IL MINISTRO 
                     DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 
 
  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero
dell'ambiente e ne ha definito le funzioni; 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 
  Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233; 
  Visto il decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29
luglio 2021, n. 128, recante la nuova  organizzazione  del  Ministero
della transizione ecologica; 
  Vista la direttiva 92/43/CEE del  Consiglio  del  21  maggio  1992,
relativa alla conservazione degli habitat naturali e  seminaturali  e
della flora e della fauna selvatiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre  1997,
n.  357,  e  successive  modificazioni,  recante  l'attuazione  della
direttiva  92/43/CEE  relativa  alla  conservazione   degli   habitat
naturali  e  seminaturali,  nonche'  della  flora   e   della   fauna
selvatiche; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio del 3 settembre 2002, recante «Linee guida per la gestione
dei siti Natura 2000», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del
24 settembre 2002; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare del 17 ottobre 2007, recante «Rete Natura 2000.
Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione
relative  a  Zone  speciali  di  conservazione  (ZSC)  e  a  Zone  di
protezione speciale (ZPS)», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.
258 del 6 novembre 2007, e successive modificazioni; 
  Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea  del  16
febbraio 2022, che adotta il quindicesimo elenco aggiornato dei  siti
di importanza comunitaria per la regione  biogeografica  alpina  (UE)
2022/223; 
  Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea  del  16
febbraio 2022, che adotta il quindicesimo elenco aggiornato dei  siti
di importanza comunitaria per la regione  biogeografica  continentale
(UE) 2022/231; 
  Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea  del  16
febbraio 2022, che adotta il quindicesimo elenco aggiornato dei  siti
di importanza comunitaria per la regione  biogeografica  mediterranea
(UE) 2022/234; 
  Visto l'aggiornamento dei contenuti della Banca dati  Natura  2000,
trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, Direzione generale per  il  patrimonio  naturalistico,  con
lettera  prot.  142886  del  20  dicembre  2021  alla  Rappresentanza
permanente  d'Italia  presso  l'Unione  europea,  per  il  successivo
inoltro alla Commissione europea, Direzione generale ambiente; 
  Vista la comunicazione della Commissione europea del 3 maggio  2011
«La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: una
Strategia europea per la biodiversita' verso il 2020»; 
  Vista la  nota  della  Commissione  europea  del  14  maggio  2012,
relativa alla designazione  delle  Zone  speciali  di  conservazione,
trasmessa  dalla  Direzione  generale  ambiente  con  lettera   prot.
ENV/PB//SL/MOB/flAres 707955 del 13 giugno 2012; 
  Vista la nota della  Commissione  europea  del  23  novembre  2012,
relativa alla definizione degli obiettivi di conservazione per i siti
Natura 2000, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con  lettera
prot. ENV B.3 SL/FK/esAres (2013) 306477 dell'8 marzo 2013; 
  Vista la Strategia nazionale per la biodiversita', predisposta  dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  ai
sensi  dell'art.  6  della  Convenzione  sulla  diversita'  biologica
adottata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e  ratificata  dall'Italia
con la legge 14 febbraio 1994, n.  124,  sulla  quale  la  Conferenza
Stato-regioni ha sancito l'intesa il 7 ottobre 2010; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente della tutela del
territorio e del mare e con il Ministro della salute, del 22  gennaio
2014, di adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile
dei  prodotti  fitosanitari,  ai  sensi  dell'art.  6   del   decreto
legislativo 14 agosto 2012, n. 150; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente della tutela del
territorio e del mare e con il Ministro della salute,  del  10  marzo
2015, con il quale, in  attuazione  del  paragrafo  A.5.1  del  sopra
citato Piano di azione nazionale, sono state emanate le «Linee  guida
di indirizzo per  la  tutela  dell'ambiente  acquatico  e  dell'acqua
potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari  e  dei
relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette»; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale dell'Abruzzo  del  17
dicembre 2021,  n.  834,  con  la  quale  sono  stati  approvati  gli
obiettivi e le misure di conservazione relativi ai siti di  interesse
comunitario IT7120213 Montagne dei Fiori  e  di  Campli  e  gole  del
Salinello, IT7130024 Monte Picca-Monte  di  Roccatagliata,  IT7110209
Primo tratto del fiume Tirino e Macchiozze di San  Vito  e  IT7120201
Monti della Laga e lago di Campotosto; 
  Vista la deliberazione del Consiglio direttivo del Parco  nazionale
del Gran Sasso e dei Monti della Laga n. 42/18 del 22  novembre  2018
con cui si approva il documento estrapolato dal piano del parco e dai
piani  di  gestione  dei  seguenti  Siti  Natura   2000:   IT7120201,
IT7110202, IT7120213, IT7130024, IT7110209; 
  Vista  la  nota  prot.  n.  428/2019  del  30  gennaio   2019   del
raggruppamento Carabinieri biodiversita',  Reparto  biodiversita'  di
Pescara con cui e' stata espressa  formale  intesa  sulle  Misure  di
conservazione dei SIC afferenti al Parco  nazionale  del  Gran  Sasso
assicurando l'impegno a integrare le norme previste  negli  strumenti
di pianificazione delle aree gestite; 
  Vista la nota  prot.  n.  502/11.01.01  del  31  gennaio  2019  del
raggruppamento Carabinieri biodiversita',  Reparto  biodiversita'  di
L'Aquila con cui sono state approvate le misure di conservazione  del
SIC IT7120201 Monti della Laga e  Lago  di  Campotosto  afferente  al
Parco nazionale del  Gran  Sasso  e  Monti  della  Laga,  assicurando
l'impegno a integrarle nei propri strumenti di pianificazione; 
  Vista la nota prot. 199/6 del 28 gennaio  2022  del  raggruppamento
Carabinieri  biodiversita'  -  Ufficio  comando   con   cui   esprime
l'approvazione e l'impegno all'integrazione degli obiettivi  e  delle
misure di conservazione approvate dalla Regione Abruzzo con  delibera
n. 834 del 17 dicembre 2021 e dal Parco nazionale del  Gran  Sasso  e
Monti della Laga con deliberazione del consiglio direttivo  n.  42/18
del 22 novembre 2018; 
  Considerato  che,  ferme  restando  le  misure   di   conservazione
individuate con i sopra citati atti, le stesse possono all'occorrenza
essere  ulteriormente  integrate,  entro  sei  mesi  dalla  data  del
presente decreto, con altri piani di  sviluppo  e  specifiche  misure
regolamentari, amministrative o contrattuali; 
  Considerato che la Regione Abruzzo, entro sei mesi  dalla  data  di
emanazione del presente  decreto,  comunichera'  al  Ministero  della
transizione  ecologica  i  soggetti  affidatari  della  gestione   di
ciascuna delle ZSC designate; 
  Considerata la  necessita'  di  assicurare  l'allineamento  fra  le
misure di conservazione di cui ai sopracitati  atti  regionali  e  la
Banca dati Natura 2000, mediante una verifica da effettuarsi da parte
della regione e degli enti gestori delle aree  naturali  protette  di
rilievo nazionale, per le parti delle ZSC ricadenti  all'interno  del
territorio di competenza, entro sei  mesi  dalla  data  del  presente
decreto; 
  Considerato  che  sulla  base  del  monitoraggio  dello  stato   di
conservazione delle specie e degli habitat di  interesse  comunitario
potranno essere definite integrazioni  o  modifiche  alle  misure  di
conservazione, secondo la procedura di cui all'art. 2, comma  1,  del
citato  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela   del
territorio e del mare del 17 ottobre 2007; 
  Ritenuto di provvedere, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 357 del  1997,  alla  designazione
quali «Zone speciali di conservazione» di quattro siti di  importanza
comunitaria  delle  regioni  biogeografiche  alpina,  continentale  e
mediterranea insistenti nel territorio della Regione Abruzzo; 
  Acquisita   l'intesa   della   Regione   Abruzzo   rilasciata   con
deliberazione della giunta regionale del 21 luglio 2022, n. 401; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Designazione ZSC 
 
  1. Sono designati quali Zone speciali di  conservazione  (ZSC)  due
siti della regione biogeografica continentale, un sito della  regione
biogeografica  alpina  e  un   sito   della   regione   biogeografica
mediterranea insistenti nel territorio della  Regione  Abruzzo,  gia'
proposti  alla  Commissione  europea   quali   Siti   di   importanza
comunitaria (SIC) ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, della  direttiva
92/43/CEE come da Allegato 1 al presente provvedimento. 
  2. La cartografia e i tipi di habitat naturali e  delle  specie  di
fauna e flora selvatica per i quali le ZSC di cui  al  comma  1  sono
designate, sono quelli comunicati alla Commissione  europea,  secondo
il formulario standard dalla stessa  predisposto  relativamente  agli
omonimi SIC, con nota del 20 dicembre  2021  prot.  n.  142886.  Tale
documentazione e' pubblicata, a seguito dell'emanazione del  presente
decreto, nel sito internet del Ministero della transizione  ecologica
(www.mite.gov.it) nell'apposita sezione relativa alle ZSC  designate.
Le eventuali modifiche sono apportate nel  rispetto  delle  procedure
europee e sono riportate in detta sezione.