IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Visti il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, l'art. 53, commi 1, 12, 13 e 14 inerenti alla materia delle incompatibilita', cumulo di impieghi e incarichi; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, relativo all'attivita' di riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, gli articoli n. 15 e n. 18 inerenti, rispettivamente, agli obblighi di pubblicazione dei titolari di incarichi di collaborazione e consulenza e di quelli conferiti ai dipendenti pubblici; Visto l'art. 20, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico; Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia» e, in particolare, l'art. 1, recante «Modalita' speciali per il reclutamento del personale e il conferimento di incarichi professionali per l'attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose» e, in particolare, l'art. 31 recante «Conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR» che ha modificato l'art. 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 introducendo i commi 7-ter e 7-quater; Visto il comma 5 del predetto art. 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, come modificato dal decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, il quale prevede che: «Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso il portale del reclutamento di cui all'art. 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56, istituisce uno o piu' elenchi ai quali possono iscriversi, rispettivamente: a) professionisti, ivi compresi i professionisti come definiti ai sensi dell'art. 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, in possesso dell'attestazione di qualita' e di qualificazione professionale dei servizi ai sensi dell'art. 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, rilasciato da un'associazione professionale inserita nell'elenco del Ministero dello sviluppo economico, o in possesso di certificazione in conformita' alla norma tecnica UNI ai sensi dell'art. 9 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, ed esperti per il conferimento di incarichi di collaborazione con contratto di lavoro autonomo di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; b) personale in possesso di un'alta specializzazione per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato»; Visto il successivo comma 7-ter del medesimo art. 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, come modificato dal decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, laddove dispone che: «Al fine di incentivare il reclutamento delle migliori professionalita' per l'attuazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per i professionisti assunti a tempo determinato con le modalita' di cui ai commi 4 e 5, lettera b), non e' richiesta la cancellazione dall'albo, collegio o ordine professionale di appartenenza e l'eventuale assunzione non determina in nessun caso la cancellazione d'ufficio. Per gli incarichi conferiti ai sensi del comma 5 non si applicano i divieti di cui all'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»; Visto altresi' il comma 7-quater del predetto art. 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, come modificato dal decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, il quale prevede che: «I professionisti assunti dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 7-ter possono mantenere l'iscrizione, ove presente, ai regimi previdenziali obbligatori di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. E' in ogni caso escluso qualsiasi onere a carico del professionista per la ricongiunzione dei periodi di lavoro prestati ai sensi dei commi 4 e 5, lettera b), nel caso in cui lo stesso non opti per il mantenimento dell'iscrizione alla cassa previdenziale di appartenenza. Le modalita' di applicazione del presente comma sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti gli enti previdenziali di diritto privato istituiti ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»; Viste le osservazioni fatte pervenire dagli enti previdenziali di diritto privato gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, in riscontro alla richiesta ministeriale n. 36/2541 del 16 marzo 2022; Decreta: Art. 1 Ambito di applicazione e regime contributivo 1. Il presente decreto, in applicazione dell'art. 1, comma 7-quater, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 successive modificazioni ed integrazioni, si applica ai professionisti iscritti agli enti previdenziali di diritto privato gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, assunti a tempo determinato dalle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 1, comma 7-ter dello stesso decreto-legge n. 80/2021. 2. I professionisti di cui al comma 1, sono inquadrati a tutti gli effetti come lavoratori dipendenti e assoggettati alle medesime disposizioni contrattuali applicate ai lavoratori dipendenti della pubblica amministrazione e iscritti alla gestione previdenziale dell'INPS-Gestione ex INPDAP alla quale fanno capo tutti gli oneri relativi al rapporto di lavoro instaurato. 3. All'atto dell'assunzione presso la pubblica amministrazione, i professionisti di cui al comma 1 devono dare comunicazione all'ente previdenziale di diritto privato di appartenenza, entro i successivi trenta giorni tramite posta elettronica certificata, sia dell'accettazione dell'incarico che della volonta' di mantenere o meno l'iscrizione presso il medesimo ente previdenziale di diritto privato.