IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                           di concerto con 
 
                             IL MINISTRO 
                     DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 
 
  Visto l'art. 21 del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative
concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e  relative
sanzioni  penali  e  amministrative,   approvato   con   il   decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive  modificazioni,  che
sottopone ad accisa i prodotti energetici; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633; 
  Visto l'art. 1, comma 290, della legge 24 dicembre  2007,  n.  244,
con  il  quale  si  stabilisce  che,   con   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  dello
sviluppo economico, le misure delle aliquote di accisa  sui  prodotti
energetici  usati  come  carburanti  ovvero  come  combustibili   per
riscaldamento per usi civili sono diminuite al fine di compensare  le
maggiori entrate dell'imposta sul  valore  aggiunto  derivanti  dalle
variazioni del prezzo internazionale, espresso in euro, del  petrolio
greggio; 
  Visto l'art. 1, comma 291, della predetta legge n.  244  del  2007,
che stabilisce le condizioni necessarie per l'adozione del decreto di
cui al comma 290 del medesimo art. 1; 
  Visto l'art. 1-bis, comma 8, del decreto-legge 21  marzo  2022,  n.
21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51,
che dispone che il decreto  di  cui  all'art.  1,  comma  290,  della
predetta legge n. 244 del 2007, puo': 
    essere adottato anche con  cadenza  diversa  da  quella  prevista
dall'art. 1, comma 291, della medesima legge  n.  244  del  2007  per
rideterminare le  aliquote  di  accisa  applicate  alla  benzina,  al
gasolio, ai gas di petrolio liquefatti e al gas naturale  usati  come
carburanti, ferme restando le condizioni di  cui  al  medesimo  comma
291; 
    contenere disposizioni  necessarie  a  coordinare  l'applicazione
dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante,  diminuita
dallo stesso decreto, con l'applicazione dell'aliquota di accisa  sul
gasolio commerciale di cui al numero 4-bis della tabella A del  testo
unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504; 
    prevedere l'obbligo, stabilendone termini e modalita',  da  parte
degli  esercenti  i  depositi  commerciali  di  prodotti   energetici
assoggettati ad accisa di cui all'art.  25,  comma  1,  del  predetto
testo  unico  delle  accise  e  degli  esercenti  gli   impianti   di
distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2,  lettera  b),
del medesimo art. 25, di trasmettere i dati relativi  alle  giacenze,
rilevate presso  i  rispettivi  depositi  e  impianti,  dei  prodotti
energetici per i quali il medesimo decreto di cui all'art.  1,  comma
290, della legge n. 244 del 2007, dispone la riduzione della relativa
aliquota di accisa; 
    prevedere anche l'applicazione di un'aliquota IVA ridotta al  gas
naturale usato per autotrazione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, del decreto-legge 23  settembre  2022,  n.
144, con il quale sono state rideterminate, per il periodo dal 18  al
31 ottobre 2022, le aliquote di accisa  sulla  benzina,  sul  gasolio
usato come carburante, sui gas di  petrolio  liquefatti  (GPL)  usati
come carburanti e sul gas naturale  usato  per  autotrazione  nonche'
l'aliquota IVA applicabile al gas naturale usato per autotrazione; 
  Considerato che l'aliquota ridotta sul gasolio commerciale, di  cui
al numero 4-bis della  tabella  A  del  predetto  testo  unico  delle
accise, e' stabilita nella misura di 403,22 euro per mille litri; 
  Considerato  inoltre  che,  con  riferimento  al  periodo  dal   1°
settembre 2022 al 13 ottobre 2022, si sono verificate  le  condizioni
di cui all'art. 1, comma 291, della predetta legge n.  244  del  2007
per l'adozione del decreto previsto dall'art.  1,  comma  290,  della
medesima legge; 
  Visto l'art. 35 del decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.  300,
come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 1° marzo 2021,  n.  22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, che
ha istituito il Ministero della transizione ecologica attribuendo  al
medesimo, in particolare, le funzioni  e  i  compiti  spettanti  allo
Stato relativi alla definizione degli  obiettivi  e  delle  linee  di
politica energetica e mineraria nazionale e dei provvedimenti ad essi
inerenti  precedentemente  attribuiti  al  Ministero  dello  sviluppo
economico; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
           Disposizioni in materia di accisa e di imposta 
              sul valore aggiunto su alcuni carburanti 
 
  1. A decorrere dal 1° novembre 2022 e fino al 3 novembre 2022: 
    a) le aliquote di accisa, di cui all'allegato I del  testo  unico
delle  disposizioni  legislative   concernenti   le   imposte   sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
approvato con il decreto  legislativo  26  ottobre  1995,  n.  504  e
successive  modificazioni,   dei   sotto   indicati   prodotti   sono
rideterminate nelle seguenti misure: 
      1) benzina: 478,40 euro per mille litri; 
      2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro  per
mille litri; 
      3) gas di petrolio  liquefatti  (GPL)  usati  come  carburanti:
182,61 euro per mille chilogrammi; 
      4) gas naturale usato per autotrazione:  zero  euro  per  metro
cubo; 
    b)  l'aliquota  IVA  applicata  al   gas   naturale   usato   per
autotrazione e' stabilita nella misura del 5 per cento. 
  2. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul
gasolio usato come carburante, stabilita dal  comma  1,  lettera  a),
numero 2), del presente articolo, l'aliquota di  accisa  sul  gasolio
commerciale usato come carburante, di  cui  al  numero  4-bis,  della
tabella A allegata al testo unico di cui al  decreto  legislativo  n.
504 del 1995, non si applica per il periodo dal 1° novembre 2022 al 3
novembre 2022. 
  3. Gli esercenti i  depositi  commerciali  di  prodotti  energetici
assoggettati ad accisa di cui all'art. 25, comma 1, del  testo  unico
di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995  e  gli  esercenti  gli
impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al  comma  2,
lettera b), del medesimo art. 25 trasmettono, entro  il  14  novembre
2022, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane
e dei monopoli, con le modalita' di cui all'art. 19-bis del  predetto
testo unico ovvero per via telematica e con l'utilizzo dei modelli di
cui all'articolo 8, comma 6, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115,
i dati relativi ai quantitativi dei  prodotti  di  cui  al  comma  1,
lettera a), del presente articolo usati come carburante giacenti  nei
serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data  del  3  novembre
2022.