IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122  che,  all'art.  11
detta disposizioni in materia di controllo della spesa sanitaria; 
  Visto l'art. 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che  introduce
misure di razionalizzazione  della  spesa  per  acquisti  di  beni  e
servizi in ambito sanitario e, in particolare, il comma 1, lettera c)
ed il comma 2, in materia  di  tetto  di  spesa  per  l'acquisto  dei
dispositivi medici; 
  Visto l'art. 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  e  successive
modificazioni, che introduce misure di razionalizzazione e  riduzione
della spesa sanitaria,  e,  in  particolare,  l'art.  15,  comma  13,
lettere a), b) e f), che ha  rideterminato  il  tetto  di  spesa  per
l'acquisto di dispositivi medici al 4,9% del livello di finanziamento
per l'anno 2013 e nella misura del 4,8% a decorrere dall'anno 2014; 
  Visto l'art. 1, comma 131, lettera  b),  della  legge  24  dicembre
2012, n. 228, che ha ridefinito il tetto di spesa per  l'acquisto  di
dispositivi medici, fissandolo al 4,8% per l'anno 2013 e, a decorrere
dall'anno 2014, al 4,4%; 
  Visto il decreto del Ministro  della  salute  del  15  giugno  2012
recante «Nuovi modelli di  rilevazione  economica  "Conto  economico"
(CE) e "Stato patrimoniale" (SP) delle aziende del Servizio sanitario
nazionale» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 luglio 2012,  Serie
generale n. 159, supplemento ordinario n. 144; 
  Visto l'art.  9-ter  del  decreto-legge  19  giugno  2015,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2015,  n.  125,
come modificato al comma 8 dall'art. 1, comma  557,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145 che prevede, in particolare: 
    al comma 1, lettera  b):  «al  fine  di  garantire,  in  ciascuna
regione, il rispetto del tetto di spesa regionale per  l'acquisto  di
dispositivi  medici,  fissato,  coerentemente  con  la   composizione
pubblico-privata dell'offerta, con  accordo  in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro  il  15  settembre
2015 e da aggiornare con cadenza biennale, fermo restando il tetto di
spesa nazionale fissato al 4,4  per  cento,  gli  enti  del  Servizio
sanitario  nazionale  sono  tenuti  a  proporre   ai   fornitori   di
dispositivi medici una rinegoziazione dei contratti in essere (...)»; 
    al comma  8:  «Il  superamento  del  tetto  di  spesa  a  livello
nazionale e regionale di cui al comma 1, lettera b),  per  l'acquisto
di dispositivi medici, rilevato sulla base del fatturato di  ciascuna
azienda al lordo dell'IVA e'  dichiarato  con  decreto  del  Ministro
della salute, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, entro il 30 settembre  di  ogni  anno.  La  rilevazione  per
l'anno 2019 e' effettuata entro il 31 luglio 2020  e,  per  gli  anni
successivi, entro  il  30  aprile  dell'anno  seguente  a  quello  di
riferimento,  sulla  base  dei  dati  risultanti  dalla  fatturazione
elettronica, relativi all'anno solare di riferimento. Nell'esecuzione
dei contratti, anche in essere, e' fatto obbligo  di  indicare  nella
fatturazione elettronica in modo separato il  costo  del  bene  e  il
costo del servizio»; 
    al comma 9: «L'eventuale superamento del tetto di spesa regionale
di cui al comma 8, come  certificato  dal  decreto  ministeriale  ivi
previsto, e' posto a carico delle aziende fornitrici  di  dispositivi
medici per una quota complessiva pari al 40 per cento nell'anno 2015,
al 45 per cento  nell'anno  2016  e  al  50  per  cento  a  decorrere
dall'anno 2017. Ciascuna azienda fornitrice  concorre  alle  predette
quote di ripiano in misura pari all'incidenza percentuale del proprio
fatturato sul totale della spesa per l'acquisto di dispositivi medici
a carico del Servizio sanitario regionale. Le  modalita'  procedurali
del ripiano sono definite, su proposta del  Ministero  della  salute,
con apposito accordo in sede di Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano; 
  Considerato che il previgente testo del citato comma 8,  in  vigore
fino al 31 dicembre 2018, disponeva che  «Con  decreto  del  Ministro
della salute, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  da  adottare  entro  il  30  settembre  di  ogni  anno,  e'
certificato in via provvisoria l'eventuale superamento del  tetto  di
spesa a livello nazionale e regionale di cui al comma 1, lettera  b),
per  l'acquisto  di  dispositivi  medici,  sulla  base  dei  dati  di
consuntivo relativi all'anno precedente,  rilevati  dalle  specifiche
voci  di  costo  riportate  nei  modelli  di  rilevazione   economica
consolidati regionali CE, di cui al decreto del Ministro della salute
15 giugno 2012, pubblicato nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, salvo conguaglio da  certificare
con  il  decreto  da  adottare  entro  il  30   settembre   dell'anno
successivo,  sulla  base  dei  dati  di   consuntivo   dell'anno   di
riferimento»; 
  Considerato, pertanto, che per gli anni 2015-2018 il calcolo  dello
scostamento della spesa rispetto al tetto deve essere effettuato  con
riferimento ai dati rilevati nei  modelli  di  rilevazione  economica
consolidati regionali  CE,  facendo  cosi'  riferimento  al  disposto
normativo  di  cui  al  previgente  comma  8  dell'art.   9-ter   del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, rimasto in  vigore  fino  a  tutto
l'anno 2018; 
  Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle  finanze  di
concerto con il Ministero della salute del 19  febbraio  2016  (prot.
0001341-P-19/02/2016 del Ministero della salute - DGSIS)  ad  oggetto
«Fatture elettroniche riguardanti dispositivi  medici  -  Indicazioni
operative per l'applicazione delle  disposizioni  previste  dall'art.
9-ter, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78»; 
  Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle  finanze  di
concerto con il Ministero della salute  del  21  aprile  2016  (prot.
0003251-P-21/04/2016 del Ministero della salute  -DGSIS)  ad  oggetto
«Fatture elettroniche riguardanti dispositivi  medici  -  Indicazioni
operative per l'applicazione delle  disposizioni  previste  dall'art.
9-ter,  comma  6,  del  decreto-legge  19  giugno  2015,  n.   78   -
Integrazione della nota del 19 febbraio 2016»; 
  Vista la circolare del Ministero della salute del 29  luglio  2019,
prot. n. 22413, con la quale e' stata promossa  una  riconciliazione,
da parte degli enti del SSN, tra il fatturato dei  singoli  fornitori
relativo ai dispositivi medici ed i valori contabilizzati nel modello
CE di ciascun anno 2015-2018; 
  Tenuto conto che la  suddetta  attivita'  ha  comportato  un  lungo
contradditorio  con  le  regioni  e  le  province  autonome  teso   a
riconciliare i  dati  di  fatturato  con  quelli  risultanti  dai  CE
consolidati regionali iscritti alla voce «BA0210»; 
  Visto l'Accordo sancito lo Stato, le regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano,  in  data  7  novembre  2019  (rep.  atti  n.
181/CSR) sulla proposta del  Ministero  della  salute  di  attuazione
dell'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n.  78  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, che individua i
criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di
dispositivi medici fissato al 4,4 per cento del fabbisogno  sanitario
regionale standard, e le modalita' procedurali di individuazione  del
superamento dei tetti di spesa regionali per  gli  anni  2015,  2016,
2017 e 2018; 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze,  6  luglio  2022,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, Serie  generale  n.  216,
che certifica il superamento  del  tetto  di  spesa  dei  dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016,  2017
e 2018, quantificando altresi' la quota  complessiva  di  ripiano,  a
livello regionale, da porre a carico  delle  aziende  fornitrici  dei
dispositivi medici per i medesimi anni; 
  Visto l'art. 18, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n.  115,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142,
che stabilisce quanto segue:  All'art.  9-ter  del  decreto-legge  19
giugno 2015, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2015, n. 125, dopo il comma 9, e' aggiunto il seguente: 
    «9-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'ultimo periodo del
comma 9 e limitatamente al  ripiano  dell'eventuale  superamento  del
tetto di spesa regionale per  gli  anni  2015,  2016,  2017  e  2018,
dichiarato con il decreto del Ministro della salute di  concerto  con
il Ministro dell'economia e delle finanze  di  cui  al  comma  8,  le
regioni e le province autonome definiscono con proprio provvedimento,
da adottare entro novanta giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del
predetto decreto  ministeriale,  l'elenco  delle  aziende  fornitrici
soggette  al  ripiano  per  ciascun  anno,  previa   verifica   della
documentazione contabile anche per il tramite degli enti del servizio
sanitario regionale.  Con  decreto  del  Ministero  della  salute  da
adottarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di
cui al primo periodo, sono adottate le linee guida propedeutiche alla
emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali. Le regioni e le
province autonome effettuano le conseguenti iscrizioni  sul  bilancio
del settore sanitario 2022 e, in sede di verifica da parte del tavolo
di  verifica  degli  adempimenti  regionali  di   cui   all'art.   12
dell'Intesa tra il Governo, le regioni  e  le  province  autonome  di
Trento  e  di  Bolzano,  del  23  marzo   2005,   ne   producono   la
documentazione a supporto. Le aziende fornitrici assolvono ai  propri
adempimenti in ordine ai versamenti in favore delle singole regioni e
province  autonome  entro  trenta  giorni  dalla  pubblicazione   dei
provvedimenti regionali e provinciali. Nel caso  in  cui  le  aziende
fornitrici  di  dispositivi  medici  non  adempiano  all'obbligo  del
ripiano  di  cui  al  presente  comma,  i  debiti  per  acquisti   di
dispositivi medici delle singole regioni e province  autonome,  anche
per il tramite degli  enti  del  servizio  sanitario  regionale,  nei
confronti  delle  predette  aziende  fornitrici   inadempienti   sono
compensati fino a concorrenza dell'intero ammontare. A  tal  fine  le
regioni e le province autonome trasmettono annualmente  al  Ministero
della salute apposita relazione attestante i recuperi effettuati, ove
necessari.»; 
  Preso atto, pertanto, in luogo  dell'accordo  previsto  dall'ultimo
periodo del comma 9, dell'art.  9-ter  del  decreto-legge  19  giugno
2015, n. 78, di dover provvedere, con  decreto  del  Ministero  della
salute da adottarsi d'intesa con la Conferenza delle regioni e  delle
province autonome entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del
decreto ministeriale 6 luglio 2022, all'adozione  delle  linee  guida
propedeutiche  alla  emanazione   dei   provvedimenti   regionali   e
provinciali  previsti  nel  richiamato  art.   18,   comma   1,   del
decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, riferiti agli anni 2015, 2016,
2017 e 2018; 
  Acquisita l'intesa dalla Conferenza delle regioni e delle  province
autonome il 14 settembre 2022; 
  Acquisita  l'intesa  sancita  dalla  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1.  Con  il  presente  decreto  sono  adottate   le   linee   guida
propedeutiche  alla  emanazione   dei   provvedimenti   regionali   e
provinciali previsti dall'art.  18,  comma  1,  del  decreto-legge  9
agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21
settembre 2022, n. 142, con i quali sono definiti gli  elenchi  delle
aziende fornitrici di dispositivi  medici  soggette  al  ripiano  per
ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018.