IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in particolare,
l'articolo 14;
Visto l'articolo 1 della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante
delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la
revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa
delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei
procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie
nonche' in materia di esecuzione forzata;
Visti il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, recante approvazione
del testo del codice civile e il regio decreto 30 marzo 1942, n. 318,
recante disposizioni per l'attuazione del codice civile e
disposizioni transitorie;
Visti il regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, recante
approvazione del codice di procedura civile, e il regio decreto 18
dicembre 1941, n. 1368, recante disposizioni per l'attuazione del
codice di procedura civile e disposizioni transitorie;
Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante
approvazione del testo definitivo del codice penale;
Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, recante
attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in
materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle
controversie civili e commerciali;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, contenente
disposizioni in materia di negoziazione assistita;
Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, recante
definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di
intermediazione finanziaria, nonche' in materia bancaria e
creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre
2001, n. 366;
Vista la legge 21 gennaio 1994, n. 53, recante facolta' di
notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli
avvocati e procuratori legali;
Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina
del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione
controllata e della liquidazione coatta amministrativa;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;
Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante disposizioni
in materia di ordinamento giudiziario;
Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, recante disposizioni
sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili;
Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in
materia di usura;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, recante
disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia
di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione,
ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000,
n. 396, recante regolamento per la revisione e la semplificazione
dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma
12, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Vista la legge 31 maggio 1995, n. 218, recante riforma del sistema
italiano di diritto internazionale privato;
Vista la legge 1° dicembre 1970, n. 898, recante disciplina dei
casi di scioglimento del matrimonio;
Vista la legge 4 maggio 1983, n. 184, recante disposizioni sul
diritto del minore ad una famiglia;
Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, recante nuova
disciplina dell'accesso in magistratura, nonche' in materia di
progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma
dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n.
150;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,
n. 448, recante approvazione delle disposizioni sul processo penale a
carico di imputati minorenni;
Vista la legge 24 marzo 2001, n. 89, recante previsione di equa
riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del
processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile;
Vista la legge 8 marzo 2017, n. 24, recante disposizioni in materia
di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonche' in materia
di responsabilita' professionale degli esercenti le professioni
sanitarie;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 28 luglio 2022;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati a norma
dell'articolo 1, comma 2, della citata legge 26 novembre 2021, n.
206;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 28 settembre 2022;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i
Ministri dell'economia e delle finanze e per l'innovazione
tecnologica e la transizione digitale;
E m a n a il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche al codice civile
1. Al Libro I, Titolo VI, Capo IV, articolo 145, del codice civile
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole «per quanto opportuno» sono
soppresse e le parole «il sedicesimo anno» sono sostituite dalle
seguenti: «gli anni dodici o anche di eta' inferiore ove capaci di
discernimento»;
b) il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Ove questa non
sia possibile e il disaccordo concerna la fissazione della residenza
o altri affari essenziali, il giudice, qualora ne sia richiesto
espressamente da uno o entrambi i coniugi, adotta la soluzione che
ritiene piu' adeguata all'interesse dei figli e alle esigenze
dell'unita' e della vita della famiglia»;
c) dopo il secondo comma e' inserito il seguente: «In caso di
inadempimento all'obbligo di contribuire ai bisogni della famiglia
previsto dall'articolo 143, il giudice, su istanza di chiunque vi ha
interesse, provvede ai sensi dell'articolo 316-bis.».
2. Al Libro I, Titolo VI, Capo V, del codice civile sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 156, il quarto, quinto e sesto comma sono
abrogati;
b) all'articolo 158, il secondo comma e' abrogato.
3. Al Libro I, Titolo VII, Capo IV, articolo 250, del codice
civile, il quarto comma e' sostituito dal seguente: «Il consenso non
puo' essere rifiutato se risponde all'interesse del figlio. Il
genitore che vuole riconoscere il figlio, qualora il consenso
dell'altro genitore sia rifiutato, ricorre al giudice competente il
quale, assunta ogni opportuna informazione e disposto l'ascolto del
minore, adotta eventuali provvedimenti temporanei e urgenti al fine
di instaurare la relazione, salvo che la difesa del convenuto non sia
palesemente fondata. Con la sentenza che tiene luogo del consenso
mancante, il giudice adotta i provvedimenti opportuni in relazione
all'affidamento e al mantenimento del minore ai sensi dell'articolo
315-bis e al suo cognome ai sensi dell'articolo 262.».
4. Al Libro I, Titolo IX, Capo I, del codice civile sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 316:
1) al primo comma, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «e adottano le scelte relative alla sua istruzione
ed educazione»;
2) al secondo comma, dopo le parole «su questioni di
particolare importanza» sono inserite le seguenti: «, tra le quali
quelle relative alla residenza abituale e all'istituto scolastico del
figlio minorenne,»;
3) al terzo comma, le parole «suggerisce le determinazioni che
ritiene piu' utili nell'interesse del figlio e dell'unita' familiare.
Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione
a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il piu' idoneo a
curare l'interesse del figlio» sono sostituite dalle seguenti: «tenta
di raggiungere una soluzione concordata e, ove questa non sia
possibile, adotta la soluzione che ritiene piu' adeguata
all'interesse del figlio»;
b) all'articolo 316-bis:
1) al secondo comma, dopo le parole «In caso di inadempimento
il presidente del tribunale» sono aggiunte le seguenti: «o il giudice
da lui designato»;
2) al quarto comma, le parole «relative all'opposizione al
decreto di ingiunzione, in quanto applicabili» sono sostituite dalle
seguenti: «che disciplinano il procedimento relativo allo stato delle
persone, ai minorenni e alle famiglie»;
3) al quinto comma, dopo le parole «possono sempre chiedere,
con le» e' aggiunta la seguente «medesime» e le parole «del processo
ordinario» sono soppresse;
c) all'articolo 320, il quinto comma e' sostituito dal seguente:
«L'esercizio di una impresa commerciale non puo' essere continuato se
non con l'autorizzazione del giudice tutelare.»;
d) all'articolo 336:
1) al primo comma, dopo le parole «dei parenti» sono inserite
le seguenti: «, del curatore speciale se gia' nominato»;
2) il secondo e il terzo comma sono abrogati;
3) al quarto comma, le parole «Per i provvedimenti di cui ai
commi precedenti, i genitori» sono sostituite dalle seguenti: «I
genitori»;
4) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Legittimazione ad
agire»;
e) l'articolo 336-bis e' abrogato.
5. Al Libro I, Titolo IX, Capo II, del codice civile sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 337-ter, secondo comma:
1) al terzo periodo, dopo le parole «degli accordi intervenuti
tra i genitori» sono inserite le seguenti: «, in particolare qualora
raggiunti all'esito di un percorso di mediazione familiare»;
2) al quinto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «o su richiesta del pubblico ministero»;
3) il sesto periodo e' soppresso;
b) l'articolo 337-octies e' abrogato.
6. Al Libro I, Titolo X, Capo I, Sezione II, articolo 350, primo
comma, del codice civile, dopo il numero 5) e' aggiunto il seguente:
«5-bis) coloro che versano nelle ulteriori condizioni di incapacita'
previste dalla legge.».
7. Al Libro I, Titolo X, Capo I, Sezione III, del codice civile
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 374 e' sostituito dal seguente:
«Art. 374 (Autorizzazione del giudice tutelare). - Il tutore
non puo' senza l'autorizzazione del giudice tutelare:
1) acquistare beni, eccettuati i mobili necessari per l'uso
del minore, per l'economia domestica e per l'amministrazione del
patrimonio;
2) alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a
facile deterioramento;
3) riscuotere capitali;
4) costituire pegni o ipoteche, ovvero consentire alla
cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni;
5) assumere obbligazioni, salvo che queste riguardino le
spese necessarie per il mantenimento del minore e per l'ordinaria
amministrazione del suo patrimonio;
6) accettare eredita' o rinunciarvi, accettare donazioni o
legati soggetti a pesi o a condizioni, procedere a divisioni;
7) fare compromessi e transazioni o accettare concordati;
8) fare contratti di locazione di immobili oltre il novennio
o che in ogni caso si prolunghino oltre un anno dopo il
raggiungimento della maggiore eta';
9) promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunzie di
nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e
di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti
conservativi.»;
b) l'articolo 375 e' abrogato;
c) all'articolo 376:
1) al primo comma le parole «il tribunale» sono sostituite
dalle seguenti: «il giudice tutelare» e sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «e stabilendo il modo di erogazione o di reimpiego
del prezzo»;
2) il secondo comma e' abrogato.
8. Al Libro I, Titolo X, Capo II del codice civile sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 394, terzo comma, il secondo periodo e'
soppresso;
b) all'articolo 395, primo comma, le parole «, salva, se occorre,
l'autorizzazione del tribunale» sono soppresse;
c) all'articolo 397:
1) al primo comma, le parole «, se e' autorizzato dal
tribunale, previo parere del giudice tutelare e sentito il curatore»
sono sostituite dalle seguenti: «se e' autorizzato dal giudice
tutelare, sentito il curatore»;
2) al secondo comma, le parole «dal tribunale su istanza del
curatore o d'ufficio, previo, in entrambi i casi, il parere del
giudice tutelare e sentito il minore emancipato» sono sostituite
dalle seguenti: «dal giudice tutelare su istanza del curatore o
d'ufficio sentito il minore emancipato».
9. Al Libro I, Titolo XII, Capo I, articolo 411, primo comma, del
codice civile, il secondo periodo e' soppresso.
10. Al Libro I, Titolo XII, Capo II, articolo 425, primo comma,
primo periodo, del codice civile, le parole «soltanto se autorizzato
dal tribunale su parere del giudice tutelare» sono sostituite dalle
seguenti: «soltanto se autorizzato dal giudice tutelare».
11. Al Libro III, Titolo VII, Capo II, articolo 1137, quarto comma,
del codice civile, le parole «, con l'esclusione dell'articolo
669-octies, sesto comma,» sono soppresse.
12. Al Libro VI, Titolo I, Capo I del codice civile sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2652, primo comma, dopo il numero 9 e' inserito
il seguente:
«9-bis) le domande di revocazione contro le sentenze soggette a
trascrizione per le cause previste dall'articolo 391-quater del
codice di procedura civile.
La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti
acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o
iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda.»;
b) all'articolo 2658, secondo comma, e' inserito, in fine, il
seguente periodo: «Quando la domanda giudiziale si propone con
ricorso, la parte che chiede la trascrizione presenta copia conforme
dell'atto che la contiene munita di attestazione della data del suo
deposito presso l'ufficio giudiziario.».
13. Al Libro VI, Titolo I, Capo III, Sezione I, articolo 2690,
primo comma, del codice civile, dopo il numero 6), secondo periodo,
e' inserito il seguente: «6-bis) le domande indicate dal numero 9-bis
dell'articolo 2652 per gli effetti ivi disposti.
La trascrizione della sentenza che accoglie la domanda prevale
sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo la
trascrizione della domanda.».
NOTE
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 76 Cost.:
"Art. 76 (L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti).".
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulga re le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.".
- La legge 26 novembre 2021, n. 206, recante "Delega al
Governo per l'efficienza del processo civile e per la
revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione
alternativa delle controversie e misure urgenti di
razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti
delle persone e delle famiglie nonche' in materia di
esecuzione forzata", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
9 dicembre 2021, n. 292.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 145, 156, 158,
250, 316, 316-bis, 320, 336, 337-ter, 350, 376, 394, 395,
397, 411, 425, 1137, 2652, 2658 e 2690 del codice civile,
come modificato dal presente decreto:
"Art. 145 (Intervento del giudice). - In caso di
disaccordo ciascuno dei coniugi puo' chiedere, senza
formalita', l'intervento del giudice il quale, sentite le
opinioni espresse dai coniugi e, dai figli conviventi che
abbiano compiuto gli anni dodici o anche di eta' inferiore
ove capaci di discernimento, tenta di raggiungere una
soluzione concordata.
Ove questa non sia possibile e il disaccordo concerna
la fissazione della residenza o altri affari essenziali, il
giudice, qualora ne sia richiesto espressamente da uno o
entrambi i coniugi, adotta la soluzione che ritiene piu'
adeguata all'interesse dei figli e alle esigenze
dell'unita' e della vita della famiglia.
In caso di inadempimento all'obbligo di contribuire ai
bisogni della famiglia previsto dall'articolo 143, il
giudice, su istanza di chiunque vi ha interesse, provvede
ai sensi dell'articolo 316-bis."
"Art. 156 (Effetti della separazione sui rapporti
patrimoniali tra i coniugi). - Il giudice, pronunziando la
separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia
addebitabile la separazione il diritto di ricevere
dall'altro coniuge quanto e' necessario al suo
mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi
propri.
L'entita' di tale somministrazione e' determinata in
relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
Resta fermo l'obbligo di prestare gli alimenti di cui
agli articoli 433 e seguenti.
Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice,
su istanza di parte, puo' disporre la revoca o la modifica
dei provvedimenti di cui ai commi precedenti."
"Art. 158 (Separazione consensuale). - La separazione
per il solo consenso dei coniugi non ha effetto senza
l'omologazione del giudice."
"Art. 250 (Riconoscimento). - Il figlio nato fuori
del matrimonio puo' essere riconosciuto, nei modi previsti
dall'articolo 254, dalla madre e dal padre, anche se gia'
uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del
concepimento. Il riconoscimento puo' avvenire tanto
congiuntamente quanto separatamente.
Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i
quattordici anni non produce effetto senza il suo assenso.
Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i
quattordici anni non puo' avvenire senza il consenso
dell'altro genitore che abbia gia' effettuato il
riconoscimento.
Il consenso non puo' essere rifiutato se risponde
all'interesse del figlio. Il genitore che vuole riconoscere
il figlio, qualora il consenso dell'altro genitore sia
rifiutato, ricorre al giudice competente il quale, assunta
ogni opportuna informazione e disposto l'ascolto del
minore, adotta eventuali provvedimenti temporanei e urgenti
al fine di instaurare la relazione, salvo che la difesa del
convenuto non sia palesemente fondata. Con la sentenza che
tiene luogo del consenso mancante, il giudice adotta i
provvedimenti opportuni in relazione all'affidamento e al
mantenimento del minore ai sensi dell'articolo 315-bis e al
suo cognome ai sensi dell'articolo 262.
Il riconoscimento non puo' essere fatto dai genitori
che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di eta', salvo
che il giudice li autorizzi, valutate le circostanze e
avuto riguardo all'interesse del figlio."
"Art. 316 (Responsabilita' genitoriale). - Entrambi i
genitori hanno la responsabilita' genitoriale che e'
esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacita',
delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio.
I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza
abituale del minore e adottano le scelte relative alla sua
istruzione ed educazione.
In caso di contrasto su questioni di particolare
importanza, tra le quali quelle relative alla residenza
abituale e all'istituto scolastico del figlio minorenne,
ciascuno dei genitori puo' ricorrere senza formalita' al
giudice indicando i provvedimenti che ritiene piu' idonei.
Il giudice, sentiti i genitori e disposto l'ascolto del
figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di
eta' inferiore ove capace di discernimento, tenta di
raggiungere una soluzione concordata e, ove questa non sia
possibile, adotta la soluzione che ritiene piu' adeguata
all'interesse del figlio.
Il genitore che ha riconosciuto il figlio esercita la
responsabilita' genitoriale su di lui. Se il riconoscimento
del figlio, nato fuori del matrimonio, e' fatto dai
genitori, l'esercizio della responsabilita' genitoriale
spetta ad entrambi.
Il genitore che non esercita la responsabilita'
genitoriale vigila sull'istruzione, sull'educazione e sulle
condizioni di vita del figlio."
"Art. 316-bis (Concorso nel mantenimento). - I
genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei
figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la
loro capacita' di lavoro professionale o casalingo. Quando
i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri
ascendenti, in ordine di prossimita', sono tenuti a fornire
ai genitori stessi i mezzi necessari affinche' possano
adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.
In caso di inadempimento il presidente del tribunale o
il giudice da lui designato, su istanza di chiunque vi ha
interesse, sentito l'inadempiente ed assunte informazioni,
puo' ordinare con decreto che una quota dei redditi
dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata
direttamente all'altro genitore o a chi sopporta le spese
per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della
prole.
Il decreto, notificato agli interessati ed al terzo
debitore, costituisce titolo esecutivo, ma le parti ed il
terzo debitore possono proporre opposizione nel termine di
venti giorni dalla notifica.
L'opposizione e' regolata dalle norme che disciplinano
il procedimento relativo allo stato delle persone, ai
minorenni e alle famiglie.
Le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere,
con le medesime forme, la modificazione e la revoca del
provvedimento."
"Art. 320 (Rappresentanza e amministrazione). - I
genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in
via esclusiva la responsabilita' genitoriale, rappresentano
i figli nati e nascituri, fino alla maggiore eta' o
all'emancipazione, in tutti gli atti civili e ne
amministrano i beni. Gli atti di ordinaria amministrazione,
esclusi i contratti con i quali si concedono o si
acquistano diritti personali di godimento, possono essere
compiuti disgiuntamente da ciascun genitore.
Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio
difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni
dell'articolo 316.
I genitori non possono alienare, ipotecare o dare in
pegno i beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo, anche
a causa di morte, accettare o rinunziare ad eredita' o
legati, accettare donazioni, procedere allo scioglimento di
comunioni, contrarre mutui o locazioni ultranovennali o
compiere altri atti eccedenti la ordinaria amministrazione
ne' promuovere, transigere o compromettere in arbitri
giudizi relativi a tali atti, se non per necessita' o
utilita' evidente del figlio dopo autorizzazione del
giudice tutelare.
I capitali non possono essere riscossi senza
autorizzazione del giudice tutelare, il quale ne determina
l'impiego.
L'esercizio di una impresa commerciale non puo' essere
continuato se non con l'autorizzazione del giudice
tutelare.
Se sorge conflitto di interessi patrimoniali tra i
figli soggetti alla stessa responsabilita' genitoriale, o
tra essi e i genitori o quello di essi che esercita in via
esclusiva la responsabilita' genitoriale, il giudice
tutelare nomina ai figli un curatore speciale. Se il
conflitto sorge tra i figli e uno solo dei genitori
esercenti la responsabilita' genitoriale, la rappresentanza
dei figli spetta esclusivamente all'altro genitore."
"Art. 336. (Legittimazione ad agire). - I
provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono
adottati su ricorso dell'altro genitore, dei parenti, del
curatore speciale se gia' nominato o del pubblico ministero
e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori,
anche del genitore interessato.
I genitori e il minore sono assistiti da un difensore."
"Art. 337-ter (Provvedimenti riguardo ai figli). - Il
figlio minore ha il diritto di mantenere un rapport"o
equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di
ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale
da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli
ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Per realizzare la finalita' indicata dal primo comma,
nei procedimenti di cui all'articolo 337-bis, il giudice
adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo
riferimento all'interesse morale e materiale di essa.
Valuta prioritariamente la possibilita' che i figli minori
restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a
quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le
modalita' della loro presenza presso ciascun genitore,
fissando altresi' la misura e il modo con cui ciascuno di
essi deve contribuire al mantenimento, alla cura,
all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se
non contrari all'interesse dei figli, degli accordi
intervenuti tra i genitori, in particolare qualora
raggiunti all'esito di un percorso di mediazione familiare.
Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi
compreso, in caso di temporanea impossibilita' di affidare
il minore ad uno dei genitori, l'affidamento familiare.
All'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento
della prole provvede il giudice del merito e, nel caso di
affidamento familiare, anche d'ufficio o su richiesta del
pubblico ministero.
La responsabilita' genitoriale e' esercitata da
entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per
i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla
salute e alla scelta della residenza abituale del minore
sono assunte di comune accordo tenendo conto delle
capacita', dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni
dei figli. In caso di disaccordo la decisione e' rimessa al
giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di
ordinaria amministrazione, il giudice puo' stabilire che i
genitori esercitino la responsabilita' genitoriale
separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle
condizioni dettate, il giudice valutera' detto
comportamento anche al fine della modifica delle modalita'
di affidamento.
Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle
parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei
figli in misura proporzionale al proprio reddito; il
giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un
assegno periodico al fine di realizzare il principio di
proporzionalita', da determinare considerando:
1) le attuali esigenze del figlio.
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di
convivenza con entrambi i genitori.
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
4) le risorse economiche di entrambi i genitori.
5) la valenza economica dei compiti domestici e di
cura assunti da ciascun genitore.
L'assegno e' automaticamente adeguato agli indici ISTAT
in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal
giudice.
Ove le informazioni di carattere economico fornite dai
genitori non risultino sufficientemente documentate, il
giudice dispone un accertamento della polizia tributaria
sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche
se intestati a soggetti diversi.".
"Art. 350 (Incapacita' all'ufficio tutelare). - Non
possono essere nominati tutori e, se sono stati nominati,
devono cessare dall'ufficio:
1) coloro che non hanno la libera amministrazione
del proprio patrimonio;
2) coloro che sono stati esclusi dalla tutela per
disposizione scritta del genitore il quale per ultimo ha
esercitato la responsabilita' genitoriale;
3) coloro che hanno o sono per avere o dei quali
gli ascendenti, i discendenti o il coniuge hanno o sono per
avere col minore una lite, per effetto della quale puo'
essere pregiudicato lo stato del minore o una parte
notevole del patrimonio di lui;
4) coloro che sono incorsi nella perdita della
responsabilita' genitoriale o nella decadenzada essa, o
sono stati rimossi da altra tutela;
5) il fallito che non e' stato cancellato dal
registro dei falliti.
5-bis) coloro che versano nelle ulteriori
condizioni di incapacita' previste dalla legge."
"Art. 376 (Vendita di beni). - Nell'autorizzare la
vendita dei beni, il giudice tutelare determina se debba
farsi all'incanto o a trattative private, fissandone in
ogni caso il prezzo minimo e stabilendo il modo di
erogazione o di reimpiego del prezzo."
"Art. 394 (Capacita' dell'emancipato). -
L'emancipazione conferisce al minore la capacita' di
compiere gli atti che non eccedono l'ordinaria
amministrazione.
Il minore emancipato puo' con l'assistenza del curatore
riscuotere i capitali sotto la condizione di un idoneo
impiego e puo' stare in giudizio sia come attore sia come
convenuto.
Per gli altri atti eccedenti l'ordinaria
amministrazione, oltre il consenso del curatore, e'
necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare.
Qualora nasca conflitto di interessi fra il minore e il
curatore, e' nominato un curatore speciale a norma
dell'ultimo comma dell'articolo 320."
"Art. 395 (Rifiuto del consenso da parte del
curatore). - Nel caso in cui il curatore rifiuta il suo
consenso, il minore puo' ricorrere al giudice tutelare, il
quale, se stima ingiustificato il rifiuto, nomina un
curatore speciale per assistere il minore nel compimento
dell'atto."
"Art. 397 (Emancipato autorizzato all'esercizio di
un'impresa commerciale). - Il minore emancipato puo'
esercitare un'impresa commerciale senza l'assistenza del
curatore se e' autorizzato dal giudice tutelare, sentito il
curatore.
L'autorizzazione puo' essere revocata dal giudice
tutelare su istanza del curatore o d'ufficio sentito il
minore emancipato.
Il minore emancipato, che e' autorizzato all'esercizio
di una impresa commerciale, puo' compiere da solo gli atti
che eccedono l'ordinaria amministrazione, anche se estranei
all'esercizio dell'impresa."
"Art. 411 (Norme applicabili all'amministrazione di
sostegno). - Si applicano all'amministratore di sostegno,
in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli
da 349 a 353 e da 374 a 388.
All'amministratore di sostegno si applicano altresi',
in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 596,
599 e 779.
Sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie
e le convenzioni in favore dell'amministratore di sostegno
che sia parente entro il quarto grado del beneficiario,
ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata
alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente.
Il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale
nomina l'amministratore di sostegno, o successivamente,
puo' disporre che determinati effetti, limitazioni o
decadenze, previsti da disposizioni di legge per
l'interdetto o l'inabilitato, si estendano al beneficiario
dell'amministrazione di sostegno, avuto riguardo
all'interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle
predette disposizioni. Il provvedimento e' assunto con
decreto motivato a seguito di ricorso che puo' essere
presentato anche dal beneficiario direttamente."
"Art. 425 (Esercizio dell'impresa commerciale da
parte dell'inabilitato). - L'inabilitato puo' continuare
l'esercizio dell'impresa commerciale soltanto se
autorizzato dal giudice tutelare. L'autorizzazione puo'
essere subordinata alla nomina di un institore."
"Art. 1137 (Impugnazione delle deliberazioni
dell'assemblea). - Le deliberazioni prese dall'assemblea a
norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti
i condomini.
Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al
regolamento di condominio ogni condomino assente,
dissenziente o astenuto puo' adire l'autorita' giudiziaria
chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta
giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i
dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della
deliberazione per gli assenti.
L'azione di annullamento non sospende l'esecuzione
della deliberazione, salvo che la sospensione sia ordinata
dall'autorita' giudiziaria.
L'istanza per ottenere la sospensione proposta prima
dell'inizio della causa di merito non sospende ne'
interrompe il termine per la proposizione dell'impugnazione
della deliberazione. Per quanto non espressamente previsto,
la sospensione e' disciplinata dalle norme di cui al libro
IV, titolo I, capo III, sezione I del codice di procedura
civile."
"Art. 2652 (Domande riguardanti atti soggetti a
trascrizione. Effetti delle relative trascrizioni rispetto
ai terzi). - Si devono trascrivere, qualora si riferiscano
ai diritti menzionati nell'articolo 2643, le domande
giudiziali indicate dai numeri seguenti, agli effetti per
ciascuna di esse previsti:
1) le domande di risoluzione dei contratti e quelle
indicate dal secondo comma dell'articolo 648 e dall'ultimo
comma dell'articolo 793, le domande di rescissione, le
domande di revocazione delle donazioni, nonche' quelle
indicate dall'articolo 524.
Le sentenze che accolgono tali domande non
pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in base a un
atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione
della domanda;
2) le domande dirette a ottenere l'esecuzione in
forma specifica dell'obbligo a contrarre.
La trascrizione della sentenza che accoglie la
domanda prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite
contro il convenuto dopo la trascrizione della domanda;
3) le domande dirette a ottenere l'accertamento
giudiziale della sottoscrizione di scritture private in cui
si contiene un atto soggetto a trascrizione o a iscrizione.
La trascrizione o l'iscrizione dell'atto contenuto
nella scrittura produce effetto dalla data in cui e' stata
trascritta la domanda;
4) le domande dirette all'accertamento della
simulazione di atti soggetti a trascrizione.
La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i
diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un
atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione
della domanda;
5) le domande di revoca degli atti soggetti a
trascrizione, che siano stati compiuti in pregiudizio dei
creditori.
La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i
diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede
in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla
trascrizione della domanda;
6) le domande dirette a far dichiarare la nullita'
o a far pronunziare l'annullamento di atti soggetti a
trascrizione e le domande dirette a impugnare la validita'
della trascrizione.
Se la domanda e' trascritta dopo cinque anni dalla
data della trascrizione dell'atto impugnato, la sentenza
che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati a
qualunque titolo dai terzi di buona fede in base a un atto
trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della
domanda. Se pero' la domanda e' diretta a far pronunziare
l'annullamento per una causa diversa dall'incapacita'
legale, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti
acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto
trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della
domanda, anche se questa e' stata trascritta prima che
siano decorsi cinque anni dalla data della trascrizione
dell'atto impugnato, purche' in questo caso i terzi abbiano
acquistato a titolo oneroso;
7) le domande con le quali si contesta il
fondamento di un acquisto a causa di morte.
Salvo quanto e' disposto dal secondo e dal terzo
comma dell'art. 534, se la trascrizione della domanda e'
eseguita dopo cinque anni dalla data della trascrizione
dell'acquisto, la sentenza che accoglie la domanda non
pregiudica i terzi di buona fede che, in base a un atto
trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della
domanda, hanno a qualunque titolo acquistato diritti da chi
appare erede o legatario;
8) le domande di riduzione delle donazioni e delle
disposizioni testamentarie per lesione di legittima.
Se la trascrizione e' eseguita dopo dieci anni
dall'apertura della successione, la sentenza che accoglie
la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a
titolo oneroso diritti in base a un atto trascritto o
iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;
9) le domande di revocazione e quelle di
opposizione di terzo contro le sentenze soggette a
trascrizione per le cause previste dai numeri 1, 2, 3 e 6
dell'articolo 395 del codice di procedura civile e dal
secondo comma dell'art. 404 dello stesso codice;
9-bis) le domande di revocazione contro le sentenze
soggette a trascrizione per le cause previste dall'articolo
391-quater del codice di procedura civile.
La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i
diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un
atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione
della domanda.
Se la domanda e' trascritta dopo cinque anni dalla
trascrizione della sentenza impugnata, la sentenza che
l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di
buona fede in base a un atto trascritto o iscritto
anteriormente alla trascrizione della domanda.
Alla domanda giudiziale e' equiparato l'atto notificato
con il quale la parte, in presenza di compromesso o di
clausola compromissoria, dichiara all'altra la propria
intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone
la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina
degli arbitri."
"Art. 2658 (Atti da presentare al conservatore). - La
parte che domanda la trascrizione del titolo deve
presentarne al conservatore dei registri immobiliari copia
autenticata, se si tratta di atti pubblici o di sentenze,
e, se si tratta di scritture private, deve presentare
l'originale, salvo che questo si trovi depositato in un
pubblico archivio o negli atti di un notaio. In questo caso
basta la presentazione di una copia autenticata
dall'archivista o dal notaio, dalla quale risulti che la
scrittura ha i requisiti indicati dall'articolo precedente.
Per la trascrizione di una domanda giudiziale occorre
presentare copia autentica del documento che la contiene,
munito della relazione di notifica alla controparte. Quando
la domanda giudiziale si propone con ricorso, la parte che
chiede la trascrizione presenta copia conforme dell'atto
che la contiene munita di attestazione della data del suo
deposito presso l'ufficio giudiziario."
"Art. 2690 (Domande relative ad atti soggetti a
trascrizione). - Devono essere trascritte, qualora si
riferiscano ai diritti menzionati dall'articolo 2684:
1) le domande indicate dai numeri 1, 2, 3, 4 e 5
dell'articolo 2652 per gli effetti ivi disposti;
2) le domande dirette all'accertamento di uno dei
contratti indicati dai numeri 1 e 2 dell'articolo 2684.
La trascrizione della sentenza che accoglie la
domanda prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite
contro il convenuto dopo la trascrizione della domanda;
3) le domande dirette a far dichiarare la nullita'
o a far pronunziare l'annullamento di atti soggetti a
trascrizione e le domande dirette a impugnare la validita'
della trascrizione.
La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i
diritti acquistati a qualunque titolo dai terzi di buona
fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente
alla trascrizione della domanda medesima, se questa e'
stata resa pubblica dopo tre anni dalla data della
trascrizione dell'atto che si impugna. Se pero' la domanda
e' diretta a far pronunziare l'annullamento per una causa
diversa dall'incapacita' legale, la sentenza che l'accoglie
non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede
in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla
trascrizione della domanda, anche se questa e' stata
trascritta prima che siano decorsi tre anni dalla data
della trascrizione dell'atto impugnato, purche' in questo
caso i terzi abbiano acquistato a titolo oneroso;
4) le domande con le quali si contesta il
fondamento di un acquisto a causa di morte.
Salvo quanto e' disposto dal secondo e dal terzo
comma dell'articolo 534, se la domanda e' trascritta dopo
tre anni dalla data della trascrizione dell'atto impugnato,
la sentenza che l'accoglie non pregiudica i terzi di buona
fede che, in base a un atto trascritto o iscritto
anteriormente alla trascrizione della domanda, hanno a
qualunque titolo acquistato diritti da chi appare erede o
legatario;
5) le domande di riduzione delle donazioni e delle
disposizioni testamentarie per lesione di legittima.
Se la trascrizione e' eseguita dopo tre anni
dall'apertura della successione, la sentenza che accoglie
la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a
titolo oneroso diritti in base a un atto trascritto o
iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;
6) le domande di revocazione e quelle di
opposizione di terzo contro le sentenze soggette a
trascrizione per le cause previste dai numeri 1, 2, 3 e 6
dell'articolo 395 del codice di procedura civile e dal
secondo comma dell'articolo 404 dello stesso codice.
Se la domanda e' trascritta dopo tre anni dalla
trascrizione della sentenza impugnata, la sentenza che
l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di
buona fede in base a un atto trascritto o iscritto
anteriormente alla trascrizione della domanda.
6-bis) le domande indicate dal numero 9-bis
dell'articolo 2652 per gli effetti ivi disposti.
La trascrizione della sentenza che accoglie la
domanda prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite
contro il convenuto dopo la trascrizione della domanda.
Alla domanda giudiziale e' equiparato l'atto notificato
con il quale la parte, in presenza di compromesso o di
clausola compromissoria, dichiara all'altra la propria
intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone
la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina
degli arbitri.".