IL DIRIGENTE 
                dell'ufficio registri di monitoraggio 
 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il
funzionamento dell'Agenzia italiana  del  farmaco,  emanato  a  norma
dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto  n.
53 del Ministero della salute di  concerto  con  i  Ministri  per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle
finanze del 29 marzo 2012; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia  (comunicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»); 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020; 
  Vista la determina del direttore generale n.  111  del  28  gennaio
2021 con cui e' stato conferito al dott. Pierluigi  Russo  l'incarico
di dirigente dell'Ufficio registri di monitoraggio; 
  Vista la determina del direttore generale n. 139 del 7 aprile  2022
con la quale e' stata conferita al dott. Pierluigi Russo  la  delega,
ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera e), del decreto  ministeriale
20 settembre 2004, n. 245, per la sottoscrizione delle  determine  di
competenza dell'Ufficio registri di monitoraggio; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 48, comma 33-ter del decreto-legge 30 settembre  2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,
n.  326,  in   materia   di   specialita'   medicinali   soggette   a
rimborsabilita' condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio
AIFA; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano»; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Visto il decreto del Ministero  della  salute  del  2  agosto  2019
recante «Criteri e modalita' con cui l'Agenzia italiana  del  farmaco
determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal
Servizio sanitario nazionale», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  185  del  24  luglio
2020; 
  Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996,  n.  536,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.  648,  relativo  alle
misure per il contenimento della spesa farmaceutica  e  la  determina
del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in particolare, l'art. 1, comma
4, che dispone l'erogazione a totale carico  del  Servizio  sanitario
nazionale per i medicinali innovativi la cui  commercializzazione  e'
autorizzata in altri Stati  ma  non  sul  territorio  nazionale,  dei
medicinali non ancora autorizzati  ma  sottoposti  a  sperimentazione
clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione  terapeutica
diversa da quella autorizzata; 
  Visto il provvedimento della Commissione unica del  farmaco  (CUF),
del 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19
settembre 2000 con errata-corrige nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del
4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei  medicinali
erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale  ai  sensi
della legge 23 dicembre 1996, n. 648; 
  Visto il provvedimento CUF del  31  gennaio  2001,  concernente  il
monitoraggio clinico dei medicinali inseriti  nel  succitato  elenco,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 2001, n. 70; 
  Vista la determina n. 149886 del 22 dicembre 2021, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021,  di  inserimento  del
medicinale VENETOCLAX (Venclyxto), in combinazione con azacitidina  o
decitabina, nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico  del
Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre  1996,
n. 648, per il trattamento di pazienti con  leucemia  mieloide  acuta
recidivante/refrattaria; 
  Vista la determina AIFA n. 114908 del 10 ottobre  2022,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 243 del 17 ottobre 2022, di modifica della determina n. 149886 del
22 dicembre 2021, cosi' come gia' modificata dalla determina n. 26608
del  7  marzo   2022,   relativa   all'inserimento   del   medicinale
«Venetoclax»  (venclyxto)  nell'elenco  dei  medicinali  erogabili  a
totale carico del servizio sanitario nazionale, ai sensi della  legge
23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento di pazienti con leucemia
mieloide acuta recidivante/refrattaria; 
  Vista la  determina  AIFA  del  8  agosto  2008,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -Serie generale - n. 199
del 28 agosto 2018, relativa al regime di  rimborsabilita'  e  prezzo
del medicinale per uso umano «Dacogen (dacitabina)» per l'indicazione
di leucemia mieloide acuta (LAM); 
  Considerato che con nota protocollata n. 0104618 del  14  settembre
2022, la ditta Janssen  -  Cilag  International  N.V.,  titolare  del
medicinale   Dacogen   (dacitabina)   ha    accettato    l'estensione
dell'accordo negoziale vigente (Cost-sharing per tutte le indicazioni
terapeutiche rimborsate) all'indicazione «Venetoclax» in combinazione
con Dacogen, per il trattamento della leucemia mieloide  acuta  (LAM)
recidivata/refrattaria" ai sensi della legge  23  dicembre  1996,  n.
648; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
                  Condizioni e modalita' d'impiego 
 
  1. Integrazione del registro di monitoraggio «Venetoclax  L  648/96
LAM RR» per l'indicazione trattamento della leucemia  mieloide  acuta
(LAM)  recidivata/refrattaria,  in  combinazione  con  azacitidina  o
decitabina (in regime 648/96),  per  l'applicazione  dell'accordo  di
condivisione del rischio per il medicinale DACOGEN (decitabina). 
  2. Ai fini della prescrizione e della dispensazione del medicinale,
i  medici  ed  i  farmacisti   afferenti   ai   centri   utilizzatori
specificatamente individuati  dalle  regioni  dovranno  compilare  la
scheda raccolta dati informatizzata disponibile a fronte dell'accesso
attraverso  il  sito  istituzionale  dell'AIFA,   all'indirizzo   web
https://servizionline.aifa.gov.it 
  3. La modifica delle condizioni e delle modalita' d'impiego di  cui
alla  presente  determine  sono  disponibili   nella   documentazione
aggiornata,  consultabile  sul   portale   istituzionale   dell'AIFA:
https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1