IL MINISTRO 
                     DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la
ripresa  e  la  resilienza,  con  lo  scopo  principale  di  mitigare
l'impatto economico e sociale della pandemia da Coronavirus  rendendo
l''economia e la societa'  europea  piu'  sostenibile,  resiliente  e
preparata alle sfide e alle opportunita' della  transizione  verde  e
digitale; 
  Visto la comunicazione della Commissione  europea  (2022/C  80/01),
del 18 febbraio 2021, recante «Disciplina  in  materia  di  aiuti  di
Stato  a  favore  del  clima,  dell'ambiente  e  dell'energia  2022»,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione  europea  del  18
febbraio 2022; 
  Vista la comunicazione della Commissione  (2021/C  58/01),  del  18
febbraio 2021, recante «Orientamenti  tecnici  sull'applicazione  del
principio  "non  arrecare  un  danno  significativo"  a   norma   del
regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»; 
  Vista la decisione di esecuzione  del  Consiglio  10160/21,  del  6
luglio 2021, relativa all'approvazione del Piano per la ripresa e  la
resilienza dell'Italia; 
  Visto  il  decreto  legislativo  3  marzo  2011,  n.  28,   recante
«Attuazione della  direttiva  2009/28/CE  sulla  promozione  dell'uso
dell'energia da  fonti  rinnovabili  recante  modifica  e  successiva
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE»; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme
in materia ambientale»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  4  marzo  2014,  n.  46,   recante
«Attuazione  della  direttiva  2010/75/UE  relativa  alle   emissioni
industriali (prevenzione e riduzione  integrate  dell'inquinamento)»,
che modifica il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2021/1119 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 30  giugno  2021,  che  istituisce  il  quadro  per  il
conseguimento  della  neutralita'  climatica  e   che   modifica   il
regolamento (CE) n. 401/2009  e  il  regolamento  (UE)  n.  2018/1999
(«Normativa europea sul clima»); 
  Visto il decreto legislativo  8  novembre  2021,  n.  199,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio,  dell'11  dicembre  2018,  sulla  promozione  dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili» e, in particolare: 
    a) l'art. 11 recante disposizioni sugli incentivi in  materia  di
biogas e produzione  di  biometano  che  ha  previsto,  fra  l'altro,
l'erogazione di uno specifico incentivo sul biometano immesso in rete
di  durata  e  valore  definiti  con  decreto  del   Ministro   della
transizione ecologica, prevedendo le condizioni di cumulabilita'  con
altre forme di sostegno; 
    b) l'art. 14 che, al comma 1, lettera b),  ha  previsto  che,  in
attuazione della misura Missione 2, Componente  2,  Investimento  1.4
«Sviluppo del biometano, secondo criteri  per  promuovere  l'economia
circolare», sono definiti criteri e  modalita'  per  la  concessione,
attraverso procedure competitive, di un contributo  a  fondo  perduto
sulle    spese    ammissibili    connesse    all'investimento     per
l'efficientamento, la riconversione parziale  o  totale  di  impianti
esistenti a biogas, per nuovi impianti di  produzione  di  biometano,
per la valorizzazione e la corretta gestione ambientale del digestato
e  dei  reflui  zootecnici,  per  l'acquisto  di  trattori   agricoli
alimentati esclusivamente a biometano; con il medesimo decreto,  sono
definite le condizioni di cumulabilita' con gli  incentivi  tariffari
di cui all'art. 11 e sono  dettate  disposizioni  per  raccordare  il
regime incentivante con quello  previsto  dal  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico 2 marzo 2018; 
    c) l'art. 13, comma 1,  lettera  b),  il  quale  prevede  che  la
verifica dei requisiti per l'ammissione agli incentivi  dei  progetti
di cui alla lettera a) puo' essere svolta  dal  Gestore  dei  servizi
energetici S.p.a. nell'ambito della medesima istruttoria prevista per
l'accesso ai meccanismi tariffari; 
  Visto il decreto legislativo  8  novembre  2021,  n.  210,  recante
«Attuazione della direttiva 2019/944/UE del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il  mercato
interno  dell'energia  elettrica  e   che   modifica   la   direttiva
2012/27/UE»; 
  Visto il Piano  nazionale  integrato  per  l'energia  e  il  clima,
inviato alla Commissione europea nel dicembre 2019; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  2020/2085   della
Commissione europea, del 14 dicembre 2020, che modifica  e  rettifica
il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  2018/2066  concernente  il
monitoraggio e la comunicazione delle  emissioni  di  gas  a  effetto
serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio; 
  Visto  l'allegato  alla  Decisione  di  esecuzione  del   Consiglio
relativa all'approvazione del piano per la ripresa  e  la  resilienza
dell'Italia,  ST  10160  2021  ADD  1  REV  2,  dell'8  luglio  2021,
concordato dal gruppo dei consiglieri finanziari,  sulla  base  della
proposta della Commissione COM(2021) 344, e in particolare la Riforma
2 - «Nuova normativa per la promozione della produzione e del consumo
di gas rinnovabile» e la  scheda  specifica  dell'Investimento  1.4 -
«Sviluppo  del  biometano   secondo   criteri   per   la   promozione
dell'economia circolare», appartenente alla Missione 2, Componente  2
(M2C2) - Transizione energetica e mobilita' sostenibile; 
  Visto il Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (di  seguito
«PNRR»), di cui  e'  stata  approvata  la  valutazione  positiva  con
decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del  13  luglio  2021  e
notificata all'Italia dal Segretariato  generale  del  Consiglio  con
nota LT161/21 del 14 luglio 2021; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 2021/2106  della  Commissione
europea, del 28 settembre 2021, che integra il  regolamento  (UE)  n.
2021/241, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati
del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza; 
  Visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo
e del Consiglio,  del  18  luglio  2018,  che  stabilisce  le  regole
finanziarie  applicabili  al  bilancio  generale   dell'Unione,   che
modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013,
n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014  e
la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom)  n.
966/2012; 
  Visto il regolamento  (UE)  n.  2020/2094  del  Consiglio,  del  14
dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione  europea  per
la ripresa, a sostegno  alla  ripresa  dell'economia  dopo  la  crisi
COVID-19; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  286,  recante
«Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di  monitoraggio
e  valutazione  dei   costi,   dei   rendimenti   e   dei   risultati
dell'attivita'  svolta  dalle  amministrazioni  pubbliche,  a   norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo
unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali  a   norma
dell'art. 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2011,  n.  123,  recante
«Riforma dei controlli di regolarita' amministrativa  e  contabile  e
potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa,  a
norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196»; 
  Visto il decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n.  101,  recante  «Misure
urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa
e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»; 
  Visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/1995 del Consiglio,  del
18 dicembre 1995, relativo alla  tutela  degli  interessi  finanziari
delle Comunita'; 
  Visto il regolamento (CE,  Euratom)  n.  2185/1996  del  Consiglio,
dell'11 dicembre 1996, relativo ai controlli  e  alle  verifiche  sul
posto effettuati dalla Commissione europea ai fini della tutela degli
interessi finanziari delle Comunita' europee contro le frodi e  altre
irregolarita'; 
  Vista la risoluzione del Comitato delle regioni (2014/C  174/01)  -
Carta della governance multilivello in Europa; 
  Viste le linee  guida  dell'Expert  group  on  European  structural
investment funds (EGESIF) per gli Stati  membri  sulla  strategia  di
audit per il periodo di programmazione 2014/2020  (EGESIF_14-0011-02)
del 27 agosto 2015; 
  Vista la nota EGESIF_14-0021-00 del 16 giugno 2014, Valutazione dei
rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate; 
  Vista la direttiva (UE)  2015/849  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del
sistema  finanziario  a  fini  di  riciclaggio  o  finanziamento  del
terrorismo,  che  modifica  il  regolamento  (UE)  n.  648/2012   del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  e  che  abroga  la  direttiva
2005/60/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio  e  la  direttiva
2006/70/CE della Commissione; 
  Considerato l'art. 22, paragrafo 2,  lettera  d),  del  regolamento
(UE) n. 2021/241 che, in materia di tutela degli interessi finanziari
dell'Unione, prevede l'obbligo in capo agli Stati membri  beneficiari
del dispositivo  per  la  ripresa  e  la  resilienza  di  raccogliere
categorie standardizzate di dati, tra cui il/i nome/i, il/i cognome/i
e la data di nascita del/dei titolare/i effettivo/i del  destinatario
dei fondi o  appaltatore,  ai  sensi  dell'art.  3,  punto  6,  della
direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio; 
  Visto il decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.  159,  recante
«Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,  nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione  antimafia,  a  norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  29  luglio  2021,   n.   108,   recante
«Governance del Piano nazionale di  rilancio  e  resilienza  e  prime
misure  di  rafforzamento  delle  strutture   amministrative   e   di
accelerazione e snellimento delle procedure»; 
  Considerato che l'art. 2, comma 6-bis, del decreto-legge n. 77  del
2021 stabilisce che «Le amministrazioni di cui al comma 1 dell'art. 8
assicurano che, in sede di definizione delle procedure di  attuazione
degli interventi del PNRR, almeno  il  40  per  cento  delle  risorse
allocabili     territorialmente,     anche     attraverso      bandi,
indipendentemente  dalla  fonte  finanziaria  di   provenienza,   sia
destinato  alle  regioni  del  Mezzogiorno,   salve   le   specifiche
allocazioni territoriali gia' previste nel PNRR»; 
  Considerato, altresi', che, nell'ambito dell'attuazione della M2C2,
Investimento 1.4, del PNRR, non risulta tecnicamente  applicabile  la
previsione della destinazione alle regioni del  Mezzogiorno  del  40%
delle risorse allocabili di cui al citato art. 2,  comma  6-bis,  del
decreto-legge n. 77 del 2021, per la parte della misura relativa alla
riconversione  degli  impianti  agricoli  di  produzione  di  biogas,
essendo questi ultimi dislocati per la stragrande  maggioranza  (83%)
nel Nord Italia; 
  Considerato, inoltre, che tale requisito di riserva  non  e'  stato
espressamente   previsto   con   riferimento   alla   misura   M2-C2,
Investimento  1.4,  del  PNRR,  per  la  parte  riguardante  i  nuovi
impianti,  e  che,  pertanto,  eventuali   ipotesi   di   premialita'
differenziate,  per  base  territoriale,  in  asta,   non   sarebbero
compatibili con la comunicazione  della  Commissione  europea  2022/C
80/01; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio
2021 di individuazione delle  amministrazioni  centrali  titolari  di
interventi previsti nel PNRR, di cui all'art. 8 del decreto-legge  n.
77 del 2021; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  15
luglio 2021 che individua gli obiettivi iniziali, intermedi e  finali
determinati per ciascun programma, intervento e  progetto  del  Piano
complementare, nonche' le relative modalita' di monitoraggio; 
  Visto il decreto  del  Ministro  della  transizione  ecologica,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze  29  novembre
2021, relativo alla istituzione dell'Unita' di Missione per  il  PNRR
presso il Ministero della transizione ecologica ai sensi dell'art.  8
del citato decreto-legge n. 77 del 2021; 
  Vista la  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante  «Disposizioni
ordinamentali  in  materia  di  pubblica   amministrazione»   e,   in
particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai sensi  del  quale  «Gli  atti
amministrativi  anche  di   natura   regolamentare   adottati   dalle
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, che dispongono  il  finanziamento  pubblico  o
autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento  pubblico,  sono
nulli in assenza dei corrispondenti codici di  cui  al  comma  1  che
costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»; 
  Vista  la  delibera   del   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce  la
normativa attuativa della riforma del CUP; 
  Visto il decreto-legge 24  aprile  2014,  n.  66,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,  che,  al  fine  di
assicurare l'effettiva tracciabilita' dei pagamenti  da  parte  delle
pubbliche   amministrazioni   prevede   l'apposizione   del    codice
identificativo di gara (CIG) e del Codice  unico  di  progetto  (CUP)
nelle fatture elettroniche ricevute; 
  Visto il decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure per
il  rafforzamento  della  capacita'  amministrativa  delle  pubbliche
amministrazioni funzionale  all'attuazione  del  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  6
agosto 2021, di assegnazione delle risorse finanziarie  previste  per
l'attuazione degli interventi del PNRR e ripartizione di traguardi  e
obiettivi per scadenze semestrali  di  rendicontazione  che,  per  la
realizzazione della  misura  M2C2 -  I1.4  «Sviluppo  del  biometano,
secondo criteri per promuovere l'economia circolare» assegna (Tabella
A) al Ministero della transizione ecologica l'importo complessivo  di
euro 1.923.400.000; 
  Ritenuto che del predetto importo totale di euro 1.923.400.000, una
somma  pari  a  euro  1.730.400.000  euro   sia   da   destinare   al
finanziamento dei seguenti interventi: 
    a) sostenere la realizzazione di nuovi impianti per la produzione
di biometano; 
    b) riconvertire  e  migliorare  l'efficienza  degli  impianti  di
biogas agricoli esistenti verso la  produzione  di  biometano  per  i
trasporti, il settore industriale e il  riscaldamento.  Il  biometano
deve essere  conforme  ai  criteri  stabiliti  dalla  direttiva  (UE)
2018/2001 sulle energie rinnovabili (direttiva RED II)  affinche'  la
misura  possa  rispettare  il  principio  «non  arrecare   un   danno
significativo» e i pertinenti requisiti di cui all'allegato VI,  nota
8, del regolamento (UE) n. 2021/241; 
  Ritenuto che la restante parte  delle  somme  di  cui  sopra  debba
essere  destinata  all'attuazione  della  misura  M2C2-I1.4  per   la
realizzazione di interventi di economia  circolare,  da  disciplinare
con apposito decreto ai sensi degli articoli 11, comma 1 e 14,  comma
1, lettera b), del decreto legislativo n. 199 del 2021; 
  Considerato che le citate  previsioni  del  PNRR  individuano  come
vincoli per l'accesso ai contributi il rispetto di specifici  criteri
di sostenibilita' delle biomasse utilizzate, il rispetto  di  criteri
di tutela ambientale e in materia di emissioni inquinanti; 
  Visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione  europea
SWD(2014)179 final, del 28 maggio 2014, sulla «Metodologia comune per
la valutazione degli aiuti di Stato» per orientamenti sulla redazione
di un piano di valutazione; 
  Considerati i principi trasversali previsti dal  PNRR,  quali,  tra
l'altro,  il  principio  del  contributo  all'obiettivo  climatico  e
digitale (c.d. tagging), il principio di parita' di genere, l'obbligo
di protezione e valorizzazione dei  giovani  ed  il  superamento  del
divario territoriale; 
  Considerati gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e
milestone e degli obiettivi  finanziari  stabiliti  nel  PNRR  e,  in
particolare: 
    a)  il  target  M2C2-4  che  prevede,  nell'ambito  della  misura
M2C2-I1.4, entro il 31 dicembre 2023, lo sviluppo della produzione di
biometano da  impianti  nuovi  e  riconvertiti  fino  ad  almeno  0,6
miliardi  di  m³.  Il  biometano  deve  essere  conforme  ai  criteri
stabiliti dalla direttiva (UE) 2018/2001  sulle  energie  rinnovabili
(direttiva RED II) affinche' la misura possa rispettare il  principio
«non arrecare un danno significativo» e i pertinenti requisiti di cui
all'allegato  VI,  nota  8,  del  regolamento  (UE)  n.  2021/241.  I
produttori  di  biocarburanti  e  biometano  gassosi  devono  fornire
certificati  (prove  di  sostenibilita')  rilasciati  da   valutatori
indipendenti, come disposto dalla direttiva RED II; 
    b)  il  target  M2C2-5  che  prevede,  nell'ambito  della  misura
M2C2-I1.4, entro il 30 giugno 2026, lo sviluppo della  produzione  di
biometano da  impianti  nuovi  e  riconvertiti  fino  ad  almeno  2,3
miliardi  di  m³.  Il  biometano  deve  essere  conforme  ai  criteri
stabiliti dalla direttiva (UE) 2018/2001  sulle  energie  rinnovabili
(direttiva RED II) affinche' la misura possa rispettare il  principio
«non arrecare un danno significativo» e i pertinenti requisiti di cui
all'allegato  VI,  nota  8,  del  regolamento  (UE)  n.  2021/241.  I
produttori di biocarburanti e biometano gassosi  e  di  biocarburanti
devono fornire certificati (prove di  sostenibilita')  rilasciati  da
valutatori indipendenti, come disposto dalla direttiva RED II; 
  Considerato che l'allegato 1 agli Operational Arrangment associa ai
suddetti target il seguente meccanismo di verifica:  «a)  elenco  dei
certificati  di  completamento  rilasciati  in  conformita'  con   la
legislazione  nazionale;  b)  report  di  un  ingegnere  indipendente
approvato dal ministero competente, compresa la  giustificazione  che
le specifiche tecniche del progetto (o dei progetti)  sono  in  linea
con la descrizione dell'investimento e  dell'obiettivo  del  CID;  c)
valutazione specifica  del  principio  Do  No  Significant  Harm  che
include  riferimenti  ai  testi  che  dimostrano  il   rispetto   del
principio»; 
  Vista la comunicazione della Commissione europea  (2014/C  249/01),
recante «Orientamenti sugli aiuti di Stato per il  salvataggio  e  la
ristrutturazione  di  imprese   non   finanziarie   in   difficolta',
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 31 luglio
2014; 
  Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178 e, in  particolare,  l'art.
1, comma 1042, ai sensi del quale con uno o piu' decreti del Ministro
dell'economia  e  delle   finanze   sono   stabilite   le   procedure
amministrativo-contabili per la gestione  delle  risorse  di  cui  ai
commi da 1037 a 1050, nonche' le modalita' di  rendicontazione  della
gestione del Fondo di cui al comma 1037; 
  Visto altresi' l'art. 1, comma 1043, secondo periodo, della  citata
legge n. 178 del 2020, ai sensi del quale, al fine di  supportare  le
attivita' di gestione,  di  monitoraggio,  di  rendicontazione  e  di
controllo delle componenti  del  Next  Generation  EU,  il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema
informativo; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  15
settembre 2021, adottato ai sensi  dell'art.  1,  comma  1044,  della
citata legge n. 178 del 2020, in cui sono definite le  modalita',  le
tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione
finanziaria,  fisica  e  procedurale  relativa  a  ciascun   progetto
finanziato nell'ambito del PNRR, nonche' dei milestone e target degli
investimenti e delle  riforme  e  di  tutti  gli  ulteriori  elementi
informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione  alla
Commissione europea; 
  Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato del Ministero dell'economia e  delle  finanze  del  14  ottobre
2021, n. 21 recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) -
Trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei  progetti
PNRR»; 
  Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze  del
29 ottobre 2021, n. 25, avente ad oggetto «Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR) - Rilevazione periodica  avvisi,  bandi  e  altre
procedure di attivazione degli investimenti»; 
  Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze  del
14 dicembre 2021, n. 31, avente ad oggetto «Rendicontazione  PNRR  al
31  dicembre  2021  -  Trasmissione  dichiarazione  di   gestione   e
check-list relativa a milestone e target»; 
  Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato del Ministero dell'economia e delle  finanze  del  30  dicembre
2021, n. 32, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza - Guida
operativa per  il  rispetto  del  principio  di  non  arrecare  danno
significativo all'ambiente (DNSH)»; 
  Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato del Ministero dell'economia e delle  finanze  del  31  dicembre
2021, n.  33,  recante  «Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza
(PNRR) - Nota di chiarimento sulla circolare del 14 ottobre 2021,  n.
21 - Trasmissione delle istruzioni  tecniche  per  la  selezione  dei
progetti PNRR - addizionalita', finanziamento complementare e obbligo
di assenza del c.d. doppio finanziamento»; 
  Visto il protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle
finanze e la Guardia di finanza del 17 dicembre 2021 con  l'obiettivo
di implementare la reciproca collaborazione e garantire  un  adeguato
presidio di legalita' a tutela delle risorse del PNRR; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice
dei contratti pubblici»; 
  Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato del Ministero dell'economia e  delle  finanze  del  18  gennaio
2022, n. 4, che chiarisce alle amministrazioni titolari  dei  singoli
interventi le modalita', le condizioni e i criteri in base  ai  quali
le stesse possono imputare nel relativo quadro economico i costi  per
il  personale  da  rendicontare  a  carico  del  PNRR  per  attivita'
specificatamente  destinate  a  realizzare  i  singoli   progetti   a
titolarita' - art. 1, comma 1, del decreto-legge n.  80  del  2021  -
Indicazioni attuative»; 
  Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato del Ministero dell'economia e  delle  finanze  del  24  gennaio
2022, n. 6, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) -
Servizi di assistenza tecnica  per  le  amministrazioni  titolari  di
interventi e soggetti attuatori del PNRR»; 
  Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato del Ministero dell'economia e delle  finanze  del  10  febbraio
2022, n. 9 recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza  (PNRR) -
Trasmissione delle istruzioni tecniche per la redazione  dei  sistemi
di gestione e controllo delle amministrazioni  centrali  titolari  di
interventi del PNRR»; 
  Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 29 aprile 2022,
n. 21, recante «Piano nazionale di  ripresa  e  resilienza  (PNRR)  e
Piano nazionale per gli investimenti complementari -  Chiarimenti  in
relazione al riferimento alla  disciplina  nazionale  in  materia  di
contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli
interventi PNRR e PNC»; 
  Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 21 giugno 2022,
n. 27, recante  «Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNRR)
- Monitoraggio delle misure PNRR»; 
  Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 4 luglio  2022,
n. 28, recante «Controllo di regolarita' amministrativa  e  contabile
dei rendiconti di contabilita' ordinaria e di contabilita'  speciale.
Controllo di regolarita' amministrativa e  contabile  sugli  atti  di
gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative»; 
  Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 luglio 2022,
n. 29, recante «Procedure finanziarie PNRR»; 
  Vista la nota circolare prot. n.  62671  del  19  maggio  2022  del
Ministero della transizione ecologica,  Dipartimento  dell'unita'  di
missione per il piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza,  recante
«PNRR - Procedura di verifica di coerenza programmatica,  conformita'
al PNRR delle iniziative MiTE finanziate dal Piano»; 
  Vista la nota circolare prot. n.  62625  del  19  maggio  2022  del
Ministero della transizione ecologica,  Dipartimento  dell'unita'  di
missione per il piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza,  recante
«PNRR - Indicazioni e  trasmissione  format  per  l'attuazione  delle
misure»; 
  Vista la nota circolare prot. n.  62711  del  19  maggio  2022  del
Ministero della transizione ecologica,  Dipartimento  dell'unita'  di
missione per il piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza,  recante
«PNRR  -  Politica  antifrode,  conflitto  di  interessi   e   doppio
finanziamento -  Indicazioni  nelle  attivita'   di   selezione   dei
progetti»; 
  Visto il decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  aprile   2021,   n.   55,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri» che, all'art. 2, comma  2,  ha  previsto  di  affidare  al
Ministero della transizione ecologica i compiti spettanti allo  Stato
relativi alle «agro-energie»; 
  Visto il regolamento del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
concerto con  i  Ministri  dell'economia  e  delle  finanze  e  delle
politiche agricole alimentari e forestali 31  maggio  2017,  n.  115,
recante «Disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli
aiuti di Stato»; 
  Visto il decreto del Ministro per le disabilita' 9  febbraio  2022,
recante «Direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme
e misure  in  materia  di  disabilita'»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2022; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  18  maggio
2018,   recante   «Aggiornamento   della   regola    tecnica    sulle
caratteristiche chimico-fisiche e sulla presenza di altri  componenti
nel gas  combustibile  da  convogliare»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2018; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare  e  con  il  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali  2  marzo  2018,  recante  «Disposizioni  in   materia   di
promozione  dell'uso  del  biometano  e  degli  altri   biocarburanti
avanzati  nel  settore  dei  trasporti»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2018, (nel seguito: decreto ministeriale
2 marzo 2018), il cui schema di  aiuto  e'  stato  approvato  con  la
decisione della Commissione europea C(2018) 1379 final del  1°  marzo
2018; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 5
dicembre 2013, recante «Modalita'  di  incentivazione  del  biometano
immesso nella rete  del  gas  naturale»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2013, e, in particolare,  l'art.  2,
recante le condizioni per la connessione alle  reti  di  trasporto  e
distribuzione del gas naturale; 
  Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 10  ottobre
2014, recante «Aggiornamento delle condizioni, dei  criteri  e  delle
modalita' di attuazione dell'obbligo  di  immissione  in  consumo  di
biocarburanti compresi quelli avanzati»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 250 del 27 ottobre 2014; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, di concerto con  il  Ministro  dello  sviluppo
economico 14 novembre 2019, che istituisce il  Sistema  nazionale  di
certificazione  della  sostenibilita'   dei   biocarburanti   e   dei
bioliquidi,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  279  del  28
novembre 2019 (nel seguito: decreto ministeriale 14 novembre 2019); 
  Vista la comunicazione del 18 maggio  2022,  della  Commissione  al
Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio,  al  Comitato
economico e sociale europeo e al Comitato delle  regioni  COM  (2022)
230 final, sul Piano REPowerEU in  cui  e'  previsto  l'obiettivo  di
incrementare la produzione di biometano a 35 miliardi di m³ entro  il
2030 rispetto ai 17 miliardi di m³ che erano previsti dalla  proposta
del pacchetto «Pronti per il 55%» (Fit for 55); 
  Considerato il Piano d'azione contenuto nel documento di lavoro dei
servizi della Commissione europea che accompagna la comunicazione COM
(2022) 230 final del 18 maggio 2022, in cui la Commissione propone di
affrontare i  principali  ostacoli  all'aumento  della  produzione  e
dell'uso di biometano sostenibile e di facilitarne l'integrazione nel
mercato interno del gas dell'UE nei modi seguenti: 
    a) istituendo un partenariato industriale  per  il  biogas  e  il
biometano  per  dare  impulso  alla  catena  del   valore   dei   gas
rinnovabili; 
    b) adottando misure supplementari per incoraggiare  i  produttori
di biogas a creare comunita' energetiche; 
    c) fornendo incentivi per passare dal biogas al biometano; 
    d) promuovendo l'adattamento e l'adeguamento delle infrastrutture
esistenti e  la  realizzazione  di  nuove  infrastrutture  per  poter
trasportare piu' biometano attraverso la rete del gas dell'UE; 
    e)  colmando  le  lacune  in  materia  di  ricerca,  sviluppo   e
innovazione; 
    f) facilitando l'accesso ai finanziamenti e mobilitando fondi  UE
nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa, della politica  di
coesione, del dispositivo per la ripresa  e  la  resilienza  e  della
politica agricola comune. 
  Considerato che il biometano di produzione  nazionale  in  coerenza
con quanto previsto dalla citata comunicazione COM (2022)  230  final
puo'  costituire  un  elemento  importante  per  la  sicurezza  degli
approvvigionamenti e, in ottica di  completa  decarbonizzazione,  uno
strumento  per  la  copertura  con  fonti  rinnovabili   di   settori
difficilmente elettrificabili o anche hard to abate; 
  Ritenuto  quindi,  in  attuazione   del   sopra   indicato   quadro
programmatico e normativo nazionale ed europeo e  in  attuazione  del
PNRR, di dover definire un quadro organico di riforma delle misure di
incentivo  per  lo  sviluppo  del  biometano,  secondo   criteri   di
promozione dell'economia  circolare,  attraverso  la  definizione  di
incentivi alla produzione di biometano immesso nella  rete  del  gas,
ottenuto da nuovi impianti e dalla riconversione di impianti a biogas
agricoli esistenti; 
  Vista la nota prot. n. 100234 del 10 agosto  2022  della  Direzione
generale  gestione  finanziaria,  monitoraggio,   rendicontazione   e
controllo (DG GEFIM) del Dipartimento dell'Unita' di missione per  il
piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza  del   Ministero   della
transizione ecologica, con la quale e'  stata  espressa  la  positiva
valutazione circa la coerenza programmatica e  conformita'  normativa
al PNRR e la conferma della relativa disponibilita' finanziaria; 
  Vista la decisione della Commissione  europea  C(2022)  5831  final
dell'8 agosto 2022 con la quale la medesima Commissione ha deciso  di
non sollevare obiezioni nei confronti del presente provvedimento,  in
quanto considerato  compatibile  con  il  mercato  interno  ai  sensi
dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c) del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto, in  attuazione  dell'art.  11,  comma  1  e
dell'art. 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 199 del
2021, ha la finalita' di sostenere la produzione di biometano immesso
nella rete del gas naturale, in coerenza con le  misure  di  sostegno
agli  investimenti  previsti  dal  Piano  nazionale  di   ripresa   e
resilienza nell'ambito della Missione 2, Componente  2,  Investimento
1.4  -  «Sviluppo  del  biometano,  secondo  criteri  per  promuovere
l'economia circolare», per un ammontare complessivo  pari  a  1.730,4
milioni di euro. 
  2. Ai fini di cui al comma 1, il presente decreto reca disposizioni
per la definizione degli incentivi al biometano  immesso  nella  rete
del  gas  naturale  e  prodotto,  nel  rispetto  dei   requisiti   di
sostenibilita' previsti dalla direttiva 2018/2001/UE, da impianti  di
nuova realizzazione alimentati  da  matrici  agricole  e  da  rifiuti
organici o da impianti per la produzione di  elettricita'  da  biogas
agricolo oggetto di riconversione. 
  3. Accedono agli incentivi di cui al presente decreto gli  impianti
per i quali gli interventi di cui al comma 2 non sono  stati  avviati
prima della pubblicazione della graduatoria  ai  sensi  dell'art.  5,
comma 2, secondo periodo e  che  completano  la  realizzazione  delle
opere ammesse a finanziamento ed entrano in  esercizio  entro  il  30
giugno 2026. Ai  fini  del  presente  decreto  e  conformemente  alla
comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, gli  interventi
di cui al comma 2 si intendono  avviati  al  momento  dell'assunzione
della prima obbligazione che  rende  un  investimento  irreversibile,
quale, a titolo esemplificativo,  quella  relativa  all'ordine  delle
attrezzature ovvero all'avvio dei lavori di  costruzione.  L'acquisto
di terreni e le opere propedeutiche quali l'ottenimento di permessi e
lo svolgimento di studi  preliminari  di  fattibilita'  non  sono  da
considerarsi come avvio dei lavori relativi agli interventi di cui al
comma 2. 
  4. Non e' consentito l'accesso agli incentivi di  cui  al  presente
decreto: 
    a) alle imprese in difficolta' secondo la definizione di  cui  al
punto 20 della comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01; 
    b) ai soggetti richiedenti per i quali ricorre una delle cause di
esclusione di cui all'art. 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016; 
    c) ai soggetti che beneficiano  del  regime  di  cui  al  decreto
ministeriale 2 marzo 2018. 
  5. Nel caso di impresa nei confronti della quale penda un ordine di
recupero per effetto di una decisione della Commissione  europea  che
abbia dichiarato illegali e incompatibili con il mercato interno  uno
o  piu'  incentivi  erogati  nei  confronti  dell'impresa   medesima,
l'accesso agli incentivi  di  cui  al  presente  decreto  e'  sospeso
finche' tale impresa non abbia rimborsato o versato l'importo  totale
dell'aiuto illegittimo e  incompatibile,  inclusi  gli  interessi  di
recupero.