IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la legge 24 maggio 1967, n. 396, recante «Ordinamento della
professione di biologo», come modificata dalla legge 11 gennaio 2018,
n. 3, recante: «Delega al Governo in materia di sperimentazione
clinica di medicinali nonche' disposizioni per il riordino delle
professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero
della salute»;
Visto l'art. 4, comma 1, della citata legge n. 3 del 2018, che
sostituisce i capi I, II e III del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla
legge 17 aprile 1956, n. 561;
Visto l'art. 1, comma 1, del citato decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato n. 233 del 1946, come modificato dall'art. 4,
comma 1, della legge n. 3 del 2018, il quale prevede, tra gli ordini
delle professioni sanitarie, gli Ordini dei biologi;
Visto il decreto del Ministro della salute 15 marzo 2018 della cui
pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero della salute e'
stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 3 aprile 2018,
concernente le procedure elettorali per il rinnovo degli ordini delle
professioni sanitarie;
Visto l'art. 9, comma 1, della citata legge n. 3 del 2018, il quale
prevede l'abrogazione, tra gli altri, degli articoli da 16 a 20 della
legge n. 396 del 1967, concernenti il consiglio dell'Ordine nazionale
dei biologi;
Visto il decreto del Ministro della salute 23 marzo 2018,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2018,
adottato ai sensi dell'art. 9, comma 3, secondo periodo, della legge
n. 3 del 2018, con il quale sono stati costituiti, ai sensi dell'art.
1, comma 1, del decreto legislativo n. 233 del 1946 e successive
modificazioni, gli Ordini territoriali dei biologi e nominati i
relativi commissari straordinari;
Visto l'art. 9, comma 3, penultimo e ultimo periodo, della citata
legge n. 3 del 2018, che dispone che il consiglio dell'Ordine
nazionale dei biologi in essere alla data di entrata in vigore della
medesima legge resta in carica fino alla fine del proprio mandato con
le competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente e che il
relativo rinnovo avviene con le modalita' previste dalle disposizioni
legislative vigenti al momento delle elezioni e dai relativi
provvedimenti attuativi;
Visto l'art. 3 del citato decreto del Ministro della salute 23
marzo 2018, il quale prevede che due mesi prima della scadenza
naturale del consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi in essere
alla data di entrata in vigore della legge n. 3 del 2018, i
commissari straordinari indicono le elezioni per la prima
costituzione degli organi degli Ordini dei biologi di cui all'art. 1
del medesimo decreto, secondo le modalita' individuate con il citato
decreto del Ministro della salute 15 marzo 2018;
Tenuto conto che la scadenza del mandato del consiglio dell'Ordine
nazionale dei biologi in essere alla data di entrata in vigore della
legge n. 3 del 2018 avverra' il 4 dicembre 2022 e che pertanto, ai
sensi del citato art. 3 del decreto del Ministro della salute 23
marzo 2018, le prime elezioni per la costituzione degli organi degli
Ordini territoriali dei biologi saranno indette entro il 4 ottobre
2022;
Visto l'art. 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato n. 233 del 1946 e successive modificazioni, il quale dispone
che gli ordini territoriali sono riuniti in federazioni nazionali con
sede in Roma, che assumono la rappresentanza esponenziale delle
rispettive professioni preso enti e istituzioni nazionali, europei e
internazionali;
Considerato che con la cessazione del consiglio dell'Ordine
nazionale dei biologi, il medesimo ordine operera' nelle forme e
secondo le regole organizzative della federazione nazionale, in
quanto unico modello di rappresentanza esponenziale a livello
nazionale delle professioni sanitarie ai sensi del citato art. 7,
assumendo la relativa denominazione;
Ritenuto pertanto di dover disciplinare il procedimento di
trasformazione dell'Ordine nazionale dei biologi in Federazione
nazionale degli ordini dei biologi, nel rispetto delle disposizioni
di cui agli articoli 1, 7 e 8 del decreto legislativo del capo
provvisorio dello Stato n. 233 del 1946 e successive modificazioni;
Decreta:
Art. 1
Federazione nazionale degli ordini dei biologi
1. A decorrere dal 4 dicembre 2022, data di scadenza del mandato
del consiglio dell'ordine nazionale dei biologi in essere alla data
di entrata in vigore della legge 11 gennaio 2018, n. 3, l'Ordine
nazionale dei biologi assume la denominazione di Federazione
nazionale degli ordini dei biologi, costituiti ai sensi del decreto
del Ministro della salute 23 marzo 2018, alla quale si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 1, 7 e 8 del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233. I
rapporti giuridici attivi e passivi, definitivi e in corso, alla data
di entrata in vigore del presente decreto, dell'Ordine nazionale dei
biologi proseguono, senza soluzione di continuita', in capo alla
Federazione nazionale degli ordini dei biologi.
2. Fino all'insediamento degli organi direttivi della Federazione
nazionale degli ordini dei biologi, le funzioni previste dall'art. 8
del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del
1946 sono esercitate da un commissario straordinario nominato dal
Ministro della salute.
3. Per le elezioni dei componenti del comitato centrale e del
collegio dei revisori della Federazione nazionale degli ordini dei
biologi si applicano le procedure di cui al decreto del Ministro
della salute 15 marzo 2018.
4. Il presidente della Federazione nazionale degli ordini dei
biologi e' membro di diritto del Consiglio superiore di sanita', ai
sensi dell'art. 4, comma 2, della legge n. 3 del 2018.