IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile
Visto l'art. 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016
recante: «Stanziamento per la realizzazione degli interventi di cui
all'art. 5, comma 2, lettera d) della legge 24 febbraio 1992, n. 225
e successive modifiche ed integrazioni»;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018
recante integrazioni alla citata delibera del Consiglio dei ministri
del 28 luglio 2016;
Visto l'art. 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
con cui per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e alle
attivita' economiche e produttive relativamente alle ricognizioni dei
fabbisogni completate dai Commissari delegati ai sensi di quanto
previsto dall'art. 25, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 2
gennaio 2018, n. 1 e trasmesse al Dipartimento della protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per la successiva
istruttoria alla data del 1° gennaio 2022, in relazione agli eventi
per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di
cui all'art. 7, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo
n. 1/2018, verificatisi negli anni 2019 e 2020, e' stata autorizzata
la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al
2027;
Considerato che la medesima disposizione dispone che alla
disciplina delle modalita' di determinazione e concessione dei
contributi e all'assegnazione delle risorse finanziarie in
proporzione ai citati fabbisogni si provvede con apposite ordinanze
del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza
del Consiglio dei ministri, adottate di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, relative all'ambito territoriale di
ciascuna regione o provincia autonoma, e d'intesa con le medesime,
nel rispetto dei criteri stabiliti con la deliberazione del Consiglio
dei ministri del 28 luglio 2016 e al netto degli eventuali contributi
gia' percepiti ai sensi di quanto previsto dall'art. 25, comma 2,
lettera c), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 1 del
2018;
Ravvisata quindi la necessita' di disciplinare le modalita'
attuative del riconoscimento dei contributi in relazione ai danni
subiti dai soggetti privati e dalle attivita' economiche e produttive
in conseguenza degli eventi calamitosi occorsi negli anni 2019 e
2020, avendo cura di ridurre al minimo gli adempimenti in capo ai
richiedenti i contributi, valorizzando al massimo le informazioni
gia' fornite in occasione della ricognizione operata in attuazione
delle relative ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione
civile;
Considerato che, in attuazione dell'art. 1, comma 448, della legge
n. 234/2021, e' necessario individuare i contesti emergenziali
verificatisi negli anni 2019 e 2020 a cui applicare le disposizioni
di cui al presente provvedimento;
Acquisita l'intesa della Conferenza delle regioni e delle province
autonome del 29 settembre 2022;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1
Contributi a favore dei soggetti privati
e delle attivita' economiche e produttive
1. I Commissari delegati o i soggetti responsabili nominati con
riferimento agli eventi emergenziali indicati nell'allegato A alla
presente ordinanza provvedono, anche avvalendosi di soggetti
attuatori, al coordinamento delle attivita' di raccolta e di
integrazione e aggiornamento delle istruttorie relative ai contributi
per i danni subiti dai soggetti privati e dalle attivita' economiche
e produttive relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni
completate e trasmesse al Dipartimento della protezione civile alla
data del 1° gennaio 2022, fermo restando l'ammontare complessivo di
detti fabbisogni.
2. Le attivita' di cui al comma 1 sono espletate, per quanto
concerne i soggetti privati sulla base dell'allegato B alla presente
ordinanza e per le attivita' economiche e produttive sulla base
dell'allegato C, fatti salvi i provvedimenti dei Commissari delegati
eventualmente gia' adottati se previamente condivisi con il
Dipartimento della protezione civile.
3. Per ciascuna regione, all'esito delle attivita' di cui al comma
1, con apposite ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione
civile si provvede al riparto e all'assegnazione delle relative
risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 448, della legge 30
dicembre 2021, n. 234.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 13 ottobre 2022
Il Capo del Dipartimento: Curcio
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Avvertenza:
Gli allegati tecnici alla presente ordinanza sono consultabili
sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile:
www.protezionecivile.it, sezione provvedimenti.