IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto l'art. 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri  del  28  luglio  2016
recante: «Stanziamento per la realizzazione degli interventi  di  cui
all'art. 5, comma 2, lettera d) della legge 24 febbraio 1992, n.  225
e successive modifiche ed integrazioni»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 6  settembre  2018
recante integrazioni alla citata delibera del Consiglio dei  ministri
del 28 luglio 2016; 
  Visto l'art. 1, comma 448, della legge 30 dicembre  2021,  n.  234,
con cui per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e alle
attivita' economiche e produttive relativamente alle ricognizioni dei
fabbisogni completate dai Commissari  delegati  ai  sensi  di  quanto
previsto dall'art. 25, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 2
gennaio 2018, n. 1  e  trasmesse  al  Dipartimento  della  protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per la  successiva
istruttoria alla data del 1° gennaio 2022, in relazione  agli  eventi
per i quali e' stato dichiarato lo stato di  emergenza  nazionale  di
cui all'art. 7, comma 1, lettera c), del citato  decreto  legislativo
n. 1/2018, verificatisi negli anni 2019 e 2020, e' stata  autorizzata
la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni  dal  2023  al
2027; 
  Considerato  che  la  medesima  disposizione   dispone   che   alla
disciplina  delle  modalita'  di  determinazione  e  concessione  dei
contributi  e   all'assegnazione   delle   risorse   finanziarie   in
proporzione ai citati fabbisogni si provvede con  apposite  ordinanze
del Capo del Dipartimento della protezione  civile  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri, adottate di  concerto  con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze, relative  all'ambito  territoriale  di
ciascuna regione o provincia autonoma, e d'intesa  con  le  medesime,
nel rispetto dei criteri stabiliti con la deliberazione del Consiglio
dei ministri del 28 luglio 2016 e al netto degli eventuali contributi
gia' percepiti ai sensi di quanto previsto  dall'art.  25,  comma  2,
lettera c), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 1  del
2018; 
  Ravvisata  quindi  la  necessita'  di  disciplinare  le   modalita'
attuative del riconoscimento dei contributi  in  relazione  ai  danni
subiti dai soggetti privati e dalle attivita' economiche e produttive
in conseguenza degli eventi calamitosi  occorsi  negli  anni  2019  e
2020, avendo cura di ridurre al minimo gli  adempimenti  in  capo  ai
richiedenti i contributi, valorizzando  al  massimo  le  informazioni
gia' fornite in occasione della ricognizione  operata  in  attuazione
delle relative ordinanze del Capo del Dipartimento  della  protezione
civile; 
  Considerato che, in attuazione dell'art. 1, comma 448, della  legge
n.  234/2021,  e'  necessario  individuare  i  contesti  emergenziali
verificatisi negli anni 2019 e 2020 a cui applicare  le  disposizioni
di cui al presente provvedimento; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza delle regioni e delle  province
autonome del 29 settembre 2022; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
              Contributi a favore dei soggetti privati 
              e delle attivita' economiche e produttive 
 
  1. I Commissari delegati o i  soggetti  responsabili  nominati  con
riferimento agli eventi emergenziali indicati  nell'allegato  A  alla
presente  ordinanza  provvedono,  anche   avvalendosi   di   soggetti
attuatori,  al  coordinamento  delle  attivita'  di  raccolta  e   di
integrazione e aggiornamento delle istruttorie relative ai contributi
per i danni subiti dai soggetti privati e dalle attivita'  economiche
e  produttive  relativamente   alle   ricognizioni   dei   fabbisogni
completate e trasmesse al Dipartimento della protezione  civile  alla
data del 1° gennaio 2022, fermo restando l'ammontare  complessivo  di
detti fabbisogni. 
  2. Le attivita' di cui  al  comma  1  sono  espletate,  per  quanto
concerne i soggetti privati sulla base dell'allegato B alla  presente
ordinanza e per le  attivita'  economiche  e  produttive  sulla  base
dell'allegato C, fatti salvi i provvedimenti dei Commissari  delegati
eventualmente  gia'  adottati  se  previamente   condivisi   con   il
Dipartimento della protezione civile. 
  3. Per ciascuna regione, all'esito delle attivita' di cui al  comma
1, con apposite ordinanze del Capo del Dipartimento della  protezione
civile si provvede  al  riparto  e  all'assegnazione  delle  relative
risorse finanziarie di cui all'art. 1,  comma  448,  della  legge  30
dicembre 2021, n. 234. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 13 ottobre 2022 
 
                                     Il Capo del Dipartimento: Curcio 

 
                             __________ 
 
Avvertenza: 
    Gli allegati tecnici alla presente  ordinanza  sono  consultabili
sul sito istituzionale  del  Dipartimento  della  protezione  civile:
www.protezionecivile.it, sezione provvedimenti.