IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato e, in particolare, le linee guida in materia di aiuti di Stato alle imprese ferroviarie; Visti gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; Viste le straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, prorogato sino al 30 aprile 2021 con delibera del 13 gennaio 2021; Vista la comunicazione della Commissione «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 (2020/C 91 I/01)», che prevede che gli Stati membri possano indennizzare le imprese di settori particolarmente colpiti dall'epidemia COVID-19 sulla base dell'art. 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», successivamente abrogato dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4; Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»; Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia» e, in particolare, l'art. 44-bis; Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita' operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»; Visto il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID 19»; Visto il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito, con modificazioni dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6 recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»; Visto l'art. 1, comma 671, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il quale autorizzala spesa di 5 milioni di euro annui dal 2021 al 2034 al fine di sostenere le imprese detentrici e noleggiatrici di carri ferroviari merci, nonche' gli spedizionieri e gli operatori del trasporto multimodale limitatamente all'attivita' relativa ai trasporti ferroviari, per gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 registrati dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 in relazione alle attivita' effettuate nel territorio nazionale; Considerato che anche l'attivita' relativa ai trasporti ferroviari ha subito consistenti riduzioni di traffico in conseguenza del rallentamento della produzione industriale conseguente all'epidemia; Visto l'art. 1, comma 671, della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178, il quale prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, oggi Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisca tramite decreto le modalita' con cui tali imprese procedono a rendicontare entro il 15 marzo 2021 gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza COVID-19 registrati a partire dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020; Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, 1° marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020, 1° aprile 2020, 10 aprile 2020, 26 aprile 2020, 17 maggio 2020, 11 giugno 2020, 14 luglio 2020, 29 luglio 2020, 7 agosto 2020, 7 settembre 2020, 7 ottobre 2020, 13 ottobre 2020, 18 ottobre 2020, 3 novembre 2020, 3 dicembre 2020,13 gennaio 2021, 2 marzo 2021, 21 aprile 2021 e 12 ottobre 2021con i quali sono state adottate misure urgenti per contenere, gestire e fronteggiare l'emergenza da COVID-19; Visti gli articoli 1, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e 1, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, con cui e' stato dichiarato e prorogato fino al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; Vista la legge 19 maggio 2022, n. 52 di conversione con modificazioni del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID 19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza; Vista la decisione della Commissione europea C(2022) 4312 final del 20 giugno 2022 in corso di pubblicazione con la quale e' stato autorizzato l'importo massimo di 70 milioni di euro per la compensazione degli effetti economici subiti imputabili all'emergenza COVID-19 dalle imprese detentrici e noleggiatrici di carri ferroviari merci, spedizionieri ed operatori del trasporto multimodale ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 671 della legge 30 dicembre 2020, n. 178; Considerato che occorre definire, in attuazione del citato art. 1, comma 671 della predetta legge 30 dicembre 2020, n. 178, le modalita' per l'erogazione alle imprese detentrici e noleggiatrici di carri ferroviari merci, nonche' gli spedizionieri e gli operatori del trasporto multimodale delle risorse messe a disposizione per compensare gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza connessa all'epidemia da COVID 19; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) Ministero: il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili; b) Impresa beneficiaria: le imprese comunitarie detentrici e noleggiatrici di carri ferroviari merci, nonche' gli spedizionieri e gli operatori del trasporto multimodale limitatamente alle attivita' svolte integralmente o in parte sul territorio italiano; c) Periodo di contribuzione: il periodo dal 12 marzo 2020 al 31 maggio 2020; d) Periodo di riferimento: il periodo dal 12 marzo 2019 al 31 maggio 2019.