IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  successive
modifiche ed integrazioni, recante «Norme  generali  sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle  pubbliche  amministrazioni»  ed  in
particolare l'art. 4, comma 2 e gli articoli 14, 16 e 17; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di  qualita'  dei  prodotti
agricoli e alimentari; 
  Considerato che, nella Gazzetta  ufficiale  dell'Unione  europea  L
266/16 del 13 ottobre 2022 e' pubblicato il regolamento di esecuzione
(UE)  2022/1931  della  commissione  del  10  ottobre  2022   recante
approvazione di una modifica non minore del disciplinare di  un  nome
iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle
indicazioni geografiche protette «Scalogno di Romagna» (IGP). 
  Ritenuto che  sussista  l'esigenza  di  pubblicare  nella  Gazzetta
Ufficiale della  Repubblica  italiana  il  relativo  disciplinare  di
produzione  modificato  affinche'  le  disposizioni   contenute   nel
predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes  sul
territorio nazionale: 
 
                              Provvede: 
 
  alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di  produzione  della
IGP «Scalogno di Romagna» nella stesura risultante  a  seguito  della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  L  266/16
del 13 ottobre 2022 del  regolamento  di  esecuzione  (UE)  2022/1931
della Commissione del 10 ottobre 2022. 
  I produttori che intendono porre in commercio la IGP  «Scalogno  di
Romagna»  sono  tenuti  al  rispetto  dell'allegato  disciplinare  di
produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa  vigente
in materia. 
 
    Roma, 14 ottobre 2022 
 
                                                Il dirigente: Cafiero