IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO 
             per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 
 
  Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 che, all'art. 1, comma 421,
dispone la nomina con decreto del  Presidente  della  Repubblica,  ai
sensi dell'art. 11  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  di  un
Commissario straordinario del Governo  «al  fine  di  assicurare  gli
interventi funzionali alle celebrazioni  del  Giubileo  della  Chiesa
cattolica per il 2025», in carica fino al 31 dicembre 2026; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  4  febbraio  2022
con il quale il  Sindaco  pro  tempore  di  Roma  Capitale  e'  stato
nominato Commissario straordinario di Governo al fine  di  assicurare
gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa
cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale; 
  Visto il decreto-legge del 17 maggio 2022, n. 50,  recante  «Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,  produttivita'
delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia  di
politiche sociali e di crisi ucraina» ed, in particolare,  l'art.  13
rubricato «Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo
della Chiesa cattolica per il 2025» che, al comma 1,  attribuisce  al
Commissario di Governo limitatamente al periodo del relativo  mandato
e con riferimento al territorio di Roma Capitale, tenuto anche  conto
di quanto disposto dall'art. 114, terzo comma, della Costituzione, le
competenze assegnate alle regioni ai sensi degli articoli 196  e  208
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed, in particolare,  la
predisposizione e l'adozione del piano di  gestione  dei  rifiuti  di
Roma Capitale; 
  Vista la direttiva quadro 2008/98/CE e successive modificazioni  ed
integrazioni, relativa ai rifiuti,  recante  «[...]  misure  volte  a
proteggere l'ambiente e la  salute  umana  evitando  o  riducendo  la
produzione di rifiuti, gli effetti negativi della produzione e  della
gestione dei rifiuti, riducendo gli effetti generali  dell'uso  delle
risorse e migliorandone  l'efficienza,»  il  cui  art.  4,  rubricato
«Gerarchia  dei  rifiuti»,  individua,  nel  seguente,  l'ordine   di
priorita' della normativa e della politica in materia di  prevenzione
e gestione dei rifiuti: 
    «a) prevenzione; 
    b) preparazione per il riutilizzo; 
    c) riciclaggio; 
    d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e 
    e) smaltimento», 
  e  il  cui  art.  16,  rubricato  «Principi  di  autosufficienza  e
prossimita'», prevede che gli  Stati  membri  realizzino,  secondo  i
suddetti principi, una rete integrata di impianti che  permettano  il
completamento delle diverse fasi della gerarchia rifiuti adottando le
migliori tecniche disponibili (BAT - Best Available Techniques)  dove
la rete infrastrutturale e impiantistica nazionale contribuisce a far
si' che l'Unione europea,  nel  suo  insieme  considerata,  raggiunga
l'autosufficienza impiantistica; 
  Vista la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di  rifiuti,
modificata dalla direttiva 2018/850/UE del «Pacchetto per  l'economia
circolare» che  pone  agli  Stati  membri  l'obiettivo  di  diminuire
progressivamente il collocamento in discarica dei rifiuti che possono
essere avviati al riciclaggio o al recupero; 
  Vista  la  direttiva  2001/42/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 27  giugno  2001,  concernente  la  «Valutazione  degli
effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente», recepita dal
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive  modificazioni
ed integrazioni, recante «Norme in materia ambientale»; 
  Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, di  attuazione
della direttiva  1999/31/CE  relativa  alle  discariche  dei  rifiuti
(modificata dalla su richiamata direttiva 2018/850/UE)  disciplinante
la  costruzione,  l'esercizio  e  la  gestione  post-chiusura   delle
discariche, come modificato dal decreto legislativo 3 settembre 2020,
n. 121, di recepimento della direttiva 2018/850/UE,  che  all'art.  5
individua gli obiettivi di riduzione  del  conferimento  dei  rifiuti
biodegradabili in discarica; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n.
254, recante  «Regolamento  recante  disciplina  della  gestione  dei
rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002,  n.
179»; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152  e  successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Norme in materia  ambientale»
che si pone come «obiettivo primario la  promozione  dei  livelli  di
qualita' della vita umana, da realizzare attraverso  la  salvaguardia
ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e  l'utilizzazione
accorta e razionale delle risorse naturali»; 
  Vista la direttiva 2018/852/UE che pone gli obiettivi di evitare  o
ridurre gli impatti sull'ambiente degli imballaggi e dei  rifiuti  di
imballaggio e di assicurare il funzionamento del  mercato  interno  e
prevenire distorsioni e restrizioni alla concorrenza nell'Unione; 
  Visto il decreto legislativo 3  settembre  2020,  n.  116,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica  la  direttiva
2008/98/CE relativa ai rifiuti  e  attuazione  della  direttiva  (UE)
2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli  imballaggi  e  i
rifiuti di imballaggio», con il  quale  sono  state  apportate  ampie
modifiche  al  decreto  legislativo  3  aprile  2016,  n.  152,   con
riferimento, in particolare, a: 
    titolo I Gestione dei rifiuti -  capo  I  Disposizioni  generali;
capo III Servizio di gestione integrata dei rifiuti; 
    titolo II - Gestione degli imballaggi; 
    titolo VI - Sistema sanzionatorio e disposizioni finali - capo  I
Sanzioni; 
    parte IV - Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica
dei siti inquinati; 
  Visto il Programma nazionale di  gestione  rifiuti,  approvato  con
decreto ministeriale n. 257 del 24 giugno 2022 del Ministero  per  la
transizione ecologica, con valenza per gli anni dal 2022 al 2028, che
costituisce   una   forte   innovazione   nella   disciplina    della
pianificazione   della   gestione    dei    rifiuti,    fissando    i
macro-obiettivi, definendo i criteri e le linee guida strategiche che
le regioni e le province autonome seguono nella  predisposizione  dei
piani regionali di  gestione  dei  rifiuti,  e  che  rappresenta  uno
strumento di indirizzo  e  supporto  della  pianificazione  regionale
della gestione dei rifiuti, volto  a  garantire  la  rispondenza  dei
criteri di pianificazione agli obiettivi della normativa comunitaria,
nonche' la sostenibilita', l'efficienza, efficacia,  ed  economicita'
dei sistemi di gestione dei rifiuti in tutto il territorio nazionale,
in coerenza con gli obiettivi di coesione territoriale; 
  Visti, altresi': 
    il  decreto  legislativo  27  gennaio  1992,   n.   99,   recante
«Attuazione della direttiva n. 86/278/CEE concernente  la  protezione
dell'ambiente,  in  particolare  del  suolo,  nell'utilizzazione  dei
fanghi di depurazione in agricoltura»; 
    il  decreto  legislativo  24  giugno  2003,   n.   209,   recante
«Attuazione della direttiva  2000/53/CE  relativa  ai  veicoli  fuori
uso», che dispone, tra l'altro,  la  realizzazione  di  una  rete  di
centri di raccolta dei veicoli fuori uso  opportunamente  distribuiti
sul  territorio  nazionale  ovvero  individua  centri  di   raccolta,
opportunamente distribuiti sul territorio  nazionale,  in  attuazione
della direttiva 2000/53/CE; 
    il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante  «Attuazione
della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature  elettriche
ed elettroniche (RAEE)» avente come obiettivo  la  prevenzione  della
produzione dei RAEE e la  promozione  del  reimpiego,  riciclaggio  e
altre forme di recupero; 
    il  decreto  legislativo  3  settembre  2020,  n.  118,   recante
«Attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE)  2018/849,  che
modificano le direttive 2006/66/CE relative a pile e  accumulatori  e
ai rifiuti di  pile  e  accumulatori  e  2012/19/UE  sui  rifiuti  di
apparecchiature elettriche ed elettroniche»; 
    il  decreto  legislativo  8  novembre  2021,  n.   196,   recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2019/904, del Parlamento  europeo  e
del Consiglio del 5 giugno 2019  sulla  riduzione  dell'incidenza  di
determinati prodotti di plastica sull'ambiente»; 
  Considerato che: 
    il decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  e  successive
modificazioni ed integrazioni, dispone all'art. 199, comma 1, che «Le
regioni, sentite le province, i comuni [...] predispongono e adottano
piani regionali di gestione dei  rifiuti.  L'approvazione  dei  piani
regionali  avviene  tramite  atto  amministrativo  e  si  applica  la
procedura di cui alla parte II del presente  decreto  in  materia  di
VAS»; 
    il predetto art.  199,  al  comma  3,  stabilisce  che  «I  piani
regionali di gestione dei rifiuti prevedono inoltre: 
      a) l'indicazione  del  tipo,  quantita'  e  fonte  dei  rifiuti
prodotti   all'interno   del   territorio,   suddivisi   per   ambito
territoriale ottimale per quanto riguarda i rifiuti urbani, [...]; 
      d) informazioni sui criteri di riferimento per l'individuazione
dei siti e la capacita' dei futuri  impianti  di  smaltimento  o  dei
grandi impianti di recupero, se necessario; 
      e) l'indicazione  delle  politiche  generali  di  gestione  dei
rifiuti, incluse tecnologie e  metodi  di  gestione  pianificata  dei
rifiuti, o  altre  politiche  per  i  rifiuti  che  pongono  problemi
particolari di gestione; 
      f)  la  delimitazione  di  ogni  singolo  ambito   territoriale
ottimale sul territorio regionale, nel rispetto delle linee guida  di
cui all'art. 195, comma 1, lettera m) ...»; 
    la Regione Lazio ha approvato, ai sensi  dell'art.  7,  comma  1,
della legge regionale n. 27/1998,  con  deliberazione  del  consiglio
regionale del 5 agosto 2020,  n.  4  il  «Nuovo  Piano  regionale  di
gestione  dei  rifiuti  della   Regione   Lazio   2019-2025»,   quale
aggiornamento del precedente piano  di  cui  alla  deliberazione  del
consiglio regionale n. 4 del 18 gennaio 2012, n. 14; 
    il Piano regionale di gestione dei rifiuti  (PRG),  che  concorre
all'attuazione dei  programmi  comunitari  di  sviluppo  sostenibile,
rappresenta  lo  strumento  di  pianificazione  attraverso  il  quale
la Regione Lazio definisce  in  maniera  integrata  le  politiche  in
materia di prevenzione, riciclo, recupero e smaltimento dei  rifiuti,
nonche' di gestione dei siti inquinati da bonificare; 
    il decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  e  successive
modificazioni ed integrazioni, dispone al comma 1 dell'art.  198  che
«I comuni concorrono, nell'ambito delle attivita'  svolte  a  livello
degli ambiti territoriali ottimali di  cui  all'art.  200  e  con  le
modalita' ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani» ed al comma
2 che gli stessi «concorrono a disciplinare la gestione  dei  rifiuti
urbani con appositi regolamenti»; 
    con  deliberazione  del  13  maggio  2021,  n.   44   l'Assemblea
capitolina ha approvato il «Regolamento per la gestione  dei  rifiuti
urbani»; 
  Dato atto che in data 4 agosto 2022, il  Commissario  straordinario
ha predisposto la proposta del Piano di gestione dei rifiuti di  Roma
Capitale, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge del 17 maggio 2022,
n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15  luglio  2022,  n.
91; 
  Atteso che: 
    ai fini dell'approvazione del suddetto piano occorre  dare  avvio
alla procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS) di cui alla
direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio  del  27
giugno 2001, concernente la «Valutazione degli effetti di determinati
piani e programmi sull'ambiente»; 
    la suddetta procedura e' disciplinata dagli  articoli  11-18  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive  modificazioni
ed integrazioni, recante «Norme in materia ambientale»,  che  dispone
che «la valutazione ambientale strategica e'  avviata  dall'autorita'
procedente contestualmente al processo  di  formazione  del  piano  o
programma» (art. 11, comma 1); 
    che l'art. 4, comma 4, lettera a) del predetto decreto stabilisce
che: «la valutazione ambientale di piani e programmi che possono aver
impatto significativo sull'ambiente ha la finalita' di  garantire  un
elevato   livello   di   protezione   dell'ambiente   e   contribuire
all'integrazione    di     considerazioni     ambientali     all'atto
dell'elaborazione, dell'adozione e  approvazione  di  detti  piani  e
programmi  assicurando  che  siano  coerenti  e  contribuiscano  alle
condizioni per uno sviluppo sostenibile»; 
    il Commissario straordinario di Governo  svolge  le  funzioni  di
autorita' procedente  di  cui  all'art.  11,  comma  1,  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006,  n.  152  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni; 
    la  procedura  di  Valutazione  ambientale  strategica  (VAS)  si
articola nelle seguenti fasi: 
      elaborazione del rapporto ambientale; 
      svolgimento di consultazioni; 
      valutazione  del  rapporto  ambientale  e   gli   esiti   delle
consultazioni; 
      decisione; 
      informazione sulla decisione; 
      monitoraggio; 
  Ritenuto necessario in qualita' di autorita' procedente, dare avvio
alla suddetta procedura  di  Valutazione  ambientale  strategica  per
quanto espresso in premessa e nei considerata; 
 
                              Dispone: 
 
    l'adozione della proposta di Piano di gestione dei  rifiuti  Roma
Capitale  presentata  in  data  4  agosto   2022,   predisposta   dal
Commissario straordinario ex art. 13 del decreto-legge del 17  maggio
2022,  n.  50,  allegata  alla  presente   quale   parte   integrante
dell'ordinanza; 
    di  pubblicare  la  proposta  di  Piano  di  gestione  sul   sito
www.comune.roma.it nella specifica sezione «Commissario straordinario
di  Governo»  -  competenze  in  materia  di  rifiuti  ai  sensi  del
decreto-legge del 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni
dalla legge 15 luglio 2022, n. 91; 
    di avviare entro e non oltre il 12 agosto 2022  la  procedura  di
Valutazione ambientale strategica (VAS). 
  La presente ordinanza e' immediatamente efficace ed e'  pubblicata,
ai sensi dell'art. 13, comma 2 del decreto-legge  n.  50/2022,  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  Avverso la presenza ordinanza e'  ammesso  ricorso  giurisdizionale
innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio  nel  termine
di sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana,  ovvero  ricorso  al  Capo  dello  Stato  entro
centoventi giorni, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.
104, recante il «Codice del processo amministrativo». 
    Roma, 4 agosto 2022 
 
                              Il Commissario straordinario di Governo 
                                              Gualtieri               

 
                             __________ 
 
Avvertenza: 
    L'allegato alla  presente  ordinanza  e'  consultabile  sul  sito
costituzionale  di  Roma  Capitale,   nella   sezione   dedicata   al
Commissario straordinario di  Governo  -  competenza  in  materia  di
rifiuti ai sensi della legge n. 91 del 15 luglio 2022,  accedendo  al
link
https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/PIANO_GESTIONE
_RIFIUTI_RC_4_Agosto_2022_REV.pdf - (comune.roma.it)