IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista la legge  costituzionale  31  gennaio  1963,  n.  1,  recante
«Statuto  speciale  della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia»   e,   in
particolare l'articolo 4; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea»,  e   in
particolare l'articolo 32; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50  «Codice  dei
contratti pubblici», e in particolare l'articolo 2; 
  Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo  65  dello
Statuto speciale; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri  adottata  nella
riunione del 16 settembre 2022; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto  con  i
Ministri delle infrastrutture e della  mobilita'  sostenibili,  dello
sviluppo economico e dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
              Funzioni in materia di contratti pubblici 
 
  1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia disciplina  con  legge
regionale, nel rispetto della normativa dell'Unione europea  e  delle
norme legislative  fondamentali  di  riforma  economico-sociale,  ivi
comprese quelle che stabiliscono  i  livelli  minimi  di  regolazione
richiesti dal diritto dell'Unione europea in  materia  di  appalti  e
concessioni, le procedure di aggiudicazione e i  contratti  pubblici,
compresa la fase della loro esecuzione, relativi a lavori, servizi  e
forniture ai sensi dell'articolo 4, primo comma, numeri 1), 1 bis)  e
9) della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1,  attenendosi  al
predetto principio di cui all'articolo 32, comma 1, lettera c), della
legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni. 
  2. Con la legge di cui al comma 1,  e  nel  rispetto  degli  stessi
limiti ivi previsti,  possono  essere  previsti  interventi  atti  ad
agevolare la partecipazione agli appalti  pubblici  delle  piccole  e
medie  imprese  (PMI),  in  quanto  importanti  fonti  di  competenze
imprenditoriali, d'innovazione e di occupazione. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 3 ottobre 2022 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Draghi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
 
                                  Gelmini, Ministro  per  gli  affari
                                  regionali e le autonomie 
 
                                  Giovannini,     Ministro      delle
                                  infrastrutture  e  della  mobilita'
                                  sostenibili 
 
                                  Giorgetti, Ministro dello  sviluppo
                                  economico 
 
                                  Franco,  Ministro  dell'economia  e
                                  delle finanze 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  4   della   legge
          costituzionale 31 gennaio  1963,  n.  1  (Statuto  speciale
          della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia),  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 1 febbraio1963, n. 29: 
                «Art. 4. - In armonia  con  la  Costituzione,  con  i
          principi   generali   dell'ordinamento   giuridico    della
          Repubblica,  con  le  norme  fondamentali   delle   riforme
          economico-sociali e con gli obblighi  internazionali  dello
          Stato, nonche' nel rispetto degli interessi nazionali e  di
          quelli  delle  altre  Regioni,  la  Regione   ha   potesta'
          legislativa nelle seguenti materie: 
                  1) ordinamento degli Uffici e degli Enti dipendenti
          dalla Regione e stato giuridico ed economico del  personale
          ad essi addetto; 
                  1-bis)  ordinamento  degli  enti  locali  e   delle
          relative circoscrizioni; 
                  2) agricoltura e  foreste,  bonifiche,  ordinamento
          delle minime unita' culturali e  ricomposizione  fondiaria,
          irrigazione, opere di miglioramento  agrario  e  fondiario,
          zootecnia, ittica, economia montana, corpo forestale; 
                  3) caccia e pesca; 
                  4) usi civici; 
                  5) impianto e tenuta dei libri fondiari; 
                  6) industria, e commercio; 
                  7) artigianato; 
                  8) mercati e fiere; 
                  9) viabilita',  acquedotti  e  lavori  pubblici  di
          interesse locale e regionale; 
                  10) turismo e industria alberghiera; 
                  11) trasporti su funivie e linee  automobilistiche,
          tranviarie e filoviarie, di interesse regionale; 
                  12) urbanistica; 
                  13) acque minerali e termali; 
                  14) istituzioni culturali, ricreative  e  sportive:
          musei e biblioteche di interesse locale e regionale». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  32  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla  partecipazione
          dell'Italia  alla   formazione   e   all'attuazione   della
          normativa   e   delle   politiche   dell'Unione   europea),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  3  del  4  gennaio
          2013: 
                «Art. 32. - 1. Salvi gli specifici principi e criteri
          direttivi stabiliti dalla legge di delegazione europea e in
          aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da  attuare,  i
          decreti legislativi di cui all'art. 31  sono  informati  ai
          seguenti principi e criteri direttivi generali: 
                  a)  le  amministrazioni  direttamente   interessate
          provvedono all'attuazione dei decreti  legislativi  con  le
          ordinarie strutture amministrative,  secondo  il  principio
          della massima  semplificazione  dei  procedimenti  e  delle
          modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
          dei servizi; 
                  b) ai fini di  un  migliore  coordinamento  con  le
          discipline vigenti per i singoli settori interessati  dalla
          normativa  da  attuare,  sono  introdotte   le   occorrenti
          modificazioni alle discipline stesse, anche  attraverso  il
          riassetto e la semplificazione normativi con  l'indicazione
          esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i  procedimenti
          oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
          oggetto di delegificazione; 
                  c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
          europea  non  possono   prevedere   l'introduzione   o   il
          mantenimento di livelli di regolazione superiori  a  quelli
          minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'art.
          14, commi  24-bis,  24-ter  e  24-quater,  della  legge  28
          novembre 2005, n. 246; 
                  d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
          vigenti, ove necessario per assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle disposizioni dei decreti stessi. Le  sanzioni  penali,
          nei limiti,  rispettivamente,  dell'ammenda  fino  a150.000
          euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in  via
          alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
          ledano o espongano a pericolo interessi  costituzionalmente
          protetti. In tali casi sono previste: la pena  dell'ammenda
          alternativa all'arresto per le infrazioni che  espongano  a
          pericolo  o  danneggino  l'interesse  protetto;   la   pena
          dell'arresto  congiunta  a  quella  dell'ammenda   per   le
          infrazioni che rechino un danno  di  particolare  gravita'.
          Nelle   predette   ipotesi,   in   luogo   dell'arresto   e
          dell'ammenda, possono essere  previste  anche  le  sanzioni
          alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del  decreto
          legislativo  28  agosto  2000,  n.  274,  e   la   relativa
          competenza del giudice di pace. La sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro  e  non
          superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni  che
          ledono o espongono a pericolo interessi diversi  da  quelli
          indicati dalla presente  lettera.  Nell'ambito  dei  limiti
          minimi e  massimi  previsti,  le  sanzioni  indicate  dalla
          presente  lettera  sono  determinate  nella  loro  entita',
          tenendo   conto   della   diversa   potenzialita'    lesiva
          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
          astratto, di specifiche qualita' personali  del  colpevole,
          comprese  quelle  che  impongono  particolari   doveri   di
          prevenzione, controllo o vigilanza, nonche'  del  vantaggio
          patrimoniale che  l'infrazione  puo'  recare  al  colpevole
          ovvero alla persona  o  all'ente  nel  cui  interesse  egli
          agisce. Ove necessario per  assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste  inoltre  le  sanzioni  amministrative  accessorie
          della sospensione fino a sei mesi e, nei casi  piu'  gravi,
          della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
          da  provvedimenti  dell'amministrazione,  nonche'  sanzioni
          penali accessorie nei limiti stabiliti dal  codice  penale.
          Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
          cose  che  servirono  o  furono  destinate   a   commettere
          l'illecito amministrativo o il reato previsti dai  medesimi
          decreti legislativi,  nel  rispetto  dei  limiti  stabiliti
          dall'art. 240, terzo e quarto comma, del  codice  penale  e
          dall'art. 20 della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  e
          successive modificazioni. Entro i limiti di  pena  indicati
          nella  presente  lettera  sono  previste   sanzioni   anche
          accessorie identiche a quelle eventualmente gia'  comminate
          dalle leggi vigenti  per  violazioni  omogenee  e  di  pari
          offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
          decreti legislativi. Nelle materie  di  cui  all'art.  117,
          quarto   comma,    della    Costituzione,    le    sanzioni
          amministrative sono determinate dalle regioni; 
                  e) al recepimento di direttive o all'attuazione  di
          altri atti dell'Unione europea  che  modificano  precedenti
          direttive o atti gia'  attuati  con  legge  o  con  decreto
          legislativo si procede, se la  modificazione  non  comporta
          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
          corrispondenti  modificazioni  alla  legge  o  al   decreto
          legislativo di attuazione della direttiva o di  altro  atto
          modificato; 
                  f) nella redazione dei decreti legislativi  di  cui
          all'art. 31 si tiene conto  delle  eventuali  modificazioni
          delle direttive dell'Unione  europea  comunque  intervenute
          fino al momento dell'esercizio della delega; 
                  g)  quando  si   verifichino   sovrapposizioni   di
          competenze tra amministrazioni  diverse  o  comunque  siano
          coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali,  i
          decreti  legislativi  individuano,   attraverso   le   piu'
          opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
          sussidiarieta',  differenziazione,  adeguatezza   e   leale
          collaborazione e le competenze delle regioni e degli  altri
          enti   territoriali,   le   procedure   per   salvaguardare
          l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza,  la
          celerita',   l'efficacia   e   l'economicita'   nell'azione
          amministrativa e  la  chiara  individuazione  dei  soggetti
          responsabili; 
                  h) qualora non siano di ostacolo i diversi  termini
          di  recepimento,  vengono  attuate  con  un  unico  decreto
          legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
          che  comunque  comportano  modifiche  degli   stessi   atti
          normativi; 
                  i) e' assicurata  la  parita'  di  trattamento  dei
          cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri  Stati
          membri dell'Unione europea e non puo'  essere  previsto  in
          ogni  caso  un  trattamento   sfavorevole   dei   cittadini
          italiani.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  2   del   decreto
          legislativo 18 aprile 2016  n.  50  (Codice  dei  contratti
          pubblici), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19
          aprile 2016: 
                «Art. 2 (Competenze legislative di Stato,  regioni  e
          province autonome). -  1.  Le  disposizioni  contenute  nel
          presente  codice   sono   adottate   nell'esercizio   della
          competenza legislativa  esclusiva  statale  in  materia  di
          tutela della concorrenza, ordinamento civile, nonche' nelle
          altre materie cui e' riconducibile lo specifico contratto. 
                2. Le  Regioni  a  statuto  ordinario  esercitano  le
          proprie funzioni nelle materie di competenza  regionale  ai
          sensi dell'art. 117 della Costituzione. 
                3. Le  Regioni  a  statuto  speciale  e  le  Province
          autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  adeguano  la  propria
          legislazione  secondo  le  disposizioni   contenute   negli
          statuti e nelle relative norme di attuazione.». 
              -  Il   testo   dell'art.   65   della   citata   legge
          costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e' il seguente: 
                «Art. 65. -  Con  decreti  legislativi,  sentita  una
          Commissione paritetica di  sei  membri,  nominati  tre  dal
          Governo della Repubblica e  tre  dal  Consiglio  regionale,
          saranno stabilite  le  norme  di  attuazione  del  presente
          Statuto    e    quelle    relative     al     trasferimento
          all'Amministrazione regionale degli uffici statali che  nel
          Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite  alla
          Regione.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il testo dell'art. 4 della  legge  costituzionale
          31 gennaio 1963, n. 1 si veda nelle note alle premesse. 
              - Per il testo dell'art. 32  della  legge  24  dicembre
          2012, n. 234 si veda nelle note alle premesse.