IL MINISTRO DELL'INTERNO Vista la legge 22 dicembre 1973, n. 903, integrata dalla legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante norme sull'istituzione del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica e nuova disciplina dei relativi trattamenti pensionistici; Vista la richiesta prodotta ai sensi dell'art. 5 della legge medesima dall'Istituto Buon Samaritano, con sede in Trani (Barletta-Andria-Trani), ente di culto diverso dal cattolico non dotato di personalita' giuridica ai sensi della legge n. 1159/1929, rappresentato legalmente dal prof. Francesco Barile; Considerato che al rappresentante legale di cui si tratta compete il rilascio delle certificazioni ai sensi dell'art. 5, comma 3 punto 2, della legge 22 dicembre 1973, n. 903; Visto il verbale in data 29 luglio 2022 relativo alle intese raggiunte, ai termini dell'art. 5, comma 2, della medesima legge n. 903/1973, con il rappresentante legale dell'Istituto Buon Samaritano; Decreta: Art. 1 E' data applicazione alla legge 22 dicembre 1973, n. 903, integrata dalla legge 23 dicembre 1999, n. 488, nei riguardi dei ministri di culto dell'Istituto Buon Samaritano, con sede in Trani (Barletta-Andria-Trani), con le modalita' previste dalla legge stessa. Sono ministri di culto per il predetto istituto: 1) Vescovi e Pastori aventi le seguenti funzioni, prerogative ed attribuzioni: difendere la fede cristiana, svolgere la pubblica evangelizzazione quotidiana per l'edificazione culturale cristiana, la catechesi biblica e qualsiasi attivita' complementare alla propagazione della fede; officiare le solenni celebrazioni liturgiche cristiane comunitarie; amministrare i sacramenti e celebrare le esequie; erogare l'assistenza pastorale per la cura delle anime nel territorio assegnato al fine di migliorare il benessere spirituale e lo stile di vita; 2) Diaconi missionari aventi le seguenti funzioni e prerogative: svolgere la pubblica evangelizzazione quotidiana per l'edificazione culturale cristiana, la catechesi biblica e qualsiasi attivita' complementare alla propagazione della fede; realizzare le attivita' socio-assistenziali di solidarieta' cristiana per le persone in fragilita' socio-economica; 3) Colportori missionari aventi le seguenti funzioni e prerogative: svolgere la pubblica evangelizzazione quotidiana itinerante per l'edificazione culturale cristiana attraverso la distribuzione di pubblicazioni di ispirazione biblica oltreche' realizzare azioni di proselitismo e qualsiasi attivita' complementare alla propagazione della fede.