IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il  regolamento  (CE)  n.  1151/2012  del  Consiglio  del  21
novembre 2012 relativo ai regimi di qualita' dei prodotti agricoli ed
alimentari; 
  Viste le premesse sulle quali e' fondato  il  predetto  regolamento
ed, in particolare, quelle relative  alle  esigenze  dei  consumatori
che, chiedendo qualita'  e  prodotti  tradizionali,  determinano  una
domanda  di  prodotti  agricoli  o  alimentari  con   caratteristiche
specifiche  riconoscibili,  in  particolare  modo   quelle   connesse
all'origine geografica; 
  Considerato  che  tali  esigenze  possono  essere  soddisfatte  dai
consorzi  di  tutela  che,  in   quanto   costituiti   dai   soggetti
direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno  un'esperienza
specifica ed una conoscenza approfondita  delle  caratteristiche  del
prodotto; 
  Vista la legge 24 aprile 1998, n.  128,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di obblighi derivanti  dalla  appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 1995-1997; 
  Visto in particolare l'art. 53 della citata legge n. 128 del  1998,
come modificato dall'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre  1999,
n. 526, che individua le  funzioni  per  l'esercizio  delle  quali  i
consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere,
mediante provvedimento di riconoscimento,  l'incarico  corrispondente
dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 
  Visti il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61413 e successive
modificazioni ed integrazioni, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - serie generale -  n.  97  del  27  aprile
2000,  recante  «Disposizioni  generali  relative  ai  requisiti   di
rappresentativita' dei consorzi  di  tutela  delle  denominazioni  di
origine protette  (DOP)  e  delle  indicazioni  geografiche  protette
(IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole  alimentari  e
forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge  n.
526 del 1999; 
  Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61414 e successive
modificazioni ed integrazioni, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale -  n.  97  del  27  aprile
2000, recante «Individuazione dei  criteri  di  rappresentanza  negli
organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di  origine
protette (DOP)  e  delle  indicazioni  geografiche  protette  (IGP)»,
emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge  n.  526  del
1999; 
  Visto il decreto ministeriale 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 9 del 12 gennaio 2001, con il quale, in attuazione  dell'art.  14,
comma 16 della legge n. 526/1999, e' stato  adottato  il  regolamento
concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle  attivita'  dei
consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero; 
  Visto il decreto ministeriale  12  ottobre  2000  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
272 del 21 novembre 2000, con il quale, conformemente alle previsioni
dell'art. 14, comma 15, lettera d), sono state impartite le direttive
per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP  e  delle  IGP
con  l'Ispettorato  centrale  repressione  frodi,   ora   Ispettorato
centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti
agroalimentari (ICQRF), nell'attivita' di vigilanza; 
  Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n.  297,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «Disposizioni  sanzionatorie  in
applicazione  del  regolamento  (CEE)  n.  2081/92,   relativo   alla
protezione delle indicazioni geografiche  e  delle  denominazioni  di
origine dei prodotti agricoli e alimentari»; 
  Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010,  n.  7422,  recante
disposizioni  generali  in  materia  di  verifica   delle   attivita'
istituzionali attribuite ai consorzi di tutela; 
  Visto il decreto dipartimentale del  6  novembre  2012  recante  la
procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei  consorzi
di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n.  526  e  al  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107 della commissione del  12  giugno
1996 e successive modificazioni  ed  integrazioni,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea L 148 del 21 giugno  1996,
con il quale e' stata registrata la denominazione di origine protetta
«Prosciutto di Parma»; 
  Visto il decreto ministeriale  del  1°  dicembre  2004,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 194 del 16 dicembre 2004, successivamente rinnovato, con il  quale
e' stato attribuito per un triennio al Consorzio  del  Prosciutto  di
Parma il riconoscimento e l'incarico a svolgere le  funzioni  di  cui
all'art. 53 della legge 24  aprile  1998,  n.  128,  come  modificato
dall'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526,  per  la
DOP «Prosciutto di Parma»; 
  Visto l'art. 7 del decreto ministeriale  del  12  aprile  2000,  n.
61413 e successive  modificazioni  ed  integrazioni  citato,  recante
disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' dei
consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua  la  modalita'
per   la   verifica   della   sussistenza   del    requisito    della
rappresentativita', effettuata con cadenza triennale,  dal  Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali; 
  Considerato che la condizione richiesta  dall'art.  5  del  decreto
ministeriale 12 aprile 2000, n. 61413 e successive  modificazioni  ed
integrazioni    sopra    citato,    relativa    ai    requisiti    di
rappresentativita' dei consorzi di tutela, e' soddisfatta  in  quanto
il Ministero ha verificato che  la  partecipazione,  nella  compagine
sociale,  dei  soggetti  appartenenti  alla  categoria  «imprese   di
lavorazione»  nella  filiera  «preparazioni  di  carni»   individuata
all'art. 4, lettera f) del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3
della produzione controllata dall'organismo di controllo nel  periodo
significativo di riferimento. Tale verifica e' stata  eseguita  sulla
base delle dichiarazioni presentate  dal  consorzio  richiedente  con
nota prot. n. 221 del 4 ottobre 2022 (prot. Mipaaf n.  492478  del  4
ottobre 2022)  e  della  attestazione  rilasciata  dall'organismo  di
controllo CSQA - Certificazioni Srl, a mezzo pec il  6  ottobre  2022
(prot. Mipaaf 502230 del 6 ottobre 2022) autorizzato  a  svolgere  le
attivita'  di  controllo  sulla  denominazione  di  origine  protetta
«Prosciutto di Parma»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma  dell'incarico
al Consorzio del Prosciutto di Parma a svolgere le funzioni  indicate
all'art. 53 della citata legge  n.  128  del  1998,  come  modificato
dall'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526,  per  la
DOP «Prosciutto di Parma»; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  1. E' confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto
ministeriale 1° dicembre 2004, al Consorzio del Prosciutto di  Parma,
con sede legale in Parma, largo Calamandrei n.  1/A,  a  svolgere  le
funzioni di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128,  come
modificato dall'art. 14, comma 15 della legge 21  dicembre  1999,  n.
526, per la DOP «Prosciutto di Parma». 
  2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle  prescrizioni
indicate nel decreto ministeriale 1° dicembre  2004  e  nel  presente
decreto, puo' essere sospeso con provvedimento  motivato  e  revocato
nel caso di perdita dei requisiti previsti dall'art. 53  della  legge
24 aprile 1998, n. 128 e successive modificazioni ed  integrazioni  e
dei requisiti previsti dai decreti ministeriali 12  aprile  2000,  n.
61413 e n. 61414 e successive modificazioni ed integrazioni. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla  sua
pubblicazione. 
 
    Roma, 24 ottobre 2022 
 
                                                Il dirigente: Cafiero