IL DIRIGENTE DELLA PQAI 
             della Direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato  regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   recante   norme   sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo; 
  Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013  in  base
al quale le denominazioni di vini protette in virtu'  degli  articoli
51 e 54  del  regolamento  (CE)  n.  1493/1999  e  dell'art.  28  del
regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in  virtu'
del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la  commissione  le  iscrive  nel
registro delle denominazioni di origine protette e delle  indicazioni
geografiche protette dei vini; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del
17 ottobre 2018 che integra il  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande  di
protezione  delle  denominazioni  di   origine,   delle   indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel  settore  vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni  dell'uso,  le  modifiche
del disciplinare di produzione,  la  cancellazione  della  protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)   n.   2019/34   della
Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda le domande di protezione delle  denominazioni  di
origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni  tradizionali
nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione,  le  modifiche
del disciplinare di produzione, il registro  dei  nomi  protetti,  la
cancellazione della protezione  nonche'  l'uso  dei  simboli,  e  del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli; 
  Visto il decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165  concernente
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche» e successive integrazioni e modificazioni; 
  Vista la legge 7  luglio  2009,  n.  88  recante  disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008,  ed  in  particolare
l'art. 15; 
  Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante disciplina organica
della coltivazione della vite e della produzione e del commercio  del
vino; 
  Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238
relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine  e  le
indicazioni geografiche protette dei vini, che al  comma  12  prevede
l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano  stabilite
le condizioni per consentire ai consorzi di  tutela  di  svolgere  le
attivita' di cui al citato art. 41; 
  Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018  recante  disposizioni
generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi  di
tutela per le denominazioni di origine e le  indicazioni  geografiche
dei vini; 
  Visto il decreto dipartimentale 12  maggio  2010  n.  7422  recante
disposizioni  generali  in  materia  di  verifica   delle   attivita'
attribuite ai consorzi di tutela ai sensi  dell'art.  14,  comma  15,
della legge 21 dicembre 1999, n.  526  e  dell'art.  17  del  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
  Visto il decreto ministeriale 22 aprile 2013, n.  7046,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 104 del 6 maggio 2013, con  il  quale  e'  stato  riconosciuto  il
Consorzio tutela vini Asolo Montello ed attribuito per un triennio al
citato Consorzio di tutela  l'incarico  a  svolgere  le  funzioni  di
tutela, promozione, valorizzazione, informazione  del  consumatore  e
cura generale degli  interessi  relativi  alle  denominazioni  «Asolo
Prosecco», «Montello» e «Montello Asolo»; 
  Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010  n.
7422 che individua le modalita' per la verifica della sussistenza del
requisito della rappresentativita', effettuata con cadenza triennale,
dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 
  Considerato  che  lo  statuto  del  Consorzio  tutela  vini   Asolo
Montello, approvato da questa amministrazione, deve essere sottoposto
alla verifica  di  cui  all'art.  3,  comma  2,  del  citato  decreto
dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422; 
  Considerato inoltre che lo statuto del Consorzio tutela vini  Asolo
Montello, deve ottemperare alle disposizioni di cui alla legge n. 238
del 2016 ed al decreto ministeriale 18 luglio 2018; 
  Considerato altresi' che il Consorzio tutela  vini  Asolo  Montello
puo' adeguare il proprio statuto entro il termine  indicato  all'art.
3, comma 3 del decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422; 
  Considerato che nel citato statuto il Consorzio tutela  vini  Asolo
Montello  richiede  il  conferimento  dell'incarico  a  svolgere   le
funzioni di cui all'art. 41, comma 1 e  4  della  legge  12  dicembre
2016, n. 238 per le DOCG «Asolo Prosecco» e «Montello» e per  la  DOC
«Montello Asolo»; 
  Considerato  che  il  Consorzio  tutela  vini  Asolo  Montello   ha
dimostrato la rappresentativita' di cui al comma 1 e 4  dell'art.  41
della legge n. 238 del 2016 per le DOCG «Asolo Prosecco» e «Montello»
e per la DOC «Montello Asolo». Tale verifica e' stata eseguita  sulla
base delle attestazioni rilasciate con la nota prot. n.  6142  del  6
ottobre 2022 (prot. ufficio Pqai IV n. 503851  del  7  ottobre  2022)
dall'organismo  di  controllo,  Valoritalia  S.r.l.,  autorizzato   a
svolgere l'attivita' di controllo sulle citate denominazioni; 
  Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma  dell'incarico
al Consorzio tutela vini Asolo Montello a  svolgere  le  funzioni  di
promozione,  valorizzazione,  vigilanza,  tutela,  informazione   del
consumatore e cura generale degli  interessi,  di  cui  all'art.  41,
comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, per le denominazioni «Asolo
Prosecco», «Montello» e «Montello Asolo»; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  1. E' confermato  per  un  triennio,  a  decorrere  dalla  data  di
pubblicazione  del  presente  decreto,  l'incarico  concesso  con  il
decreto ministeriale 22 aprile 2013, n.  7046,  al  Consorzio  tutela
vini Asolo Montello, con sede legale in Montebelluna  (TV),  via  San
Gaetano, n. 35, a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione,
vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli
interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge  n.  238  del
2016, sulle DOCG «Asolo Prosecco» e «Montello» e sulla DOC  «Montello
Asolo». 
  2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo  di  rispettare  le
prescrizioni previste nel presente decreto e nel decreto ministeriale
22 aprile 2013,  n.  7046,  puo'  essere  sospeso  con  provvedimento
motivato ovvero revocato in caso di perdita  dei  requisiti  previsti
dalla legge n. 238 del 2016 e  dal  decreto  ministeriale  18  luglio
2018. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla  sua
pubblicazione. 
    Roma, 19 ottobre 2022 
 
                                                Il dirigente: Cafiero