IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto l'art. 43 del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  recante
«Misure  urgenti  in  materi  di  salute,  sostegno   al   lavoro   e
all'economia, nonche' di  politiche  sociali  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19»,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dall'art. 60,  comma  3,
del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per
il sostegno e il rilancio  dell'economia»,  che  ha  istituito  nello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il «Fondo
per la salvaguardia  dei  livelli  occupazionali  e  la  prosecuzione
dell'attivita' d'impresa» (Fondo), con una dotazione di  300  milioni
di euro per l'anno 2020; 
  Considerato, altresi', che il comma 5 del medesimo art. 43  demanda
a un decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  sentito  il
Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  la  definizione  dei
criteri e delle modalita' di gestione e di funzionamento  del  Fondo,
delle procedure per l'accesso ai relativi interventi,  con  priorita'
alle domande che impattano maggiormente sui profili  occupazionali  e
sullo  sviluppo  del  sistema  produttivo  e  dei  criteri   per   la
definizione  dello   stato   di   difficolta'   economico-finanziaria
funzionale all'accesso al Fondo; 
  Vista la comunicazione della Commissione recante gli  «Orientamenti
sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti  per  il
finanziamento del rischio» (2014/C 19/04); 
  Vista la successiva comunicazione della Commissione europea recante
gli «Orientamenti sugli aiuti di Stato  destinati  a  promuovere  gli
investimenti per il finanziamento del rischio» (2021/C 508/01); 
  Vista la comunicazione della Commissione  recante  la  «nozione  di
aiuto di Stato di cui all'art. 107, paragrafo  1,  del  trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea» (2016/C 262/01); 
  Vista la comunicazione della Commissione recante gli  «Orientamenti
sugli aiuti di Stato per il  salvataggio  e  la  ristrutturazione  di
imprese non finanziarie in difficolta'» (2014/C 249/01); 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art.  4,  comma  4,  lettera  c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  29  ottobre
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 309 del 14  dicembre  2020,  volto  a  definire  i  criteri  e  le
modalita' di gestione e di funzionamento del Fondo, le procedure  per
l'accesso ai relativi interventi, i criteri per la definizione  dello
stato di difficolta' economico-finanziaria funzionale all'accesso  al
Fondo, adottato ai  sensi  del  richiamato  art.  43,  comma  5,  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34; 
  Ritenuto opportuno introdurre modifiche  alle  modalita'  operative
del Fondo, volte a perseguire una maggiore efficacia dello strumento,
anche   attraverso   specificazioni   nella   definizione   dell'iter
procedurale nonche'  l'incremento  degli  investimenti  attuabili  in
favore delle imprese beneficiarie, e ad  orientare  l'intervento  del
Fondo stesso verso situazioni  di  difficolta'  economico-finanziaria
aventi profili occupazionali maggiormente rilevanti; 
  Sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Modifiche al decreto del Ministro 
              dello sviluppo economico 29 ottobre 2020 
 
  1. Al decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  29  ottobre
2020,  richiamato  nelle  premesse,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) all'art. 1, comma  1,  dopo  la  lettera  b)  e'  aggiunta  la
seguente: «b-bis) "Comunicazione 2016/C 262/01"  :  la  comunicazione
della Commissione recante la  "nozione  di  aiuto  di  Stato  di  cui
all'art. 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea" ;»; 
    b)  il  comma  2  dell'art.  3  e'   sostituito   dal   seguente:
«Nell'ambito della convenzione di  cui  al  comma 1  e'  previsto  il
rimborso, posto a carico delle risorse finanziarie di cui all'art. 4,
delle spese e  dei  costi  di  gestione  effettivamente  sostenuti  e
documentati dal soggetto gestore, entro il limite massimo annuo dell'
1 (uno) per cento delle medesime  risorse  finanziarie.  A  decorrere
dall'annualita' 2024 il predetto limite massimo annuo e' applicato al
valore netto  delle  partecipazioni  in  portafoglio,  acquisite  con
risorse finanziarie del Fondo,  nonche'  degli  eventuali  contributi
erogati ai sensi del  Capo  III.  Le  modalita'  di  quantificazione,
rendicontazione e liquidazione delle spese e dei  costi  di  gestione
sostenuti dal soggetto gestore sono disciplinate dalla convenzione di
cui al comma 1.»; 
    c) il comma 3 dell'art. 3 e' eliminato; 
    d) all'art. 4, comma 2, dopo le parole «in quello del  Ministero»
sono aggiunte le seguenti «dello sviluppo economico»; 
    e) all'art. 5: 
      1. al comma 1, le parole «, hanno avviato un  confronto  presso
la struttura per la crisi  d'impresa  del  Ministero  dello  sviluppo
economico e» sono soppresse; 
      2. al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le  seguenti
parole: «e hanno un numero di dipendenti, comprensivo dei  lavoratori
a termine, degli apprendisti e dei lavoratori con contratto di lavoro
subordinato a tempo parziale, superiore a venti»; 
      3. dopo il comma 1, e' inserito il seguente «1-bis. Ai fini  di
cui al comma 1,  lettere  a)  e  b),  il  numero  dei  dipendenti  e'
calcolato sulla base dell'attestazione  della  denuncia  contributiva
relativa al mese antecedente alla data di presentazione della domanda
di accesso al Fondo o, alternativamente, come  media  tra  la  citata
attestazione di denuncia  contributiva  e  le  analoghe  attestazioni
relative al medesimo mese dei due anni precedenti.»; 
      4. al comma 4, dopo la lettera  c)  e'  aggiunta  la  seguente:
«c-bis) soggette a partecipazione di controllo da parte dello Stato o
di Enti pubblici.»; 
    f) all'art. 7, comma 2, le  parole  «10  milioni  di  euro»  sono
sostituite dalle seguenti: «30 milioni di euro,  fatto  salvo  quanto
previsto all'art. 17»; 
    g) il comma 1 dell'art. 8 e' sostituito dal  seguente:  «Ai  fini
dell'accesso al Fondo, l'impresa  proponente  trasmette  al  soggetto
gestore, al Ministero e alla struttura per  la  crisi  d'impresa  una
specifica  istanza,   recante,   tra   l'altro,   indicazioni   circa
l'eventuale intervenuto avvio di un confronto presso la struttura per
la crisi d'impresa del Ministero dello sviluppo economico, alla quale
e' tenuta  ad  allegare  il  programma  di  ristrutturazione  di  cui
all'art.  6  nonche'  ogni  ulteriore   documentazione   utile   alla
valutazione del medesimo. Lo  schema  della  predetta  istanza  e  le
modalita' di presentazione della medesima sono resi  disponibili  nel
sito internet del soggetto gestore e  del  Ministero  dello  sviluppo
economico.»; 
    h) all'art. 9, comma 2, dopo la parola «nonche'» sono aggiunte le
seguenti «, limitatamente alle imprese che hanno  presentato  istanza
di accesso al Fondo ai sensi dell'art. 8, comma 1,» e,  in  fine,  e'
aggiunto il seguente periodo «La struttura  per  la  crisi  d'impresa
puo',  altresi',  segnalare  al  soggetto  gestore  e  al  Ministero,
nell'ambito  dei  confronti   avviati,   situazioni   che   rivestono
particolare  rilevanza   dal   punto   di   vista   industriale   e/o
occupazionale ai fini di  una  piu'  efficace  e  celere  azione  del
Fondo.»; 
    i) il comma 5 dell'art. 9 e' sostituito dal seguente: «In caso di
esito positivo delle valutazioni, il soggetto gestore da'  tempestiva
comunicazione al Ministro dello sviluppo economico, trasmettendo  una
dettagliata  scheda  informativa  che  rappresenti  compiutamente  la
struttura dell'operazione di intervento  del  Fondo  anche  sotto  il
profilo  finanziario.  Decorso  il  termine  di venti  giorni   dalla
suddetta  comunicazione,  salvo  che  il  Ministro   dello   sviluppo
economico non ravvisi motivi ostativi all'approvazione del  programma
in relazione alla rilevanza strategica ovvero all'impatto sui profili
occupazionali e sullo sviluppo del sistema  produttivo,  il  soggetto
gestore  adotta  una  delibera  di  approvazione  del  programma   di
ristrutturazione.  Analogamente,  il  soggetto  gestore   adotta   la
delibera di approvazione qualora,  antecedentemente  alla  decorrenza
del termine  dei venti  giorni  di  cui  al  precedente  periodo,  il
Ministro dello sviluppo economico comunichi  di  non  ravvisare,  per
quanto di propria competenza, motivi ostativi.»; 
    j) all'art. 9, dopo il comma 5, e' inserito il seguente: «6.  Nel
caso in cui  le  verifiche  si  concludano  con  esito  negativo,  il
soggetto gestore provvede a trasmettere al Ministero  dello  sviluppo
economico la comunicazione di delibera negativa»; 
    k) all'art. 10, comma  1,  dopo  le  parole  «rappresentante  del
Ministero» sono aggiunte le seguenti «dello sviluppo economico»; 
    l) all'art. 13, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
      «2-bis. In alternativa a quanto previsto dal comma 2, il  Fondo
puo' intervenire anche in assenza del contemporaneo  investimento  di
operatori privati indipendenti, a condizione che: 
        a) l'operazione sia di aumento  di  capitale  e  non  preveda
acquisto di quote da soci preesistenti o apporti  diversi  da  quelli
per cassa; 
        b) almeno uno dei soci preesistenti partecipi all'aumento  di
capitale con una quota del 50 (cinquanta) per cento dello stesso; 
        c)  il  valore  della  societa'  antecedente  all'aumento  di
capitale sia determinato mediante fairness  opinion  prodotta  da  un
advisor  incaricato  dal  Fondo,  che  tenga  anche  conto   di   una
valutazione, effettuata sulla base  di  una  metodologia  comunemente
accettata quale il tasso interno di rendimento o  il  valore  attuale
netto, del rendimento dell'investimento ovvero  di  una  comparazione
parametrica (benchmarking) dell'investimento medesimo; 
        d) l'operazione avvenga a condizioni di parita' (pari  passu)
con gli altri investitori.»; 
      «2-ter La partecipazione acquisita ai  sensi  del  comma  2-bis
deve essere: 
        a) acquisita, gestita e dismessa  dal  soggetto  gestore  nel
rispetto  delle  pertinenti   condizioni   previste   dal   "criterio
dell'operatore in un'economia di mercato" di cui  alla  Comunicazione
2016/C 262/01; 
        b) di minoranza; 
        c) detenuta per un arco temporale non superiore a 5  (cinque)
anni.»; 
    m) all'art. 13, comma  4,  dopo  la  parola  «investimenti»  sono
aggiunte le seguenti: «e da dividendi  relativi  alle  partecipazioni
detenute»; 
    n) all'art. 14, comma  4,  dopo  la  parola  «investimenti»  sono
aggiunte le seguenti: «e da dividendi  relativi  alle  partecipazioni
detenute»; 
    o) all'art. 17, comma 1, le parole  «10  milioni  di  euro»  sono
sostituite dalle seguenti: «30 milioni di euro, ovvero di 10  milioni
di euro per gli interventi in favore di PMI attuati  nell'ambito  del
regime di aiuti di cui all'art. 19, comma 1,»; 
    p) all'art. 19, comma 1, dopo le  parole  "grandi  imprese"  sono
inserite le seguenti: «ovvero per le  PMI  qualora  sia  previsto  un
intervento del Fondo di importo superiore a 10 milioni di euro».