IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  ed   in
particolare gli articoli 25, 26 e 27; 
  Viste la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili,
la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con cui  il
medesimo stato di emergenza e' stato prorogato  fino  al  15  ottobre
2020, la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre  2020  con
cui il medesimo stato di emergenza e' stato  ulteriormente  prorogato
fino al 31 gennaio 2021, la delibera del Consiglio dei  ministri  del
13 gennaio 2021 che ha previsto la proroga dello stato  di  emergenza
fino al 30  aprile  2021,  nonche'  la  delibera  del  Consiglio  dei
ministri del 21 aprile 2021 che ha previsto l'ulteriore proroga dello
stato di emergenza fino al 31 luglio 2021; 
  Visto il decreto-legge 23 luglio  2021,  n.  105,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita'  sociali  ed  economiche»,  che
all'art. 1 ha previsto l'ulteriore proroga dello stato  di  emergenza
fino al 31 dicembre 2021; 
  Visto  l'art.  1  del  decreto-legge  24  dicembre  2021,  n.  221,
convertito, con modificazioni dalla legge  19  maggio  2022,  n.  52,
recante «Proroga dello  stato  di  emergenza  nazionale  e  ulteriori
misure  per  il  contenimento  della  diffusione   dell'epidemia   da
COVID-19»,  che  ha  previsto  l'ulteriore  proroga  dello  stato  di
emergenza fino al 31 marzo 2022,  nonche'  l'art.  13,  comma  1  del
citato decreto che ha previsto che il Ministero della salute continui
a provvedere al coordinamento della pubblicazione dei dati  aggregati
dei contagi  da  Covid-19,  garantendo  la  continuita'  operativa  e
qualitativa  di  tale   processo,   precedentemente   realizzato   in
collaborazione con il  Dipartimento  della  protezione  civile  della
Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 630 del 3 febbraio 2020,  recante  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione civile in  relazione  all'emergenza  relativa  al  rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti
virali trasmissibili»; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12  febbraio  2020,  n.
635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del  22
febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640  del  27  febbraio
2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29  febbraio  2020,  n.
643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo  2020,  n.  645  e  n.  646
dell'8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020,
n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020,  n.  652  del  19
marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25  marzo  2020,  n.
656 del 26 marzo 2020, n. 658 del 29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile
2020, n. 660 del 5 aprile 2020, nn. 663 e 664 del 18  aprile  2020  e
nn. 665, 666 e 667 del 22 aprile 2020, n. 669 del 24 aprile 2020,  n.
672 del 12 maggio 2020, n. 673 del 15 maggio  2020,  n.  680  dell'11
giugno 2020, n. 684 del 24 luglio 2020, n. 689 del 30 luglio 2020, n.
690 del 31 luglio 2020, n. 691 del 4  agosto  2020,  n.  692  dell'11
agosto 2020, n. 693 del 17 agosto 2020, n. 698 del 18 agosto 2020, n.
702 del 15 settembre 2020, n. 705 del 2 ottobre 2020, n.  706  del  7
ottobre 2020, n. 707 del 13 ottobre 2020, n. 708 del 22 ottobre 2020,
n. 709 del 24 ottobre 2020, n. 712 del 15 novembre 2020, n.  714  del
20 novembre 2020, n. 715 del 25 novembre 2020, n. 716 del 26 novembre
2020, n. 717 del 26 novembre 2020, n. 718 del 2 dicembre  2020  e  n.
719 del 4 dicembre 2020, n. 723 del 10 dicembre 2020, n. 726  del  17
dicembre 2020, n. 728 del 29 dicembre 2020, n. 733  del  31  dicembre
2020, n. 735 del 29 gennaio 2021, n. 736 del 30 gennaio 2021 e n. 737
del 2 febbraio 2021, 738 del 9 febbraio 2021, n. 739 dell'11 febbraio
2021, n. 740 del 12 febbraio 2021, n. 741 del 16  febbraio  2021,  n.
742 del 16 febbraio 2021, n. 751 del 17 marzo 2021,  n.  752  del  19
marzo 2021, n. 764 del 2 aprile 2021, n. 768 del 14 aprile  2021,  n.
772 del 30 aprile 2021, n. 774 e n. 775 del 13 maggio  2021,  n.  776
del 14 maggio 2021, n. 777 del 17 maggio 2021, n. 778 del  18  maggio
2021, n. 784 del 12 luglio 2021 e n. 786 del 31 luglio 2021,  n.  804
del 28 ottobre 2021, n. 805  del  5  novembre  2021,  n.  806  dell'8
novembre 2021, 808 del 12 novembre 2021, 816 del  17  dicembre  2021,
817 del 31 dicembre 2021, n. 849 del 21 gennaio 2022, n. 869  del  1°
marzo 2022, n. 879 del 25 marzo 2022, n. 884 del 31  marzo  2022,  n.
887 del 15 aprile 2022, n. 888 del 16 aprile  2022,  n.  890  del  26
aprile 2022, nn. 892 e 893 del 16 maggio 2022, n. 900 del  27  giugno
2022, n. 905 del 18 luglio 2022, n. 914 del 16 agosto 2022 e  n.  918
del 12  settembre  2022,  recanti  misure  di  protezione  civile  in
relazione  all'emergenza  relativa  al  rischio  sanitario   connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Visto il decreto-legge 24 marzo  2022,  n.  24  ed  in  particolare
l'art.  1  con  cui  e'  disposto  che   allo   scopo   di   adeguare
all'evoluzione dello stato della pandemia da COVID-19  le  misure  di
contrasto in ambito organizzativo, operativo e logistico emanate  con
ordinanze di protezione civile durante  la  vigenza  dello  stato  di
emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del
31  gennaio  2020,  da  ultimo  prorogato  fino  al  31  marzo  2022,
preservando, fino  al  31  dicembre  2022,  la  necessaria  capacita'
operativa e di pronta reazione delle strutture  durante  la  fase  di
progressivo rientro nell'ordinario, possono  essere  adottate  una  o
piu' ordinanze ai sensi di quanto previsto dall'art. 26  del  decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; 
  Considerato, inoltre, che il sopra citato decreto-legge n. 24/2022,
prevede che possono essere adottate ordinanze di  protezione  civile,
su richiesta motivata delle  amministrazioni  competenti,  e  possono
contenere misure derogatorie negli ambiti suindicati, individuate nel
rispetto dei principi generali  dell'ordinamento  giuridico  e  delle
norme dell'Unione europea, con efficacia limitata fino al 31 dicembre
2022; 
  Considerato, inoltre, che le ordinanze possono essere adottate  nel
limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e
sono comunicate alle commissioni parlamentari competenti per  materia
entro sette giorni dalla data della loro adozione; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020 con
la  quale,  tra  l'altro,  il  Ministero  della   salute   e'   stato
autorizzato, in deroga alle disposizioni di  cui  all'art.  7,  commi
5-bis e 6-bis, del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  e
all'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30  luglio  2010,  n.  122,  e  successive
modifiche, a  conferire  incarichi  di  collaborazione  coordinata  e
continuativa, della durata massima di novanta giorni,  a  settantasei
medici, anche in deroga all'art. 24 del decreto legislativo 17 agosto
1999,  n.  368,  e  successive   modifiche,   e   alle   disposizioni
dell'Accordo  collettivo  nazionale  23  marzo  2005   e   successive
modifiche, a quattro psicologi,  a  trenta  infermieri  e  a  quattro
mediatori culturali; 
  Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione  civile
n. 414 del 7 febbraio 2020, di individuazione del soggetto  attuatore
per il Ministero della salute e successive modifiche e integrazioni; 
  Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione  civile
n. 532 del 18 febbraio 2020 recante integrazione dei compiti e  delle
funzioni del soggetto  attuatore  per  la  gestione  delle  attivita'
connesse alla gestione dell'emergenza relativa al  rischio  sanitario
connesso all'insorgenza  di  patologie  derivanti  da  agenti  virali
trasmissibili; 
  Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile,
rep. 1250 del 3 maggio 2021 e, in  particolare,  l'art.  1  il  quale
prevede che in caso di sopravvenuta vacanza del  Segretario  generale
del  Ministero  della  salute,  individuato  soggetto  attuatore,  le
funzioni e i compiti  di  soggetto  attuatore,  ivi  compresi  quelli
previsti dal decreto  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile rep. 532 del 18 febbraio 2020, sono assicurati  dal  direttore
generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio; 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  14  maggio
2021, registrato alla Corte dei conti  in  data  20  maggio  2021  al
foglio n. 1789, con il quale e' stato nominato  il  nuovo  segretario
generale del Ministero della salute; 
  Considerato  che  alla  luce  del   trend   epidemiologico   appare
necessario assicurare ogni possibile intervento per  il  contenimento
del  virus,  correlato  anche  alla  diffusione  di  eventuali  nuovi
varianti, soprattutto durante il periodo di diffusione dell'influenza
stagionale; 
  Tenuto conto che a seguito della nota dell'Agenzia  europea  per  i
medicinali (EMA) e  del  Centro  europeo  per  la  prevenzione  e  il
controllo delle malattie (ECDC),  pubblicata  l'11  luglio  2022,  e'
stata riavviata la campagna vaccinale per la seconda dose di richiamo
per tutti gli over 60 e per tutte le persone (a partire dai 12  anni)
con elevata fragilita'; 
  Tenuto conto delle attivita' di supporto  attribuite  al  Ministero
della salute  dal  citato  decreto-legge  n.  24/2022  finalizzate  a
garantire il completamento della campagna vaccinale e  l'adozione  di
altre misure di contrasto della pandemia, fino al 31 dicembre 2022; 
  Ravvisata pertanto la necessita' di  continuare  ad  assicurare  le
attivita' di profilassi internazionale nonche' di controllo sanitario
presso porti e aeroporti, al fine  di  contenere  la  diffusione  del
virus Sars-Cov2 in considerazione del trend dei contagi  e  garantire
le attivita' di risposta al cittadino tramite il numero 1500 fino  al
31 dicembre 2022; 
  Vista la richiesta del Ministero della salute del 7 settembre 2022; 
  Tenuto conto che nella contabilita' speciale n. 6183  intestata  al
soggetto attuatore del Ministero della salute  di  cui  all'ordinanza
del Capo del Dipartimento della  protezione  civile  n.  635  del  13
febbraio  2020 -   ora   soggetto   responsabile   delle   iniziative
finalizzate  al   graduale   rientro   nell'ordinario   -   risultano
disponibili risorse economiche non spese, sufficienti a garantire  la
continuita' dell'attivita' in corso fino al 31 dicembre 2022; 
  Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni  e
delle Province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
Proroga delle misure di cui all'art. 1 dell'ordinanza  del  Capo  del
  Dipartimento della protezione civile n. 884 del 31 marzo 2022 
 
  1.  Il  soggetto  responsabile  delle  iniziative  finalizzate   al
graduale rientro nell'ordinario degli interventi, gia' individuato ai
sensi dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del  Dipartimento
della protezione civile n. 884 del 31 marzo 2022 citata in  premessa,
continua a svolgere le proprie funzioni fino  al  31  dicembre  2022,
avvalendosi della contabilita' speciale n. 6183  di  cui  all'art.  2
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
635 del 13 febbraio 2020. 
  2. Il Ministero della salute e' autorizzato ad avvalersi,  fino  al
31 dicembre 2022, mediante il soggetto responsabile di cui  al  comma
1, degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui
all'ordinanza del Capo del Dipartimento della  protezione  civile  n.
884 del 31 marzo 2022, nel limite massimo di 100 medici, 1  psicologo
e 3 infermieri, con oneri quantificati in euro 1.410.750,00. 
  3. Al fine  di  assicurare  la  continuita'  delle  attivita',  gli
incarichi di collaborazione di cui al comma 2, continuano  ad  essere
conferiti  al  personale   medico   abilitato   all'esercizio   della
professione medica e iscritto al relativo ordine professionale, anche
durante l'iscrizione ai corsi  di  specializzazione,  a  partire  dal
primo anno di corso, al di fuori dell'orario dedicato alla formazione
specialistica  e  in  deroga  alle  incompatibilita'   previste   dai
contratti di formazione specialistica di cui al  decreto  legislativo
17 agosto 1999, n. 368,  nonche'  ai  medici  iscritti  al  corso  di
formazione specifica in medicina generale le  cui  ore  di  attivita'
svolte nell'ambito di tali servizi saranno considerate  a  tutti  gli
effetti  quali  attivita'  pratiche,  da  computare  nel  monte   ore
complessivo previsto  dall'art.  26,  comma  1,  del  citato  decreto
legislativo n. 368/1999. Conseguentemente dalle borse di studio  agli
stessi corrisposte dalle regioni dovranno essere detratti,  in  quota
parte, gli emolumenti relativi ai giorni in  cui  i  suddetti  medici
hanno prestato servizio ai sensi delle presenti disposizioni. 
  4. Il personale medico di  cui  al  comma  2,  continua  ad  essere
autorizzato  in  via  straordinaria  anche  allo  svolgimento   delle
funzioni proprie del medico di  porto  ed  aeroporto  in  materia  di
profilassi internazionale di cui all'art. 2, comma  2  dell'ordinanza
del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 637/2020. 
  5. Il soggetto responsabile e', altresi', autorizzato a  prorogare,
fino al 31 dicembre 2022 l'affidamento in outsourcing del servizio di
contact center di primo livello - numero di pubblica utilita' 1500  -
attivato  ai  sensi  dell'art.  1   dell'ordinanza   del   Capo   del
Dipartimento della protezione civile n. 645 dell'8  marzo  2020,  con
oneri quantificati in euro 667.584,00. 
  6. Il Ministero  della  salute,  fino  al  31  dicembre  2022,  e',
altresi', autorizzato anche oltre i limiti  delle  risorse  assegnate
nell'anno 2022, fermo restando il rispetto delle disposizioni vigenti
in materia di durata massima dell'orario di lavoro,  a  corrispondere
al proprio personale non dirigenziale  direttamente  impegnato  nelle
attivita' connesse alla gestione della situazione sanitaria, compensi
per  prestazioni  di  lavoro  straordinario  effettivamente  reso  in
presenza sul luogo di lavoro, nel limite massimo di  50  ore  mensili
pro-capite, oltre i limiti quantitativi e  di  spesa  previsti  dalla
normativa anche contrattuale vigente in materia, nel  limite  massimo
di spesa di euro 93.852,00 a carico delle risorse indicate  al  comma
7. 
  7. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 2,  5  e
6, quantificati complessivamente in euro  2.172.186,00,  si  provvede
mediante utilizzo delle  residue  disponibilita'  della  contabilita'
speciale n. 6183 di  cui  all'art.  2  dell'ordinanza  del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile n. 635 del 13 febbraio 2020. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 13 ottobre 2022 
 
                                     Il Capo del Dipartimento: Curcio