IL MINISTRO 
                        DELLE INFRASTRUTTURE 
                    E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI 
 
                           di concerto con 
 
                             IL MINISTRO 
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Vista la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato e,  in
particolare, le linee guida in materia di aiuti di Stato alle imprese
ferroviarie; 
  Visti gli  articoli  107  e  108  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea; 
  Viste le straordinarie esigenze connesse allo  stato  di  emergenza
deliberato dal Consiglio  dei  ministri  in  data  31  gennaio  2020,
prorogato sino al 30 aprile 2021 con delibera del 13 gennaio 2021; 
  Vista la comunicazione della Commissione «Quadro temporaneo per  le
misure di  aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'economia  nell'attuale
emergenza del COVID-19 (2020/C 91 I/01)», che prevede che  gli  Stati
membri possano indennizzare le  imprese  di  settori  particolarmente
colpiti dall'epidemia COVID-19 sulla base dell'art. 107, paragrafo 2,
lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; 
  Visto il decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5  marzo  2020,  n.  13,  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell'emergenza
epidemiologica   da   COVID-19»,   successivamente    abrogato    dal
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, ad  eccezione  degli  articoli  3,
comma 6-bis, e 4; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure
urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante  «Ulteriori
misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 30  luglio  2020,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure
urgenti connesse con la scadenza  della  dichiarazione  di  emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»; 
  Visto il decreto-legge 14 agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,  recante  «Misure
urgenti  per  il  sostegno  e  il  rilancio  dell'economia»   e,   in
particolare, l'art. 44-bis; 
  Visto il decreto-legge 7 ottobre  2020,  n.  125,  recante  «Misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione  dello  stato  di
emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la  continuita'  operativa
del  sistema  di  allerta  COVID,  nonche'  per  l'attuazione   della
direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»; 
  Visto  il  decreto-legge  2  dicembre   2020,   n.   158,   recante
«Disposizioni urgenti per fronteggiare  i  rischi  sanitari  connessi
alla diffusione del virus COVID 19»; 
  Visto il decreto-legge 18 dicembre 2020, n.  172,  convertito,  con
modificazioni dalla legge 29 gennaio 2021, n.  6  recante  «Ulteriori
disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla
diffusione del virus COVID-19»; 
  Visto l'art. 1, comma 671, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il
quale autorizzala spesa di 5 milioni di euro annui dal 2021  al  2034
al fine di sostenere le imprese detentrici e noleggiatrici  di  carri
ferroviari merci, nonche'  gli  spedizionieri  e  gli  operatori  del
trasporto  multimodale  limitatamente   all'attivita'   relativa   ai
trasporti ferroviari, per gli effetti economici  subiti  direttamente
imputabili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 registrati dal 23
febbraio 2020  al  31  dicembre  2020  in  relazione  alle  attivita'
effettuate nel territorio nazionale; 
  Considerato che anche l'attivita' relativa ai trasporti  ferroviari
ha subito  consistenti  riduzioni  di  traffico  in  conseguenza  del
rallentamento della produzione industriale conseguente all'epidemia; 
  Visto l'art. 1, comma 671, della citata legge 30 dicembre 2020,  n.
178, il quale prevede che il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, oggi  Ministro  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili, di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, definisca tramite decreto le modalita' con cui tali  imprese
procedono a rendicontare entro il 15 marzo 2021 gli effetti economici
subiti direttamente imputabili all'emergenza  COVID-19  registrati  a
partire dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020; 
  Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  31
gennaio 2020, 1° marzo 2020, 4 marzo 2020,  8  marzo  2020,  9  marzo
2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020, 1° aprile 2020, 10  aprile  2020,
26 aprile 2020, 17 maggio 2020, 11 giugno 2020, 14  luglio  2020,  29
luglio 2020, 7 agosto 2020, 7 settembre  2020,  7  ottobre  2020,  13
ottobre 2020, 18 ottobre 2020, 3 novembre 2020,  3  dicembre  2020,13
gennaio 2021, 2 marzo 2021, 21 aprile 2021 e  12  ottobre  2021con  i
quali sono state adottate misure urgenti  per  contenere,  gestire  e
fronteggiare l'emergenza da COVID-19; 
  Visti gli articoli 1, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n.
105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n.
126, e 1, comma 1,  del  decreto-legge  24  dicembre  2021,  n.  221,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022,  n.  11,
con cui e' stato dichiarato e prorogato fino  al  31  marzo  2022  lo
stato di emergenza  sul  territorio  nazionale  relativo  al  rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti
virali trasmissibili; 
  Vista  la  legge  19  maggio  2022,  n.  52  di   conversione   con
modificazioni  del  decreto-legge  24  marzo  2022,  n.  24   recante
disposizioni urgenti per il superamento  delle  misure  di  contrasto
alla diffusione dell'epidemia  da  COVID  19,  in  conseguenza  della
cessazione dello stato di emergenza; 
  Vista la decisione della Commissione europea C(2022) 4312 final del
20 giugno 2022 in corso  di  pubblicazione  con  la  quale  e'  stato
autorizzato  l'importo  massimo  di  70  milioni  di  euro   per   la
compensazione degli effetti economici subiti imputabili all'emergenza
COVID-19 dalle imprese detentrici e noleggiatrici di carri ferroviari
merci, spedizionieri ed operatori del trasporto multimodale ai  sensi
di quanto previsto dall'art. 1, comma 671  della  legge  30  dicembre
2020, n. 178; 
  Considerato che occorre definire, in attuazione del citato art.  1,
comma 671 della predetta legge 30 dicembre 2020, n. 178, le modalita'
per l'erogazione alle imprese detentrici  e  noleggiatrici  di  carri
ferroviari merci, nonche'  gli  spedizionieri  e  gli  operatori  del
trasporto  multimodale  delle  risorse  messe  a   disposizione   per
compensare  gli  effetti  economici  subiti  direttamente  imputabili
all'emergenza connessa all'epidemia da COVID 19; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) Ministero: il Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili; 
    b) Impresa beneficiaria:  le  imprese  comunitarie  detentrici  e
noleggiatrici di carri ferroviari merci, nonche' gli spedizionieri  e
gli operatori del trasporto multimodale limitatamente alle  attivita'
svolte integralmente o in parte sul territorio italiano; 
    c) Periodo di contribuzione: il periodo dal 12 marzo 2020  al  31
maggio 2020; 
    d) Periodo di riferimento: il periodo dal 12  marzo  2019  al  31
maggio 2019.