Estratto determina n. 714/2022 del 10 ottobre 2022 
 
    Medicinale: FENOFIBRATO SUN. 
    Titolare A.I.C.: Sun Pharmaceutical Industries (Europe) B.V. 
    Confezioni: 
      «145 mg compresse rivestite con film» 30 compresse  in  blister
PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 049493012 (in base 10); 
      «145 mg compresse rivestite con film» 90 compresse  in  blister
PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 049493024 (in base 10); 
      «145 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in  blister
PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 049493036. 
    Composizione: principio attivo: fenofibrato. 
    Produttore responsabile del rilascio dei lotti: 
      Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V. 
      Polarisavenue 87 
      2132JH Hoofddorp 
      The Netherlands 
        
      Terapia S.A. 
      Str. Fabricii nr. 124 
      Cluj-Napoca, 400632 
      Romania. 
    Indicazioni terapeutiche: «Fenofibrato Sun» 145 mg e' indicato in
aggiunta alla dieta e ad altri trattamenti non farmacologici (ad  es.
esercizio fisico, riduzione ponderale) per: 
      trattamento dell'ipertrigliceridemia grave con  o  senza  bassi
livelli di colesterolo HDL; 
      iperlipidemia mista quando una statina e' controindicata o  non
tollerata; 
      iperlipidemia   mista   nei   pazienti    ad    alto    rischio
cardiovascolare, in aggiunta a  una  statina,  quando  i  livelli  di
trigliceridi e di colesterolo HDL non sono adeguatamente controllati. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezione: 145 mg compresse rivestite con film 30  compresse  in
blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 049493012 (in base 10). 
    Classe di rimborsabilita': A. 
    Prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 4,27. 
    Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 8,00. 
    Nota AIFA: 13. 
    Qualora  il  principio  attivo,  sia  in  monocomponente  che  in
associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato
di protezione complementare, la classificazione di cui alla  presente
determina ha efficacia, ai  sensi  dell'art.  11,  comma  1-bis,  del
decreto-legge  13   settembre   2012,   n.   158,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  8  novembre  2012,  n.  189,  dal  giorno
successivo alla data di scadenza del brevetto o  del  certificato  di
protezione complementare, pubblicata  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico. 
    Sino alla scadenza del termine di cui  al  precedente  comma,  il
medicinale «Fenofibrato Sun» (fenofibrato) e' classificato, ai  sensi
dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.  158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,  n.  189,
nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci  non  ancora  valutati  ai
fini della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10,
lettera c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, denominata classe C(nn). 
    Le confezioni di cui all'art. 1 risultano  collocate,  in  virtu'
dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.  158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,  n.  189,
nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci  non  ancora  valutati  ai
fini della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10,
lettera c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, denominata classe C(nn). 
    Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto
dell'istanza di  rimborsabilita',  ivi  comprese  quelle  attualmente
coperte  da  brevetto,  alle  condizioni  indicate   nella   presente
determina. 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    La  classificazione  ai  fini  della  fornitura  del   medicinale
«Fenofibrato Sun» (fenofibrato) e' la seguente: medicinale soggetto a
prescrizione medica con ricetta ripetibile (RR). 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni dei medicinali devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
presente determina. E' approvato il riassunto  delle  caratteristiche
del prodotto allegato alla presente determina. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico/biosimilare  e'
esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti  di  proprieta'
industriale relativi al medicinale di  riferimento  e  delle  vigenti
disposizioni normative in materia brevettuale. 
    Il titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico/biosimilare  e',
altresi',  responsabile  del  pieno  rispetto  di   quanto   disposto
dall'art. 14, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.  219/2006,  che
impone di non includere negli stampati  quelle  parti  del  riassunto
delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento  che
si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti  da  brevetto
al momento dell'immissione in commercio del medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento  per
l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater, paragrafo
7)  della  direttiva  2010/84/CE  e  pubblicato   sul   portale   web
dell'Agenzia europea dei medicinali,  preveda  la  presentazione  dei
rapporti  periodici  di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per  questo
medicinale.   In   tal   caso,   il   titolare    dell'autorizzazione
all'immissione in commercio deve presentare i rapporti  periodici  di
aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale  in  accordo  con
l'elenco EURD. 
    Decorrenza di efficacia della determina:  dal  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.