IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla
conformita' dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i
regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011;
Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di
accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
Visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale
dell'Unione;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il
codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio
2003, n. 229;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
Vista la legge 5 agosto 2022, n. 118, recante la legge annuale per
il mercato e la concorrenza 2021, e, in particolare, l'articolo 30;
Vista la decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021
relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa
e la resilienza dell'Italia (ST 10160/21 ADD 1 REV 2);
Vista la legge 4 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al
sistema penale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 5 ottobre 2022;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro dello sviluppo economico;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Oggetto e finalita'
1. Le disposizioni del presente decreto sono adottate al fine di
adeguare la normativa nazionale a quanto disposto dal regolamento
(UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno
2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformita' dei prodotti,
soggetti alla normativa di armonizzazione dell'Unione europea di cui
all'allegato I del medesimo regolamento, in attuazione della delega
legislativa di cui all'articolo 30 della legge 5 agosto 2022, n. 118.
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUUE).
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 76 della Costituzione:
«Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.».
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri»:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 30 della legge 5 agosto
2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la
concorrenza 2021»:
«Art. 30 (Delega al Governo per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20
giugno 2019, e per la semplificazione e il riordino del
relativo sistema di vigilanza del mercato). - 1. Al fine di
rafforzare la concorrenza nel mercato unico dell'Unione
europea, assicurando adeguati livelli di controllo sulle
conformita' delle merci, e di promuovere, al contempo, una
semplificazione e razionalizzazione del sistema di
vigilanza a vantaggio di operatori e utenti finali, il
Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, uno o piu'
decreti legislativi per l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019,
sulla vigilanza del mercato e sulla conformita' dei
prodotti, nonche' per la razionalizzazione e la
semplificazione di tale sistema di vigilanza, nel rispetto
dei seguenti principi e criteri direttivi specifici, oltre
che, ove compatibili, di quelli di cui all'articolo 32
della legge 24 dicembre 2012, n. 234:
a) individuazione delle autorita' di vigilanza e
delle autorita' incaricate del controllo, compreso il
controllo delle frontiere esterne, dei prodotti che entrano
nel mercato dell'Unione europea ai sensi, rispettivamente,
degli articoli 10 e 25 del regolamento (UE) 2019/1020 e
delle relative attribuzioni, attivita' e poteri
conformemente alla disciplina dell'Unione europea, con
contestuale adeguamento, revisione, riorganizzazione,
riordino e semplificazione della normativa vigente, nella
maniera idonea a implementare e massimizzare l'efficienza e
l'efficacia del sistema dei controlli e i livelli di tutela
per utenti finali e operatori, favorendo, ove funzionale a
tali obiettivi, la concentrazione nell'attribuzione e nella
definizione delle competenze, anche mediante accorpamenti
delle medesime per gruppi omogenei di controlli o prodotti
e la razionalizzazione del loro riparto tra le autorita' e
tra strutture centrali e periferiche della singola
autorita', sulla base dei principi di competenza,
adeguatezza, sussidiarieta', differenziazione e unitarieta'
dei processi decisionali, anche mediante l'attribuzione
della titolarita' dei procedimenti di vigilanza secondo le
regole di prevalenza dei profili di competenza rispetto
alla natura e al normale utilizzo dei prodotti, e comunque
garantendo la netta definizione delle competenze e una
distribuzione e allocazione delle risorse, di bilancio,
umane e strumentali, disponibili in maniera adeguata
all'espletamento delle funzioni attribuite, ad eccezione
delle attribuzioni delle autorita' di pubblica sicurezza,
quali autorita' di sorveglianza del mercato in materia di
esplosivi per uso civile e articoli pirotecnici;
b) semplificazione ed ottimizzazione del sistema di
vigilanza e conformita' dei prodotti, riducendo, senza
pregiudizio per gli obiettivi di vigilanza, gli oneri
amministrativi, burocratici ed economici a carico delle
imprese, anche mediante la semplificazione del
coordinamento tra le procedure connesse ai controlli dei
prodotti che entrano nel mercato dell'Unione europea e
quelle rimesse alle autorita' di vigilanza, e
semplificazione dei procedimenti, nel rispetto della
normativa dell'Unione europea, in ragione delle
caratteristiche dei prodotti, tenendo conto anche dei casi
in cui i rischi potenziali o i casi di non conformita'
siano bassi o delle situazioni in cui i prodotti siano
commercializzati principalmente attraverso catene di
approvvigionamento tradizionali, nonche' garantire a
operatori e utenti finali, secondo i principi di
concentrazione e trasparenza, facile accesso a informazioni
pertinenti e complete sulle procedure e sulle normative
applicabili, ad eccezione delle attribuzioni delle
autorita' di pubblica sicurezza, ai sensi del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento di
esecuzione;
c) individuazione dell'ufficio unico di
collegamento di cui all'articolo 10 del regolamento (UE)
2019/1020, anche in base al criterio della competenza
prevalente, prevedendo che al medesimo siano attribuite le
funzioni di rappresentanza della posizione coordinata delle
autorita' di vigilanza e delle autorita' incaricate del
controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione
europea e di comunicazione delle strategie nazionali di
vigilanza adottate ai sensi dell'articolo 13 del
regolamento (UE) 2019/1020, garantendo, per lo svolgimento
delle funzioni assegnate, adeguate risorse finanziarie,
strumentali e di personale, anche mediante assegnazione di
unita' di personale dotate delle necessarie competenze ed
esperienze, provenienti dalle autorita' di vigilanza o
comunque dalle amministrazioni competenti per le attivita'
di vigilanza e controllo delle normative armonizzate di cui
al regolamento (UE) 2019/1020, in posizione di comando o
altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti,
ai sensi delle disposizioni vigenti e dell'articolo 17,
comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
d) previsione di adeguati meccanismi di
comunicazione, coordinamento e cooperazione tra le
autorita' di vigilanza e con le autorita' incaricate del
controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione
europea e tra tali autorita' e l'ufficio unico di
collegamento, favorendo l'utilizzo del sistema di
informazione e comunicazione di cui all'articolo 34 del
regolamento (UE) 2019/1020 e comunque garantendo un
adeguato flusso informativo con l'ufficio unico di
collegamento;
e) rafforzamento della digitalizzazione delle
procedure di controllo, di vigilanza e di raccolta dei
dati, anche al fine di favorire l'applicazione dei sistemi
di intelligenza artificiale per il tracciamento di prodotti
illeciti e per l'analisi dei rischi;
f) previsione, in materia di sorveglianza sui
prodotti rilevanti ai fini della sicurezza in caso di
incendio, della possibilita' per il Corpo nazionale dei
vigili del fuoco di stipulare convenzioni con altre
pubbliche amministrazioni per l'affidamento di campagne di
vigilanza su prodotti di interesse prevalente e lo sviluppo
delle strutture di prova dei vigili del fuoco;
g) verifica e aggiornamento, in base ad approcci
basati, in particolare, sulla valutazione del rischio,
delle procedure di analisi e test per ogni categoria di
prodotto e previsione di misure specifiche per le attivita'
di vigilanza sui prodotti offerti per la vendita online o
comunque mediante altri canali di vendita a distanza,
nonche' ricognizione degli impianti e dei laboratori di
prova esistenti in applicazione dell'articolo 21 del
regolamento (UE) 2019/1020;
h) definizione, anche mediante riordino e revisione
della normativa vigente, del sistema sanzionatorio da
applicare per le violazioni del regolamento (UE) 2019/1020
e delle normative indicate all'allegato II del medesimo
regolamento (UE) 2019/1020, nel rispetto dei principi di
efficacia e dissuasivita' nonche' di ragionevolezza e
proporzionalita', e previsione della riassegnazione di una
quota non inferiore al 50 per cento delle somme introitate,
da destinare agli appositi capitoli di spesa delle
autorita' di vigilanza e di controllo e dell'ufficio unico
di collegamento;
i) definizione delle ipotesi in cui e' ammesso il
recupero, totale ai sensi dell'articolo 15 del regolamento
(UE) 2019/1020 o parziale, dall'operatore economico dei
costi delle attivita' di vigilanza, dei relativi
procedimenti, dei costi che possono essere recuperati e
delle relative modalita' di recupero.
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, le
amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti dai
decreti legislativi di cui al comma 1 con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente. Qualora uno o piu' decreti legislativi determinino
nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al
proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono
adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata
in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le
occorrenti risorse finanziarie, in conformita' all'articolo
17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».