IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
                             DI GOVERNO 
             per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 
 
  Vista la legge n. 234 del 30 dicembre 2021 che, all'art.  1,  comma
421, dispone la nomina con decreto del Presidente  della  Repubblica,
ai sensi dell'art. 11 della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  di  un
Commissario straordinario del Governo  «al  fine  di  assicurare  gli
interventi funzionali alle celebrazioni  del  Giubileo  della  Chiesa
cattolica per il 2025», in carica fino al 31 dicembre 2026; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  4  febbraio  2022
con il quale il  sindaco  pro  tempore  di  Roma  Capitale  e'  stato
nominato Commissario straordinario di Governo al fine  di  assicurare
gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa
cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale; 
  Vista la legge  n.  91  del  15  luglio  2022,  con  cui  e'  stato
convertito, con modificazioni, il decreto-legge n. 50 del  17  maggio
2022, recante «Misure urgenti in  materia  di  politiche  energetiche
nazionali,   produttivita'   delle   imprese   e   attrazione   degli
investimenti, nonche' in materia di  politiche  sociali  e  di  crisi
ucraina» ed,  in  particolare,  l'art.  13  rubricato  «Gestione  dei
rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa  cattolica
per il 2025» che: 
    al comma 1, attribuisce al Commissario straordinario del Governo,
limitatamente al periodo del relativo mandato e  con  riferimento  al
territorio di Roma Capitale, l'esercizio delle  competenze  assegnate
alle regioni, anche per quanto riguarda: 
      la predisposizione e  l'adozione  del  piano  di  gestione  dei
rifiuti di Roma Capitale; 
      la regolamentazione delle attivita' di  gestione  dei  rifiuti,
ivi compresa la raccolta  differenziata  dei  rifiuti  urbani,  anche
pericolosi; 
      l'elaborazione e approvazione del piano per la  bonifica  delle
aree inquinate; 
      l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per  la  gestione
di rifiuti, anche pericolosi, assicurando la  realizzazione  di  tali
impianti e autorizzando le modifiche degli impianti esistenti; 
      l'autorizzazione dell'esercizio delle operazioni di smaltimento
e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte  salve  le  competenze
statali di cui all'art. 7, comma 4-bis del decreto legislativo n. 152
del 2006; 
    al comma 2, prevede che il Commissario straordinario del Governo,
ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1, ove necessario,
possa provvedere a mezzo di ordinanza, sentita la Regione  Lazio,  in
deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella  penale,  fatto
salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia
e delle misure  di  prevenzione  di  cui  al  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n.  159,  delle  disposizioni  del  codice  dei  beni
culturali e del paesaggio di cui al decreto  legislativo  22  gennaio
2004,   n.   42,   nonche'   dei   vincoli   inderogabili   derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea; 
  Premesso che 
    Roma  Capitale,  competente  al  rilascio  delle   autorizzazioni
all'esercizio dell'attivita' di autodemolizione antecedentemente alla
sentenza n. 189 del 7 ottobre 2021  della  Corte  costituzionale,  ha
rilasciato, nello specifico, ad alcune delle ditte di autodemolizione
site su viale Palmiro Togliatti  autorizzazioni  provvisorie  scadute
alla data del 1° luglio 2018; 
    con determinazioni dirigenziali (anni 2018-2020)  Roma  Capitale,
ha  rigettato,  per  le  gravi  criticita'  ambientali  nelle  stesse
riscontrate, le istanze di rilascio  di  proroga/rinnovo  del  titolo
autorizzativo all'esercizio dell'attivita' di  autodemolizione  dalle
suddette ditte presentate; 
    con sentenza n. 189 del 7 ottobre 2021 la Corte costituzionale ha
dichiarato «l'illegittimita' costituzionale, a far data dal 29 aprile
2006,  dell'art.  6,  comma  2,  lettere  b)   e   c),   quest'ultima
limitatamente al riferimento  alla  lettera  b),  della  legge  della
Regione Lazio 9 luglio 1998, n. 27» e che, dunque, eccetto che per  i
c.d. «rapporti esauriti» (fra cui le determinazioni  dirigenziali  di
rigetto delle istanze anni 2018-2020 di cui sopra), Roma Capitale non
ha  alcuna  competenza  in  merito  ai  provvedimenti   autorizzativi
all'esercizio dell'attivita' di autodemolizione; 
    il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio,  Sezione  II,
relativamente ai  ricorsi  pendenti  presentati  da  altre  ditte  di
autodemolizione presenti sul territorio di Roma Capitale,  a  seguito
sentenza  Corte  costituzionale  n.  189/2021,  con  sentenze   (anni
2021-2022) ha accolto i dedotti vizi di incompetenza ed  annullato  i
provvedimenti impugnati emessi da Roma Capitale; 
  Visto che 
    l'art. 192, comma  1,  del  decreto  legislativo  n.  152/2006  e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  impone  il  divieto  di
abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo; 
    il comma 3 del  succitato  articolo  recita  testualmente  «Fatta
salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255  e  256,
chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 e' tenuto a  procedere
alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento  dei  rifiuti
ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario
e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area,
ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa,  in
base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i  soggetti
interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il  sindaco  dispone
con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro
cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno  dei
soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate»; 
    in data 9 luglio 2022, per cause in corso di accertamento, si  e'
sviluppato un incendio di ingenti  proporzioni  presso  il  parco  di
Centocelle che ha interessato anche le superfici comprese tra la  via
Casilina e la via Palmiro Togliatti, con alcuni  effetti  propagatisi
fino all'intersezione con la via Carlo Fadda; 
    sul posto si recavano prontamente squadre dei Vigili  del  fuoco,
che avviavano le operazioni di spegnimento, con il  fattivo  supporto
della Protezione civile di Roma  Capitale,  delle  Organizzazione  di
volontariato  di  protezione  civile  e   delle   Forze   dell'ordine
(Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Roma Capitale); 
    veniva  altresi'   allertata   l'ARPA   Lazio   che   prontamente
predisponeva una campagna di monitoraggio  per  verificare  lo  stato
della qualita' dell'aria; 
    veniva, altresi', allertata «ASL Roma 2» che valutava  le  misure
di sanita' pubblica da dover adottare precauzionalmente per un  tempo
idoneo ad acquisire gli esiti delle indagini sulla qualita' dell'aria
da parte di ARPA; 
    sono pervenute segnalazioni da parte dei cittadini  residenti  in
zone limitrofe all'area interessata dall'incendio del 9 luglio  2022,
preoccupati per la propria salute; 
    in conseguenza di  tale  fenomeno  si  e'  verificata  una  grave
situazione di emergenza  ambientale  con  rischio  di  coinvolgimento
della popolazione e delle abitazioni,  nonche'  delle  infrastrutture
pubbliche e private; 
    a fronte di tale emergenza e' stata emessa l'ordinanza  sindacale
n. 127 dell'11 luglio 2022 atta a tutelare  la  pubblica  incolumita'
ordinando, nell'area ricompresa in un raggio di 600 metri  dal  punto
di maggiore intensita' dell'incendio, il lavaggio delle strade e  dei
percorsi pedonali interni alle aree private, delle aree di pertinenza
dei centri estivi e comunque delle aree dedicate all'accoglienza  dei
minori, delle aree esterne di scuole, asili nido, strutture sanitarie
e strutture  socio-assistenziali,  residenziali  ed  altre  strutture
ricettive diversamente denominate  e  raccomandando  la  pulizia  dei
filtri esterni di impianti di  ricambio/trattamento  dell'aria  e  la
rimozione ad umido di eventuali tracce di  fuliggine  dai  balconi  o
dalle pertinenze esterne delle abitazioni private; 
  Preso atto che 
    con nota prot. 37907 del 1° agosto 2022,  la  Polizia  locale  di
Roma Capitale - U.O. V Gruppo  municipale  casilino -  Sezione  socio
ambientale - Reparto tutela ambiente, acquisita al prot. NA7601 del 2
agosto 2022, riscontrando la nota prot. NA6129 del  15  luglio  2022,
fra l'altro, ha indicato le ditte  interessate  dall'incendio  del  9
luglio 2022; 
    con nota acquisita al prot. 82 del 18 agosto 2022, il  presidente
dell'associazione  A.R.D.E.R.,  Associazione  romana   demolitori   e
rottamatori, in nome e per conto delle ditte aderenti  alla  suddetta
Associazione, come  nella  medesima  nota  indicate  qui  di  seguito
riportate: 
      «1) Ditta Con Car di Carovillano Angelo di Carovillano Angelo e
co,  via  Palmiro  Togliatti  n.  485  di  proprieta'   Ater;   P.IVA
1249261005; 
      2) Ditta Gadaleta Gerardo, via Palmiro  Togliatti  n.  483,  di
proprieta' Ater, ; P. IVA ...; 
      3) Ditta Parisse  Lucia,  via  Palmiro  Togliatti  n.  481,  di
proprieta' Ater; P. IVA 10405830588; 
      4) Ditta Leon King, via Palmiro Togliatti n. 479, di proprieta'
Ater; P. IVA 147518331000; 
      5) Ditta Leoncavallo Olimpio, via Palmiro Togliatti n. 477,  di
proprieta' Ater; P. IVA 05695431006; 
      6) Ditta Forestieri Gio Autodemolizioni, via Palmiro  Togliatti
n. 473, di proprieta' Ater; P. IVA 09639250589; 
      7) Ditta Demolitions Car, via  Palmiro  Togliatti  n.  469,  di
Proprieta' Ater; P. IVA 11020411002; 
      8) Ditta  Petti  Claudio  via  Palmiro  Togliatti  n.  465,  di
proprieta' privata (Pe.Ca. Sr.l.); P. IVA 06399680583; 
      9) Ditta Di Maio Maurizio, via Palmiro Togliatti n. 461  b,  di
proprieta' Ater; P. IVA 09639250589; 
      10) Ditta Autodemolizioni La Marra via Palmiro Togliatti n. 461
a,  di  proprieta'  privata  (Antonio  Pepito  La  Marra);   P.   IVA
10782330582; 
      11) Ditta A.M. Demolizioni, via Palmiro Togliatti n. 459 b,  di
proprieta' privata (sig. Matteini Antonio) P. IVA 11400221005; 
      12) Ditta Piluso Massimiliano, via Palmiro Togliatti n. 463, di
proprieta' 8 (sig. Piluso Massimiliano) P. IVA 07771581001; 
      13) Ditta Napolitano Francesco via Palmiro Togliatti n.  (Eredi
Napolitano Oreste) P. IVA 14535011002; 
      14) Ditta Piluso Eco Recycling, via Palmiro Togliatti  n.  453,
di proprieta' privata (sig. Piluso Arnaldo) P. IVA 08446261003; 
      15) Ditta Di Marco Marco, via  Palmiro  Togliatti  n.  447,  di
proprieta' Ater P. IVA ...»; 
    ha rappresentato la disponibilita' «a provvedere autonomamente ed
a proprie spese, alle  procedure  di  sgombero  dei  materiali  e  di
bonifica superficiale degli impianti coinvolti  nell'incendio»  e  ha
formulato istanza affinche' le suddette ditte  siano  autorizzate  «a
provvedere autonomamente e a proprie spese alle procedure di sgombero
dei materiali  di  bonifica  superficiale  degli  impianti  coinvolti
nell'incendio, indicando  fin  d'ora  quali  aziende  autorizzate  al
trattamento ed al trasporto dei rifiuti specificamente presenti sulle
zone da trattare...RMP SALARI, con sede in Roma - via Ulassai n. 53 -
cod. fisc. e P.  IVA  05102501003  e  GEMAFER  S.r.l.,  con  sede  in
Colleferro,  localita'  IV -  km  4,  via  Latina,   120   - P.   IVA
03770331001»; 
    le ditte come indicate nella nota prot. 82  del  18  agosto  2022
insistono sulle aree identificabili nel N.C.T. del Comune di Roma al:
Foglio 951 particelle: 11 - 116 - 201 - 208 - 209p - 210 - 211 -  212
- 213 - 214 - 215 - 216 - 217 - 218 - 219p; 
    la  combustione  dei  materiali  presenti  sull'area  interessata
dall'incendio del 9 luglio 2022 ha determinato, come rilevato da ARPA
Lazio nel corso dei monitoraggi effettuati nei pressi  dell'incendio,
la presenza di sostanze inquinanti all'interno dei fumi  sprigionati,
in particolare Diossine, Benzo(a)pirene e PCB; 
    l'area interessata dall'incendio del 9 luglio 2022 e' ubicata  in
una  centralita'  urbana  in  contesto  ad  alto  valore  storico   e
ambientale,  area  a  standard  del   tessuto   urbano   residenziale
circostante; 
    sull'area insistono i seguenti vincoli statali: 
      vincolo archeologico diretto via Casilina  Gordiani  via  Capua
via Labico decreto ministeriale 9 luglio 1992; 
      fascia di rispetto paesaggistica fosso di Cento Celle, Gazzetta
Ufficiale n. 146, 22 giugno 1910; 
      area di interesse archeologico denominata «Ad Duas  Lauros»  di
cui al decreto ministeriale 21 ottobre 1995. 
    Nello specifico: 
      il decreto ministeriale 9 luglio 1992  stabilisce  (lettera  A)
che «E' ammessa l'utilizzazione a parco con esclusione  di  qualunque
edificazione  fatti  salvi  i  necessari  attraversamenti  a  raso  o
sotterranei. Qualunque progetto di sistemazione o di intervento,  nei
limiti consentiti  come  sopra  indicato,  dovra',  comunque,  essere
preventivamente  sottoposto,  per  il   relativo   nulla-osta,   alla
Soprintendenza archeologica di Roma»; 
      tutto il territorio  del  Comprensorio  archeologico  «Ad  Duas
Lauros» e' stato compreso  tra  le  aree  di  interesse  archeologico
indicate dall'art. 1, lettera m) della legge  n.  431  dell'8  agosto
1985  (legge  Galasso)  ed  e'  stato  quindi  sottoposto  a  vincolo
archeologico attraverso il decreto ministeriale del 21  ottobre  1995
del Ministero per i beni culturali ed ambientali. 
      Pertanto l'area, in relazione a  quanto  disposto  dal  decreto
legislativo  n.  209  del  24  giugno  2003,  Allegato  I,  punto   1
«Ubicazione dell'impianto di trattamento»,  risulta  non  compatibile
alla localizzazione di un impianto di autodemolizione; 
    lo stato  dei  luoghi  richiede  l'intervento  di  rimozione  dei
rifiuti,  combusti  e  non,   insistenti   sulle   aree   interessate
dall'incendio del 9 luglio 2022  al  fine  di  scongiurare  eventuali
fenomeni di inquinamento delle matrici ambientali; 
  Considerato che 
    le ditte suelencate, con la nota prot. 82  del  18  agosto  2022,
hanno manifestato la volonta' di assumere spontaneamente gli obblighi
di compiere le operazioni di «sgombero dei materiali  e  di  bonifica
superficiale degli impianti coinvolti nell'incendio», nonche'  quelli
di «trattamento» e di «trasporto dei rifiuti»; 
    e' necessario avvalersi di ARPA Lazio  per  eseguire,  a  seguito
delle operazioni di rimozione rifiuti, apposite  indagini  ambientali
preliminari nelle matrici suolo e acque sotterranee,  finalizzate  ad
accertare l'eventuale  superamento  delle  concentrazioni  soglia  di
contaminazione di cui al decreto legislativo n. 152/2006 e successive
modificazioni ed integrazioni; 
    la  Regione  Lazio,  ai  sensi  del  comma  2  dell'art.  13  del
decreto-legge n. 50 del 17 maggio 2022, con nota acquisita  al  prot.
87 del 6 settembre 2022 si e' pronunciata  in  senso  favorevole  sul
presente provvedimento; 
  Per le motivazioni espresse ed a tutela dell'ambiente, della salute
e della pubblica incolumita'; 
  Autorizza lo  svolgimento  delle  attivita'  indicate  nell'istanza
formulata con la nota prot. 82 del 18 agosto 2022; 
 
                               Ordina: 
 
  Alle ditte (e, p.e. al legale rappresentante p.t.) come di  seguito
indicate: 
    Centro Demolizione Con Car S.a.S. di Carovillano Angelo & C._- P.
IVA 12495261005 - viale Palmiro Togliatti n. 485, Roma; 
    Gadaleta Gerardo - P. IVA 03571430580 - viale  Palmiro  Togliatti
n. 483, Roma; 
    Parisse  Maria  Lucia -  P.  IVA  10405830588  -  viale   Palmiro
Togliatti n. 481, Roma; 
    Leon King DMF  S.a.S.  di  Perciballi  Giovanni  &  Co_-  P.  IVA
14751831000 - viale Palmiro Togliatti n. 479, Roma; 
    Leoncavallo  Olimpio -  P.  IVA  05695431006  -   viale   Palmiro
Togliatti n. 477, Roma; 
    Forestieri Gio Autodemolizioni S.r.l.s. - P.  IVA  14988481009  -
viale Palmiro Togliatti n. 473, Roma; 
    Demolitions Car S.r.l. -  P.  IVA  11020411002  -  viale  Palmiro
Togliatti n. 469, Roma; 
    Petti Claudio - P. IVA 06399680583 - viale Palmiro  Togliatti  n.
465, Roma; 
    Di Maio Maurizio - P. IVA 09639250589 - viale  Palmiro  Togliatti
n. 461/B, Roma; 
    Autodemolizioni La Marra - P.I VA  15470601004  -  viale  Palmiro
Togliatti n. 461/A, Roma; 
    A.M. Autodemolizioni S.r.l. - P. IVA 11400221005 - viale  Palmiro
Togliatti n. 459/B, Roma; 
    Piluso  Massimiliano -  P.  IVA  07771581001  -   viale   Palmiro
Togliatti n. 463, Roma; 
    Napolitano  Francesco -  P.  IVA  14535011002  -  viale   Palmiro
Togliatti n. 461, Roma; 
    Piluso Eco Recycling S.r.l. - P. IVA 08446261003 - viale  Palmiro
Togliatti n. 453, Roma; 
    Autodemolizioni Di Marco S.r.l. - viale Palmiro Togliatti n. 447,
Roma; 
  1.  di  dare  avvio,  entro  e  non  oltre  trenta   giorni   dalla
pubblicazione  della  presente   nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana, nel rispetto della normativa vigente in  materia
ed a propria cura e spese, alle operazioni di rimozione, di avvio  al
recupero o di avvio allo smaltimento dei  rifiuti,  combusti  e  non,
presenti   sulle   aree,   di   rispettiva   spettanza,   interessate
dall'incendio del 9  luglio  2022,  tramite  ditte  autorizzate  allo
svolgimento delle attivita' necessarie alle suddette operazioni e con
le modalita' di cui al punto 2 della presente ordinanza; 
  2. che l'avvio delle operazioni di cui al  punto  1  dovra'  essere
preceduto dalla presentazione da parte  di  ciascuna  delle  suddette
ditte, a propria cura e spese, di un apposito  «Piano  di  rimozione»
dei rifiuti combusti  e  non,  presenti  sulle  aree,  di  rispettiva
spettanza, interessate dall'incendio del 9 luglio 2022, da inviare al
Commissario straordinario di Governo e ad  ARPA  Lazio;  il  suddetto
piano dovra' contenere l'indicazione delle modalita'  di  intervento,
le operazioni di recupero e/o smaltimento a  cui  i  rifiuti  saranno
sottoposti cosi' come codificate agli allegati B e C  alla  parte  IV
del decreto legislativo n. 152/2006  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, i nominativi e gli estremi  autorizzativi  delle  ditte
che effettueranno il trasporto e degli impianti cui i rifiuti saranno
destinati,  oltre  che  un   cronoprogramma   degli   interventi   da
effettuare; 
  3. di procedere alla caratterizzazione di tutti i rifiuti di cui al
punto 1 onde consentire, nel  rispetto  della  normativa  vigente  in
materia, le operazioni di recupero e/o smaltimento; 
  4. di dare immediata comunicazione scritta di inizio e  fine  delle
operazioni di cui al punto 1 al Commissario straordinario di  Governo
e ad ARPA Lazio al fine di  consentire  alla  stessa  l'effettuazione
delle verifiche di competenza; 
  5. di inviare, entro e non  oltre  i  successivi dieci  giorni  dal
termine  delle  operazioni  come  ordinate  al  punto  1,  copia  dei
formulari  attestanti  il  corretto  smaltimento  dei   rifiuti,   al
Commissario straordinario di Governo e  ad  ARPA  Lazio  al  fine  di
consentire alla stessa l'effettuazione delle verifiche di competenza. 
  Incarica ARPA Lazio e  la  Polizia  locale  di  Roma  Capitale  del
controllo della corretta esecuzione della presente ordinanza. 
  Incarica infine ARPA Lazio di eseguire, a seguito delle  operazioni
di rimozione rifiuti, apposite indagini ambientali preliminari  nelle
matrici  suolo  e  acque  sotterranee,   finalizzate   ad   accertare
l'eventuale superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione
di cui al decreto legislativo n. 152/2006 e successive  modificazioni
ed integrazioni. Il rapporto di tali indagini ambientali preliminari,
corredato dei certificati analitici, dovra' pervenire al  Commissario
straordinario di Governo. 
  Avverte che nel caso di inottemperanza o ingiustificato ritardo nel
dare esecuzione  a  quanto  disposto  dalla  presente  ordinanza,  si
procedera', senza pregiudizio per i  provvedimenti  amministrativi  e
penali del caso, all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al
recupero delle somme anticipate, secondo quanto  prescritto  all'art.
192,  comma  del  decreto  legislativo  n.  152/2006   e   successive
modificazioni ed integrazioni. 
  La presente ordinanza e' immediatamente efficace ed  e'  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  Avverso la presente ordinanza e'  ammesso  ricorso  giurisdizionale
innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio  nel  termine
di sessanta giorni dalla pubblicazione in  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana,  ovvero  ricorso  al  Capo  dello  Stato  entro
centoventi giorni, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.
104, recante il «Codice del processo amministrativo». 
    Roma, 12 settembre 2022 
 
                              Il Commissario straordinario di Governo 
                                              Gualtieri