IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 25 febbraio 1992, n. 210 «Indennizzo  a  favore  dei
soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa  di
vaccinazioni  obbligatorie,   trasfusioni   e   somministrazioni   di
emoderivati», e successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recante
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59», che ha trasferito alle regioni  e  alle  province
autonome di Trento e Bolzano le competenze in materia  di  indennizzi
riconosciuti ai sensi della predetta legge 210 del 1992; 
  Visto l'art. 20, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n.  4,
convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2022, n.  25,
il quale prevede che «1. All'art. 1 della legge 25 febbraio 1992,  n.
210, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:  "1-bis.  L'indennizzo
di cui al comma 1 spetta, alle condizioni e nei modi stabiliti  dalla
presente legge, anche  a  coloro  che  abbiano  riportato  lesioni  o
infermita', dalle quali sia derivata una menomazione permanente della
integrita' psico-fisica, a causa della vaccinazione  anti  Sars-Co-V2
raccomandata dall'autorita' sanitaria italiana"»; 
  Visto l'art. 20, comma 1-bis,  del  decreto-legge  del  27  gennaio
2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del  28  marzo
2022, n. 25, che prevede che «All'onere derivante dall'attuazione del
comma 1, valutato in 50 milioni di euro per  l'anno  2022  e  in  100
milioni di euro annui a decorrere  dall'anno  2023,  si  provvede  ai
sensi dell'art. 32. Le risorse sono stanziate in apposito fondo nello
stato di previsione  del  Ministero  della  salute  che  provvede  ai
pagamenti  di  propria  competenza,  nonche'  al  trasferimento  alle
regioni e  alle  province  autonome  delle  risorse  nel  limite  del
fabbisogno derivante dagli indennizzi da corrispondere  da  parte  di
queste, come comunicati annualmente dalla Conferenza delle regioni  e
delle province autonome entro il 31 gennaio. Con uno o  piu'  decreti
del Ministro della salute, di concerto con il Ministro  dell'economia
e delle finanze, sono stabilite  le  modalita'  per  il  monitoraggio
annuale delle richieste di accesso agli  indennizzi  e  dei  relativi
esiti, nonche',  sulla  base  delle  richiamate  comunicazioni  della
Conferenza delle regioni e delle province autonome,  l'entita'  e  le
modalita' di trasferimento del finanziamento spettante alle regioni»; 
  Considerato che  le  sopracitate  risorse  risultano  iscritte  sul
capitolo 2407 denominato «Somme da erogare alle  Regioni  e  Province
autonome per il pagamento degli indennizzi riconosciuti  ai  soggetti
danneggiati da complicanze irreversibili derivanti dalla vaccinazione
anti sars-cov2, nonche' somme destinate ai  pagamenti  di  competenza
dello Stato», istituito presso la Direzione generale della  vigilanza
sugli enti e della sicurezza delle cure,  nell'ambito  del  programma
«Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure» della missione  «Tutela
della salute» dello stato di previsione del Ministero della salute; 
  Tenuto conto delle risultanze cui e' pervenuto il gruppo di  lavoro
tecnico istituito con  decreto  direttoriale  del  2  maggio  2022  e
costituito  da  rappresentanti  del  Ministero  della   salute,   del
Ministero dell'economia e delle  finanze  e  della  Conferenza  delle
regioni e delle province autonome; 
  Considerato che occorre provvedere alla creazione di un sistema  di
raccolta dati finalizzata a realizzare  il  monitoraggio  di  cui  al
citato comma 1-bis dell'art. 20, del decreto-legge 27  gennaio  2022,
n. 4; 
  Sentita la Conferenza delle regioni e delle province autonome; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. Il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 20,  comma  1-bis,
del  decreto-legge  27  gennaio   2022,   n.   4,   convertito,   con
modificazioni  dalla  legge  28  marzo  2022,  n.  25,  effettua   il
monitoraggio annuale delle richieste di accesso  agli  indennizzi  di
cui all'art. 1, comma 1-bis, della legge 25 febbraio 1992, n. 210,  e
dei relativi esiti, spettanti a coloro che abbiano riportato  lesioni
o infermita' dalle quali  sia  derivata  una  menomazione  permanente
della  integrita'  psico-fisica,  a  causa  della  vaccinazione  anti
Sars-CoV2 raccomandata dall'autorita' sanitaria italiana. 
  2. Ai fini del  citato  monitoraggio,  il  Ministero  della  salute
acquisisce i dati aggregati di cui al successivo comma 6, in  formato
elettronico, con le modalita'  di  cui  all'allegato  1  al  presente
decreto. 
  3. I dati sono comunicati al Ministero della  salute,  con  cadenza
semestrale, dalle regioni che erogano gli indennizzi di cui al  comma
1, rispettando le seguenti scadenze: 
    a) per il  primo  semestre,  entro  il  10  luglio  dell'anno  di
riferimento; 
    b) per  il  secondo  semestre,  entro  il  10  gennaio  dell'anno
successivo a quello di riferimento. 
  4. Limitatamente all'anno 2022, i dati, rilevati per semestre, sono
inviati al Ministero entro la prima data di scadenza utile successiva
all'adozione del presente decreto, come previste dall'art. 1 comma 3. 
  5. Il  Ministero  della  salute  comunica  i  risultati  finanziari
raccolti dalle regioni che erogano direttamente gli indennizzi e  gli
ulteriori dati finanziari relativi agli indennizzi la cui gestione e'
di  competenza  del  medesimo  Ministero  per  ciascun  semestre   al
Ministero  dell'economia  e  delle   finanze -   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato e segnala l'eventuale raggiungimento,
anche in via prospettica, della relativa previsione di spesa,  tenuto
conto della  quota  da  destinare  ai  pagamenti  di  competenza  del
medesimo Ministero della salute. 
  6. Il set informativo relativo alle istanze presentate, ai ruoli  e
ai  ricorsi  gestiti  nel  semestre  di  riferimento,  contempla   le
informazioni  aggregate  rilevate  secondo  le  dimensioni   di   cui
all'allegato 1 al presente decreto.