IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto-legge 17  maggio  2022,  n.  50,  recante  «Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,  produttivita'
delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia  di
politiche sociali e di crisi ucraina», convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 luglio 2022, n.  91  e,  in  particolare,  l'art.  18,
rubricato «Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi
ucraina»; 
  Visto il comma 1 del citato art. 18 del  decreto-legge  n.  50  del
2022 che, per l'anno 2022, istituisce, nello stato di previsione  del
Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 130
milioni di euro finalizzato a  far  fronte,  mediante  erogazione  di
contributi a fondo perduto, alle  ripercussioni  economiche  negative
per le imprese nazionali  derivanti  dalla  crisi  internazionale  in
Ucraina, che si sono tradotte in perdite di fatturato derivanti dalla
contrazione della domanda, dall'interruzione di contratti e  progetti
esistenti e dalla crisi nelle catene di approvvigionamento; 
  Visto il comma 2 del medesimo  art.  18,  che  dispone  che,  «sono
destinatarie del fondo di cui al comma 1,  a  domanda  e  nei  limiti
delle risorse disponibili, le piccole e  medie  imprese,  diverse  da
quelle agricole, come definite dalla raccomandazione  n.  2003/361/CE
della  Commissione  europea,  del  6  maggio  2003,  che  presentano,
cumulativamente, i seguenti  requisiti:  a)  hanno  realizzato  negli
ultimi due anni operazioni di vendita di beni o servizi, ivi compreso
l'approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con  l'Ucraina,
la Federazione russa e la Repubblica di Bielorussia, pari  almeno  al
20 per cento del fatturato aziendale totale; b)  hanno  sostenuto  un
costo di acquisto medio per materie prime e  semilavorati  nel  corso
dell'ultimo trimestre antecedente la data di entrata  in  vigore  del
presente decreto incrementato almeno del 30  per  cento  rispetto  al
costo di acquisto medio del  corrispondente  periodo  dell'anno  2019
ovvero, per le imprese costituite dal 1° gennaio  2020,  rispetto  al
costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell'anno 2021; c)
hanno subito nel corso del trimestre antecedente la data  di  entrata
in vigore del presente decreto un calo di fatturato di almeno  il  30
per cento rispetto  all'analogo  periodo  del  2019.  Ai  fini  della
quantificazione della riduzione del fatturato rilevano  i  ricavi  di
cui all'art. 85, comma 1, lettere a) e  b),  del  testo  unico  delle
imposte sui  redditi  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»; 
  Visti i successivi commi 3,  4  e  6  del  medesimo  articolo,  che
definiscono, in particolare,  le  modalita'  di  quantificazione  del
contributo, nel  rispetto  dei  limiti  della  dotazione  finanziaria
stanziata, nonche' delle  condizioni  e  dei  limiti  previsti  dalla
comunicazione  della  Commissione  europea   2022/C131I/01,   recante
«quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato  a  sostegno
dell'economia  a  seguito  dell'aggressione   della   Russia   contro
l'Ucraina»; 
  Visto, inoltre, il comma 5 del medesimo art. 18, che  dispone  che,
«con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono  definite  le
modalita' attuative di erogazione  delle  risorse,  ivi  compreso  il
termine di presentazione delle domande, che e' fissato  in  data  non
successiva al sessantesimo giorno dalla  data  di  pubblicazione  del
decreto medesimo nel sito internet istituzionale del Ministero  dello
sviluppo economico, nonche' le modalita' di verifica del possesso dei
requisiti  da  parte  dei  beneficiari,  anche  tramite  sistemi   di
controllo delle autodichiarazioni delle imprese. Per  lo  svolgimento
delle attivita' previste dal presente  articolo  il  Ministero  dello
sviluppo economico puo'  avvalersi  di  societa'  in  house  mediante
stipula  di  apposita  convenzione.   Gli   oneri   derivanti   dalla
convenzione di cui al  presente  comma  sono  posti  a  carico  delle
risorse assegnate al fondo di cui al presente  articolo,  nel  limite
massimo dell'1,5 per cento delle risorse stesse»; 
  Visto l'art. 25-bis del piu' volte citato decreto-legge n.  50  del
2022, che, al comma 10, stabilisce che,  per  le  finalita'  previste
dallo stesso art. 25-bis, e' autorizzata la riduzione, per  l'importo
di 10 milioni di euro per l'anno 2022, del  «Fondo  per  il  sostegno
alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina»  di  cui  all'art.  18,
comma 1, del medesimo decreto-legge n. 50 del  2022,  il  quale,  per
effetto di tale modifica, presenta,  dunque,  una  dotazione  di  120
milioni di euro; 
  Vista la comunicazione della  Commissione  europea  2022/C  131/01,
concernente il «quadro temporaneo di crisi per  misure  di  aiuto  di
Stato a  sostegno  dell'economia  a  seguito  dell'aggressione  della
Russia  contro  l'Ucraina»,  pubblicata  nella   Gazzetta   Ufficiale
dell'Unione europea C 131 del 24 marzo 2022; 
  Vista la comunicazione della  Commissione  europea  C  (2022)  5342
final del 20 luglio 2022, concernente modifiche  al  predetto  quadro
temporaneo; 
  Visto l'art. 18-ter  del  decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che
istituisce,  presso  il  Ministero  dello  sviluppo   economico,   la
piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov.it»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione  delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva  n.
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); 
  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,  del  17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni,  che
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato  comune
in applicazione degli articoli numeri 107  e  108  del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea; 
  Visto  il  decreto  legislativo  8  giugno  2001,  n.  231  e,   in
particolare, l'art. 9,  concernente  le  sanzioni  per  gli  illeciti
amministrativi dipendenti da reato; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445, e successive modificazioni e, in  particolare,  gli  articoli
44-bis, 46, 47 e  71,  concernenti,  rispettivamente,  l'acquisizione
d'ufficio di informazioni relative alla regolarita' contributiva e le
dichiarazioni  sostitutive   di   certificazione   e   dell'atto   di
notorieta'; 
  Visto  l'art.  53  del  decreto-legge  19  maggio  2020,   n.   34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
recante «Deroga al divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese
beneficiarie di  aiuti  di  Stato  illegali  non  rimborsati»  e,  in
particolare, il comma 1-quater, che, in ragione  delle  straordinarie
condizioni economiche  determinatesi  a  seguito  della  grave  crisi
internazionale in atto in Ucraina, ha esteso  la  deroga  di  cui  al
comma 1 del medesimo art. 53 agli aiuti previsti da atti  legislativi
o  amministrativi  adottati,  a  livello   nazionale,   regionale   o
territoriale, ai sensi e  nella  vigenza  della  comunicazione  della
Commissione europea del 23 marzo 2022,  C  (2022)  1890,  recante  il
«quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato  a  sostegno
dell'economia  a  seguito  dell'aggressione   della   Russia   contro
l'Ucraina», e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 31  marzo  1998,  n.  123,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  del  30  aprile
1998, n.  99  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art.  4,  comma  4,  lettera  c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e  successive
modificazioni  e  integrazioni,  recante  il  «Codice   delle   leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonche'  nuove  disposizioni
in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e  2
della legge 13 agosto 2010, n. 136»; 
  Visto il testo unico delle imposte sui redditi di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del  31  dicembre
1986, n. 302; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600 e, in particolare, l'art. 18,  concernente  la  disciplina  in
merito alla contabilita' semplificata per le imprese minori; 
  Visti gli articoli 1, comma 1, 5-bis, comma  1,  e  6  del  decreto
legislativo   7   marzo   2005,   n.   82,   recante    il    «codice
dell'amministrazione digitale»; 
  Visto l'art. 52 della legge  24  dicembre  2012,  n.  234,  che  ha
istituito il Registro nazionale degli aiuti di Stato; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali 31  maggio  2017,  n.  115,
«Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del  Registro
nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della
legge  24  dicembre  2012,  n.   234   e   successive   modifiche   e
integrazioni»; 
  Visto l'art. 1, commi 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017, n.
124, recante la «Legge annuale per il mercato e la concorrenza»; 
  Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5  aprile  2013,  n.
80; 
  Visto l'art. 7, commi 1 e 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180; 
  Considerato  che,  per  lo  svolgimento  delle  attivita'  relative
all'attuazione  dell'intervento  agevolativo,  il   Ministero   dello
sviluppo economico, ai sensi di  quanto  disposto  dal  comma  5  del
citato  art.  18  del  decreto-legge  n.  50  del  2022,  si   avvale
dell'assistenza tecnica dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia,  sulla  base
di apposita convenzione; 
  Considerata, pertanto, la necessita' di dare  attuazione  a  quanto
disposto dall'art.  18  del  decreto-legge  n.  50  del  2022,  fermo
restando   che   l'efficacia   dell'intervento   resta    subordinata
all'autorizzazione della Commissione europea in esito alla  procedura
di notifica ai sensi dell'art. 108, paragrafo  3,  del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  adottate  le  seguenti
definizioni: 
    a) «Carta di identita'  elettronica»:  il  documento  d'identita'
personale rilasciato dal Ministero  dell'interno  secondo  le  regole
tecniche di cui  al  decreto  ministeriale  23  dicembre  2015,  come
modificato dal successivo decreto ministeriale 31 gennaio 2019; 
    b) «Carta nazionale dei servizi»: la Carta nazionale dei  servizi
di cui all'art. 1, comma 1, lettera d),  del  decreto  legislativo  7
marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale); 
    c) «decreto-legge n. 50/2022»: il decreto-legge 17  maggio  2022,
n. 50, recante «Misure urgenti in materia  di  politiche  energetiche
nazionali,   produttivita'   delle   imprese   e   attrazione   degli
investimenti, nonche' in materia di  politiche  sociali  e  di  crisi
ucraina», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio  2022,
n. 91; 
    d) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; 
    e) «PMI»:  le  piccole  e  medie  imprese,  come  definite  dalla
raccomandazione n.  2003/361/CE  della  Commissione  europea,  del  6
maggio 2003; 
    f) «quadro temporaneo»: il «quadro temporaneo di crisi per misure
di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione
della Russia  contro  l'Ucraina»  di  cui  alla  comunicazione  della
Commissione europea 2022/C131  I/01  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni; 
    g) «Registro nazionale degli aiuti»: il  registro,  istituito  ai
sensi dell'art. 52  della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234,  come
modificato  e  integrato  dalla  legge  29  luglio  2015,   n.   115,
finalizzato  a  raccogliere  dati  e  informazioni  e  a   effettuare
controlli  relativamente  agli  aiuti  di  Stato,  notificati  e   in
esenzione,  agli  aiuti  «de  minimis»  e   a   quelli   concessi   a
compensazione per servizi di interesse  economico  generale,  il  cui
funzionamento e' stato disciplinato dal decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali 31 maggio 2017, n. 115; 
    h) «ricavi»: i ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere  a)  e
b) del testo unico delle imposte sui redditi  approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
    i) «SPID»: il sistema unico di accesso con identita' digitale  ai
servizi online della pubblica amministrazione italiana e dei  privati
aderenti nei rispettivi portali web di cui all'art.  64  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.