IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                           di concerto con 
 
                    IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' 
                           E DELLA RICERCA 
 
                                e con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il  decreto  legislativo  17  agosto  1999,  n.  368  recante
«Attuazione  della  direttiva  n.  93/16/CEE  in  materia  di  libera
circolazione dei  medici  e  di  reciproco  riconoscimento  dei  loro
diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive nn.  97/50/CE,
98/21/CE,  98/63/CE  e  99/46/CE  che  modificano  la  direttiva   n.
93/16/CEE»; 
  Visto, in particolare, l'art. 35 del citato decreto legislativo  n.
368 del 1999, in virtu' del quale le regioni e le  Province  autonome
di Trento e Bolzano individuano, con cadenza triennale, il fabbisogno
di medici specialisti da formare sulla base  del  quale  il  Ministro
della salute, di concerto con il Ministro  dell'universita'  e  della
ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina il
numero globale dei medici specialisti  da  formare  annualmente,  per
ciascuna tipologia di specializzazione, tenuto conto  delle  esigenze
di programmazione delle regioni e delle Province autonome di Trento e
di Bolzano, con riferimento alle  attivita'  del  Servizio  sanitario
nazionale; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca  30
giugno 2014, n. 105, recante «regolamento  concernente  le  modalita'
per l'ammissione  dei  medici  alle  scuole  di  specializzazione  in
medicina, ai sensi dell'art. 36, comma 1, del decreto legislativo  17
agosto 1999, n. 368; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca,  di
concerto con il Ministro della salute del 4 febbraio 2015,  prot.  n.
68, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.
126 del 3 giugno 2015 -  Supplemento  ordinario  n.  25,  concernente
«Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca,  di
concerto con il Ministro della salute, del 13 giugno 2017,  prot.  n.
402, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.
163 del 14  luglio  2017  -  Supplemento  ordinario  n.  38,  recante
«Standard,  requisiti  e  indicatori   di   attivita'   formativa   e
assistenziale delle scuole di specializzazione di area sanitaria»; 
  Visto l'art. 1, comma 431 della legge 27 dicembre 2017, n. 205  che
dispone l'ammissione del personale medico con rapporto  di  lavoro  a
tempo determinato di cui ai commi 424 e  432  della  medesima  legge,
alla partecipazione per l'accesso in sovrannumero al  relativo  corso
di specializzazione, secondo  le  modalita'  previste  dall'art.  35,
commi 4 e 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368; 
  Visti gli articoli 37 e seguenti del citato decreto legislativo  17
agosto 1999, n. 368, secondo i quali, all'atto  dell'iscrizione  alle
scuole di specializzazione medica, i medici specializzandi  stipulano
uno specifico contratto annuale di formazione specialistica; 
  Considerato che l'art. 1, comma 300, della legge 23 dicembre  2005,
n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale
e  pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria  2006)»,   prevede,
dall'anno  accademico  2006/2007,  l'applicazione  dei  contratti  di
formazione specialistica; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  7
marzo 2007, il quale stabilisce, in attuazione dell'art. 39, comma 3,
del citato decreto  legislativo  17  agosto  1999,  n.  368,  che,  a
decorrere dall'anno accademico 2006/2007,  il  trattamento  economico
del medico in formazione specialistica e' di euro 25.000,00 lordi per
i primi due anni di corso e di euro 26.000,00 lordi per i  successivi
anni di corso; 
  Vista la nota prot. n. 3801 del 28 gennaio 2022  con  la  quale  il
Ministero della salute ha chiesto al Ministero dell'economia e  delle
finanze  di  conoscere  le  risorse  economiche  disponibili  per  il
finanziamento dei contratti di formazione  medico  specialistica  per
l'anno accademico 2021/2022, ivi  compreso  il  valore  di  eventuali
residui di finanziamento rinvenienti dalla mancata  assegnazione  dei
contratti nel precedente anno accademico; 
  Vista la nota prot. n. 31228 del 28 febbraio 2022, con la quale  il
Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato che il  livello
complessivo  del  finanziamento  per  l'anno  accademico   2021/2022,
stanziato sul fondo sanitario nazionale - cap. 2700,  con  esclusione
delle ulteriori risorse stanziate  per  la  realizzazione  del  Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ai sensi della legislazione
vigente, e' pari ad euro 1.269.593.876,  di  cui euro  173.013.061,00
stanziati ai sensi dell'art. 32, comma 12, della  legge  n.  449  del
1997 e dell'art. 1 del decreto-legge n. 90 del 2001, convertito dalla
legge  n.  188  del  2001;  euro  89.088.815,00  stanziati  ai  sensi
dell'art.  6,  comma  2,  della  legge  n.   428   del   1990;   euro
300.000.000,00 stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 300, della legge
n. 266 del 2005; euro 50.000.000,00 stanziati ai sensi  dell'art.  1,
comma 424, della legge n. 147 del 2013; euro 90.000.000,00  stanziati
ai sensi dell'art. 1, comma 252, della legge n. 208  del  2015;  euro
91.800.000,00 stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 521, della  legge
n. 145 del 2018; euro 16.492.000,00 stanziati ai sensi  dell'art.  1,
comma 271 della legge n. 160 del 2019; euro  26.000.000,00  stanziati
ai sensi dell'art. 1, comma 859, della legge n. 160  del  2019;  euro
109.200.000,00  stanziati  ai  sensi  dell'art.  5,  comma   1,   del
decreto-legge n. 34 del 2020, convertito dalla legge n. 77 del  2020;
euro 25.000.000 stanziati ai sensi  dell'art.  5,  comma  1-bis,  del
decreto-legge n. 34 del 2020, convertito dalla legge n. 77 del  2020;
euro 105.000.000,00 stanziati ai sensi dell'art. 1, commi 421 e  422,
della legge n. 178 del 2020; euro 194.000.000,00 stanziati  ai  sensi
dell'art. 1, comma 260, della legge n. 234 del 2021; 
  Vista la nota n. 13911 del 14 maggio 2022 con la quale il Ministero
dell'universita' e della ricerca, preso atto della ricognizione delle
vigenti   autorizzazioni   di   spesa   effettuata   dal    Ministero
dell'economia e delle finanze con la richiamata nota n. 31228 del  28
febbraio 2022 per un importo complessivo di  euro  1.269.593.876,  ha
comunicato, tra l'altro, che: le risorse residue derivanti  dall'anno
accademico 2020/2021 e riportabili all'anno  2022  sono  stimate  nel
valore di euro 215.589.129,07; tale  somma  si  aggiunge  all'importo
complessivo indicato nella nota del Ministero dell'economia  e  delle
finanze prot. n. 31228 del 28 febbraio 2022 di euro  1.269.593.876,28
per un ammontare totale di finanziamento statale,  comunque  stimato,
di  euro  1.485.183.005,35,   disponibile   per   l'anno   accademico
2021/2022; che gli oneri calcolati in via previsionale dei  contratti
a finanziamento statale delle coorti  di  specializzandi  degli  anni
accademici precedenti (ossia  quelli  dal  II  al  V  anno  dell'anno
accademico 2021/2022), sommati agli ulteriori costi  presunti  (quali
sospensioni, posti intaccati, ecc.), risultano pari  complessivamente
a euro 925.176.900,00 che,  sottratti  alla  predetta  disponibilita'
complessiva  per  l'anno  accademico  2021/2022   stimata   in   euro
1.485.183.005,35 porta ad una stima della disponibilita' residua  per
l'anno accademico 2021/2022 pari a euro 560.006.105,35; 
  Vista la nota prot. n. 158013 del 7 giugno 2022, con  la  quale  il
Ministero dell'economia e delle  finanze,  nel  prendere  atto  degli
elementi informativi forniti dal Ministero dell'universita'  e  della
ricerca con la citata nota prot.  n.  13911  del  14  maggio  2022  e
considerate le fonti  di  finanziamento  disponibili  a  legislazione
vigente gia' comunicate con la richiamata nota prot. n. 31228 del  28
febbraio 2022, ha rappresentato, tra l'altro: che la legge n. 234 del
2021 (legge di bilancio per il 2022) ha  integrato  il  finanziamento
previgente  finalizzato  ai  trattamenti  economici  dei  medici   in
formazione specialistica allo scopo di stabilizzare in via permanente
il numero di ammissibili al primo anno di formazione in circa  12.000
unita' l'anno, precisando che il finanziamento  disponibile  consente
l'ammissione di tale numero di medici al primo anno;  che,  comunque,
per l'anno accademico 2021/2022 sarebbe ammissibile al primo anno  di
formazione medico specialistica anche un numero superiore  di  medici
fino ad un  massimo  di  13.000  unita',  ipotizzando  che  giunga  a
frequentare il quinto anno di formazione il 55% dei medici ammessi  e
che tutti i suddetti medici frequentino in modo  regolare;  cio'  non
comprometterebbe peraltro la possibilita' di ammissione nei  prossimi
anni di 12.000 medici all'anno; 
  Visto l'Accordo tra il Governo, le regioni e le  Province  autonome
di Trento e Bolzano in data 3 giugno  2021  (Rep.  atti  n.  76/CSR),
concernente  la  determinazione  del  fabbisogno  per   il   Servizio
sanitario nazionale di medici specialisti da formare per il  triennio
accademico  2020/2023,  che  risulta  essere  per  l'anno  accademico
2021/2022 pari a complessive 13.311 unita'; 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca  e  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze del 9  luglio  2021,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana n. 229 del 24  settembre
2021, concernente  «Determinazione  del  numero  globale  dei  medici
specialisti da formare per il triennio 2020/2023 ed assegnazione  dei
contratti  di  formazione  medico  specialistica  alle  tipologie  di
specializzazioni per l'anno accademico 2020/2021»; 
  Considerato che l'art. 1 del citato  decreto  9  luglio  2021,  per
quanto riguarda l'anno  accademico  2021/2022,  determina  in  13.311
unita' il fabbisogno dei medici specialisti da formare; 
  Tenuto conto che con il richiamato decreto del  9  luglio  2021  e'
stato possibile, grazie anche ai fondi del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR), soddisfare interamente  il  fabbisogno  espresso
per  l'anno  accademico  2020/2021  e  anticipare  al  predetto  anno
accademico anche una quota parte del fabbisogno di  13.311  unita'  -
relativo all'anno accademico 2021/2022 - pari a  3.893  contratti  di
formazione medico specialistica e che, pertanto,  il  fabbisogno  per
l'anno accademico 2021/2022, al netto della predetta quota anticipata
di 3.893 contratti, risultava pari a  9.418  unita'  (differenza  tra
13.311 unita' e 3.893 unita'); 
  Vista la nota prot. n. 13665 del 10 marzo  2022  con  la  quale  il
Ministero della salute ha  chiesto  al  coordinamento  tecnico  della
Commissione salute, di conoscere se le regioni e le Province autonome
intendessero  confermare  il  fabbisogno  di  medici  specialisti  da
formare per l'anno accademico 2021/2022 gia' definito con  il  citato
Accordo  del  3  giugno  2021,  pari  a  13.311  unita',  ovvero   se
intendessero  procedere   ad   una   rivalutazione   del   fabbisogno
precedentemente espresso per  l'anno  2021/2022,  tenuto  conto  che,
avendo gia' anticipato e finanziato nel 2021 n.  3.893  contratti  di
formazione medico specialistica relativi al fabbisogno  espresso  per
l'anno accademico 2021/2022, quest'ultimo  risultava  essere  pari  a
9.418 unita'; 
  Vista la nota prot.  n.  177823  del  19  aprile  2022,  da  ultimo
integrata con nota prot. n. 222814 del 16 maggio 2022, con  la  quale
la Regione Veneto in qualita' di  coordinamento  del  tavolo  tecnico
interregionale  della  Commissione  salute  -  Area  risorse   umane,
formazione e fabbisogni formativi - ha  comunicato  la  rivalutazione
del  fabbisogno  dei  medici  specialisti  da  formare   per   l'anno
accademico 2021/2022; 
  Considerato che a  seguito  della  rimodulazione  delle  regioni  e
Province autonome e' risultato un fabbisogno complessivo di medici da
formare per l'anno accademico 2021/2022 pari  a  14.645  unita',  cui
aggiungere n. 33 unita' richieste dalla Regione  Lombardia  e  n.  12
unita' richieste dalla Regione  Puglia,  pari  a  complessive  n.  45
unita',  per  la  scuola  di  specializzazione  in  medicina  e  cure
palliative, istituita con decreto  del  Ministro  dell'universita'  e
della ricerca di concerto con il Ministro della  salute  in  data  28
settembre 2021; 
  Tenuto conto che il fabbisogno cosi' rivalutato, al netto dei 3.893
contratti  di  formazione  medico  specialistica  gia'  anticipati  e
finanziati nell'anno accademico 2020/2021 con il citato decreto del 9
luglio 2021, e' pari a 10.752 unita' (differenza tra 14.645 e 3.893),
cui vanno aggiunte le 45 unita' per la scuola di specializzazione  in
medicina e cure palliative,  per  un  totale  complessivo  di  10.797
unita'; 
  Considerato che le risorse finanziarie disponibili, come comunicato
dal Ministero dell'economia e delle finanze con la citata nota  prot.
158013 del 7 giugno 2022, sono tali  da  poter  finanziare  a  carico
dello Stato per l'anno accademico 2021/2022 fino  ad  un  massimo  di
13.000 contratti di formazione medico specialistica per il primo anno
di corso; 
  Visto l'Accordo tra il Governo, le regioni e le  Province  autonome
di Trento e  Bolzano  sul  documento  recante  «Rideterminazione  del
fabbisogno di medici specialisti per l'anno accademico 2021 - 2022 ai
sensi dell'art. 35, comma 1,  del  decreto  legislativo  n.  368  del
1999», sancito il 6 luglio 2022 (Rep. atti n. 130/CSR), con il quale,
a fronte  di  un  fabbisogno  rivalutato  dalle  regioni  e  Province
autonome pari a 10.797 unita' -  al  netto  dei  3.893  contratti  di
formazione  medico  specialistica  gia'   anticipati   e   finanziati
nell'anno accademico 2020/2021 con il citato  decreto  del  9  luglio
2021 - si e' proceduto ad integrare il suddetto fabbisogno rimodulato
dalle regioni e Province autonome con  ulteriori  2.203  unita',  per
complessivi 13.000 contratti di formazione medico  specialistica  per
l'anno accademico 2021/2022; 
  Considerato che gli ulteriori 2.203 contratti di formazione  medico
specialistica sono stati distribuiti con il citato  Accordo  Stato  -
regioni del 6 luglio 2022 (Rep. atti n. 130/CSR) a tutte le scuole di
specializzazione, incrementando maggiormente  i  contratti  assegnati
alle seguenti scuole di specializzazione, in  quanto  di  particolare
impatto nell'emergenza COVID e per i possibili scenari futuri,  anche
tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 2  del  decreto-legge
19 maggio 2020, n.  34,  convertito  dalla  legge  n.  77  del  2020:
anestesia, rianimazione, terapia intensiva  e  del  dolore;  malattie
dell'apparato cardiovascolare; malattie  dell'apparato  respiratorio;
malattie infettive e tropicali; medicina  di  emergenza  ed  urgenza;
medicina interna; microbiologia  e  virologia;  patologia  clinica  e
biochimica clinica; radiodiagnostica; igiene e  medicina  preventiva;
ematologia;  geriatria;  neuropsichiatria   infantile,   psichiatria,
medicina e cure palliative; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per l'anno accademico 2021/2022, tenuto conto di quanto  sancito
nell'Accordo tra il Governo, le regioni e  le  Province  autonome  di
Trento e Bolzano del 6 luglio 2022 (Rep. atti n. 130/CSR), richiamato
nelle  premesse,  il  numero  dei  contratti  di  formazione   medico
specialistica a carico dello Stato e' rideterminato in 13.000  unita'
per il primo anno di corso ed e' fissato per  ciascuna  tipologia  di
specializzazione secondo quanto indicato nella  allegata  Tabella  1,
parte integrante del presente decreto. 
  2. Nel riparto dei contratti di formazione medico specialistica  di
cui al comma 1, in  relazione  alle  risorse  statali  effettivamente
disponibili, sono  presi  in  considerazione,  quali  indicatori,  il
fabbisogno regionale rideterminato per l'anno accademico 2021/2022 ai
sensi dell'Accordo tra il Governo, le regioni e le Province  autonome
di Trento e Bolzano del 6 luglio 2022 (Rep. atti n. 130/CSR), nonche'
il fabbisogno determinato ai sensi dell'Accordo tra  il  Governo,  le
regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 3 giugno  2021
per l'anno accademico 2022/2023 (Rep. atti n.  76/CSR),  espressi  in
termini di valore assoluto. Nella distribuzione  dei  contratti  alle
singole scuole di specializzazione, in considerazione di quanto  gia'
avvenuto  in  sede  di  assegnazione  dei  contratti  per  gli   anni
accademici 2019/2020 e 2020/2021, sono  incrementati  maggiormente  i
contratti assegnati alle  seguenti  scuole  di  specializzazione,  in
quanto di particolare impatto nell'emergenza COVID e per i  possibili
scenari futuri, anche tenuto conto delle disposizioni di cui all'art.
2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge  n.
77 del 2020: anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore;
malattie  dell'apparato   cardiovascolare;   malattie   dell'apparato
respiratorio; malattie infettive e tropicali; medicina  di  emergenza
ed urgenza; medicina interna; microbiologia  e  virologia;  patologia
clinica e biochimica clinica;  radiodiagnostica;  igiene  e  medicina
preventiva; ematologia; geriatria.  Inoltre,  si  tiene  conto  delle
esigenze  delle  scuole  di  specializzazione  di  psichiatria  e  di
neuropsichiatria infantile, in considerazione dell'acuirsi dei disagi
a livello psichico dovuti alla pandemia, in relazione ai quali si  e'
provveduto  in  recenti  provvedimenti  legislativi  a  rafforzare  i
relativi servizi assistenziali, nonche' delle esigenze  della  scuola
di specializzazione di medicina  e  cure  palliative,  istituita  con
decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca,  di  concerto
con il Ministro della salute, in data 28 settembre 2021. 
  3. Alla distribuzione dei  contratti  di  formazione  specialistica
alle scuole di specializzazione  degli  atenei,  tenuto  conto  della
capacita'  ricettiva  e  del  volume  assistenziale  delle  strutture
sanitarie  inserite  nella  rete  formativa  delle  scuole  medesime,
provvede con successivo decreto, ai sensi dell'art. 35, comma 2,  del
decreto  legislativo  17   agosto   1999,   n.   368,   il   Ministro
dell'universita' e della ricerca, acquisito il  parere  del  Ministro
della salute.