IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo rurale
Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
Visto l'art. 60, paragrafo 2, del citato regolamento (UE) n.
1305/2013, che prevede che siano ammissibili al FEASR solamente le
spese sostenute per interventi decisi dall'Autorita' di gestione del
relativo programma;
Visto, in particolare, l'art. 65, paragrafo 3 del citato
regolamento (UE) n. 1305/2013, ai sensi del quale gli Stati membri si
accertano, per ciascun programma di sviluppo rurale, che siano stati
istituiti i relativi sistemi di gestione e di controllo in modo da
garantire una chiara ripartizione e separazione delle funzioni tra
l'autorita' di gestione e gli altri organismi;
Visto l'art. 66 del regolamento (UE) n. 1305/2013, ai sensi del
quale l'Autorita' di gestione puo' designare uno o piu' organismi
intermedi per provvedere alla gestione e all'esecuzione degli
interventi di sviluppo rurale, pur rimanendo pienamente responsabile
dell'efficiente e corretta gestione ed esecuzione delle proprie
funzioni e provvede affinche' l'organismo delegato possa disporre di
tutte le informazioni e i dati necessari all'espletamento del proprio
incarico;
Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, gestione e
monitoraggio della politica agricola comune;
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de
minimis»;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della
Commissione, del 17 luglio 2014, recante le modalita' di applicazione
del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di
controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalita';
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della
Commissione del 6 agosto 2014, recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la
gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui
controlli, le cauzioni e la trasparenza;
Visto il regolamento (UE) n. 2220/2020 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 dicembre 2020, che stabilisce alcune disposizioni
transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di
garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti
(UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto
riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il
regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la
distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;
Visto il Programma di sviluppo rurale nazionale - PSRN 2014-2022
(CCI 2014IT06RDNP001), approvato con decisione comunitaria
C(2015)8312 del 20 novembre 2015, modificato da ultimo con decisione
C(2021) 6136 del 16 agosto 2021 e, in particolare, le sottomisure
17.2 «Fondi di mutualizzazione per le avversita' atmosferiche, per le
epizoozie e le fitopatie, per le infestazioni parassitarie e per le
emergenze ambientali» e 17.3 «Strumenti per la stabilizzazione del
reddito», afferenti la Priorita' 3 «Promuovere l'organizzazione della
filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la
commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali
e la gestione dei rischi nel settore agricolo»;
Visto il finanziamento del FEASR al PSRN 2014-2022, di euro
48.500.000,00 per ciascuna delle sottomisure 17.2 e 17.3, con data
ultima per l'esecuzione delle spese al 31 dicembre 2025;
Considerato che, nel capitolo 13.4 del PSRN 2014-2022, e' indicato
l'importo di euro 2.000.000,00, relativo al regime «de minimis», per
il pagamento dei contributi sulle spese amministrative di
costituzione dei fondi di cui alle sottomisure 17.2 e 17.3;
Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, relativa al «Coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi
comunitari»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Norme in materia di
procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti
amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 7 marzo 2003, n. 38, recante «Disposizioni in
materia di agricoltura»;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, «Interventi
finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art. 1,
comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38»;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante
«Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre
2007, n. 244»;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante
«Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto interministeriale 31 maggio 2017, n. 115,
«Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro
nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6,
della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e
integrazioni», ed in particolare gli articoli 13, 15 e 17, inerenti
alle verifiche relative agli aiuti di Stato e le conseguenze
dell'inadempimento degli obblighi di utilizzo del registro nazionale
aiuti;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, «Codice in
materia di protezione dei dati personali», recante disposizioni per
l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n.
679/2016;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
dicembre 2019, n. 179, «Regolamento di riorganizzazione del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma
dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n.
132», cosi' come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri del 24 marzo 2020, n. 53;
Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2020, n. 9361300 che, da
ultimo e in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 5 dicembre 2019, adegua la struttura organizzativa del
Ministero con l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali
e delle relative competenze;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4
gennaio 2021 di conferimento dell'incarico di direttore generale
dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini;
Vista la direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali 24 febbraio 2022, n. 90017, recante gli indirizzi
generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per l'anno
2022;
Vista la direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e
internazionali e dello sviluppo rurale del 24 marzo 2022 n. 138295,
con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti
dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza
del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello
sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni
generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse
finanziarie;
Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162, relativo
alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020;
Considerato che l'AGEA, ai sensi dei decreti legislativi n.
165/1999 e n. 118/2000, e' individuata quale organismo pagatore ed in
quanto tale cura l'erogazione degli aiuti previsti dalle disposizioni
dell'Unione europea a carico del FEAGA e del FEASR ai sensi dell'art.
7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013;
Considerato il Piano di gestione dei rischi in agricoltura (PGRA)
approvato annualmente con decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali ai sensi del decreto legislativo 29
marzo 2004;
Visto il decreto ministeriale 5 maggio 2016, n. 10158, recante
disposizioni per il riconoscimento, la costituzione e la gestione dei
fondi di mutualizzazione che possono beneficiare del sostegno di cui
all'art. 36, paragrafo 1, lettere b), c) e d) del regolamento (UE) n.
1305/2013;
Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 2019, n. 1411, recante
«Procedure attuative per il riconoscimento della revoca dei soggetti
gestori di cui al decreto ministeriale 5 maggio 2016 e successive
modificazioni»;
Visto il decreto 19 luglio 2019, n. 29010 di approvazione della
metodologia di valutazione della ragionevolezza della spesa per le
quote di adesione alla copertura mutualistica - Sottomisure 17.2 e
17.3 del PSRN 2014-2022;
Visto il decreto ministeriale 10 marzo 2020, n. 2588 recante
«Disciplina del regime di condizionalita' ai sensi del regolamento
(UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze
dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo
rurale»;
Viste le «Linee guida sull'ammissibilita' delle spese relative allo
sviluppo rurale 2014-2020» approvate da ultimo con decreto
ministeriale 13 gennaio 2021, n. 14786;
Vista il decreto 26 luglio 2021, n. 340440, di approvazione della
Convenzione di delega 12 luglio 2021 sottoscritta dall'Autorita' di
gestione del PSRN 2014-2022 e da AGEA in qualita' di Organismo
intermedio, che disciplina i rapporti relativi all'affidamento delle
attivita' delegate per le sottomisure 17.2 e 17.3 del PSRN 2014-2022;
Considerato che la domanda di riconoscimento presentata dai
soggetti gestori al Mipaaf costituisce manifestazione di interesse
per l'accesso ai benefici delle predette sottomisure 17.2 e 17.3 ai
sensi dell'art. 2, comma 3, del sopracitato decreto 7 febbraio 2019;
Tenuto conto che nel PGRA sono individuate, tra l'altro, le
tipologie di spesa ammissibile per i Fondi di mutualita' e IST che
possono beneficiare del sostegno di cui all'art. 36, paragrafo 1,
lettere b) e d) del regolamento n. 1305/2013;
Tenuto conto della necessita' di procedere all'attuazione delle
sottomisure 17.2 e 17.3 del PSRN 2014-2022, con riferimento alle
spese amministrative di costituzione dei Fondi, stabilendo la
dotazione finanziaria in conformita' alle risorse indicate nel
Programma per tale tipologia di spesa;
Ritenuto altresi' opportuno che, le decisioni dell'Autorita' di
gestione in merito agli interventi ammissibili delle sottomisure 17.2
e 17.3, siano assunte con trasparenza e che tutti i potenziali
beneficiari possano esser resi edotti delle possibilita' previste dal
PSRN 2014-2022;
Decreta:
Art. 1
Approvazione dell'Avviso pubblico - invito a presentare proposte -
Spese amministrative di costituzione dei fondi - Sottomisure 17.2 e
17.3 del PSRN 2014/2022.
1. E' approvato l'allegato Avviso pubblico - invito a presentare
proposte inerenti le spese amministrative di costituzione dei fondi
ai sensi della sottomisura 17.2 - Fondi di mutualizzazione per le
avversita' atmosferiche, per le epizoozie e le fitopatie, per le
infestazioni parassitarie e per le emergenze ambientali e della
sottomisura 17.3 - Strumento per la stabilizzazione del reddito
settoriale di cui al PSRN 2014-2022. L'avviso ed i suoi allegati
formano parte integrante del presente decreto.