IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e  delle
finanze 20 settembre  2004,  n.  245,  come  modificato  dal  decreto
ministeriale   n.   53   del   29   marzo   2012,    recante    norme
sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
pubblicato sul  sito  istituzionale  dell'Agenzia  (comunicazione  in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n.  140
del 17 giugno 2016); 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale
di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 con  decorrenza  in  pari
data; 
  Visto l'art. 48, comma 18, del decreto-legge 30 settembre 2003,  n.
269  succitato,  il  quale  prevede  che  «le  Aziende  farmaceutiche
versano, su apposito Fondo istituito presso l'Agenzia, un  contributo
pari al 5 per cento delle spese autocertificate decurtate delle spese
per il personale addetto»; 
  Visto l'art. 48, comma 19, lettera a) del  medesimo  decreto-legge,
il quale stabilisce che «Le risorse confluite nel  Fondo  di  cui  al
comma 18 sono destinate dall'Agenzia:  per  il  50  per  cento,  alla
costituzione di un  Fondo  nazionale  per  l'impiego,  a  carico  del
Servizio sanitario nazionale, di farmaci orfani per malattie  rare  e
di farmaci che rappresentano una speranza di cura,  in  attesa  della
commercializzazione, per particolari e gravi patologie»; 
  Visto, in particolare, l'art. 6 comma  2,  lettera  f),  del  sopra
citato decreto ministeriale 20 settembre 2004 n. 245,  ai  sensi  del
quale  il  consiglio  di  amministrazione  dell'AIFA  provvede   alla
ripartizione del Fondo di cui all'art. 48, comma 19, della  legge  di
riferimento, adottando le opportune direttive per il suo utilizzo; 
  Vista la delibera del consiglio di amministrazione  n.  51  del  15
settembre 2021, con cui e' stata approvata la ripartizione del  Fondo
5% per l'anno 2021; 
  Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'AIFA n.  58
del  26  ottobre  2021,  con  la  quale  e'   approvato  il  bilancio
preventivo per l'anno 2022 (budget 2022); 
  Vista la delibera del consiglio di amministrazione  n.  21  del  28
aprile 2022, con cui e' stato approvato il  bilancio  consuntivo  per
l'anno 2021; 
  Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, concernente  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni  ed
integrazioni; 
  Visto il documento recante «Criteri di accesso  al  Fondo  AIFA  5%
(decreto-legge n.  269/2003,  convertito  dalla  legge  n.  326/2003)
successivamente integrato dalla legge 10 novembre 2021 n.  175  sulla
cura delle malattie rare e procedure operative», pubblicato sul  sito
istituzionale dell'Agenzia in allegato al comunicato n.  673  del  30
novembre 2021; 
  Vista  la  determina  direttoriale  n.  131  del  28  marzo   2022,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2022,  recante
«Revoca e decadenza dell'autorizzazione al rimborso dei trattamenti a
valere sul Fondo 5%»; 
  Tenuto conto della circostanza che l'AIFA ha registrato, nel  corso
dell'ultimo triennio, un costante incremento delle istanze di accesso
al suddetto Fondo 5%, a fronte del  forte  decremento  delle  risorse
destinabili annualmente per le finalita' dello stesso Fondo; 
  Tenuto conto della necessita'  di  garantire,  in  un  contesto  di
limitatezza di risorse, la somministrazione dei farmaci a carico  del
Servizio sanitario nazionale a valere sul Fondo 5% nel rispetto della
tutela costituzionale del diritto alla salute e,  contemporaneamente,
di assicurare la sostenibilita'  della  spesa,  nonche'  l'efficienza
dell'azione amministrativa dell'Agenzia; 
  Considerato che per  semplificare  e  rendere  piu'  efficiente  la
presentazione e la gestione delle  istanze  di  accesso  al  suddetto
Fondo e' stato  realizzato  dall'Agenzia  un  nuovo  servizio  online
denominato «Gestionale Fondo 5%», attivo dal 1° luglio 2022; 
  Considerata,  quindi,  la  conseguente  necessita'  di   concludere
tempestivamente i procedimenti  avviati  prima  dell'attivazione  del
suddetto gestionale; 
  Considerato che, nelle  more  della  conclusione  del  processo  di
ricognizione  volto  a  definire  l'ammontare  effettivo  del  Fondo,
risultano pendenti alcune istanze di accesso allo stesso sulle  quali
non e' stato adottato il provvedimento definitivo di autorizzazione; 
  Considerato  che,  a  seguito   dell'attuazione   della   determina
direttoriale  n.  131/2022  sopra  richiamata  e'   stato   possibile
recuperare  a  bilancio  le  risorse  necessarie  e  sufficienti  per
concludere i suddetti procedimenti ancora pendenti; 
  Tenuto conto, altresi', della necessita' di definire  e  aggiornare
costantemente la capienza del  Fondo  5%  al  fine  di  garantire  la
sostenibilita'  economica  dello  stesso,  come   esplicitato   nella
richiamata determina direttoriale n. 131 del 28 marzo 2022; 
  Tenuto conto, inoltre, che il termine per  la  presentazione  delle
richieste di rimborso inizia a decorrere dalla data del provvedimento
definitivo; 
  Ritenuto,   pertanto,   opportuno   procedere    all'autorizzazione
cumulativa delle istanze di primo accesso al Fondo 5% per le quali la
documentazione  istruttoria  e'  completa  e   aggiornata,   valutate
positivamente nel corso dell'anno  2021  dal  Segretariato  dell'Area
pre-autorizzazione (APA); 
  Tenuto conto della necessita' di specificare il farmaco,  l'importo
di spesa e il periodo di terapia autorizzato per ciascun paziente; 
  Ritenuto, percio',  opportuno  predisporre  un  allegato  per  ogni
struttura ospedaliera per l'indicazione  dettagliata  degli  elementi
dell'autorizzazione per ciascun paziente; 
  Visto che i dati relativi alla salute  rientrano  nelle  «categorie
particolari di dati personali» di cui all'art. 9 paragrafo 1 del reg.
UE  2016/679,  per  i  quali  e'  previsto  un  espresso  divieto  di
diffusione, ossia  la  possibilita'  di  darne  «conoscenza  [...]  a
soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche  mediante  la  loro
messa a disposizione o consultazione», dall'art. 2-septies,  comma  8
del decreto legislativo n. 196/2003 recante il «Codice in materia  di
protezione dei dati personali», integrato con le modifiche introdotte
dal decreto legislativo n. 101/2018; 
  Ritenuto, pertanto,  di  pubblicare  solo  sul  sito  istituzionale
dell'Agenzia un estratto degli allegati summenzionati, privo dei dati
personali dei pazienti e contenente soltanto  gli  importi  di  spesa
autorizzati  per  ciascuna  istanza  di   accesso   e   l'indicazione
dell'istituzione richiedente; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' autorizzato il rimborso, nei limiti della disponibilita'  del
Fondo di cui all'art. 48, comma 19, lettera a) del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, e sulla  base  dei  preventivi  trasmessi  ed
acquisiti dall'Agenzia entro il 30  giugno  2022,  delle  istanze  di
primo accesso  al  Fondo  per  le  quali  il  Segretariato  dell'area
pre-autorizzazione ha espresso parere favorevole nel corso  dell'anno
2021, nel limite dell'importo di spesa per ciascun paziente  indicato
negli allegati al presente provvedimento, che ne costituiscono  parte
integrante. 
  2. Il rimborso di cui al comma precedente e'  effettuato  per  ogni
singolo paziente nei limiti della quantita' di medicinale acquistata,
effettivamente utilizzata e  documentata  successivamente  alla  data
della  richiesta,  per  il  periodo  di  terapia  per  il  quale   il
segretariato APA ha espresso parere favorevole, ovvero,  in  caso  di
interruzione  anticipata  del  trattamento,  nei  limiti  di   quanto
acquistato in relazione al periodo di effettiva somministrazione  del
medicinale.