IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 
 
  Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante «Legge annuale per il
mercato e la concorrenza» e, in particolare, l'articolo 1,  commi  da
80 a 82, concernente l'istituzione presso il Ministero dello sviluppo
economico dell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di  energia
elettrica a clienti finali; 
  Vista la deliberazione dell'Autorita' per l'energia  elettrica,  il
gas e il sistema idrico 762/2017/I/eel del 16 novembre  2017  recante
«Proposta al Ministro dello sviluppo economico in  merito  all'elenco
dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica  ai  clienti
finali», con la quale, in esito alla consultazione del  28  settembre
2017, 663/2017/R/eel, e' stato deliberato di presentare  la  proposta
ai sensi dell'articolo 1, comma 81, della legge n. 124 del 2017; 
  Visto il parere n. 1646/2018 del Consiglio di Stato, espresso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7  giugno
2018 in ordine allo schema di regolamento recante criteri,  modalita'
e requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati  alla
vendita di energia elettrica ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  81,
della legge n. 124 del 2017; 
  Visto  il  decreto-legge  30  dicembre  2019,   n.   162,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di proroga di  termini  legislativi,
di  organizzazione  delle  pubbliche  amministrazioni,   nonche'   di
innovazione tecnologica», convertito, con modificazioni, dalla  legge
28 febbraio 2020, n. 8, e, in particolare, l'articolo  12,  comma  3,
lettera d) che ha apportato modifiche all'articolo 1, della legge  n.
124 del 2017, novellando il comma 81 e inserendo il comma 81-bis; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante «Disciplina dell'attivita' di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante  «Disposizioni
urgenti in materia di riordino  delle  attribuzioni  dei  Ministeri»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55,  e,
in particolare, l'articolo 2, comma 2,  lettera  d),  concernente  le
funzioni e i compiti del Ministero della transizione ecologica; 
  Visto il decreto-legge 18  giugno  2007,  n.  73,  recante  «Misure
urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie  in  materia  di
liberalizzazione   dei   mercati   dell'energia»,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n.  445,  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,   recante
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; 
  Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,  recante  «Disciplina
del  fallimento,  del  concordato  preventivo,   dell'amministrazione
controllata e della liquidazione coatta amministrativa»; 
  Visto il decreto  legislativo  12  gennaio  2019,  n.  14,  recante
«Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in  attuazione  della
legge 19 ottobre 2017, n. 155»; 
  Visto il  decreto  legislativo  1°  giugno  2011,  n.  93,  recante
«Attuazione delle  direttive  2009/72/CE,  2009/73/CE  e  2008/92/CE,
relative  a  norme  comuni  per  il  mercato   interno   dell'energia
elettrica, del gas naturale e  ad  una  procedura  comunitaria  sulla
trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e  di
energia elettrica, nonche' abrogazione delle direttive  2003/54/CE  e
2003/55/CE»; 
  Visto il decreto legislativo  8  novembre  2021,  n.  210,  recante
«Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il  mercato
interno  dell'energia  elettrica  e   che   modifica   la   direttiva
2012/27/UE, nonche'  recante  disposizioni  per  l'adeguamento  della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 943/2019 sul
mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento UE  941/2019
sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che
abroga la direttiva 2005/89/CE»; 
  Vista la legge 14 novembre 1995, n.  481,  recante  «Norme  per  la
concorrenza e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilita'.
Istituzione delle Autorita' di regolazione dei  servizi  di  pubblica
utilita'»; 
  Visto  il  codice  di  rete  tipo  per  il  servizio  di  trasporto
dell'energia  elettrica:  disposizioni  in   merito   alle   garanzie
contrattuali   ed   alla   fatturazione   del   servizio    approvato
dall'Autorita' per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico  ai
sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere d) ed h) della legge n.  481
del 1995; 
  Visto  il  codice  di  trasmissione,  dispacciamento,  sviluppo   e
sicurezza della rete, predisposto da Terna S.p.a. in conformita' alle
previsioni del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  11
maggio 2004; 
  Ritenuto di dover rielaborare  lo  schema  di  regolamento  recante
criteri, modalita'  e  requisiti  per  l'iscrizione  nell'elenco  dei
soggetti  abilitati  alla  vendita  di  energia  elettrica  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 81 della legge 4 agosto 2017, n. 124, al  fine
di tenere conto delle modifiche  apportate  al  medesimo  articolo  1
della legge n. 124 del 2017 dal decreto-legge 30 dicembre n. 162  del
2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 8 del 2019; 
  Considerato che l'Autorita'  di  regolazione  per  energia  reti  e
ambiente, con comunicazione al Ministro dello sviluppo economico  del
14 maggio 2020, ha ritenuto  l'impianto  complessivo  e  i  contenuti
della proposta gia' definita con propria  deliberazione  16  novembre
2017, 762/2017/I/eel, coerenti con l'attuale quadro legislativo e con
il quadro di attribuzioni integrato e rafforzato dalla legge n. 8 del
2020,  rappresentando  che  la  proposta  medesima  deve   intendersi
integralmente confermata in ogni sua parte; 
  Ritenuto che: 
    a) la proposta definita dall'Autorita' di regolazione per energia
reti e ambiente con deliberazione 16 novembre  2017,  762/2017/I/eel,
non e' riconducibile ai poteri generali di cui alla legge n. 481  del
1995, non sussistendo un rapporto di continenza o di specialita'  tra
l'articolo 2, commi 12, lettere b) e d) e 13 della legge n.  481  del
1995 e l'articolo 1, comma 81, della legge n. 124 del 2017 e  che  vi
sia, viceversa, diversita' di oggetto,  presupposti  e  finalita',  e
che,  pertanto,  la  proposta  deve  intendersi  formulata  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 81, della legge n. 124  del  2017,  secondo  i
criteri e le finalita' ivi definiti; 
    b) rispetto  all'indicazione  formulata  nella  deliberazione  16
novembre  2017,  762/2017/I/eel  dall'Autorita'  di  regolazione  per
energia reti e ambiente, che rinvia ad  una  successiva  proposta  la
definizione di requisiti di natura finanziaria correlati alle voci di
bilancio di esercizio delle  imprese  e  di  ulteriori  requisiti  di
natura tecnica, da specificare attraverso indicatori dell'adeguatezza
commerciale,  sussista  l'esigenza  di  individuare   indicatori   di
affidabilita' dei venditori di energia elettrica i quali, in fase  di
prima applicazione, possono essere costituiti dalla  regolarita'  nei
pagamenti   all'interno   del   sistema   elettrico,   e    che    la
pubblicizzazione della posizione dell'impresa di vendita  rispetto  a
tali indicatori avvenga al termine dell'istruttoria che la  riguardi,
in quanto  potrebbe  comportare  effetti  sul  mercato  a  fronte  di
un'istruttoria   che   puo'   concludersi   senza   pregiudizio   per
l'iscrizione  all'Elenco  dei  soggetti  abilitati  alla  vendita  di
energia elettrica a clienti finali; 
  Considerato che l'articolo 1, comma 81-bis,  della  legge  124  del
2017 stabilisce  che,  ai  fini  della  disciplina  del  procedimento
speciale  di  esclusione  dall'elenco  dei  soggetti  abilitati  alla
vendita di energia elettrica a clienti  finali,  e'  fatto  salvo  il
potere  sanzionatorio  attribuito  dalla   legge   all'Autorita'   di
regolazione per energia reti e ambiente, all'Autorita' garante  della
concorrenza e del mercato, al Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali e all'Agenzia delle entrate; 
  Considerato che l'articolo 1, comma 81-bis, della legge n. 124  del
2017 stabilisce che il Ministro dello sviluppo  economico  disciplina
con decreto  un  procedimento  speciale  per  l'eventuale  esclusione
motivata degli  iscritti  dall'Elenco  dei  soggetti  abilitati  alla
vendita di energia elettrica a clienti finali, che tenga conto  anche
delle  violazioni  e  delle  condotte  irregolari  poste  in   essere
nell'attivita'  di  vendita  dell'energia  elettrica,   accertate   e
sanzionate dall'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente,
dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato,  dal  Garante
per la protezione dei dati personali e dall'Agenzia delle entrate; 
  Ritenuto che, a tal fine, il provvedimento motivato  di  esclusione
dall'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia  elettrica
a clienti finali per violazioni e condotte irregolari poste in essere
nell'attivita'  di  vendita  di  energia   elettrica,   accertate   e
sanzionate dalle citate  Autorita',  sia  adottato  all'esito  di  un
procedimento speciale: 
    a) avviato a seguito dell'irrogazione di  una  sanzione  divenuta
definitiva e che esprima un elevato livello di gravita' calibrato  in
modo differenziato sulla base dei diversi plessi normativi e dei beni
giuridici la cui tutela e'  affidata  alla  competenza  delle  citate
Autorita',  fatti  salvi  gli  effetti  degli  istituti   di   natura
conciliativa previsti dai rispettivi ordinamenti; 
    b) disciplinato nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7
agosto  1990,  n.  241,  e  che  preveda  la   piena   partecipazione
dell'operatore economico, sentite le Autorita' interessate; 
  Sentita l'Autorita' garante della concorrenza e del  mercato,  che,
con la comunicazione al Ministro  dello  sviluppo  economico  del  28
gennaio 2021, si e' espressa favorevolmente, con osservazioni,  sullo
schema di regolamento ai sensi dell'articolo 1, comma 81, della legge
n. 124 del 2017; 
  Sentita l'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente  che
ha espresso parere favorevole,  con  osservazioni,  sullo  schema  di
regolamento ai sensi dell'articolo 1, comma 81, della  legge  n.  124
del 2017, con nota del 3 febbraio 2021; 
  Sentito il Garante per la protezione dei  dati  personali  che,  ai
sensi degli articoli 36, paragrafo 4, e 57, paragrafo 1, lettera  c),
del regolamento (UE) 2016/679, con provvedimento in data 11  febbraio
2021 ha espresso parere favorevole sullo schema di regolamento con la
seguente condizione: «l'articolo 11 dello schema sia integrato con la
previsione espressa della previa acquisizione del parere del  Garante
sullo schema di decreto direttoriale di attuazione ivi previsto»; 
  Sentita l'Agenzia delle entrate che, con nota del 19 febbraio  2021
ha ritenuto condivisibile lo schema di regolamento; 
  Udito il parere n. 1218/2021 del Consiglio di Stato, espresso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 giugno
2021; 
  Vista la comunicazione in data  4  marzo  2022  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge
n. 400 del 1988; 
  Ritenuto di riadottare il regolamento 5 maggio 2022,  n.  176,  nel
rispetto delle forme procedurali di cui all'articolo  5  del  decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  l.  Ai  fini  del  presente   regolamento   valgono   le   seguenti
definizioni: 
    a)  codice  di  rete:  codice  di  trasmissione,  dispacciamento,
sviluppo e sicurezza della rete, predisposto da Terna S.p.a. ai sensi
dell'articolo 1, comma 4, del decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri 11 maggio 2004; 
    b) codice di rete tipo trasporto dell'energia  elettrica:  codice
di rete tipo per il servizio  di  trasporto  dell'energia  elettrica,
approvato con deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica il
gas ed il sistema idrico 4 giugno 2015, 268/2015/R/eel; 
    c)   dispacciamento:   servizio   di   cui   alla   deliberazione
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas  9  giugno  2006,  n.
111/06, pubblicata nel supplemento ordinario nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 153 del 4 luglio 2006; 
    d)  distribuzione:  servizio  di  distribuzione   esercitato   in
concessione dagli aventi diritto ai sensi dell'articolo 9 del decreto
legislativo  16  marzo  1999,  n.  79,  per   il   trasporto   e   la
trasformazione dell'energia elettrica sulle reti di distribuzione; 
    e) impresa esercente il servizio di tutela: il soggetto che eroga
il servizio di fornitura di energia elettrica ai sensi  dell'articolo
1, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125; 
    f) Gestore del  SII:  Acquirente  Unico  S.p.a.,  quale  soggetto
titolare e gestore del Sistema  informativo  integrato  di  cui  alla
lettera l); 
    g) impresa di  vendita:  l'impresa  controparte  commerciale  del
cliente finale nell'ambito del  contratto  di  fornitura  di  energia
elettrica; 
    h) impresa  distributrice:  l'impresa  esercente  l'attivita'  di
distribuzione in concessione ai sensi  dell'articolo  9  del  decreto
legislativo n. 79 del 1999; 
    i) Ministero: il Ministero della transizione ecologica; 
    l) SII: il Sistema  informativo  integrato,  istituito  ai  sensi
dell'articolo  1-bis  del  decreto-legge  8  luglio  2010,  n.   105,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129; 
    m) Terna: Terna S.p.a. che  opera,  ai  sensi  dell'articolo  36,
comma 1, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, come  gestore
del sistema di trasmissione ai sensi dell'articolo 1,  comma  1,  del
decreto legislativo n. 79 del 1999; 
    n) utente del dispacciamento: soggetto che ha concluso con  Terna
un  contratto  per  il  servizio   di   dispacciamento   dell'energia
elettrica; 
    o)  utente  del  trasporto:  soggetto  che  ha  sottoscritto  con
l'impresa  distributrice  un  contratto  di  trasporto   dell'energia
elettrica. 
 
          N O T E 
 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              - Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
 
          Note alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, commi da  80  a  82,
          della legge 4 agosto 2017, n. 124  (Legge  annuale  per  il
          mercato  e  la  concorrenza),  pubblicata  nella   Gazzetta
          Ufficiale 14 agosto 2017, n. 189: 
                «Art. 1. (Omissis). 
              80. Al fine di garantire la stabilita'  e  la  certezza
          del mercato dell'energia elettrica,  entro  novanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge  e'
          istituito presso  il  Ministero  dello  sviluppo  economico
          l'Elenco dei soggetti abilitati  alla  vendita  di  energia
          elettrica a clienti finali; a decorrere  dalla  data  della
          sua istituzione l'inclusione e  la  permanenza  nell'Elenco
          sono  condizione  necessaria  per  lo   svolgimento   delle
          attivita' di vendita di energia elettrica a clienti finali. 
              81. Con decreto del Ministro dello sviluppo  economico,
          su proposta dell'ARERA, sentita l'Autorita'  garante  della
          concorrenza e del mercato, da emanare entro novanta  giorni
          dalla  data   di   entrata   in   vigore   della   presente
          disposizione, sono fissati le  condizioni,  i  criteri,  le
          modalita'  e  i  requisiti   tecnici,   finanziari   e   di
          onorabilita' per l'iscrizione, la permanenza e l'esclusione
          dei soggetti iscritti nell'Elenco di cui al comma 80. 
              81-bis. Il Ministro dello sviluppo  economico,  con  il
          decreto  di  cui  al  comma  81,  fatto  salvo  il   potere
          sanzionatorio attribuito alle Autorita' di cui al  medesimo
          comma, al Garante per la protezione dei  dati  personali  e
          all'Agenzia delle  entrate,  esercitato  nell'ambito  delle
          rispettive funzioni, disciplina un  procedimento  speciale,
          nel rispetto dei principi stabiliti dalla  legge  7  agosto
          1990, n. 241, per  l'eventuale  esclusione  motivata  degli
          iscritti dall'Elenco di cui al comma 80,  che  tenga  conto
          anche delle violazioni e delle condotte irregolari poste in
          essere nell'attivita' di  vendita  dell'energia  elettrica,
          accertate e sanzionate dalle citate Autorita'. 
              82. L'Elenco di cui al comma 80 e' pubblicato nel  sito
          internet  del  Ministero   dello   sviluppo   economico   e
          aggiornato  mensilmente.  La  pubblicazione  ha  valore  di
          pubblicita'  ai  fini  di  legge  per  tutti   i   soggetti
          interessati. 
              (Omissis).» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 12,  comma  3,  del
          decreto-legge  30  dicembre  2019,  n.  162   (Disposizioni
          urgenti in materia di proroga di  termini  legislativi,  di
          organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche'  di
          innovazione   tecnologica)   pubblicato   nella    Gazzetta
          Ufficiale  31  dicembre  2019,  n.  305,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8: 
                «Art. 12 (Proroga di termini in materia  di  sviluppo
          economico). - (Omissis). 
              3. All'articolo 1 della legge 4 agosto  2017,  n.  124,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) al comma 59, le parole: «a decorrere dal 1° luglio
          2020» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere  dal  1°
          gennaio 2022»; 
                b) il comma 60 e' sostituito dai seguenti: 
                  «60. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni
          di cui ai commi da 61 a 64  e  da  66  a  71  del  presente
          articolo,  il  comma  2  dell'articolo   35   del   decreto
          legislativo 1° giugno 2011, n. 93, cessa di avere efficacia
          a decorrere dal 1° gennaio 2021 per le piccole  imprese  di
          cui  all'articolo  2,  numero  7),  della  direttiva   (UE)
          2019/944 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  5
          giugno 2019, e a decorrere  dal  1°  gennaio  2022  per  le
          microimprese  di  cui  all'articolo  2,  numero  6),  della
          medesima direttiva (UE) 2019/944 e per i clienti domestici.
          L'Autorita' di regolazione per  energia,  reti  e  ambiente
          (ARERA) adotta disposizioni per assicurare, dalle  medesime
          date di cui al precedente periodo,  un  servizio  a  tutele
          graduali per i clienti finali senza  fornitore  di  energia
          elettrica,  nonche'   specifiche   misure   per   prevenire
          ingiustificati  aumenti  dei  prezzi  e  alterazioni  delle
          condizioni di fornitura a tutela di tali  clienti.  L'ARERA
          stabilisce, altresi', per le microimprese di cui al  citato
          articolo 2, numero 6), della direttiva (UE) 2019/944 e  per
          i clienti domestici il livello di potenza  contrattualmente
          impegnata  quale  criterio  identificativo  in  aggiunta  a
          quelli gia' individuati dalla medesima direttiva. 
                  60-bis. In relazione a quanto previsto dai commi 59
          e 60, il Ministro dello sviluppo economico, sentite l'ARERA
          e l'Autorita' garante  della  concorrenza  e  del  mercato,
          definisce, con decreto da  adottare  entro  novanta  giorni
          dalla  data   di   entrata   in   vigore   della   presente
          disposizione, previo parere delle Commissioni  parlamentari
          competenti, le  modalita'  e  i  criteri  per  un  ingresso
          consapevole  dei  clienti  finali  nel   mercato,   tenendo
          altresi' conto della necessita' di garantire la concorrenza
          e la pluralita'  di  fornitori  e  di  offerte  nel  libero
          mercato»; 
                c) il comma 68 e' abrogato; 
                d) il comma 81 e' sostituito dai seguenti: 
                  «81.  Con  decreto  del  Ministro  dello   sviluppo
          economico,  su  proposta  dell'ARERA,  sentita  l'Autorita'
          garante della concorrenza e del mercato, da  emanare  entro
          novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  disposizione,  sono  fissati  le  condizioni,   i
          criteri, le modalita' e i requisiti tecnici,  finanziari  e
          di  onorabilita'  per   l'iscrizione,   la   permanenza   e
          l'esclusione dei soggetti iscritti nell'Elenco  di  cui  al
          comma 80. 
                  81-bis. Il Ministro dello sviluppo  economico,  con
          il decreto di cui  al  comma  81,  fatto  salvo  il  potere
          sanzionatorio attribuito alle Autorita' di cui al  medesimo
          comma, al Garante per la protezione dei  dati  personali  e
          all'Agenzia delle  entrate,  esercitato  nell'ambito  delle
          rispettive funzioni, disciplina un  procedimento  speciale,
          nel rispetto dei principi stabiliti dalla  legge  7  agosto
          1990, n. 241, per  l'eventuale  esclusione  motivata  degli
          iscritti dall'Elenco di cui al comma 80,  che  tenga  conto
          anche delle violazioni e delle condotte irregolari poste in
          essere nell'attivita' di  vendita  dell'energia  elettrica,
          accertate e sanzionate dalle citate Autorita'». 
              (omissis).». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n. 214, S.O.: 
                «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sotto-ordinate  al  ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  2,  comma  2,  del
          decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 (Disposizioni urgenti in
          materia  di  riordino  delle  attribuzioni  dei  Ministeri)
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° marzo 2021,  n.  51,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile  2021,
          n. 55: 
                «Art. 2 (Ministero della  transizione  ecologica).  -
          (Omissis). 
              2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                a) all'articolo 28: 
                  1)  al  comma  1,  lettera   c),   le   parole   da
          «definizione degli obiettivi  e  delle  linee  di  politica
          energetica» fino  a  «attuazione  dei  piani  di  emergenza
          energetica;» sono soppresse; 
                  2)   al   comma   2,   le   parole    «rilevazione,
          elaborazione, analisi e diffusione di  dati  statistici  in
          materia   energetica   e   mineraria,   finalizzati    alla
          programmazione energetica e mineraria;» sono soppresse; 
                b)  all'articolo  29,  comma  1,  le  parole  «undici
          direzioni generali» sono sostituite dalle  seguenti:  «nove
          direzioni generali»; 
                c)  la  rubrica  del  Capo  VIII  del  Titolo  IV  e'
          sostituita dalla  seguente:  «Ministero  della  transizione
          ecologica»; 
                d) all'articolo 35: 
                  1) al comma 1  le  parole  «dell'ambiente  e  della
          tutela del  territorio»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
          «della transizione ecologica»; 
                  2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
                    «2. Al Ministero della transizione ecologica sono
          attribuite le funzioni e i  compiti  spettanti  allo  Stato
          relativi  allo  sviluppo  sostenibile,  ferme  restando  le
          funzioni della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  e
          alla    tutela    dell'ambiente,    del    territorio     e
          dell'ecosistema, nelle seguenti materie: 
                    a) individuazione, conservazione e valorizzazione
          delle aree naturali protette, tutela della biodiversita'  e
          della biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e
          gestione, fatte salve le competenze  della  Presidenza  del
          Consiglio  dei  ministri,  del  Ministero  delle  politiche
          agricole alimentari  e  forestali  e  del  Ministero  degli
          affari esteri e della  cooperazione  internazionale,  della
          Convenzione  di  Washington  sul  commercio  internazionale
          delle specie animali  e  vegetali  in  via  di  estinzione,
          ratificata ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874, e
          dei relativi regolamenti europei, della difesa del  mare  e
          dell'ambiente costiero e della comunicazione ambientale; 
                    b) definizione degli obiettivi e delle  linee  di
          politica energetica e mineraria nazionale  e  provvedimenti
          ad essi inerenti; autorizzazione di impianti di  produzione
          di energia di competenza statale, compresi quelli da  fonti
          rinnovabili,  anche  se  ubicati  in  mare;  rapporti   con
          organizzazioni  internazionali  e  rapporti  con   l'Unione
          europea  nel  settore  dell'energia,  ferme   restando   le
          competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e  del
          Ministero  degli  affari  esteri   e   della   cooperazione
          internazionale, compresi il recepimento e l'attuazione  dei
          programmi e delle direttive sul mercato  unico  europeo  in
          materia  di  energia,  ferme  restando  le  competenze  del
          Presidente del Consiglio dei ministri  e  delle  regioni  e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano;  attuazione
          dei processi di liberalizzazione dei mercati  energetici  e
          promozione della concorrenza  nei  mercati  dell'energia  e
          tutela dell'economicita' e  della  sicurezza  del  sistema;
          individuazione e sviluppo delle reti nazionali di trasporto
          dell'energia elettrica e del  gas  naturale  e  definizione
          degli indirizzi per la loro gestione; politiche di ricerca,
          incentivazione e  interventi  nei  settori  dell'energia  e
          delle  miniere;  ricerca  e  coltivazione  di  idrocarburi,
          riconversione,  dismissione  e  chiusura  mineraria   delle
          infrastrutture di coltivazione di idrocarburi ubicate nella
          terraferma e in mare e ripristino in  sicurezza  dei  siti;
          risorse  geotermiche;  normativa  tecnica,  area   chimica,
          sicurezza mineraria, escluse le competenze  in  materia  di
          servizio  ispettivo  per  la  sicurezza  mineraria   e   di
          vigilanza sull'applicazione  della  legislazione  attinente
          alla salute sui luoghi di lavoro,  e  servizi  tecnici  per
          l'energia; vigilanza su enti strumentali e collegamento con
          le  societa'  e   gli   istituti   operanti   nei   settori
          dell'energia; gestione  delle  scorte  energetiche  nonche'
          predisposizione  ed  attuazione  dei  piani  di   emergenza
          energetica; sicurezza nucleare e disciplina dei sistemi  di
          stoccaggio  del  combustibile  irraggiato  e  dei   rifiuti
          radioattivi; radioprotezione e  radioattivita'  ambientale;
          agro-energie;   rilevazione,   elaborazione,   analisi    e
          diffusione di  dati  statistici  in  materia  energetica  e
          mineraria, finalizzati  alla  programmazione  energetica  e
          mineraria; 
                    c) piani e  misure  in  materia  di  combustibili
          alternativi  e  delle  relative   reti   e   strutture   di
          distribuzione  per  la  ricarica  dei  veicoli   elettrici,
          qualita'  dell'aria,  politiche  per   il   contrasto   dei
          cambiamenti  climatici  e  per  la  finanza   climatica   e
          sostenibile e  il  risparmio  ambientale  anche  attraverso
          tecnologie per la riduzione  delle  emissioni  dei  gas  ad
          effetto serra; 
                    d) pianificazione in  materia  di  emissioni  nei
          diversi  settori  dell'attivita'  economica,  ivi  compreso
          quello dei trasporti; 
                    e) gestione,  riuso  e  riciclo  dei  rifiuti  ed
          economia circolare; 
                    f)  tutela  delle  risorse  idriche  e   relativa
          gestione, fatta salva la  competenza  del  Ministero  delle
          politiche agricole alimentari e forestali; 
                    g)   promozione   di   politiche   di    sviluppo
          sostenibile, nazionali e internazionali; 
                    h)  promozione  di   politiche   per   l'economia
          circolare e l'uso efficiente delle risorse, fatte salve  le
          competenze del Ministero dello sviluppo economico; 
                    i) coordinamento  delle  misure  di  contrasto  e
          contenimento del danno ambientale, nonche' di bonifica e di
          ripristino in sicurezza dei siti inquinati, ivi compresi  i
          siti per i quali non e' individuato il  responsabile  della
          contaminazione e quelli per i quali i soggetti  interessati
          non provvedono alla realizzazione degli interventi, nonche'
          esercizio delle relative azioni giurisdizionali; 
                    l) sorveglianza, monitoraggio  e  recupero  delle
          condizioni ambientali conformi agli interessi  fondamentali
          della collettivita' e  alla  riduzione  dell'impatto  delle
          attivita' umane sull'ambiente, con particolare  riferimento
          alla prevenzione e repressione delle violazioni compiute in
          danno    dell'ambiente;    prevenzione     e     protezione
          dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico
          e dai rischi industriali; 
                    m)  difesa   e   assetto   del   territorio   con
          riferimento ai valori naturali e ambientali.»; 
                e) all'articolo 37, comma 1: 
                  1) le parole «non puo' essere superiore a due» sono
          sostituite dalle seguenti: «non  puo'  essere  superiore  a
          tre»; 
                  2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e
          il  numero  delle  direzioni  generali  non   puo'   essere
          superiore a dieci.». 
              (omissis).». 
              - Il  decreto-legge  18  giugno  2007,  n.  73  (Misure
          urgenti per l'attuazione  di  disposizioni  comunitarie  in
          materia  di  liberalizzazione  dei  mercati   dell'energia)
          convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2007,
          n. 125, e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  18  giugno
          2007, n. 139. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   28
          dicembre 2000,  n.  445  (Testo  unico  delle  disposizioni
          legislative e regolamentari in  materia  di  documentazione
          amministrativa), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  20
          febbraio 2001, n. 42, S.O. 
              - La legge 7  agosto  1990,  n.  241  (Nuove  norme  in
          materia di procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
          accesso ai documenti amministrativi)  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192. 
              - Il Regolamento n. 2016/679/UE del 27 aprile 2016, del
          Parlamento europeo (relativo alla protezione delle  persone
          fisiche con riguardo al  trattamento  dei  dati  personali,
          nonche' alla libera circolazione di tali dati e che  abroga
          la   direttiva   95/46/CE   (regolamento   generale   sulla
          protezione dei dati), e' pubblicato nella  G.U.U.E.  del  4
          maggio 2016, n. L 119. 
              - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
          in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,  recante
          disposizioni per l'adeguamento  dell'ordinamento  nazionale
          al regolamento (UE) n. 2016/679 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
          delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei  dati
          personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati  e
          che abroga la direttiva  95/46/CE.),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O. 
              - Il regio decreto 16 marzo 1942,  n.  267  (Disciplina
          del     fallimento,     del     concordato      preventivo,
          dell'amministrazione  controllata  e   della   liquidazione
          coatta  amministrativa),  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 6 aprile 1942, n. 81, S.O. 
              - Il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice
          della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della
          legge  19  ottobre  2017,  n.  155),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 2019, n. 38, S.O. 
              -  Il  decreto  legislativo  1°  giugno  2011,  n.   93
          (Attuazione  delle  direttive  2009/72/CE,   2009/73/CE   e
          2008/92/CE relative a norme comuni per il  mercato  interno
          dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura
          comunitaria sulla trasparenza  dei  prezzi  al  consumatore
          finale industriale di gas e di energia  elettrica,  nonche'
          abrogazione delle direttive 2003/54/CE  e  2003/55/CE),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 giugno 2011, n. 148,
          S.O. 
              - Il  decreto  legislativo  8  novembre  2021,  n.  210
          (Attuazione della direttiva  UE  2019/944,  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del  5  giugno  2019,  relativa  a
          norme comuni per il mercato interno dell'energia  elettrica
          e che modifica la  direttiva  2012/27/UE,  nonche'  recante
          disposizioni per l'adeguamento  della  normativa  nazionale
          alle disposizioni del regolamento UE 943/2019  sul  mercato
          interno  dell'energia  elettrica  e  del   regolamento   UE
          941/2019  sulla  preparazione   ai   rischi   nel   settore
          dell'energia  elettrica   e   che   abroga   la   direttiva
          2005/89/CE), e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  11
          dicembre 2021, n. 294. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2, commi 12  e  13,
          della  legge  14  novembre  1995,  n.  481  (Norme  per  la
          concorrenza  e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica
          utilita'. Istituzione delle Autorita'  di  regolazione  dei
          servizi di pubblica utilita'),  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 18 novembre 1995, n. 270, S.O.: 
                «Art. 2 (Istituzione delle Autorita' per i servizi di
          pubblica utilita'). - (Omissis). 
              12. Ciascuna Autorita' nel perseguire le  finalita'  di
          cui all'articolo 1 svolge le seguenti funzioni: 
                a) formula osservazioni e proposte da trasmettere  al
          Governo e al  Parlamento  sui  servizi  da  assoggettare  a
          regime di concessione o di autorizzazione e sulle  relative
          forme  di  mercato,  nei  limiti  delle  leggi   esistenti,
          proponendo   al   Governo   le   modifiche   normative    e
          regolamentari  necessarie  in  relazione   alle   dinamiche
          tecnologiche, alle condizioni di mercato ed  all'evoluzione
          delle normative comunitarie; 
                b) propone i Ministri competenti gli  schemi  per  il
          rinnovo nonche' per eventuali variazioni dei  singoli  atti
          di concessione o di autorizzazione, delle convenzioni e dei
          contratti di programma; 
                c) controlla che le  condizioni  e  le  modalita'  di
          accesso  per  i  soggetti  esercenti  i  servizi,  comunque
          stabilite, siano attuate nel rispetto  dei  principi  della
          concorrenza e della trasparenza, anche in riferimento  alle
          singole voci di costo, anche al fine di prevedere l'obbligo
          di prestare il servizio in condizioni  di  eguaglianza,  in
          modo che tutte le ragionevoli esigenze degli  utenti  siano
          soddisfatte,  ivi  comprese  quelle  degli  anziani  e  dei
          disabili, garantendo altresi' il  rispetto:  dell'ambiente,
          la sicurezza degli impianti e la salute degli addetti; 
                d)  propone  la   modifica   delle   clausole   delle
          concessioni  e  delle  convenzioni,  ivi  comprese   quelle
          relative all'esercizio in esclusiva, delle  autorizzazioni,
          dei contratti di programma in essere e delle condizioni  di
          svolgimento   dei   servizi,   ove   cio'   sia   richiesto
          dall'andamento del mercato  o  dalle  ragionevoli  esigenze
          degli   utenti,   definendo    altresi'    le    condizioni
          tecnico-economiche di accesso e  di  interconnessione  alle
          reti, ove previsti dalla normativa vigente; 
                e) stabilisce e aggiorna, in relazione  all'andamento
          del mercato e del reale costo di  approvvigionamento  della
          materia prima, la tariffa base, i  parametri  e  gli  altri
          elementi di riferimento per determinare le tariffe  di  cui
          ai commi 17,18 e 19, nonche' le modalita' per  il  recupero
          dei costi eventualmente sostenuti  nell'interesse  generale
          in  modo  da  assicurare  la  qualita',  l'efficienza   del
          servizio  e  l'adeguata   diffusione   del   medesimo   sul
          territorio  nazionale,  nonche'  la   realizzazione   degli
          obiettivi  generali  di  carattere   sociale,   di   tutela
          ambientale e di uso efficiente  delle  risorse  di  cui  al
          comma 1 dell'articolo 1,  tenendo  separato  dalla  tariffa
          qualsiasi  tributo  od   onere   improprio;   verifica   la
          conformita' ai criteri di cui alla presente  lettera  delle
          proposte  di  aggiornamento   delle   tariffe   annualmente
          presentate e si pronuncia, sentiti eventualmente i soggetti
          esercenti il servizio, entro novanta giorni dal ricevimento
          della proposta; qualora la pronuncia non  intervenga  entro
          tale  termine,   le   tariffe   si   intendono   verificate
          positivamente; 
                f) emana le direttive per la separazione contabile  e
          amministrativa e verifica i costi delle singole prestazioni
          per   assicurare,   tra   l'altro,   la    loro    corretta
          disaggregazione e imputazione per funzione svolta, per area
          geografica  e  per   categoria   di   utenza   evidenziando
          separatamente gli  oneri  conseguenti  alla  fornitura  del
          servizio universale definito dalla convenzione, provvedendo
          quindi al confronto tra essi e i costi  analoghi  in  altri
          Paesi, assicurando la pubblicizzazione dei dati; 
                g) controlla lo svolgimento dei servizi con poteri di
          ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione
          e delle notizie utili,  determinando  altresi'  i  casi  di
          indennizzo automatico da parte del  soggetto  esercente  il
          servizio nei confronti dell'utente ove il medesimo soggetto
          non rispetti le clausole contrattuali o eroghi il  servizio
          con livelli qualitativi inferiori a  quelli  stabiliti  nel
          regolamento di servizio di cui al comma 37,  nel  contratto
          di programma ovvero ai sensi della lettera h); 
                h) emana le direttive  concernenti  la  produzione  e
          l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti  i
          servizi  medesimi,  definendo  in  particolare  i   livelli
          generali  di   qualita'   riferiti   al   complesso   delle
          prestazioni e i livelli specifici di qualita' riferiti alla
          singola prestazione  da  garantire  all'utente,  sentiti  i
          soggetti esercenti il servizio  e  i  rappresentanti  degli
          utenti e dei  consumatori,  eventualmente  differenziandoli
          per settore e  tipo  di  prestazione;  tali  determinazioni
          producono gli effetti di cui al comma 37; 
                i)  assicura  la   piu'   ampia   pubblicita'   delle
          condizioni dei servizi; studia l'evoluzione del  settore  e
          dei  singoli  servizi,  anche  per  modificare   condizioni
          tecniche,   giuridiche   ed   economiche   relative    allo
          svolgimento  o  all'erogazione   dei   medesimi;   promuove
          iniziative volte a migliorare le  modalita'  di  erogazione
          dei  servizi;  presenta  annualmente  al  Parlamento  e  al
          Presidente del Consiglio dei ministri una  relazione  sullo
          stato dei servizi e sull'attivita' svolta; 
                l)  pubblicizza  e  diffonde  la   conoscenza   delle
          condizioni di svolgimento dei servizi al fine di  garantire
          la massima trasparenza, la concorrenzialita' dell'offerta e
          la possibilita' di migliori scelte da  parte  degli  utenti
          intermedi o finali; 
                m) valuta reclami, istanze e segnalazioni  presentate
          dagli utenti o dai consumatori,  singoli  o  associati,  in
          ordine al rispetto dei livelli qualitativi e  tariffari  da
          parte dei soggetti esercenti il servizio nei confronti  dei
          quali interviene imponendo, ove opportuno,  modifiche  alle
          modalita' di esercizio degli stessi ovvero procedendo  alla
          revisione del regolamento di servizio di cui al comma 37; 
                n) verifica la congruita' delle misure  adottate  dai
          soggetti esercenti il servizio al  fine  di  assicurare  la
          parita'  di  trattamento  tra  gli  utenti,  garantire   la
          continuita'  della  prestazione  dei  servizi,   verificare
          periodicamente la qualita' e l'efficacia delle  prestazioni
          all'uopo acquisendo  anche  la  valutazione  degli  utenti,
          garantire  ogni  informazione   circa   le   modalita'   di
          prestazione dei servizi e i relativi  livelli  qualitativi,
          consentire a utenti e consumatori il piu'  agevole  accesso
          agli uffici aperti al pubblico,  ridurre  il  numero  degli
          adempimenti  richiesti   agli   utenti   semplificando   le
          procedure per  l'erogazione  del  servizio,  assicurare  la
          sollecita risposta a reclami, istanze  e  segnalazioni  nel
          rispetto dei livelli qualitativi e tariffari; 
                o) propone al Ministro competente la sospensione o la
          decadenza  della  concessione  per  i  casi  in  cui   tali
          provvedimenti siano consentiti dall'ordinamento; 
                p)  controlla  che  ciascun  soggetto  esercente   il
          servizio  adotti,  in  base  alla  direttiva  sui  principi
          dell'erogazione dei servizi  pubblici  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri  del  27  gennaio  1994,  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22  febbraio  1994,  una
          carta di servizio pubblico con indicazione di standards dei
          singoli servizi e ne verifica il rispetto. 
              13. Il Ministro competente, se respinge le proposte  di
          cui  alle  lettere  b),  d)  e  o)  del  comma  12,  chiede
          all'Autorita' una nuova proposta e indica esplicitamente  i
          principi e i criteri previsti dalla presente legge ai quali
          attenersi. Il  Ministro  competente,  qualora  non  intenda
          accogliere la seconda proposta dell'Autorita',  propone  al
          Presidente del Consiglio dei ministri di  decidere,  previa
          deliberazione del Consiglio dei  ministri,  in  difformita'
          esclusivamente per gravi e  rilevanti  motivi  di  utilita'
          generale. 
              (omissis).». 
              - Il decreto-legge 30 dicembre 2019,  n.  162,  recante
          disposizioni urgenti  in  materia  di  proroga  di  termini
          legislativi,    di    organizzazione    delle     pubbliche
          amministrazioni,  nonche'   di   innovazione   tecnologica,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31  dicembre  2019,  n.
          305, e'  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28
          febbraio 2020, n. 8, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29
          febbraio 2020, n. 51, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 5 del  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  28  dicembre  1985,  n.  1092
          (Approvazione del  testo  unico  delle  disposizioni  sulla
          promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del
          Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
          della  Repubblica  italiana)  pubblicato  nel   Supplemento
          ordinario - Gazzetta Ufficiale 29 maggio 1986, n. 123: 
                «Art. 5 (Regio decreto 24 settembre  1931,  n.  1256,
          articoli 6, secondo periodo, e 8, secondo comma;  legge  11
          dicembre 1984, n. 839, articoli 2, secondo comma, e 12).  -
          Attivita' del Ministro Guardasigilli in ordine al visto  ed
          alla registrazione degli atti normativi statali. 
              1.  Gli  originali  delle  leggi,  dei  decreti,  delle
          delibere e degli altri atti di cui all'art.  15,  comma  1,
          lettere d) ed e), sono trasmessi al Ministro Guardasigilli,
          il quale appone ad essi il proprio «visto»  ed  il  sigillo
          dello Stato. 
              2. La trasmissione delle leggi avviene appena esse sono
          controfirmate. 
              3. Quando il Ministro  Guardasigilli  incontra  qualche
          difficolta'  riguardo  alla  forma  esteriore  della  legge
          ovvero al tenore del decreto, della delibera  o  dell'altro
          atto di cui all'art. 15, comma 1, lettera d), la  comunica,
          per la legge, al Presidente del Consiglio dei  Ministri  e,
          per i decreti e gli altri atti, al Ministro competente.  In
          tal caso puo' sospendere il  «visto»  e  l'apposizione  del
          sigillo, facendone relazione  al  Consiglio  dei  Ministri,
          fermo  restando   il   rispetto   del   termine   stabilito
          dall'articolo 6. 
              4. Il Ministro Guardasigilli trasmette alla  Corte  dei
          conti, per la registrazione, i decreti del Presidente della
          Repubblica e gli altri atti  soggetti  al  controllo  della
          medesima Corte,  dopo  che  li  abbia  muniti  del  proprio
          «visto» e del sigillo dello Stato.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          11  maggio  2004  «Criteri,  modalita'  e  condizioni   per
          l'unificazione della proprieta' e della gestione della rete
          elettrica nazionale di trasmissione», e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2004. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  9,  del  decreto
          legislativo  16  marzo  1999,  n.  79   (Attuazione   della
          direttiva 96/92/CE recante  norme  comuni  per  il  mercato
          interno dell'energia elettrica) pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 31 marzo 1999, n. 75: 
                «Art. 9  (L'attivita'  di  distribuzione).  -  1.  Le
          imprese distributrici hanno l'obbligo  di  connettere  alle
          proprie reti tutti i soggetti che  ne  facciano  richiesta,
          senza compromettere la continuita' del servizio  e  purche'
          siano   rispettate   le   regole   tecniche   nonche'    le
          deliberazioni   emanate   dall'Autorita'   per    l'energia
          elettrica e il gas in materia  di  tariffe,  contributi  ed
          oneri. Le  imprese  distributrici  operanti  alla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto, ivi  comprese,  per
          la quota diversa dai propri soci, le  societa'  cooperative
          di produzione e distribuzione di cui all'articolo 4, numero
          8, della legge 6  dicembre  1962,  n.  1643,  continuano  a
          svolgere  il  servizio  di  distribuzione  sulla  base   di
          concessioni rilasciate entro il 31 marzo 2001 dal  Ministro
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato  e  aventi
          scadenza il 31 dicembre 2030. Con gli stessi  provvedimenti
          sono  individuati  i  responsabili  della  gestione,  della
          manutenzione e, se necessario, dello sviluppo delle reti di
          distribuzione    e    dei    relativi    dispositivi     di
          interconnessione, che devono  mantenere  il  segreto  sulle
          informazioni   commerciali   riservate;   le    concessioni
          prevedono,    tra    l'altro,    misure    di    incremento
          dell'efficienza energetica  degli  usi  finali  di  energia
          secondo obiettivi quantitativi determinati con decreto  del
          Ministro dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato
          di concerto con il  Ministro  dell'ambiente  entro  novanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto. 
              2. Con regolamento  del  Ministro  dell'industria,  del
          commercio   e   dell'artigianato,   adottato    ai    sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, sentite la Conferenza unificata,  istituita  ai  sensi
          del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281e l'Autorita'
          dell'energia  elettrica  e  il  gas,  sono   stabiliti   le
          modalita', le  condizioni  e  i  criteri,  ivi  inclusa  la
          remunerazione degli investimenti realizzati dal  precedente
          concessionario, per le nuove concessioni da rilasciare alla
          scadenza  del  31  dicembre  2030,   previa   delimitazione
          dell'ambito, comunque non inferiore al territorio  comunale
          e non superiore a un quarto  di  tutti  i  clienti  finali.
          Detto servizio e' affidato sulla base di  gare  da  indire,
          nel rispetto della normativa  nazionale  e  comunitaria  in
          materia di  appalti  pubblici,  non  oltre  il  quinquennio
          precedente la medesima scadenza. 
              3.  Al  fine   di   razionalizzare   la   distribuzione
          dell'energia elettrica, e' rilasciata una sola  concessione
          di distribuzione per ambito comunale. Nei comuni ove,  alla
          data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sono
          operanti piu' distributori, questi  ultimi,  attraverso  le
          normali regole di mercato, adottano le opportune iniziative
          per la loro aggregazione e sottopongono per approvazione le
          relative proposte al Ministro dell'industria, del commercio
          e dell'artigianato entro il 31 marzo 2000;  ove  lo  stesso
          Ministro non si esprima entro il termine di sessanta giorni
          le stesse proposte  si  intendono  approvate.  Il  medesimo
          Ministro ed il Ministro del tesoro, del  bilancio  e  della
          programmazione    economica    promuovono    la    predetta
          aggregazione,  anche  attraverso   specifici   accordi   di
          programma. 
              4. Per la finalita' di cui al comma 3 ed  ai  fini  del
          mantenimento del pluralismo nell'offerta di servizi  e  del
          rafforzamento  di  soggetti  imprenditoriali  anche   nella
          prospettiva    dell'estensione    del     mercato     della
          distribuzione, in assenza della proposta di cui al predetto
          comma 3 ovvero nel caso che essa sia motivatamente respinta
          dal    Ministro    dell'industria,    del    commercio    e
          dell'artigianato, le societa' di distribuzione  partecipate
          dagli enti  locali  possono  chiedere  all'ENEL  S.p.a.  la
          cessione  dei   rami   d'azienda   dedicati   all'esercizio
          dell'attivita' di distribuzione nei  comuni  nei  quali  le
          predette societa' servono almeno il venti per  cento  delle
          utenze. Ai fini della suddetta cessione, che avviene  entro
          il 31 marzo 2001, la consistenza dei beni, il loro valore e
          le unita'  di  personale  da  trasferire  sono  determinati
          d'accordo tra le parti; in mancanza di accordo entro il  30
          settembre 2000, si provvede  alle  relative  determinazioni
          attraverso  tre  qualificati  soggetti  terzi  di  cui  due
          indicati rispettivamente da ciascuna delle  parti,  che  ne
          sopportano i relativi oneri, ed il terzo, i cui oneri  sono
          a carico della parte che chiede la cessione, dal Presidente
          del  tribunale  territorialmente  competente,  che  operano
          secondo sperimentate metodologie  finanziarie  che  tengano
          conto dei valori di mercato. Salvo diverso accordo  tra  le
          parti  la  cessione  avviene  sulla  base  delle   suddette
          determinazioni. 
              5. Allo stesso fine di cui al comma 3 relativamente  ad
          ambiti territoriali contigui, entro un anno dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto, le  societa'  degli
          enti locali aventi  non  meno  di  100.000  clienti  finali
          possono  richiedere   al   Ministro   dell'industria,   del
          commercio e dell'artigianato di avvalersi  delle  procedure
          di cui al medesimo comma 3. Il Ministro dell'industria, del
          commercio e dell'artigianato si esprime motivatamente entro
          il termine di sessanta giorni  dalla  data  di  ricevimento
          della richiesta; ove il Ministro non si esprima entro  tale
          termine, la  richiesta  si  intende  accolta.  Le  predette
          societa' sono in ogni caso ammesse alle procedure di cui al
          comma 3 qualora abbiano un numero  di  clienti  finali  non
          inferiore  a  un  quarto  del  totale  dei  clienti  finali
          compresi nel bacino territoriale oggetto della richiesta. 
              6.  L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il   gas
          stabilisce  i  criteri  e  i  parametri  economici  per  la
          determinazione  del  canone  annuo  da  corrispondere  agli
          eventuali proprietari di reti di distribuzione ai quali non
          sia  assegnata  la  relativa   concessione.   Il   Ministro
          dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato   puo'
          ripartire o modificare la  concessione  rilasciata,  previo
          consenso del concessionario. 
              7. I soggetti titolari di concessioni di  distribuzione
          possono costituire una o piu' societa' per azioni,  di  cui
          mantengono il controllo e a cui trasferiscono i  beni  e  i
          rapporti in essere, le attivita' e le  passivita'  relativi
          alla distribuzione di energia elettrica e alla  vendita  ai
          clienti vincolati. L'Autorita' per l'energia elettrica e il
          gas  provvede  ad  emanare  i  criteri  per  le   opportune
          modalita' di separazione gestionale e amministrativa  delle
          attivita' esercitate dalle predette societa'.». 
              Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 2 e  3,  del
          citato decreto-legge n. 73 del 2007: 
                «Art. 1 
              (omissis). 
              2. A decorrere dal 1°  luglio  2007  i  clienti  finali
          domestici  hanno  diritto  di  recedere  dal   preesistente
          contratto di fornitura di energia  elettrica  come  clienti
          vincolati, secondo modalita' stabilite  dall'Autorita'  per
          l'energia elettrica e il gas, e di scegliere  un  fornitore
          diverso dal  proprio  distributore.  In  mancanza  di  tale
          scelta, l'erogazione del  servizio  per  i  clienti  finali
          domestici non riforniti di energia  elettrica  sul  mercato
          libero e' garantita dall'impresa  di  distribuzione,  anche
          attraverso apposite societa' di vendita, e la  funzione  di
          approvvigionamento    continua     ad     essere     svolta
          dall'Acquirente Unico Spa di cui all'articolo 4 del decreto
          legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Le  imprese  connesse  in
          bassa tensione, aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato
          annuo  non  superiore   a   10   milioni   di   euro   sono
          automaticamente comprese nel regime di  tutela  di  cui  al
          presente comma. 
              (omissis). 
              3. Per garantire le disposizioni comunitarie in materia
          di servizio universale, l'Autorita' per l'energia elettrica
          e il gas  indica  condizioni  standard  di  erogazione  del
          servizio e definisce transitoriamente,  in  base  ai  costi
          effettivi  del  servizio,  prezzi  di  riferimento  per  le
          forniture di energia elettrica ai clienti di cui al comma 2
          e per le forniture di gas naturale  ai  clienti  domestici,
          che le imprese di distribuzione o di  vendita,  nell'ambito
          degli obblighi di servizio  pubblico,  comprendono  tra  le
          proprie   offerte   commerciali   contemplando   anche   la
          possibilita' di scelta tra piani tariffari e  fasce  orarie
          differenziati.  E'  fatta  salva   l'adozione,   ai   sensi
          dell'articolo 1, comma 375, della legge 23  dicembre  2005,
          n. 266, con decreto del Ministro dello sviluppo  economico,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
          il Ministro della solidarieta' sociale, entro il termine di
          sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
          di conversione del presente  decreto,  di  misure  volte  a
          tutelare utenti in particolari condizioni di  salute  o  di
          svantaggio economico. Sono altresi' fatti salvi i poteri di
          vigilanza e  di  intervento  dell'Autorita'  a  tutela  dei
          diritti degli  utenti,  anche  nei  casi  di  verificati  e
          ingiustificati  aumenti  dei  prezzi  e  alterazioni  delle
          condizioni del servizio per i clienti che non hanno  ancora
          esercitato il diritto di scelta. 
              (omissis).». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   1-bis,   del
          decreto-legge 8 luglio 2010,  n.  105  (Misure  urgenti  in
          materia di energia) pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  9
          luglio 2010, n. 158, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 13 agosto 2010, n. 129: 
                «Art. 1-bis (Sistema  informatico  integrato  per  la
          gestione  dei  flussi  informativi  relativi   ai   mercati
          dell'energia  elettrica  e  del  gas).  -  1.  Al  fine  di
          sostenere la competitivita' e di  incentivare  la  migliore
          funzionalita' delle attivita' delle  imprese  operanti  nel
          settore dell'energia  elettrica  e  del  gas  naturale,  e'
          istituito  presso  l'Acquirente  unico  S.p.a.  un  Sistema
          informatico  integrato   per   la   gestione   dei   flussi
          informativi relativi ai mercati  dell'energia  elettrica  e
          del gas, basato su una banca dati dei punti di  prelievo  e
          dei dati identificativi dei clienti finali.  Entro  novanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto l'Autorita' per  l'energia
          elettrica  e  il  gas  emana  i  criteri  generali  per  il
          funzionamento del Sistema. 
              2. Le modalita'  di  gestione  dei  flussi  informativi
          attraverso il Sistema  sono  stabilite  dall'Autorita'  per
          l'energia  elettrica  e  il  gas.  Tali   flussi   potranno
          comprendere  anche   informazioni   concernenti   eventuali
          inadempimenti contrattuali  da  parte  dei  clienti  finali
          sulla base di indirizzi  generali  definiti  dall'Autorita'
          per l'energia elettrica e il gas,  sentite  le  Commissioni
          parlamentari  competenti  che  si  esprimono  entro  trenta
          giorni dalla data di trasmissione,  trascorsi  i  quali  il
          parere si intende acquisito. 
              3. Nel rispetto delle norme stabilite dal  Garante  per
          la protezione dei dati personali, l'Autorita' per l'energia
          elettrica e il gas adotta specifici criteri e modalita' per
          il trattamento dei dati personali e sensibili. 
              4. Le informazioni scambiate nell'ambito  del  Sistema,
          in conformita' ai requisiti tecnici e di sicurezza previsti
          dall'Autorita' per  l'energia  elettrica  e  il  gas,  sono
          valide a tutti gli effetti di legge e sono funzionali anche
          all'adozione  di  misure  volte  alla   sospensione   della
          fornitura nei confronti dei  clienti  finali  inadempienti,
          nel rispetto  delle  delibere  dell'Autorita'  medesima  in
          materia e fatto salvo quanto dalla stessa disposto a tutela
          dei clienti finali per i quali, ai  sensi  della  normativa
          vigente, non possa essere  prevista  la  sospensione  della
          fornitura.  Nelle  more  dell'effettiva  operativita'   del
          Sistema, l'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas
          definisce in via transitoria le  modalita'  di  gestione  e
          trasmissione delle informazioni relative ai clienti  finali
          inadempienti all'atto  del  passaggio  a  nuovo  fornitore.
          Dall'attuazione del presente articolo non  devono  derivare
          nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.  La  misura
          del corrispettivo a remunerazione dei costi  relativi  alle
          attivita'   svolte   dall'Acquirente   unico   S.p.A.    e'
          determinata dall'Autorita' per  l'energia  elettrica  e  il
          gas, a carico  degli  operatori  dei  settori  dell'energia
          elettrica e del gas naturale e  senza  che  questi  possano
          trasferire i relativi  oneri  sulle  tariffe  applicate  ai
          consumatori.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 36,  comma  1,  del
          citato decreto legislativo n. 93 del 2011: 
                «Art. 36 (Gestore dei sistemi di trasmissione). -  1.
          L'attivita' di trasmissione  e  dispacciamento  di  energia
          elettrica e' riservata allo Stato e  svolta  in  regime  di
          concessione da  Terna  Spa,  che  opera  come  gestore  del
          sistema di trasmissione ai sensi dell'articolo 1, comma  1,
          del decreto legislativo  16  marzo  1999,  n.  79,  secondo
          modalita'  definite  nella  convenzione  stipulata  tra  la
          stessa Terna e il Ministero dello sviluppo economico per la
          disciplina della stessa concessione. 
              (omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  1,  comma  1,  del
          citato decreto legislativo n. 79 del 1999: 
                «Art. 1 (Liberalizzazione e trasparenza  societaria).
          -   1.   Le   attivita'   di   produzione,    importazione,
          esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica  sono
          libere nel rispetto degli  obblighi  di  servizio  pubblico
          contenuti  nelle  disposizioni  del  presente  decreto.  Le
          attivita' di trasmissione e dispacciamento  sono  riservate
          allo Stato ed attribuite in concessione  al  gestore  della
          rete di  trasmissione  nazionale  di  cui  all'articolo  3.
          L'attivita'  di  distribuzione  dell'energia  elettrica  e'
          svolta in regime di  concessione  rilasciata  dal  Ministro
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 
              (omissis).».