IL MINISTRO DELLA DIFESA 
 
  Visto il  Concordato  lateranense  dell'11  febbraio  1929  tra  la
Repubblica italiana e la Santa Sede; 
  Vista l'Accordo, con  protocollo  addizionale,  tra  la  Repubblica
italiana e la Santa Sede del 18  febbraio  1984,  ratificato  e  reso
esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121; 
  Visto lo Scambio di lettere tra la Repubblica italiana e  la  Santa
Sede sull'assistenza spirituale alle Forze armate,  fatto  a  Roma  e
nella citta' del Vaticano il 13 febbraio 2018 e, in particolare,  gli
articoli: 
    11, comma  1,  che  dispone:  «I  cappellani  militari  non  sono
soggetti al codice e  al  regolamento  di  disciplina  militare.  Con
decreto del  Ministro  della  difesa,  di  concerto  con  l'Ordinario
militare, viene definito un regolamento  disciplinare  valido  per  i
cappellani militari, che sia compatibile con la loro funzione  e  con
le norme della presente intesa.»; 
    14, commi 1 e 2, che dispongono: «Entro un anno  dall'entrata  in
vigore delle  presenti  norme,  si  procedera'  alla  emanazione  del
regolamento di disciplina di cui all'art. 11, comma 1. 
    Con l'entrata in vigore delle presenti  norme  cessano  di  avere
efficacia le disposizioni di cui al Titolo III, Libro  V  del  codice
dell'Ordinamento militare e tutte le altre disposizioni legislative e
regolamentari con esse incompatibili.»; 
  Vista la legge 22 aprile 2021, n.  70,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 121 del 22 maggio 2021, recante «Ratifica ed  esecuzione
dello Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la  Santa  Sede
sull'assistenza spirituale alle Forze armate, fatto a  Roma  e  nella
citta' del Vaticano il 13  febbraio  2018,  e  norme  di  adeguamento
dell'ordinamento interno ad obbligazioni internazionali contratte con
la Santa Sede» e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, lettera  z),
laddove, nel modificare l'articolo 1555 del  Codice  dell'ordinamento
militare di cui al decreto legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  in
materia di normativa penale e disciplinare, al comma 2, dispone  che:
«I cappellani militari sono  soggetti  alle  specifiche  disposizioni
disciplinari contenute in un regolamento  definito  con  decreto  del
Ministro della difesa di concerto  con  l'Ordinario  militare,  fatto
salvo quanto previsto alla sezione IX.»; 
  Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  e  successive
modificazioni, recante il «Codice dell'ordinamento  militare»  e,  in
particolare, l'articolo 17 e le disposizioni di cui al titolo III del
libro V; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
90, recante il  «Testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia di ordinamento militare»; 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive  modificazioni,
recante la «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare,  l'articolo
17, commi 3 e 4; 
  Ravvisata  la  necessita'  di  emanare  il  citato  Regolamento  di
disciplina per i cappellani militari entro un  anno  dall'entrata  in
vigore della legge 22 aprile 2021, n. 70, come previsto dall'articolo
14 dell'Intesa; 
  Vista la proposta dello Stato maggiore della  difesa  di  cui  alle
lettere prot. n. M_D A0D32CC REG2022 0049977 in data 9 febbraio  2022
e n. M_D A0D32CC REG2022 0088702 in data 15 marzo 2022; 
  Considerato che il contenuto del Regolamento di  disciplina  per  i
cappellani militari e' stato condiviso con l'Ordinariato militare per
l'Italia e con la Direzione  generale  della  previdenza  militare  e
della leva del Ministero della difesa; 
  Acquisito il formale concerto dell'Arcivescovo  ordinario  militare
per l'Italia di cui alla lettera prot.  240/I-C  in  data  21  aprile
2022; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato n. 776/2022, espresso  dalla
Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7  giugno
2022; 
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge  n.  400  del  1988,
partecipata con lettera prot. M_D A3DFB29 REG2022 0038355 in data  22
luglio 2022; 
  Acquisito il nulla osta della Presidenza del Consiglio dei ministri
all'adozione del presente regolamento, reso con nota  prot.  PCM-DAGL
0007548 P-4.3.9.3/2022/5 del 25 agosto 2022; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                            La disciplina 
 
  1.  La  disciplina  dei   Cappellani   militari   e'   l'osservanza
consapevole delle norme attinenti allo stato di Sacerdoti cattolici e
al  complesso  dei  doveri  e  dei  diritti  derivanti   dalla   loro
collocazione funzionale nell'ambito dell'organizzazione militare,  in
relazione al  servizio  di  assistenza  spirituale  svolto  ai  sensi
dell'articolo 1 dello Scambio di lettere tra la Repubblica italiana e
la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze armate,  fatto  a
Roma e nella Citta' del Vaticano il 13 febbraio  2018  -  di  seguito
«Intesa» e dell'articolo 17 del codice dell'ordinamento  militare  di
cui al decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66  e,  successive
modificazioni - di seguito «Codice». 
 
          N O T E 
          Avvertenza: 
 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'Amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3 del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
 
              -   Per  il   testo   dell'articolo   17   del   Codice
          dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
          marzo 2010, n. 66, si veda nelle note all'art. 1. 
              -  Si riporta il testo l'articolo  17,  commi  3  e  4,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la  "Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri": 
              «Art. 17 (Regolamenti) - Omissis. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              Omissis.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  1  dello  Scambio  di
          lettere  tra  la  Repubblica  Italiana  e  la  Santa   Sede
          sull'assistenza spirituale alle Forze armate, fatto a  Roma
          e nella Citta' del Vaticano il 13 febbraio 2018, ratificato
          e reso  esecutivo  dalla  legge  22  aprile  2021,  n.  70,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 121  del  22  maggio
          2021: 
                «Art. 1 (Assistenza spirituale).  -  1.  L'assistenza
          spirituale  ai  militari  cattolici,  di  cui  all'art.  11
          dell'Accordo di  revisione  del  Concordato  del  1984,  e'
          assicurata da Cappellani nominati dal Ministro della difesa
          su designazione dell'Ordinario militare. 
                2. I Cappellani attendono  al  proprio  ministero  al
          fine di soddisfare le esigenze spirituali dei membri  delle
          Forze armate, dei Corpi militari e del personale  impiegato
          nelle strutture militari e  dei  loro  familiari,  i  quali
          intendano fruire del loro  ministero,  nel  pieno  rispetto
          della liberta' religiosa e di coscienza. 
                3. I Cappellani, per i soggetti e alle condizioni  di
          cui al comma 2, curano la celebrazione dei riti  liturgici,
          la catechesi, specie  in  preparazione  ai  sacramenti,  la
          formazione     cristiana     delle     persone,     nonche'
          l'organizzazione di  ogni  opportuna  attivita'  pastorale,
          anche oltre l'orario di servizio,  senza  oneri  aggiuntivi
          per l'amministrazione. 
                4. I Cappellani, nei luoghi di servizio, svolgono  le
          funzioni di parroco nei confronti delle persone di  cui  al
          comma  2.  Nell'ambito  di  tali  funzioni,  esercitano  le
          facolta' previste dal Codice di diritto  canonico  e  dalle
          disposizioni adottate dall'autorita' ecclesiastica. 
                5. Per cio'  che  riguarda  la  materia  propriamente
          spirituale  e  pastorale,  i  Cappellani  sono  tenuti   ad
          osservare le norme dell'ordinamento canonico e le direttive
          dell'Ordinario militare.» 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  17   del   Codice
          dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
          marzo 2010, n. 66, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  8
          maggio 2010, n. 106, S.O.,  come  modificato  dall'art.  1,
          comma 1, lettera b), del decreto  legislativo  24  febbraio
          2012, n. 20 e, successivamente, cosi' sostituito  dall'art.
          3, comma 1, lettera a), della legge 22 aprile 2021, n.  70,
          a decorrere dal 23 maggio 2021, ai sensi di quanto disposto
          dall'art. 7, comma 1, della medesima legge n. 70/2021: 
                «Art. 17 (Assistenza spirituale). -  1.  L'assistenza
          spirituale ai militari cattolici, di cui all'art. 11, comma
          2, dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma
          il  18  febbraio  1984,  che   apporta   modificazioni   al
          Concordato  lateranense  dell'11  febbraio  1929,  tra   la
          Repubblica italiana e la  Santa  Sede,  ratificato  e  reso
          esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, e' assicurata
          da cappellani militari, nominati dal Ministro della  difesa
          su  designazione  dell'Ordinario  militare,  in  base  alle
          disposizioni  stabilite   dal   presente   codice   e,   in
          particolare, dal titolo III del libro quinto. 
                2. Le autorita' militari garantiscono  ai  cappellani
          militari  la  piena  liberta'   nell'esercizio   del   loro
          ministero, riconoscendo la dignita' e la  natura  peculiare
          del loro  servizio,  e  assicurano  la  disponibilita'  dei
          luoghi e dei mezzi necessari per l'assolvimento delle  loro
          funzioni.»