IL DIRIGENTE 
                    dell'area pre-autorizzazione 
 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il
funzionamento dell'Agenzia italiana  del  farmaco,  emanato  a  norma
dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto  n.
53 del Ministero della salute di  concerto  con  i  Ministri  per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle
finanze del 29 marzo 2012; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
pubblicato sul sito istituzionale  dell'Agenzia  (comunicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n.  140
del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»); 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020; 
  Vista la determina del direttore generale n. 1792 del  13  novembre
2018, confermata con determina del direttore generale n. 1034  dell'8
settembre 2021, con la quale ai sensi dell'art. 10, comma 2,  lettera
e), del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245,  la  dott.ssa
Sandra Petraglia, dirigente dell'Area  pre-autorizzazione,  e'  stata
delegata dal direttore generale  all'adozione  dei  provvedimenti  di
autorizzazione della spesa di farmaci orfani per malattie rare  e  di
farmaci che rappresentano una  speranza  di  cura,  in  attesa  della
commercializzazione, per particolari e gravi  patologie,  nei  limiti
della disponibilita' del «Fondo del 5%», di cui all'art. 48, commi 18
e 19, lettera  a)  del  decreto-legge  n.  269/2003,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  n.  326/2003  e  dei  provvedimenti  per
l'aggiornamento dell'elenco dei medicinali erogabili a totale  carico
del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge n. 648/1996; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 20 settembre 2018 che ha
ricostituito  la  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica  (CTS)
dell'AIFA, di cui all'art. 19 del decreto del Ministro  della  salute
20 settembre 2004, n. 245, per la durata di tre anni; 
  Visto  l'art.  38  del  decreto-legge  6  novembre  2021,  n.  152,
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma  1,  legge
29  dicembre  2021,  n.  233,  il  quale  prevede  la  proroga  della
Commissione consultiva tecnico-scientifica e del  Comitato  prezzi  e
rimborso operanti presso l'Agenzia italiana del farmaco  fino  al  28
febbraio 2022, successivamente prorogati fino al 15 ottobre 2022,  in
virtu' del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 convertito dalla legge
4 agosto 2022, n. 122; 
  Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996,  n.  536,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.  648,  relativo  alle
misure  per  il  contenimento   della   spesa   farmaceutica   e   la
determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in  particolare,
l'art. 1, comma 4, che  dispone  l'erogazione  a  totale  carico  del
Servizio sanitario nazionale  per  i  medicinali  innovativi  la  cui
commercializzazione  e'  autorizzata  in  altri  Stati  ma  non   sul
territorio  nazionale,  dei  medicinali  non  ancora  autorizzati  ma
sottoposti a sperimentazione clinica e dei  medicinali  da  impiegare
per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata; 
  Visto il provvedimento della Commissione unica del  farmaco  (CUF),
del 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19
settembre 2000 con errata-corrige nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del
4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei  medicinali
erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale  ai  sensi
della legge 23 dicembre 1996, n. 648; 
  Visto il provvedimento CUF del  31  gennaio  2001,  concernente  il
monitoraggio clinico dei medicinali inseriti  nel  succitato  elenco,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 2001, n. 70; 
  Vista la determina n. 149886 del 22 dicembre 2021, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021,  di  inserimento  del
medicinale Venetoclax (venclyxto), in combinazione con azacitidina  o
decitabina, nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico  del
Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre  1996,
n. 648, per il trattamento di pazienti con  leucemia  mieloide  acuta
recidivante/refrattaria; 
  Vista la determina n. 26608 del  7  marzo  2022,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n.  60  del  12  marzo  2022,  di  modifica  della
suddetta determina n.  149886  del  22  dicembre  2021,  relativa  ai
criteri  di  inclusione  ed  esclusione  per  la   prescrizione   del
medicinale Venetoclax (venclyxto), in combinazione con azacitidina  o
decitabina, per il trattamento  di  pazienti  con  leucemia  mieloide
acuta recidivante/refrattaria; 
  Tenuto conto della decisione sulla predisposizione di una scheda di
registro di monitoraggio assunta dalla CTS nella riunione dell'1, 2 e
3 dicembre 2021 - stralcio verbale n. 57; 
  Considerato che e' stato istituito un registro per il  monitoraggio
del medicinale Venetoclax (venclyxto) in relazione alla  prescrizione
del suddetto medicinale per il trattamento di pazienti  con  leucemia
mieloide acuta recidivante/refrattaria; 
  Ritenuto, pertanto, di sostituire l'allegato tecnico alla determina
n. 26608 del 7 marzo 2022 di modifica della determina n.  149886  del
22 dicembre 2021 con il registro di monitoraggio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il medicinale VENETOCLAX (venclyxto)  e'  mantenuto  nell'elenco
dei medicinali erogabili  a  totale  carico  del  Servizio  sanitario
nazionale, istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996,  n.  648,
per    il    trattamento    della     leucemia     mieloide     acuta
recidivante/refrattaria, ed e' erogabile a totale carico del Servizio
sanitario nazionale,  nel  rispetto  delle  condizioni  presenti  nel
registro di monitoraggio web based  AIFA  disponibile  all'indirizzo:
https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1, che  abroga  e
sostituisce l'allegato 1 alla determina AIFA n.  26608  del  7  marzo
2022. 
  2. Ai fini della consultazione delle liste  dei  farmaci  a  totale
carico del Servizio sanitario  nazionale,  si  rimanda  agli  elenchi
pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA www.aifa.gov.it