IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, recante
«Incentivi all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego, in
attuazione dell'art. 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144»
e successive modifiche e integrazioni;
Visto l'art. 8, comma 7, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
Visto l'art. 1, comma 420, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Visto l'art. 2, comma 2-quater, del decreto-legge 23 ottobre 2008,
n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008,
n. 201;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e, in particolare,
l'art. 7-bis, che ha sostituito il capo III del titolo I del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 185, recante «Misure in favore dello
sviluppo dell'imprenditorialita' in agricoltura e del ricambio
generazionale»;
Visto, in particolare, l'art. 10-ter, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 185 del 2000, secondo cui con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono
stabiliti, nei limiti delle risorse di cui all'art. 10-quater del
medesimo decreto legislativo e nei limiti fissati dall'Unione
europea, i criteri e le modalita' di concessione delle agevolazioni
previste dal citato capo III del titolo I del decreto legislativo 21
aprile 2000, n. 185;
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18
dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de
minimis»;
Visto il regolamento (UE) n. 972/2020 della Commissione del 2
luglio 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto
concerne il periodo di applicazione, che viene prorogato fino al 31
dicembre 2023;
Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25
giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento (CE) n.
1857/2006 della Commissione;
Visto il regolamento (UE) n. 2008/2020 della Commissione dell'8
dicembre 2020 che modifica, tra l'altro, il periodo di applicazione
del regolamento (UE) n. 702/2014 prorogandolo fino al 31 dicembre
2022;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
del 18 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del
31 ottobre 2007 di modifica del decreto 28 dicembre 2006, concernente
«Trasferimento delle risorse per l'imprenditorialita' giovanile in
agricoltura da Sviluppo Italia S.p.a. a ISMEA»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 18 gennaio 2016 recante «Misure in favore
dell'autoimprenditorialita' in agricoltura e del ricambio
generazionale», emanato in attuazione dell'art. 10-ter, comma 1, del
citato decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e modificato dal
successivo decreto del 28 febbraio 2018;
Visto il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, recante
«Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno»;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» e, in
particolare, l'art. 43-quater, comma 1, che al fine di contrastare la
perdita di liquidita' delle imprese dovuta alla diffusione del
COVID-19, ha modificato l'art. 10, comma 1, del decreto legislativo
21 aprile 2000, n. 185, prevedendo che in tutto il territorio
nazionale, in alternativa ai mutui agevolati, possa essere concesso
un contributo a fondo perduto fino al trentacinque per cento della
spesa ammissibile nonche' mutui agevolati, a un tasso pari a zero, di
importo non superiore al sessanta per cento della spesa ammissibile;
Considerato l'art. 43-quater, comma 2, del summenzionato
decreto-legge, secondo cui con decreto del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, sono dettate le misure di attuazione
del medesimo articolo al fine di assicurare, in particolare, la
compatibilita' delle disposizioni di cui al comma 1 con le
agevolazioni previste a legislazione vigente dall'art. 10 del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 185, in modo da garantire l'assenza di
oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
del 20 aprile 2021, recante «Misure in favore
dell'autoimprenditorialita' giovanile in agricoltura», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell'8 giugno 2021, n. 135, che ha abrogato
il precedente decreto del 18 gennaio 2016, gia' modificato dal
decreto del 28 febbraio 2018;
Visto l'art. 1, comma 523, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2021, n. 310, che ha
modificato le disposizioni del titolo I, Capo III, del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e, in particolare, ha disposto che
le disposizioni del citato Capo III sono dirette a sostenere in tutto
il territorio nazionale le imprese agricole a prevalente o totale
partecipazione giovanile o femminile, a favorire il ricambio
generazionale in agricoltura e a sostenere lo sviluppo attraverso
migliori condizioni per l'accesso al credito;
Visto l'art. 1, comma 524, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
secondo cui «Alle agevolazioni previste dal titolo I, capo III, del
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, come modificato dal comma
523 in favore delle imprese agricole a prevalente o totale
partecipazione femminile sono destinate le risorse del fondo rotativo
per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile in agricoltura,
di cui all'art. 1, comma 506, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
incrementate per l'anno 2022 di ulteriori 5 milioni di euro»;
Ritenuto necessario adeguare il citato decreto del 20 aprile 2021
alle nuove disposizioni di legge;
Vista la nota prot. n. 11335 del 13 giugno 2022 che comunica
l'assenso del Ministero dell'economia e delle finanze all'ulteriore
corso del provvedimento;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti
definizioni:
a) «ISMEA»: Istituto di servizi per il mercato agricolo
alimentare;
b) «regolamento»: regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione
del 25 giugno 2014;
c) «decreto legislativo»: decreto legislativo 21 aprile 2000, n.
185;
d) «ESL»: equivalente sovvenzione lordo, di cui all'art. 2, punto
20, del regolamento.