IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la
ripresa e la resilienza;
Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale
dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n.
1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n.
223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge
29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di
ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 6-bis, del predetto
decreto-legge che stabilisce che «le amministrazioni di cui al comma
1 dell'art. 8 assicurano che, in sede di definizione delle procedure
di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle
risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi,
indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia
destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche
allocazioni territoriali gia' previste nel PNRR»;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge 6
agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento
della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni
funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio
2021, recante l'individuazione delle amministrazioni centrali
titolari di interventi di cui all'art. 8, comma 1, del citato
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato
con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata
all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21,
del 14 luglio 2021;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6
agosto 2021, relativo all'assegnazione delle risorse del PNRR in
favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi e alla
definizione dei traguardi e degli obiettivi che concorrono alla
presentazione delle richieste di rimborso semestrale alla Commissione
europea;
Vista in particolare la misura M2C2 - Investimento 3.3
«Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto stradale» del PNRR
che prevede una dotazione di 230 milioni di euro, per il periodo
2021-2026;
Considerato che, come previsto dalla suddetta misura del PNRR,
l'investimento prevede, entro il 31 marzo 2023, la milestone M2C2-14
con l'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per lo sviluppo di
stazioni di rifornimento a base di idrogeno e, entro il 30 giugno
2026, il target M2C2-15 con l'attivazione di almeno 40 stazioni di
rifornimento;
Considerato che, per la misura di cui al punto precedente,
nell'ambito degli Operational Arrangements (OA) relativi al PNRR
dell'Italia siglati il 28 dicembre 2021 dal Commissario europeo per
l'economia e dal Ministro dell'economia e delle finanze, sono
stabiliti i meccanismi di verifica periodica (validi fino al 2026)
relativi al conseguimento dei traguardi ed obiettivi necessari per il
riconoscimento delle rate di rimborso semestrali delle risorse PNRR
in favore dell'Italia, ed in cui e' esplicitato l'Interim step-1
Definition of the criteria for the location of the refuelling station
along the highways and logistic hubs, il quale prevede come «timeline
for completion» il secondo trimestre 2022;
Considerato che, nell'ambito del citato Investimento 3.3
«Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto stradale» ricompreso
nella componente «M2C2.4 Sviluppare un trasporto locale piu'
sostenibile» del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),
trasmesso alla Commissione europea il 30 aprile 2021, e' indicato,
tra l'altro, che attraverso gli investimenti «sara' possibile
sviluppare circa 40 stazioni di rifornimento, dando priorita' alle
aree strategiche per i trasporti stradali pesanti quali le zone
prossime a terminal interni e le rotte piu' densamente attraversate
da camion a lungo raggio (es. Corridoio Green and Digital del
Brennero, progetto cross-border, corridoio Ovest - Est da Torino a
Trieste)»;
Considerato che, come previsto dalla suddetta misura del PNRR,
l'investimento prevede, entro il 31 marzo 2023, la milestone M2C2-14
con l'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per lo sviluppo di
stazioni di rifornimento a base di idrogeno e, entro il 30 giugno
2026, il target M2C2-15 con l'attivazione di almeno 40 stazioni di
rifornimento;
Visti il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6
agosto 2021 e il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), e,
in particolare, la componente M2C2, in cui e' ricompreso
l'investimento 4.4 «Rinnovo flotte bus e treni verdi», prevedendo il
Sub- Investimento 4.4.1 «Bus» per un importo di 2.415.000.000 euro e
il Sub-Investimento 4.4.2 «Treni» per un importo di 800.000.000 euro;
Considerato che il decreto del Ministro delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili 23 dicembre 2021, n. 530, ha definito le
modalita' di utilizzo di una quota delle risorse previste nel citato
Sub-Investimento 4.4.1 «Bus», per un importo di 1.915.000.000 euro,
prevedendo, tra l'altro, «l'acquisto di autobus ad emissioni zero con
alimentazione elettrica o ad idrogeno»;
Considerato che il decreto del Ministro delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili 9 agosto 2021, n. 319, ha definito le
modalita' di utilizzo di una quota delle risorse previste nel citato
Sub-Investimento 4.4.2 «Treni», per un importo di 500.000.000 euro,
prevedendo, tra l'altro, l'acquisto di «treni ad alimentazione
elettrica o ad idrogeno per il rinnovo delle flotte del materiale
rotabile ferroviario utilizzato per servizi di trasporto regionale di
interesse delle regioni e province autonome»;
Considerato che il principio di «non arrecare un danno
significativo» e' definito, ai sensi dell'art. 2, comma 1, punto 6),
del regolamento (UE) 2021/21, come segue: «non sostenere o svolgere
attivita' economiche che arrecano un danno significativo
all'obiettivo ambientale, ai sensi, ove pertinente, dell'art. 17 del
regolamento (UE) 2020/852»;
Visto l'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea;
Vista la Comunicazione della Commissione recante la disciplina in
materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e
dell'energia 2022 (2022/C 80/01) pubblicata il 18 febbraio 2022
(Linee guida ambiente ed energia);
Considerato che, dalle statistiche del parco veicolare nazionale,
pur in assenza di una specifica sotto-categoria di alimentazione
dedicata all'idrogeno, risulta che i veicoli con tale alimentazione
rappresentano meno del 2 per cento del numero complessivo di veicoli
della stessa categoria immatricolati in Italia;
Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
ai sensi del quale con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia
e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo- contabili
per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonche'
le modalita' di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al
comma 1037;
Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le
attivita' di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di
controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato - sviluppa e rende disponibile un apposito
sistema informatico;
Visto l'art. 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
ai sensi del quale con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
medesima legge, sono definite le modalita' di rilevazione dei dati di
attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun
progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con
particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi
perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne
beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione
previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di
risultato, nonche' a ogni altro elemento utile per l'analisi e la
valutazione degli interventi;
Vista la direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 22 ottobre 2014 sulla realizzazione di
un'infrastruttura per i combustibili alternativi, pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 28 ottobre 2014;
Visto il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, recante la
«Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di
una infrastruttura per i combustibili alternativi», e, in
particolare, l'appendice A, in cui si indica come «Le caratteristiche
progettuali di una stazione di rifornimento di idrogeno sono
determinate dalla domanda giornaliera di idrogeno, dalla modalita' di
stoccaggio dell'idrogeno a bordo dei veicoli (ad esempio la pressione
a 350 bar o 700 bar), e il modo in cui l'idrogeno viene consegnato o
prodotto in stazione»;
Visto il decreto del Ministero dell'interno del 23 ottobre 2018,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5
novembre 2018, n. 257, recante «Regola tecnica di prevenzione incendi
per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di
distribuzione di idrogeno per autotrazione», e, in particolare, il
punto «2.7.4. Dispositivi di limitazione della pressione ed accessori
di sicurezza», laddove si prevede che «La pressione di erogazione
dell'idrogeno non deve superare la pressione equivalente di 700 bar,
alla temperatura di erogazione. Negli impianti nei quali la
compressione e' realizzata con pressione non superiore a 700 bar, la
linea che adduce il gas alle unita' di erogazione deve essere dotata
di idonei dispositivi per la limitazione della pressione a 700 bar.
Sulle medesime linee deve inoltre essere installato un dispositivo di
scarico in atmosfera tarato a non piu' del 110% della pressione
massima di esercizio stabilita e con condotta di valle di sezione non
inferiore a 20 volte la sezione di calcolo del dispositivo di
sicurezza stesso. Negli impianti nei quali la compressione e'
realizzata con pressione superiore a 700 bar, la linea che adduce il
gas agli erogatori deve essere dotata di un riduttore con pressione
di taratura pari a 700 bar. Deve anche essere assicurato, con adatte
apparecchiature, che le pressioni massime di esercizio stabilite non
vengano superate.»;
Vista la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili, pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea del 21 dicembre 2018;
Visto il regolamento delegato 2021/2139/UE della Commissione del 4
giugno 2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il 9
dicembre 2021, che integra il regolamento 2020/852/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, fissando i criteri di vaglio tecnico che
consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che
un'attivita' economica contribuisce in modo sostanziale alla
mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai
cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun
altro obiettivo ambientale;
Visti il Green deal europeo e il pacchetto «Fit for 55: delivering
the EU's 2030 Climate Target on the way to climate neutrality», di
cui alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al
Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato
delle regioni Bruxelles, del 14 luglio 2021 COM(2021) 550 final,
nonche' la «proposta di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili
alternativi, che abroghi la direttiva 2014/94/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio» del 14 luglio 2021, COM(2021) 559 final, e
successivi emendamenti;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con
modificazioni, in legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori
misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza», e, in particolare, l'art. 23 «Disposizioni in materia di
produzione e consumo di idrogeno da fonti rinnovabili, di concessioni
di derivazioni per uso irriguo, di accelerazione delle procedure di
approvazione dei piani di bacino»;
Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e
milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n.
21 del 14 ottobre 2021 avente ad oggetto «Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la
selezione dei progetti PNRR»;
Visti i traguardi e gli obiettivi che concorrono alla presentazione
delle richieste di rimborso semestrali alla Commissione europea,
ripartiti per interventi a titolarita' di ciascuna Amministrazione,
riportati nella Tabella B allegata al decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021;
Considerato che il punto 7 del decreto del Ministero dell'economia
e delle finanze 6 agosto 2021 prevede che «Le singole amministrazioni
inviano, attraverso le specifiche funzionalita' del sistema
informatico di cui all'art. 1, comma 1043, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, e secondo le indicazioni del Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, i dati
relativi allo stato di attuazione delle riforme e degli investimenti
ed il raggiungimento dei connessi traguardi ed obiettivi al fine
della presentazione, alle scadenze previste, delle richieste di
pagamento alla Commissione europea ai sensi dell'art. 22 del
regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del
12 febbraio 2021, tenuto conto anche di quanto concordato con la
Commissione europea»;
Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, 9 giugno 2022, n.
20190, indirizzata alla Struttura tecnica di missione per l'indirizzo
strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza
del medesimo Ministero, con cui, nel rappresentare che
l'implementazione delle sperimentazioni dell'idrogeno nel trasporto
su gomma e ferroviario comporta l'esigenza di porre particolare
attenzione nella predisposizione della disciplina tecnica per la
sicurezza del trasporto ferroviario e per il trasporto su gomma, si
chiede alla Struttura di costituire, per i necessari approfondimenti,
«un apposito Gruppo di lavoro, assumendone il coordinamento,
nell'ambito del quale coinvolgere, oltre alle competenti
articolazioni ministeriali, l'Ansfisa e la Direzione centrale per la
prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del
fuoco»;
Vista la nota 20 giugno 2022, n. 2179, con la quale, vista la
citata nota del Capo di Gabinetto 9 giugno 2022, n. 20190, e
considerato, tra l'altro che, l'implementazione di tali
progettualita' «comporta, peraltro, l'esigenza di porre particolare
attenzione nella predisposizione della disciplina tecnica per la
sicurezza del trasporto ferroviario con treni alimentati a idrogeno e
nella definizione di normative, standard e procedure di sicurezza per
la distribuzione ed il trasporto su gomma, nonche' per le modalita'
di trasporto su navi e su rete», acquisite le designazioni delle
specifiche professionalita' da inserire nel costituendo Gruppo di
lavoro, il coordinatore della Struttura tecnica di missione per
l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta
sorveglianza del Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili ha determinato la costituzione di uno specifico Gruppo di
lavoro, nominandone i relativi componenti e prevedendone la presenza,
tra l'altro, di componenti delle competenti articolazioni
ministeriali, dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie
e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) e del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile del Ministero dell'interno;
Decreta:
Art. 1
Finalita' dell'investimento
1. Per le finalita' previste dal Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) - componente M2C2 - Investimento 3.3
«Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto stradale», le risorse
complessivamente disponibili sono pari a 230 milioni di euro.
2. L'investimento ha lo scopo di sviluppare una sperimentazione
dell'idrogeno per il trasporto stradale, attraverso lo sviluppo di
almeno 40 stazioni di rifornimento a base di idrogeno per veicoli
leggeri e pesanti in linea con la direttiva 2014/94/UE
sull'infrastruttura per i combustibili alternativi, entro il 30
giugno 2026, prevedendo la notifica dell'aggiudicazione degli appalti
pubblici entro il 31 marzo 2023, ove previsti dalla legislazione
vigente.
3. L'investimento ha anche il fine di associare questa
sperimentazione allo sviluppo di produzione e uso di idrogeno, in
linea con i criteri tecnici che definiscono le attivita' che
contribuiscono in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti
climatici del regolamento delegato (UE) 2021/2139 che integra il
regolamento (UE) 2020/852. Nel caso di idrogeno rinnovabile,
l'intervento deve rispettare il principio di addizionalita' della
produzione di energia rinnovabile, e in ogni caso i requisiti
contenuti nell'approvando atto delegato della direttiva (UE)
2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti
rinnovabili, che definisce le regole per la produzione di
combustibili per i trasporti, liquidi e gassosi, che non hanno
origine biologica, una volta entrato in vigore in tempi compatibili
con la procedura di cui al presente decreto.
4. Le stazioni di rifornimento finanziate con le risorse di cui al
comma 1, garantiscono l'accesso degli utenti senza alcuna
discriminazione relativa alle tariffe, ai metodi di applicazione e di
pagamento e ad altri termini e condizioni d'uso, fatto salve le
stazioni funzionali al rifornimento dei mezzi del trasporto pubblico
locale alimentati a idrogeno.
5. Nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) 2021/241, i
programmi di investimento di cui al presente decreto non devono
arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi
dell'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852.
6. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 34 del regolamento
(UE) 2021/241 circa il rispetto degli obblighi in materia di
comunicazione e informazione, i destinatari del finanziamento
riconoscono l'origine e assicurano la visibilita' del finanziamento
dell'Unione per mezzo dell'emblema dell'UE e della dicitura
«finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU» in tutte le
attivita' di comunicazione a livello di progetto, assicurando la
pubblicazione delle procedure di attuazione sul portale
italiadomani.gov.it e prevedendo altresi' il riferimento a Misura,
Componente, Investimento del PNRR. I destinatari ottemperano altresi'
ai sensi dell'art. 18 del regolamento (UE) 2021/241 circa
l'attuazione di misure atte a contribuire alla parita' di genere e
alle pari opportunita' per tutti, come pure all'integrazione di tali
obiettivi.
7. L'attuazione delle sperimentazioni e' svolta secondo la
disciplina tecnica per la sicurezza del trasporto ferroviario con
treni alimentati a idrogeno e la definizione di normative, standard e
procedure di sicurezza per la distribuzione ed il trasporto su gomma,
definite dalle competenti Autorita' anche a seguito delle attivita'
del Gruppo di lavoro costituito dalla Struttura tecnica di missione
per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta
sorveglianza del Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, con la presenza di componenti delle competenti
articolazioni ministeriali, dell'Agenzia nazionale per la sicurezza
delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali
(ANSFISA) e del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno.
8. In attuazione della previsione dell'art. 2, comma 6-bis, del
decreto-legge 32 maggio 2021, n. 77, convertito con la legge 29
luglio 2021, n. 108, un importo pari ad almeno il 40 per cento delle
risorse di cui al comma 1, e' destinato al finanziamento di
interventi da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, tenendo conto
dell'effettiva sussistenza della domanda.
9. L'attuazione degli investimenti di cui al presente decreto,
soggetti alla procedura di notifica ai sensi dell'art. 108, paragrafo
3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e' subordinata
alla previa autorizzazione della Commissione europea.