IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV della direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni» ed in particolare l'art. 4, comma 2 e gli articoli 14, 16 e 17; Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari; Considerato che, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 266/16 del 13 ottobre 2022 e' pubblicato il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1931 della commissione del 10 ottobre 2022 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Scalogno di Romagna» (IGP). Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il relativo disciplinare di produzione modificato affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale: Provvede: alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della IGP «Scalogno di Romagna» nella stesura risultante a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 266/16 del 13 ottobre 2022 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1931 della Commissione del 10 ottobre 2022. I produttori che intendono porre in commercio la IGP «Scalogno di Romagna» sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia. Roma, 14 ottobre 2022 Il dirigente: Cafiero