IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
Visto l'art. 1, commi 14 e 15, legge 27 dicembre 2019, n. 160,
recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
dicembre 2020, recante «Ripartizione del fondo finalizzato al
rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello
Stato e allo sviluppo del Paese», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 41 del 18 febbraio 2021;
Considerato che sul capitolo 7251, piano di gestione n. 5,
risultano disponibili 50 milioni di euro finalizzati a incentivare il
rinnovo del parco autobus, adibiti ai servizi di linea di lunga
percorrenza e ai servizi di noleggio con conducente strumentali al
turismo, con alimentazione alternativa ad elevata sostenibilita';
Considerato, inoltre, che dette risorse ammontano a 10,5 milioni di
euro per l'annualita' 2020 in conto residui, a 21,2 milioni di euro
per l'annualita' 2021, a 18,3 milioni di euro per l'annualita' 2022;
Visto il regolamento n. 107 della Commissione economica per
l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) recante «Disposizioni uniformi
relative all'omologazione dei veicoli di categoria M2 o M3 con
riguardo alla loro costruzione generale»;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del
17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con
il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato e, in particolare, l'art. 2, paragrafo 1, punto 29 e l'art.
17 che consentono aiuti agli investimenti a favore delle piccole e
medie imprese, nonche' gli articoli 36 e 37 che consentono aiuti agli
investimenti per innalzare il livello della tutela ambientale o
l'adeguamento anticipato a future norme dell'Unione europea;
Considerato che gli incentivi finanziari di cui al presente decreto
sono inquadrabili nella cornice di cui al predetto regolamento (UE)
n. 651/2014;
Visto l'art. 34, comma 6, della legge 25 febbraio 2008, n. 34,
recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee» che prevede
l'onere, per gli aspiranti ai benefici finanziari, di dichiarare di
non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non
rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati
quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
Visto l'art. 8 del summenzionato regolamento (UE) n. 651/2014, in
materia di cumulo di contributi costituenti aiuti di Stato;
Vista la legge 29 luglio 2015, n. 115, recante «Disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea» (Legge europea 2014) in materia di istituzione
del Registro nazionale degli aiuti di Stato (R.N.A.);
Preso atto che, ai fini della individuazione dei costi ammissibili
per la quantificazione dei relativi contributi, ai sensi del
regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione
del 17 giugno 2014, occorre fare riferimento, in via generale, al
sovracosto necessario per acquisire la tecnologia piu' evoluta da un
punto di vista scientifico ed ambientale;
Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 201, che
prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per
legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la
gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali
conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico, sulle quali
le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello
esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita'
quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato;
Sentite le principali associazioni di categoria dell'autotrasporto
di persone e quelle dei costruttori di autobus;
Decreta:
Art. 1
Oggetto e finalita' dell'incentivo massimo
1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano le modalita'
di erogazione delle risorse finanziarie, destinate ad incentivare le
imprese autorizzate all'esercizio della professione di trasportatore
su strada di persone a investire nel rinnovamento del parco autobus,
attraverso l'acquisizione avvenuta in Italia, anche tramite locazione
finanziaria o patto di riservato dominio, di autobus M2 ed M3 di
classe III o B (di seguito «autobus») nuovi di fabbrica ad elevata
sostenibilita' ecologica ad alimentazione alternativa o a gasolio
euro VI step E, nel limite complessivo di spesa pari a 50 milioni di
euro ripartite lungo l'arco temporale 2020/2022, al netto di quanto
dovuto, entro il limite del 1,5%, alla societa' Consap S.p.a. nella
sua qualita' di soggetto gestore.
2. Le misure di incentivazione di cui al presente decreto sono
erogate nel rispetto dei principi generali e delle disposizioni
settoriali del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014
della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie
di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato.
3. Conformemente al principio della necessaria presenza
dell'effetto d'incentivazione di cui all'art. 6 del regolamento (UE)
n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, gli incentivi agli
investimenti di cui al presente decreto sono concedibili
esclusivamente se gli stessi investimenti siano avviati in data
successiva all'entrata in vigore del presente decreto.
4. Il proprietario, o se del caso l'utilizzatore, dell'autobus
acquisito non puo' essere sostituito da altro soggetto giuridico
entro il 31 dicembre 2026, pena - a seconda dei casi - il venir meno
dell'erogazione o la revoca dell'incentivo massimo erogato. La
continuita' aziendale, che non implica sostituzione di soggettivita'
giuridica, si ha nel caso di fusioni, incorporazioni, conferimenti di
rami di azienda e regolarizzazioni di successioni ereditarie.