IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in particolare,
l'articolo 14;
Visto l'articolo 1 della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante
delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonche' in
materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere
definizione dei procedimenti giudiziari;
Visti il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante
approvazione del testo definitivo del codice penale e il decreto del
presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante
approvazione del codice di procedura penale;
Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale;
Visto il regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303, recante
approvazione dei codici penali militari di pace e di guerra;
Vista la legge 9 dicembre 1941, n. 1383, recante militarizzazione
del personale civile e salariato in servizio presso la Regia guardia
di finanza e disposizioni penali per i militari del suddetto Corpo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,
n. 448, recante l'approvazione delle disposizioni sul processo penale
a carico di imputati minorenni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002,
n. 313, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario
giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti;
Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, recante modifica degli
articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi
sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265:
Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande;
Vista la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme
sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure
privative e limitative della liberta';
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al
sistema penale;
Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, recante norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante
disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, recante
disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma
dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468;
Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante
disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone
giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di
personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29
settembre 2000, n. 300;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008);
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori
misure urgenti per la crescita del Paese, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
Vista la legge 28 aprile 2014, n. 67, recante deleghe al Governo in
materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema
sanzionatorio;
Visto il decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, recante
disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati
minorenni, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma
82, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 103;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 4 agosto 2022;
Acquisito, per quanto riguarda le disposizioni in materia di
giustizia riparativa, il parere della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai
sensi dell'articolo 9, comma 3, del medesimo decreto legislativo n.
281 del 1997;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati a norma
dell'articolo 1, comma 2, della citata legge delega n. 134 del 2021;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 28 settembre 2022;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i
Ministri dell'economia e delle finanze, per l'innovazione tecnologica
e la transizione digitale, per la pubblica amministrazione,
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, per gli affari
regionali e le autonomie, del lavoro e delle politiche sociali,
dell'interno, della difesa;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche al Libro I del codice penale
1. Al Libro I del codice penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo l'articolo 20, e' inserito il seguente:
«Art. 20-bis (Pene sostitutive delle pene detentive brevi). -
Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, le pene
sostitutive della reclusione e dell'arresto sono disciplinate dal
Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, e sono le seguenti:
1) la semiliberta' sostitutiva;
2) la detenzione domiciliare sostitutiva;
3) il lavoro di pubblica utilita' sostitutivo;
4) la pena pecuniaria sostitutiva.
La semiliberta' sostitutiva e la detenzione domiciliare sostitutiva
possono essere applicate dal giudice in caso di condanna alla
reclusione o all'arresto non superiori a quattro anni.
Il lavoro di pubblica utilita' sostitutivo puo' essere applicato
dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non
superiori a tre anni.
La pena pecuniaria sostitutiva puo' essere applicata dal giudice in
caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a un
anno.»;
b) all'articolo 62, primo comma, numero 6), dopo le parole: «le
conseguenze dannose o pericolose del reato» sono aggiunte le
seguenti: «; o l'avere partecipato a un programma di giustizia
riparativa con la vittima del reato, concluso con un esito
riparativo. Qualora l'esito riparativo comporti l'assunzione da parte
dell'imputato di impegni comportamentali, la circostanza e' valutata
solo quando gli impegni sono stati rispettati»;
c) all'articolo 131-bis:
1) al primo comma, le parole: «massimo a cinque anni» sono
sostituite dalle seguenti «minimo a due anni» e dopo le parole:
«primo comma,» sono inserite le seguenti «anche in considerazione
della condotta susseguente al reato,»;
2) al secondo comma, il secondo periodo e' soppresso;
3) dopo il secondo comma e' inserito il seguente:
«L'offesa non puo' altresi' essere ritenuta di particolare
tenuita' quando si procede:
1) per delitti, puniti con una pena superiore nel massimo a
due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di
manifestazioni sportive;
2) per i delitti previsti dagli articoli 336, 337 e
341-bis, quando il fatto e' commesso nei confronti di un ufficiale o
agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia
giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni, nonche' per il
delitto previsto dall'articolo 343;
3) per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli
articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter,
319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 391-bis, 423,
423-bis, 558-bis, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli
articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma,
numero 1, e secondo comma, 583, secondo comma, 583-bis, 593-ter,
600-bis, 600-ter, primo comma, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies,
609-undecies, 612- bis, 612-ter, 613-bis, 628, terzo comma, 629, 644,
648-bis, 648-ter;
4) per i delitti, consumati o tentati, previsti
dall'articolo 19, quinto comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194,
dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, salvo che per i delitti di cui al comma 5 del
medesimo articolo, e dagli articoli 184 e 185 del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58.»;
d) all'articolo 133-bis:
1) nella rubrica, dopo la parola: «economiche» sono inserite le
seguenti: «e patrimoniali»;
2) al primo e al secondo comma, dopo la parola: «economiche»
sono inserite le seguenti: «e patrimoniali»;
e) all'articolo 133-ter, al primo comma, dopo la parola:
«economiche» sono inserite le seguenti: «e patrimoniali»; le parole
«da tre a trenta» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a
sessanta»; e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non sono
dovuti interessi per la rateizzazione.»;
f) all'articolo 135, le parole: «Quando, per qualsiasi effetto
giuridico,» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo quanto previsto da
particolari disposizioni di legge, quando, per qualsiasi effetto
giuridico,»;
g) l'articolo 136 e' sostituito dal seguente:
«Art. 136 (Conversione delle pene pecuniarie non eseguite). -
«Le pene principali della multa e dell'ammenda, non eseguite entro il
termine di cui all'articolo 660 del codice di procedura penale
indicato nell'ordine di esecuzione, si convertono a norma degli
articoli 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689. La pena
pecuniaria sostitutiva della reclusione o dell'arresto, non eseguita
entro lo stesso termine, si converte a norma dell'articolo 71 della
legge 24 novembre 1981, n. 689.»;
h) all'articolo 152:
1) al primo comma, la parola: «delitti» e' sostituita dalla
seguente: «reati»;
2) dopo il secondo comma, sono aggiunti i seguenti:
«Vi e' altresi' remissione tacita:
1) quando il querelante, senza giustificato motivo, non
compare all'udienza alla quale e' stato citato in qualita' di
testimone;
2) quando il querelante ha partecipato a un programma di
giustizia riparativa concluso con un esito riparativo; nondimeno,
quando l'esito riparativo comporta l'assunzione da parte
dell'imputato di impegni comportamentali, la querela si intende
rimessa solo quando gli impegni sono stati rispettati.
La disposizione di cui al terzo comma, numero 1), non si applica
quando il querelante e' persona incapace per ragioni, anche
sopravvenute, di eta' o di infermita', ovvero persona in condizione
di particolare vulnerabilita' ai sensi dell'articolo 90-quater del
codice di procedura penale. La stessa disposizione non si applica
altresi' quando la persona che ha proposto querela ha agito nella
qualita' di esercente la responsabilita' genitoriale su un minore,
ovvero di rappresentante legale di una persona minore o incapace,
ovvero di persona munita di poteri per proporre querela
nell'interesse della persona offesa priva in tutto o in parte di
autonomia, ovvero di curatore speciale nominato ai sensi
dell'articolo 121.»;
i) all'articolo 159:
1) il numero 3-bis), e' sostituito dal seguente «3-bis)
pronuncia della sentenza di cui all'articolo 420-quater del codice di
procedura penale»;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «Quando e'
pronunciata la sentenza di cui all'articolo 420-quater del codice di
procedura penale il corso della prescrizione rimane sospeso sino al
momento in cui e' rintracciata la persona nei cui confronti e' stata
pronunciata, ma in ogni caso non puo' essere superato il doppio dei
termini di prescrizione di cui all'articolo 157.»;
l) all'articolo 163, ultimo comma, dopo le parole: «da lui
eliminabili» sono inserite le seguenti: «nonche' qualora il
colpevole, entro lo stesso termine, abbia partecipato a un programma
di giustizia riparativa concluso con un esito riparativo,»;
m) all'articolo 168-bis, al primo comma, dopo le parole:
«l'imputato» sono inserite le seguenti: «, anche su proposta del
pubblico ministero,»;
n) all'articolo 175, dopo il secondo comma, e' inserito il
seguente: «La non menzione della condanna puo' essere concessa anche
in caso di condanna a pena sostitutiva di una pena detentiva, entro i
limiti di pena di cui al primo e al secondo comma.».
NOTE
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 76 della Costituzione:
"Art. 76 - L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti."
L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):
"Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.".
- La legge 27 settembre 2021, n. 134, recante "Delega
al Governo per l'efficienza del processo penale nonche' in
materia di giustizia riparativa e disposizioni per la
celere definizione dei procedimenti giudiziari", e'
pubblicata nella G.U. 4 ottobre 2021, n. 237.
- Si riporta il testo degli articoli 8 e 9, comma 3,
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione
ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per
le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
"Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno."
"Art. 9 (Funzioni). - 1. - 2. (Omissis).
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri puo'
sottoporre alla Conferenza unificata, anche su richiesta
delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di
preminente interesse comune delle regioni, delle province,
dei comuni e delle comunita' montane.
4. - 7. (Omissis).".
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 62, 131-bis,
133-bis, 133-ter, 135, 152, 159, 163, 168-bis e 175 del
codice penale, come modificati dal presente decreto:
"Art. 62 (Circostanze attenuanti comuni). - Attenuano
il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o
circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti:
1. l'avere agito per motivi di particolare valore
morale o sociale;
2. l'aver reagito in stato di ira, determinato da
un fatto ingiusto altrui;
3. l'avere agito per suggestione di una folla in
tumulto, quando non si tratta di riunioni o assembramenti
vietati dalla legge o dall'autorita', e il colpevole non e'
delinquente o contravventore abituale o professionale, o
delinquente per tendenza;
4. l'avere, nei delitti contro il patrimonio, o che
comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona
offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuita'
ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, l'avere
agito per conseguire o l'avere comunque conseguito un lucro
di speciale tenuita', quando anche l'evento dannoso o
pericoloso sia di speciale tenuita';
5. l'essere concorso a determinare l'evento,
insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto
doloso della persona offesa;
6. l'avere, prima del giudizio, riparato
interamente il danno, mediante il risarcimento di esso, e,
quando sia possibile, mediante le restituzioni; o
l'essersi, prima del giudizio e fuori del caso preveduto
nell'ultimo capoverso dell'articolo 56, adoperato
spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le
conseguenze dannose o pericolose del reato; o l'avere
partecipato a un programma di giustizia riparativa con la
vittima del reato, concluso con un esito riparativo.
Qualora l'esito riparativo comporti l'assunzione da parte
dell'imputato di impegni comportamentali, la circostanza e'
valutata solo quando gli impegni sono stati rispettati."
"Art. 131-bis (Esclusione della punibilita' per
particolare tenuita' del fatto). - Nei reati per i quali e'
prevista la pena detentiva non superiore minimo a due anni,
ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta
pena, la punibilita' e' esclusa quando, per le modalita'
della condotta e per l'esiguita' del danno o del pericolo,
valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, anche in
considerazione della condotta susseguente al reato,
l'offesa e' di particolare tenuita' e il comportamento
risulta non abituale.
L'offesa non puo' essere ritenuta di particolare
tenuita', ai sensi del primo comma, quando l'autore ha
agito per motivi abietti o futili, o con crudelta', anche
in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha
profittato delle condizioni di minorata difesa della
vittima, anche in riferimento all'eta' della stessa ovvero
quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate,
quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni
gravissime di una persona.
L'offesa non puo' altresi' essere ritenuta di
particolare tenuita' quando si procede:
1) per delitti, puniti con una pena superiore nel
massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in
occasione o a causa di manifestazioni sportive;
2) per i delitti previsti dagli articoli 336, 337 e
341-bis, quando il reato e' commesso nei confronti di un
ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale
o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle
proprie funzioni, nonche' per il delitto previsto
dall'articolo 343;
3) per i delitti, consumati o tentati, previsti
dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis,
319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis,
391-bis, 423, 423-bis, 558-bis, 582, nelle ipotesi
aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri
2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma,
583, secondo comma, 583-bis, 593-ter, 600-bis, 600-ter,
primo comma, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies,
609-undecies, 612-bis, 612-ter, 613-bis, 628, terzo comma,
629, 644, 648-bis, 648-ter;
4) per i delitti, consumati o tentati, previsti
dall'articolo 19, quinto comma, della legge 22 maggio 1978,
n. 194, dall'articolo 73 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che per i delitti
di cui al comma 5 del medesimo articolo, e dagli articoli
184 e 185 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Il comportamento e' abituale nel caso in cui l'autore
sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o
per tendenza ovvero abbia commesso piu' reati della stessa
indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato,
sia di particolare tenuita', nonche' nel caso in cui si
tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime,
abituali e reiterate.
Ai fini della determinazione della pena detentiva
prevista nel primo comma non si tiene conto delle
circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge
stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria
del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest'ultimo
caso ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene
conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di
cui all'articolo 69.
La disposizione del primo comma si applica anche
quando la legge prevede la particolare tenuita' del danno o
del pericolo come circostanza attenuante."
"Art. 133-bis (Condizioni economiche e patrimoniali
del reo; valutazione agli effetti della pena pecuniaria). -
Nella determinazione dell'ammontare della multa o
dell'ammenda il giudice deve tener conto, oltre che dei
criteri indicati dall'articolo precedente, anche delle
condizioni economiche e patrimoniali del reo.
Il giudice puo' aumentare la multa o l'ammenda
stabilite dalla legge sino al triplo o diminuirle sino ad
un terzo quando, per le condizioni economiche e
patrimoniali del reo, ritenga che la misura massima sia
inefficace ovvero che la misura minima sia eccessivamente
gravosa."
"Art. 133-ter (Pagamento rateale della multa e
dell'ammenda). - Il giudice, con la sentenza di condanna o
con il decreto penale, puo' disporre, in relazione alle
condizioni economiche e patrimoniali del condannato, che la
multa o l'ammenda venga pagata in rate mensili da sei a
sessanta. Ciascuna rata, tuttavia, non puo' essere
inferiore a euro 15. Non sono dovuti interessi per la
rateizzazione.
In ogni momento il condannato puo' estinguere la pena
mediante un unico pagamento."
"Art. 135 (Ragguaglio tra pene pecuniarie e pene
detentive). - Salvo quanto previsto da particolari
disposizioni di legge, quando, per qualsiasi effetto
giuridico, si deve eseguire un ragguaglio fra pene
pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando
euro 250, o frazione di euro 250, di pena pecuniaria per un
giorno di pena detentiva."
"Art. 152 (Remissione della querela). - Nei reati
punibili a querela della persona offesa, la remissione
estingue il reato.
La remissione e' processuale o estraprocessuale. La
remissione estraprocessuale e' espressa o tacita. Vi e'
remissione tacita, quando il querelante ha compiuto fatti
incompatibili con la volonta' di persistere nella querela.
Vi e' altresi' remissione tacita:
1) quando il querelante, senza giustificato motivo,
non compare all'udienza alla quale e' stato citato in
qualita' di testimone;
2) quando il querelante ha partecipato a un programma
di giustizia riparativa concluso con un esito riparativo;
nondimeno, quando l'esito riparativo comporta l'assunzione
da parte dell'imputato di impegni comportamentali, la
querela si intende rimessa solo quando gli impegni sono
stati rispettati.
La disposizione di cui al terzo comma, numero 1), non
si applica quando il querelante e' persona incapace per
ragioni, anche sopravvenute, di eta' o di infermita',
ovvero persona in condizione di particolare vulnerabilita'
ai sensi dell'articolo 90-quater del codice di procedura
penale. La stessa disposizione non si applica altresi'
quando la persona che ha proposto querela ha agito nella
qualita' di esercente la responsabilita' genitoriale su un
minore, ovvero di rappresentante legale di una persona
minore o incapace, ovvero di persona munita di poteri per
proporre querela nell'interesse della persona offesa priva
in tutto o in parte di autonomia, ovvero di curatore
speciale nominato ai sensi dell'articolo 121.
La remissione puo' intervenire solo prima della
condanna, salvi i casi per i quali la legge disponga
altrimenti.
La remissione non puo' essere sottoposta a termini o
a condizioni. Nell'atto di remissione puo' essere fatta
rinuncia al diritto alle restituzioni e al risarcimento del
danno.
"Art.159 (Sospensione del corso della prescrizione).-
Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in
cui la sospensione del procedimento o del processo penale o
dei termini di custodia cautelare e' imposta da una
particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:
1) autorizzazione a procedere, dalla data del
provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la
richiesta sino al giorno in cui l'autorita' competente la
accoglie;
2) deferimento della questione ad altro giudizio,
sino al giorno in cui viene decisa la questione;
3) sospensione del procedimento o del processo
penale per ragioni di impedimento delle parti e dei
difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo
difensore. In caso di sospensione del processo per
impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non puo'
essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo
alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi
avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento
aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facolta'
previstedall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di
procedura penale;
3-bis) pronuncia della sentenza di cui all'articolo
420-quater del codice di procedura penale;
3-ter) rogatorie all'estero, dalla data del
provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in
cui l'autorita' richiedente riceve la documentazione
richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento
che dispone la rogatoria.
La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in
cui e' cessata la causa della sospensione.
Quando e' pronunciata la sentenza di cui all'articolo
420-quater del codice di procedura penale il corso della
prescrizione rimane sospeso sino al momento in cui e'
rintracciata la persona nei cui confronti e' stata
pronunciata, ma in ogni caso non puo' essere superato il
doppio dei termini di prescrizione di cui all'articolo
157."
"Art. 163 (Sospensione condizionale della pena). -
Nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o
all'arresto per un tempo non superiore a due anni, ovvero a
pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e
ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad
una pena privativa della liberta' personale per un tempo
non superiore, nel complesso, a due anni, il giudice puo'
ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il
termine di cinque anni se la condanna e' per delitto e di
due anni se la condanna e' per contravvenzione. In caso di
sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena
detentiva non superiore a due anni, quando la pena nel
complesso, ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia
superiore a due anni, il giudice puo' ordinare che
l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa.
Se il reato e' stato commesso da un minore degli anni
diciotto, la sospensione puo' essere ordinata quando si
infligga una pena restrittiva della liberta' personale non
superiore a tre anni, ovvero una pena pecuniaria che, sola
o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma
dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa
della liberta' personale per un tempo non superiore, nel
complesso, a tre anni. In caso di sentenza di condanna a
pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a
tre anni, quando la pena nel complesso, ragguagliata a
norma dell'articolo 135, sia superiore a tre anni, il
giudice puo' ordinare che l'esecuzione della pena detentiva
rimanga sospesa.
Se il reato e' stato commesso da persona di eta'
superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno
o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione puo'
essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva
della liberta' personale non superiore a due anni e sei
mesi ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla
pena detentiva e ragguagliata a norma dell'articolo 135,
sia equivalente ad una pena privativa della liberta'
personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due
anni e sei mesi. In caso di sentenza di condanna a pena
pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due
anni e sei mesi, quando la pena nel complesso, ragguagliata
a norma dell'articolo 135, sia superiore a due anni e sei
mesi, il giudice puo' ordinare che l'esecuzione della pena
detentiva rimanga sospesa.
Qualora la pena inflitta non sia superiore ad un anno e
sia stato riparato interamente il danno, prima che sia
stata pronunciata la sentenza di primo grado, mediante il
risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante le
restituzioni, nonche' qualora il colpevole, entro lo stesso
termine e fuori del caso previsto nel quarto comma
dell'articolo 56, si sia adoperato spontaneamente ed
efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze
dannose o pericolose del reato da lui eliminabili nonche'
qualora il colpevole, entro lo stesso termine, abbia
partecipato a un programma di giustizia riparativa concluso
con un esito riparativo, il giudice puo' ordinare che
l'esecuzione della pena, determinata nel caso di pena
pecuniaria ragguagliandola a norma dell'articolo 135,
rimanga sospesa per il termine di un anno."
"Art. 168-bis (Sospensione del procedimento con messa
alla prova dell'imputato). - Nei procedimenti per reati
puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena
edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro
anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria,
nonche' per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo
550 del codice di procedura penale l'imputato, anche su
proposta del pubblico ministero, puo' chiedere la
sospensione del processo con messa alla prova.
La messa alla prova comporta la prestazione di condotte
volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o
pericolose derivanti dal reato, nonche', ove possibile, il
risarcimento del danno dallo stesso cagionato. Comporta
altresi' l'affidamento dell'imputato al servizio sociale,
per lo svolgimento di un programma che puo' implicare, tra
l'altro, attivita' di volontariato di rilievo sociale,
ovvero l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti
con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla
dimora, alla liberta' di movimento, al divieto di
frequentare determinati locali.
La concessione della messa alla prova e' inoltre
subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica
utilita'. Il lavoro di pubblica utilita' consiste in una
prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche
delle specifiche professionalita' ed attitudini lavorative
dell'imputato, di durata non inferiore a dieci giorni,
anche non continuativi, in favore della collettivita', da
svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i
comuni, le aziende sanitarie o presso enti o
organizzazioni, anche internazionali, che operano in
Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato.
La prestazione e' svolta con modalita' che non
pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia
e di salute dell'imputato e la sua durata giornaliera non
puo' superare le otto ore.
La sospensione del procedimento con messa alla prova
dell'imputato non puo' essere concessa piu' di una volta.
La sospensione del procedimento con messa alla prova
non si applica nei casi previsti dagli articoli 102, 103,
104, 105 e 108."
"Art. 175 (Non menzione della condanna nel
certificato del casellario giudiziale). - Se, con una prima
condanna, e' inflitta una pena detentiva non superiore a
due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore a euro
516, il giudice, avuto riguardo alle circostanze indicate
nell'articolo 133, puo' ordinare in sentenza che non sia
fatta menzione della condanna nel certificato del
casellario giudiziale, spedito a richiesta di privati, non
per ragione di diritto elettorale.
La non menzione della condanna puo' essere altresi'
concessa quando e' inflitta congiuntamente una pena
detentiva non superiore a due anni ed una pena pecuniaria,
che, ragguagliata a norma dell'articolo 135 e cumulata alla
pena detentiva, priverebbe complessivamente il condannato
della liberta' personale per un tempo non superiore a
trenta mesi.
La non menzione della condanna puo' essere concessa
anche in caso di condanna a pena sostitutiva di una pena
detentiva, entro i limiti di pena di cui al primo e secondo
comma.
Se il condannato commette successivamente un delitto,
l'ordine di non fare menzione della condanna precedente e'
revocato.".