IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 5 della legge 26 luglio 1975, n. 386, di  approvazione
ed esecuzione  dell'accordo  fra  l'Italia  e  la  Svizzera  relativo
all'imposizione dei  lavoratori  frontalieri  ed  alla  compensazione
finanziaria a  favore  dei  comuni  italiani  di  confine,  il  quale
stabilisce che il  Ministro  per  le  finanze,  di  concerto  con  il
Ministro per il tesoro, sentite le Regioni Lombardia, Piemonte, Valle
d'Aosta  e  la  Provincia  autonoma  di  Bolzano,  nonche'  i  comuni
frontalieri interessati,  determinera',  annualmente,  i  criteri  di
ripartizione  e   di   utilizzazione   della   stessa   compensazione
finanziaria; 
  Visto l'art. 2, comma 14, della legge 24  dicembre  2003,  n.  350,
recante  disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato, il quale stabilisce che le somme  attribuite
potranno  essere  destinate,  nel  limite  del  30  per   cento,   al
finanziamento di servizi resi ed effettivamente  fruiti  relativi  ad
opere pubbliche realizzate con fondi di precedenti erogazioni; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  7
dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 29 del 4 febbraio 2022, recante i criteri di ripartizione
e utilizzazione della compensazione finanziaria dovuta per  gli  anni
2020 e 2021 e in particolare l'art. 6, il  quale  stabilisce  che  le
somme attribuite per gli i predetti anni 2020 e 2021 potranno  essere
destinate, nel limite del 30 per cento, al finanziamento  di  servizi
resi ed effettivamente fruiti relativi ad opere pubbliche  realizzate
con fondi di precedenti erogazioni; 
  Visto l'art. 16, comma 10-bis, del decreto-legge 21  ottobre  2021,
n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2021,
n. 215, che, in considerazione della grave  crisi  economica  causata
dalla pandemia e dal perdurare dello stato di emergenza, consente con
norma di carattere eccezionale ai  comuni  frontalieri  l'impiego  in
parte corrente, nel limite massimo del  50  per  cento,  delle  somme
dovute ai medesimi comuni frontalieri  ai  sensi  dell'art.  5  della
legge 26 luglio 1975, n. 386, per gli anni 2020 e 2021; 
  Ritenuto il carattere eccezionale  della  disposizione  recata  dal
citato art. 16, comma 10-bis, del decreto-legge 21 ottobre  2021,  n.
146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021,  n.
215, in ragione della grave crisi economica in  atto  a  causa  della
pandemia e della perdurante situazione di emergenza; 
  Ritenuto di dover adeguare conseguentemente le previsioni contenute
nel decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  7  dicembre
2021  per  uniformarle  ai  criteri  di  utilizzazione  indicati  dal
legislatore con il predetto art. 16, comma 10-bis  del  decreto-legge
n. 146 del 2021 per il biennio 2020-2021; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  26
giugno 2019, n. 103, e successive modificazioni, recante  regolamento
di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto l'art. 2 del protocollo del 28 aprile 1978, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana del 12 febbraio 1979, n.
42 - che sostituisce l'art. 31 della Convenzione  fra  la  Repubblica
italiana e la Confederazione svizzera del 9 marzo 1976 - con il quale
e' stato stabilito che il citato accordo rimarra' in vigore sino alla
denuncia di uno dei contraenti, da presentarsi con le modalita' e nei
termini ivi stabiliti; 
  Sentite le Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, la Provincia
autonoma di Bolzano ed i comuni di confine interessati; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 dicembre
2021, di cui in premessa, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nel preambolo, il secondo Visto e'  sostituito  dal  seguente:
«Visto l'art. 16, comma 10-bis, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n.
146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021,  n.
215, che, in considerazione della grave crisi economica causata dalla
pandemia e dal perdurare dello stato di emergenza, consente con norma
di carattere eccezionale l'impiego  in  parte  corrente,  nel  limite
massimo del 50 per cento, delle somme dovute ai comuni frontalieri ai
sensi dell'art. 5 della legge 26 luglio 1975, n. 386,  per  gli  anni
2020 e 2021;»; 
    b) l'art. 6 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 6. - Le somme attribuite saranno  utilizzate  dagli  Enti
assegnatari per la realizzazione, completamento  e  potenziamento  di
opere pubbliche di interesse generale volte ad agevolare i lavoratori
frontalieri, con preferenza per i settori dell'edilizia  abitativa  e
dei  trasporti  pubblici.  Dette  somme,  inoltre,  potranno   essere
impiegate, nel limite del 50 per cento, in parte corrente.» 
  Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 13 settembre 2022 
 
                                                  Il Ministro: Franco 

Registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 2022 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, n. 1490