnati alle regioni,
sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto
corrente per l'anno 2021, al netto delle quote relative alle Province
autonome di Trento e di Bolzano rese indisponibili ai sensi dell'art.
2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come da Tabella
A, parte integrante e sostanziale del presente decreto. Resta fermo,
per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni e per il
trasferimento delle risorse, il limite annualmente definito in base
alle effettive disponibilita' del bilancio dello Stato;
b) 100.000.000,00 euro vengono accantonati quale quota di riserva
per interventi urgenti, da ripartire e assegnare con successivi
provvedimenti del Ministro della salute, adottati previa intesa
sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.