IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
                           di concerto con 
 
                     IL MINISTRO DELL' ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, recante «L'ordinamento  del
notariato e degli Archivi notarili»; 
  Visto il regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, con il quale  e'
stato approvato  il  regolamento  per  l'esecuzione  della  legge  16
febbraio 1913, n. 89; 
  Vista la legge 17 maggio 1952, n. 629, recante «Riordinamento degli
archivi notarili»; 
  Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n.  2440,  recante  «Nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato»; 
  Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento
per l'amministrazione del patrimonio e per la  contabilita'  generale
dello Stato»; 
  Visto il regio decreto 6 maggio 1929, n.  970,  recante  «Approvato
del regolamento sui servizi contabili degli archivi notarili»; 
  Vista la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  «Legge  di
contabilita' e finanza pubblica»; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  giustizia  17  giugno  2016,
recante «Misure necessarie al coordinamento informativo ed  operativo
tra l'Ufficio centrale degli archivi notarili  del  Dipartimento  per
gli affari di giustizia e altre  articolazioni  del  Ministero  della
giustizia,    nonche'    concernente     l'individuazione,     presso
l'amministrazione degli archivi notarili, del personale e dei servizi
degli uffici di livello dirigenziale non generale  e  la  definizione
dei relativi compiti, ai sensi dell'articolo 16,  commi 1  e  2,  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015,  n.
84»; 
  Visto il  decreto  legislativo  12  maggio  2016,  n.  90,  recante
«Completamento della  riforma  della  struttura  del  bilancio  dello
Stato, in attuazione  dell'articolo  40,  comma  1,  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196» ed in particolare l'articolo 3  che  modifica,
tra  l'altro,  la  procedura  di  approvazione  dei   bilanci   delle
amministrazioni autonome (dapprima appendici allegate agli  stati  di
previsione dei rispettivi Ministeri); 
  Considerato in particolare l'articolo 1, della richiamata legge  17
maggio 1952, n. 629, come novellato dall'articolo 3, comma 2, lettera
d), del decreto legislativo 12  maggio  2016,  n.  90,  nei  seguenti
termini: «.... Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo degli
archivi notarili, sono redatti secondo  i  principi  contenuti  nella
legge 31 dicembre 2009,  n. 196,  ed  approvati  dal  Ministro  della
giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze.
Gli  stessi  sono  trasmessi  dal  Ministro  della   giustizia   alle
Commissioni  parlamentari  competenti  per  materia,  rispettivamente
entro il termine di presentazione del disegno di legge di bilancio  e
del disegno di legge del rendiconto. Il conto consuntivo e' trasmesso
anche alla Corte dei conti ...»; 
  Considerato il bilancio di sola cassa  degli  Archivi  notarili  e'
strutturato per missioni e programmi, secondo  i  principi  contenuti
nella legge 31 dicembre 2009, n. 196; 
  Considerato, altresi', che la  legge  4  agosto  2016,  n.  163  ha
previsto, tra l'altro, l'unificazione della legge di bilancio e della
legge di stabilita' in un unico  provvedimento,  e  che  pertanto  si
rende necessario semplificarne  il  contenuto  prevedendo,  anche  in
relazione alle modifiche apportate alla legge n. 629,  l'adozione  di
appositi  decreti  interministeriali  per  l'attuazione   di   talune
variazioni di bilancio; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' approvato il bilancio preventivo degli archivi  notarili  per
l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023 - 2025, in conformita'
delle tabelle allegate al presente decreto di cui costituiscono parte
integrante e sostanziale con le seguenti risultanze: 
    
=====================================================================
|                     |   Anno 2023   |  Anno 2024   |  Anno 2025   |
|  Entrate previste   +===============+==============+==============+
|                     |    505.433.809|   505.433.809|   505.433.809|
+---------------------+---------------+--------------+--------------+

=====================================================================
|                    |   Anno 2023   |   Anno 2024   |  Anno 2025   |
|   Spese previste   +===============+===============+==============+
|                    |    505.433.809|    505.433.809|   505.433.809|
+--------------------+---------------+---------------+--------------+
    
  2. Per provvedere alle eventuali deficienze delle  assegnazioni  di
bilancio, e' utilizzato  lo  stanziamento  del  fondo  per  le  spese
impreviste  iscritto  nel  programma  «Giustizia  civile  e  penale»,
nell'ambito della Missione  «Giustizia»  dello  stato  di  previsione
della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti  da  detto  fondo,
nonche' l'utilizzazione delle  somme  prelevate,  sono  disposti  con
decreti Ministro  della  giustizia  da  trasmettere  agli  organi  di
controllo. Tali decreti sono comunicati al Parlamento in allegato  al
conto consuntivo degli archivi stessi. 
  3. Con propri decreti, da trasmettere agli organi di  controllo  il
Ministro della giustizia e' autorizzato ad  apportare  le  occorrenti
variazioni,  in  termini  di  cassa,  negli   stati   di   previsione
dell'entrata  e  della  spesa  degli  archivi  notarili  per   l'anno
finanziario 2023. 
  Il presente decreto sara' trasmesso alle  Commissioni  parlamentari
competenti in materia e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 21 ottobre 2022 
 
                                          La Ministra della giustizia 
                                                   Cartabia           
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
         Franco