IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 25 febbraio 1992, n. 210 «Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati», e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», che ha trasferito alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano le competenze in materia di indennizzi riconosciuti ai sensi della predetta legge 210 del 1992; Visto l'art. 20, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2022, n. 25, il quale prevede che «1. All'art. 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. L'indennizzo di cui al comma 1 spetta, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge, anche a coloro che abbiano riportato lesioni o infermita', dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrita' psico-fisica, a causa della vaccinazione anti Sars-Co-V2 raccomandata dall'autorita' sanitaria italiana"»; Visto l'art. 20, comma 1-bis, del decreto-legge del 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2022, n. 25, che prevede che «All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 50 milioni di euro per l'anno 2022 e in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede ai sensi dell'art. 32. Le risorse sono stanziate in apposito fondo nello stato di previsione del Ministero della salute che provvede ai pagamenti di propria competenza, nonche' al trasferimento alle regioni e alle province autonome delle risorse nel limite del fabbisogno derivante dagli indennizzi da corrispondere da parte di queste, come comunicati annualmente dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome entro il 31 gennaio. Con uno o piu' decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' per il monitoraggio annuale delle richieste di accesso agli indennizzi e dei relativi esiti, nonche', sulla base delle richiamate comunicazioni della Conferenza delle regioni e delle province autonome, l'entita' e le modalita' di trasferimento del finanziamento spettante alle regioni»; Considerato che le sopracitate risorse risultano iscritte sul capitolo 2407 denominato «Somme da erogare alle Regioni e Province autonome per il pagamento degli indennizzi riconosciuti ai soggetti danneggiati da complicanze irreversibili derivanti dalla vaccinazione anti sars-cov2, nonche' somme destinate ai pagamenti di competenza dello Stato», istituito presso la Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure, nell'ambito del programma «Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure» della missione «Tutela della salute» dello stato di previsione del Ministero della salute; Tenuto conto delle risultanze cui e' pervenuto il gruppo di lavoro tecnico istituito con decreto direttoriale del 2 maggio 2022 e costituito da rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero dell'economia e delle finanze e della Conferenza delle regioni e delle province autonome; Considerato che occorre provvedere alla creazione di un sistema di raccolta dati finalizzata a realizzare il monitoraggio di cui al citato comma 1-bis dell'art. 20, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4; Sentita la Conferenza delle regioni e delle province autonome; Decreta: Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione 1. Il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, effettua il monitoraggio annuale delle richieste di accesso agli indennizzi di cui all'art. 1, comma 1-bis, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e dei relativi esiti, spettanti a coloro che abbiano riportato lesioni o infermita' dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrita' psico-fisica, a causa della vaccinazione anti Sars-CoV2 raccomandata dall'autorita' sanitaria italiana. 2. Ai fini del citato monitoraggio, il Ministero della salute acquisisce i dati aggregati di cui al successivo comma 6, in formato elettronico, con le modalita' di cui all'allegato 1 al presente decreto. 3. I dati sono comunicati al Ministero della salute, con cadenza semestrale, dalle regioni che erogano gli indennizzi di cui al comma 1, rispettando le seguenti scadenze: a) per il primo semestre, entro il 10 luglio dell'anno di riferimento; b) per il secondo semestre, entro il 10 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. 4. Limitatamente all'anno 2022, i dati, rilevati per semestre, sono inviati al Ministero entro la prima data di scadenza utile successiva all'adozione del presente decreto, come previste dall'art. 1 comma 3. 5. Il Ministero della salute comunica i risultati finanziari raccolti dalle regioni che erogano direttamente gli indennizzi e gli ulteriori dati finanziari relativi agli indennizzi la cui gestione e' di competenza del medesimo Ministero per ciascun semestre al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e segnala l'eventuale raggiungimento, anche in via prospettica, della relativa previsione di spesa, tenuto conto della quota da destinare ai pagamenti di competenza del medesimo Ministero della salute. 6. Il set informativo relativo alle istanze presentate, ai ruoli e ai ricorsi gestiti nel semestre di riferimento, contempla le informazioni aggregate rilevate secondo le dimensioni di cui all'allegato 1 al presente decreto.