IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la legge 25 febbraio 1992, n. 210 «Indennizzo a favore dei
soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di
vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di
emoderivati», e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59», che ha trasferito alle regioni e alle province
autonome di Trento e Bolzano le competenze in materia di indennizzi
riconosciuti ai sensi della predetta legge 210 del 1992;
Visto l'art. 20, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2022, n. 25,
il quale prevede che «1. All'art. 1 della legge 25 febbraio 1992, n.
210, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. L'indennizzo
di cui al comma 1 spetta, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla
presente legge, anche a coloro che abbiano riportato lesioni o
infermita', dalle quali sia derivata una menomazione permanente della
integrita' psico-fisica, a causa della vaccinazione anti Sars-Co-V2
raccomandata dall'autorita' sanitaria italiana"»;
Visto l'art. 20, comma 1-bis, del decreto-legge del 27 gennaio
2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo
2022, n. 25, che prevede che «All'onere derivante dall'attuazione del
comma 1, valutato in 50 milioni di euro per l'anno 2022 e in 100
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede ai
sensi dell'art. 32. Le risorse sono stanziate in apposito fondo nello
stato di previsione del Ministero della salute che provvede ai
pagamenti di propria competenza, nonche' al trasferimento alle
regioni e alle province autonome delle risorse nel limite del
fabbisogno derivante dagli indennizzi da corrispondere da parte di
queste, come comunicati annualmente dalla Conferenza delle regioni e
delle province autonome entro il 31 gennaio. Con uno o piu' decreti
del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sono stabilite le modalita' per il monitoraggio
annuale delle richieste di accesso agli indennizzi e dei relativi
esiti, nonche', sulla base delle richiamate comunicazioni della
Conferenza delle regioni e delle province autonome, l'entita' e le
modalita' di trasferimento del finanziamento spettante alle regioni»;
Considerato che le sopracitate risorse risultano iscritte sul
capitolo 2407 denominato «Somme da erogare alle Regioni e Province
autonome per il pagamento degli indennizzi riconosciuti ai soggetti
danneggiati da complicanze irreversibili derivanti dalla vaccinazione
anti sars-cov2, nonche' somme destinate ai pagamenti di competenza
dello Stato», istituito presso la Direzione generale della vigilanza
sugli enti e della sicurezza delle cure, nell'ambito del programma
«Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure» della missione «Tutela
della salute» dello stato di previsione del Ministero della salute;
Tenuto conto delle risultanze cui e' pervenuto il gruppo di lavoro
tecnico istituito con decreto direttoriale del 2 maggio 2022 e
costituito da rappresentanti del Ministero della salute, del
Ministero dell'economia e delle finanze e della Conferenza delle
regioni e delle province autonome;
Considerato che occorre provvedere alla creazione di un sistema di
raccolta dati finalizzata a realizzare il monitoraggio di cui al
citato comma 1-bis dell'art. 20, del decreto-legge 27 gennaio 2022,
n. 4;
Sentita la Conferenza delle regioni e delle province autonome;
Decreta:
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis,
del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con
modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, effettua il
monitoraggio annuale delle richieste di accesso agli indennizzi di
cui all'art. 1, comma 1-bis, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e
dei relativi esiti, spettanti a coloro che abbiano riportato lesioni
o infermita' dalle quali sia derivata una menomazione permanente
della integrita' psico-fisica, a causa della vaccinazione anti
Sars-CoV2 raccomandata dall'autorita' sanitaria italiana.
2. Ai fini del citato monitoraggio, il Ministero della salute
acquisisce i dati aggregati di cui al successivo comma 6, in formato
elettronico, con le modalita' di cui all'allegato 1 al presente
decreto.
3. I dati sono comunicati al Ministero della salute, con cadenza
semestrale, dalle regioni che erogano gli indennizzi di cui al comma
1, rispettando le seguenti scadenze:
a) per il primo semestre, entro il 10 luglio dell'anno di
riferimento;
b) per il secondo semestre, entro il 10 gennaio dell'anno
successivo a quello di riferimento.
4. Limitatamente all'anno 2022, i dati, rilevati per semestre, sono
inviati al Ministero entro la prima data di scadenza utile successiva
all'adozione del presente decreto, come previste dall'art. 1 comma 3.
5. Il Ministero della salute comunica i risultati finanziari
raccolti dalle regioni che erogano direttamente gli indennizzi e gli
ulteriori dati finanziari relativi agli indennizzi la cui gestione e'
di competenza del medesimo Ministero per ciascun semestre al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato e segnala l'eventuale raggiungimento,
anche in via prospettica, della relativa previsione di spesa, tenuto
conto della quota da destinare ai pagamenti di competenza del
medesimo Ministero della salute.
6. Il set informativo relativo alle istanze presentate, ai ruoli e
ai ricorsi gestiti nel semestre di riferimento, contempla le
informazioni aggregate rilevate secondo le dimensioni di cui
all'allegato 1 al presente decreto.